Articolo 1678 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1677Articolo 1679
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9 ottobre 2010
Art. 1678. Variazioni matricolari 1. I centri di mobilitazione della Croce rossa italiana comunicano ai competenti comandi militari territoriali delle Forze armate, indicati nel decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 1677, le variazioni matricolari che si riferiscono:
a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto; b) a promozioni; c) a modificazioni dello stato giuridico; d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra; e) a eventi di carattere penale; f) ai ricollocamenti in congedo; g) a cancellazioni dai ruoli della Croce rossa italiana. 2. Nel regolamento sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni di carattere matricolare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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