Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/05/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a Singen in [...] il [...] - c.f. Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Gagliostro
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/04/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/02/2011 in AN EF
d'SP (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. part
II serie A anno 2011) e che dall'unione sono nati i figli (1/06/2011) e Persona_1
(5/07/2015), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da Per_2 far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato (anche mediante integrazione con le note sostitutive) le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. i figli sono affidati ai genitori in modo condiviso e che risiederanno presso la casa del padre;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare nell'educare ed istruire i figli ed a provvedere a tutte gli incombenti occorrendi;
3. la madre ha diritto/dovere di vedere liberamente ed avere con sé i figli collocato presso il padre per almeno 2 weekend al mese (da concordare con il padre).
4. i figli minori potranno liberamente trascorrere le vacanze natalizie con la madre che staranno con sé, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre oppure dal
30 dicembre al 2 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori secondo l'accordo annuale sopra menzionato;
5. Entrambi i genitori rinunciano a qualsiasi tipo di mantenimento a totale vantaggio dei figli minori, nonchè la madre verserà al padre (salvo nuova domanda di assegno unico) gli assegni degli stessi ad oggi percepiti dalla
IG.ra oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, libri, Pt_2 quaderni, gite d'istruzione, lezioni di doposcuola, spese sportive, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese dentistiche, spese per attività extrascolastiche quali lezioni di lingua, ecc), restando l'altro
50% a carico del padre;
6. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. la sig.ra verserà mensilmente ad ogni inizio del mese, la Parte_2 somma di € 500,00 (cinquecentoeuro,00) oltre alla metà dell'assegno unico al sig. quale sostegno economico per i figli, oltre la metà Parte_1 di tutte le spese straordinarie necessarie.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
26/02/2011 in AN EF d'SP (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. part II serie A anno 2011) e che dall'unione sono nati i figli
(1/06/2011) e (5/07/2015). Persona_1 Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. i figli sono affidati ai genitori in modo condiviso e che risiederanno presso la casa del padre;
entrambi i genitori si impegnano a collaborare nell'educare ed istruire i figli ed a provvedere a tutte gli incombenti occorrendi;
3. la madre ha diritto/dovere di vedere liberamente ed avere con sé i figli collocato presso il padre per almeno 2 weekend al mese (da concordare con il padre).
4. i figli minori potranno liberamente trascorrere le vacanze natalizie con la madre che staranno con sé, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre oppure dal
30 dicembre al 2 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori secondo l'accordo annuale sopra menzionato;
5. Entrambi i genitori rinunciano a qualsiasi tipo di mantenimento a totale vantaggio dei figli minori, nonchè la madre verserà al padre (salvo nuova domanda di assegno unico) gli assegni degli stessi ad oggi percepiti dalla
IG.ra oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, libri, Pt_2 quaderni, gite d'istruzione, lezioni di doposcuola, spese sportive, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese dentistiche, spese per attività extrascolastiche quali lezioni di lingua, ecc), restando l'altro
50% a carico del padre;
6. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. la sig.ra verserà mensilmente ad ogni inizio del mese, la Parte_2 somma di € 500,00 (cinquecentoeuro,00) oltre alla metà dell'assegno unico al sig. quale sostegno economico per i figli, oltre la metà Parte_1 di tutte le spese straordinarie necessarie.
Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 7 Maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola