Articolo 5 della Legge 26 luglio 1975, n. 386
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 settembre 1975
Art. 5.
Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonche' i comuni frontalieri interessati, determinera', annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 3.
Entrata in vigore il 6 settembre 1975