CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/10/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DLE POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Simona Lo Iacono Consigliere est.
Dott. Isabella Cumia Componente privato
Dott. Cesare Garofalo Componente privato ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa civile iscritta al n. 135/24 vg riunita al procedimento n.
137/2024 vg, avente ad oggetto: stato di adottabilità, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Marchese n 284 , rappresentato e difeso dall'avv Daria Storia
Appellante nella causa 135/24 VG
e
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
PI XA n 2 elett. dom. in via Principe Umberto n 230 presso lo studio dell'avv Lotta Daniele che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante nella causa 137/24 VG
1 contro
nata a [...] [...], elettivamente Controparte_2
domiciliata a Grammichele C.rso Roma n 28 presso lo studio dell'avvocato
RO AR AV che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata l'8 giugno 2020
Contumace
E nei confronti di avv. Erminia Patanè tutore e difensore dei minori Persona_1
nata a [...], il [...] nata a [...], il Persona_2
11/09/2015, nato a [...], il [...] e Persona_3 Per_4
nata a [...], il [...].
[...]
Con l'intervento del P.G. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 5/2/ 2024 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale dei Minori di Catania del 27/11/2023, notificata il 15/01/2024, emessa nel procedimento n. Cont 27/2020 con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
nonché confermato l'affidamento dei minori in oggetto ai Servizi
[...]
sociali del comune di BI e di TA e disposto l'immediato collocamento presso famiglie affidatarie, nonchè il divieto assoluto di visita, di contatti e di consegna dei minori ai genitori, ad altri familiari o a terzi, senza autorizzazione del Tribunale.
Lamentava l'ingiustizia della decisione e la carenza della motivazione determinata dalla incompletezza della istruttoria in quanto dagli atti del
2 primo procedimento e in particolare dalla relazione dei consulenti tecnici incaricati dal Tribunale, non emergevano tratti patologici nei suoi riguardi.
Deduceva che, al contrario, i consulenti avevano rilevato le sue buone capacità di accudimento, gestione e cura della figlia anche in presenza degli altri fratelli e avevano altresì riscontrato il profondo attaccamento che la minore nutriva per lui. E, infatti, nella relazione tecnica si Persona_1
poteva leggere in riferimento alle sue capacità: “sembra valutare realisticamente le proprie possibilità e tende ad agire sulla base di una adeguata valutazione delle proprie capacità operative”, nonché si riscontra
“un'ideazione congrua ed aderente alla realtà: non sono presenti elementi disturbanti il contenuto del pensiero né tanto meno particolari meccanismi difensivi dell'ansia che, dunque, non viene somatizzata” (pag. 6 della relazione).
Oltre a questo, metteva in rilievo che le relazioni della Comunità di accoglienza mettevano in evidenza il fallimento dell'inserimento della madre e dei bambini presso la famiglia di , ma Persona_5
facevano solo pochissimi accenni alla sua posizione e ai suoi rapporti con la figlia.
In particolare, nella relazione di aggiornamento della Comunità del
05/12/2022, si poteva leggere “le visite in struttura da parte dei relativi padri (sig. e sig. ) sono state abbastanza regolari con cadenza Pt_1 Per_3
quasi settimanale, ma dal momento in cui i minori hanno avuto
l'autorizzazione di rientro presso la casa degli zii, il sig. viene in Per_3
altro giorno della settimana, mentre il sig. , nonostante gli sia stato Pt_1
ribadito di venire in struttura in altri giorni della settimana, ad oggi non è riuscito ad essere più presente”.
3 Tale ultima relazione dimostrava che nonostante con decreto del
30/09/2022 fossero stati previsti incontri protetti tra padre e figlia, non vi erano agli atti relazioni sull'andamento di tali incontri e sulla possibilità di incontri non protetti. Lamentava quindi che non vi era mai stata una sua presa in carico, né era stato elaborato e a lui proposto alcun progetto di crescita e di sostegno della genitorialità, così come non erano mai stati attivati gli incontri nello spazio neutro per come suggerito dai consulenti tecnici.
Infine, deduceva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che «appare ulteriormente confermata la mancanza nella famiglia d'origine, di adulti capaci e di condizioni atte a garantire la loro crescita armonica e il loro benessere psicofisico già gravemente pregiudicato».
E infatti la minore di anni 12 al momento dell'audizione, Persona_1
aveva espressamente dichiarato che il suo desiderio era andare a vivere col papà, che andava a trovarla ogni quindici giorni in comunità, le portava i vestiti e le aveva detto di avere affittato una casa ove c'era una stanza per lei.
Tuttavia la sentenza impugnata giungeva alla conclusione che « Per_1
riconduce la figura paterna ad una presenza positiva in termini
[...]
materialistici, in quanto ogni 15 giorni le porta regali, gioca con lei e con il telefonino. Ha idealizzato la figura paterna e la nuova famiglia di lui, seppure dalla stessa non è conosciuta», tralasciando che la bambina non si era potuta recare a casa del padre in virtù di un divieto imposto dallo stesso
Tribunale e che non era mai stata presa in considerazione l'ipotesi di autorizzare incontri non protetti poiché erano mancate del tutto informazioni qualificate sull'andamento degli incontri padre-figlia.
4 Con il secondo motivo di gravame lamentava poi la insussistenza dello stato di abbandono morale e materiale, atteso che – anzi – egli manteneva da tempo una relazione stabile con una giovane donna, donna che veniva riconosciuta dalla minore come facente parte del nucleo Persona_1
familiare.
Concludeva quindi chiedendo in via preliminare la sospensione della sentenza impugnata, autorizzando i contatti tra padre e figlia;
nel merito, di revocare e/o modificare l'impugnata sentenza, dichiarando che non sussisteva lo stato di abbandono morale e materiale della minore
[...]
conseguentemente, chiedeva altresì di disporre in via Persona_1
temporanea un regime di affidamento extrafamiliare, prevedendo un regime di incontri padre-figlia che vadano ad incrementarsi nel tempo.
Tale appello veniva incardinato con il numero di ruolo 135/2024. In seno ad esso si costituiva la minore a mezzo del suo Persona_1
tutore e difensore, avv.to Erminia Patanè la quale metteva in evidenza come la bambina avesse vissuto con il padre solo i primi sei mesi della sua vita e che risultava affetta da un ritardo cognitivo F79, quindi era portatrice di bisogni complessi. Dopo questo lasso di tempo, la piccola aveva girovagato, di casa in paese, unitamente alla madre Controparte_2
e al di lei compagno , sino a che, dal 13.4.2018 non era Controparte_1
stata collocata in una comunità per madri con figli in difficoltà sita in
Grammichele. Qui la madre l'aveva abbandonata unitamente agli altri suoi tre fratelli uterini, per raggiungere il suo nuovo compagno conosciuto a mezzo social, in altra regione d'Italia.
Il tutore evidenziava che la minore, unitamente ai suoi fratelli, su consiglio dei consulenti, era stata collocata presso la zia materna, la quale era legata ai minori ed era l'unica disponibile e capace di vicariare i genitori.
5 Tuttavia tale collocamento era presto fallito e la zia aveva ritirato la propria disponibilità, di talchè era anche venuto meno il progetto di fare contestualmente incontrare i minori con i rispettivi padri in uno spazio neutro.
Faceva presente che – nonostante il fallimento del progetto di collocamento dei minori presso la zia - erano comunque stati ugualmente garantiti incontri tra e il padre in comunità, alla presenza di Persona_1
operatori, incontri che però non erano stati costanti da parte del AL, confermando così che la sua relazione con la figlia era scarna di contenuti e funzionalità, come peraltro accertato e rilevato dai CTU.
Concludeva quindi per la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
A tale giudizio in data 10 luglio 2024 veniva riunito il n. 137/2024 VG con cui , padre di impugnava del pari Controparte_1 Parte_2 Per_4
la citata sentenza.
Con tale ricorso il lamentava che era sì vero che la espletata CTU, Per_3
sulla cui base era stata emessa la sentenza, aveva evidenziato che egli presentava tratti schizzoidi del pensiero che in situazioni di stress potevano trasformarsi in un abbandono dei figli, purtuttavia evidenziava che non si comprendeva come tali accertamenti potessero interferire nel suo rapporto con la prole. Lamentava poi anch'egli la carenza di un percorso di sostegno alla genitorialità e si associava alla richiesta di sospensiva della decisione, domandando altresì che la Corte disponesse la sua audizione, disponesse una nuova CTU e interloquisse con i servizi sociali per verificare le condizioni abitative e la formulazione di programmi utili allo sviluppo delle sue capacità.
6 Anche in questo giudizio si costituiva il tutore in favore dei minori
[...]
, e che ribadiva la sua Persona_2 Persona_3 Persona_4
richiesta di rigetto dell'appello.
Il PG chiedeva del pari il rigetto del gravame.
La Corte, rigettata l'istanza di sospensiva, disponeva l'audizione dei minori e dell'appellante . Controparte_1
Indi, all'udienza del 17/9/2025 poneva le cause riunite in decisione.
Tanto espresso in punto di fatto va innanzi tutto precisato che l'appellante
è il padre della minore , nata a [...], il Parte_1 Persona_1
05/08/2011 dalla convivenza more uxorio con , a Controparte_2
sua volta madre degli altri tre minori di cui alla impugnata sentenza e cioè:
(Siracusa, 11/09/2015), (Siracusa, Persona_2 Persona_3
15/08/2016) e (Caltagirone, 24/08/2018), che la ha Persona_4 CP_2
generato a seguito ad altra convivenza more uxorio con . Controparte_1
Ciò posto, e passando a valutare, in primo luogo, la posizione di Pt_1
(relativa alla causa n. 135/2024 VG) deve dirsi che dalla espletata
[...]
CTU e dalle risultanze in atti non è possibile dubitare che egli abbia avuto un contegno fortemente trascurante nei confronti della figlia e che le sue capacità genitoriali si siano rivelate assolutamente inadeguate.
E, infatti, va ricordato che il procedimento ha preso avvio dal P.M. che ha presentato domanda di adottabilità dopo che era già stato aperto un altro procedimento di volontaria giurisdizione ( il proc n 300/18 V.G.), incardinato, in via di urgenza, con decreto del 09.03 2018, sempre su ricorso del P.M., che aveva chiesto limitarsi la responsabilità dei genitori,
, e . Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
Erano state infatti riscontrate condizioni di grave trascuratezza dei bambini ed in particolare, presso l'abitazione del era stata trovata la Parte_1
7 figlia minore che, all'epoca, sebbene avesse sei anni, Persona_1
non era mai andata a scuola. Inoltre, era stato accertato che
[...]
, madre della minore, dopo avere interrotto la relazione con il CP_2
non aveva avuto un domicilio fisso, infatti dalla abitazione Parte_1
del , a BI, si era trasferita presso i genitori del ad Pt_1 Per_3
TA e poi, a seguito di litigi con questi ultimi, era andata presso la sorella del , a BI , anche se la relazione con quest'ultimo Pt_1
era cessata da tempo. La donna aveva avuto poi un rapporto occasionale con il rapporto a seguito del quale, si trovava in gravidanza. Per_3
Ebbene dalla osservazione compiuta durante il periodo di svolgimento della procedura per limitazione della responsabilità genitoriale, era emerso che la non aveva mantenuto un comportamento regolare e spesso aveva CP_2
richiesto di poter permanere presso la sorella , determinando una Per_5
chiara destabilizzazione della prole e una sostanziale impossibilità da parte della Comunità (ove era stata accolta)di indirizzarne il compito genitoriale.
I bambini, infatti, al rientro da queste ripetute trasferte presso la casa della zia" sembrano non avere più freni educativi e regole comportamentali.
Sono più oppositivi del solito, non ascoltano né la madre né gli operatori e assumono spesso atteggiamenti indolenti al limite delle comuni regole comportamentali. La madre dedica loro poche attenzioni poiché creano problemi e di contro i bambini risentono della carenza affettiva da parte della stessa" (v. relazione dello psicologo della struttura d'accoglienza in data 10-9-2019).
Ebbene, in tutte queste vicende che vedono la girovagare in cerca di CP_2
una stabilizzazione e – nel frattempo – intrecciare una relazione con il il contegno del non è mai vicariante, non cerca cioè di Per_3 Pt_1
supplire alle carenze genitoriali materne e si condensa, in ultimo, in un
8 atteggiamento di totale delega e sostanziale abbandono. Egli consente infatti che la figlia – costretta a seguire la madre – subisca periodici cambiamenti senza reclamarne o invocarne la custodia e il collocamento, e nei fatti permette che la bambina sia esposta al rifiuto materno e alla assoluta precarietà di vita a cui la genitrice l'ha costretta (senza contare che non ne cura l'istruzione scolastica e anche durante i vari contatti consentiti in Comunità offre una presenza assolutamente sporadica, non in linea con l'allarme che un padre avrebbe dovuto sentire in presenza di contegni tanto destabilizzanti della madre).
Vero è dunque che l'espletata CTU ha concluso per l'assenza “ di psicopatologie” in suo capo, ma vero è anche che i periti hanno escluso che egli potesse svolgere funzioni genitoriali, preferendo le figure degli zii (poi rinuncianti).
Pertanto l'inadeguatezza del era già stata valutata come non Pt_1
compatibile con la cura e la crescita della figlia minorenne fin dal collocamento in comunità del 2018 e dalla CTU;
senza peraltro che tale accertamento e conseguenziale progettualità orientata ad escludere la possibilità per il di avere collocata la figlia presso di sé, fosse stata da Pt_1
questi contestata e/o reclamata .
Pertanto è evidente come sia il primo che il secondo motivo di appello articolati dal , per quanto sopra espresso, sono del tutto infondati. Pt_1
In particolare va specificato che al contrario di ciò che sostiene l'appellante, che ha dedotto che l'istruttoria è stata incompleta, le relazioni di aggiornamento esaminate dal Giudice di prime cure sono ampie e motivate.
Esse non risalgono peraltro solo al 5 dicembre 2022 (per come erroneamente asserito in ricorso laddove l'appellante lamenta che “.. a
9 suddetta relazione del 05.12.2022 è seguito il provvedimento del
22/05/2023 con cui il Tribunale per i Minorenni ha assegnato alle parti termine per note conclusive. Questo dimostra che nonostante con decreto del 30/09/2022 fossero stati previsti incontri protetti tra padre e figlia, non vi sono agli atti relazioni sull'andamento di tali incontri e sulla possibilità di incontri non protetti”).
Infatti al 05.12.22 sono seguiti in atti altri aggiornamenti e a tal riguardo appare necessario ribadire che gli incontri protetti con esperti erano funzionali alla complessiva progettualità di collocamento dei minori dalla zia materna e non al mantenimento della relazione dei minori con i padri, già accertata come disfunzionale e non recuperabile.
L'istruttoria è stata quindi esauustiva e ha confermato quanto chiaramente rilevato in capo al in sede di ctu ovvero che “La condizione Pt_1
psicopatologica del signor non presenta note particolari rilevanti, Pt_1
ma la sua affidabilità comportamentale e di socializzazione appare compromessa, a fronte di una accettabile capacità affettiva verso la figlia, non presenta competenza gestionale e di compensazione. È più improntata, la relazione con la figlia, alle risposte da dare che alla guida da fornire alla stessa. In presenza riesce ad avere una buona relazione emotiva ma non presenta una tensione interna al sostegno della figlia stessa. La capacità metacognitiva appare scarsa ed il legame con la figlia si presenta improntato al formalismo.“ ( pag 27 CTU).
Oltre a ciò è a dirsi che tale conclusione appare in linea con il vissuto del
, il quale si presenta caratterizzato da disordine e incapacità Pt_1
gestionale.
10 In sede di perizia egli infatti ha riferito di avere 4 figli, nonostante dalla documentazione presa in visione risulti che i figli dello stesso sarebbero in realtà 5.
Il primo figlio, , che è stato omesso dall'appellante, vivrebbe con Per_6
la madre a Catania e non conserverebbe alcun rapporto con il . Pt_1
La secondogenita è nata dalla relazione con la . Persona_1 CP_2
Il , successivamente alla separazione dalla ha continuato a Pt_1 CP_2
sentire la bambina inizialmente con cadenza giornaliera, tramite videochiamata, nonostante all'epoca dell'allontanamento la minore avesse circa 2 anni e mezzo. Tale abitudine però è stata sospesa una volta subentrato il nel nucleo familiare della , dato che a tal Per_3 CP_2
riguardo l'appellante ha dichiarato ai periti “Lui non voleva che mi avvicinassi a e alla bambina”, ponendo quindi un contegno CP_2
fortemente delegante nei confronti del che non era il padre della Per_3
piccola e che non aveva quindi motivazioni di natura Persona_1
giuridica né affettiva per impedire al di crescere la figlia e Pt_1
assumersene la piena responsabilità.
Il terzo e quarto figlio, poi, sono e , nati entrambi dalla Per_7 Per_8
stessa madre, sig.ra con la quale il ha contratto CP_4 Pt_1
matrimonio e da cui si è separato nel 2017. I predetti minori sono stati oggetto di un'indagine socio-familiare nel 2018 (procedimento n.4515/2017). L'appellante afferma di aver conosciuto l'attuale ex moglie quando ancora stava con la , tale relazione lo avrebbe CP_2
conseguentemente allontanato dalla stessa. Il rapporto con l'allora moglie si sarebbe concluso dopo pochi anni, per volontà di lei, che avrebbe lasciato il per il di lui fratello. Da tale evento sarebbe scaturita una Pt_1
lite tra i due fratelli con conseguente allontanamento del sig. da Pt_1
11 quest'ultimo. L'appellante ha dichiarato di vedere in atto tali bambini con una frequenza settimanale, sebbene dalle carte tale affermazione risulti in contraddizione con quanto dichiarato dall'ex-moglie sig.ra
[...]
che sostiene che l'ex coniuge negli ultimi anni non si sarebbe CP_4
mai interessato dei figli, né avrebbe mai contribuito economicamente al loro mantenimento. A riguardo il ha confermato di non versare alcun Pt_1
contributo per i minori, in quanto ritiene che sia già sufficiente provvedere a loro nelle occasioni in cui si trovano insieme.
L'ultimogenita, infine, , dell'età di circa 3 anni, è nata da Per_9
un'ulteriore compagna, alla quale il non sarebbe più Pt_1
sentimentalmente legato;
la relazione tra i due si sarebbe conclusa a detta dell'appellante per scelta dell' che lo avrebbe lasciato per Parte_3
un'altra donna. Il in sede di perizia afferma di non avere più contatti Pt_1
né con la madre né con la bambina.
Alla stregua quindi di tale quadro personologico, dal quale si evince – oltre che incapacità gestionale verso la figlia - una profonda labilità e disordine nei rapporti interpersonali e filiali, deve ribadirsi che il primo motivo di gravame merita rigetto atteso che il AL non può garantire alla figlia la necessaria stabilità, considerato peraltro che la bambina ha un deficit cognitivo (del quale il padre non ha mostrato di avere alcuna contezza).
A tal riguardo gli affidatari, ascoltati, hanno riferito che la piccola era ansiosa di trovare figure di riferimento. L'affidataria ha infatti dichiarato:
“Inizialmente ero preoccupata per l'età della bambina perché ha tredici anni e temevo fosse già grande per instaurare un rapporto affettuoso.
Invece, già quando siamo andati a prenderla si è fatta trovare davanti al cancello, mi ha abbracciata e ci ha subito chiamati papà e mamma.
Inoltre, è una bambina affettuosissima e poiché anch'io ho un carattere
12 molto affettuoso c'è uno scambio molto forte, legato ad abbracci e carezze”. E ancora : “La ragazzina ha raccontato subito le sue esperienze precedenti, dicendo che il giudice le aveva promesso una “mamma buona”
e che per questo motivo mi ha abbracciata quando mi ha vista.
Dell'esperienza familiare precedente mi racconta invece che la madre l'ha abbandonata con la scusa di andare a comprare un caricabatterie e che in ogni caso anche prima dell'abbandono non si sentiva amata, ma trascurata
e che veniva spesso messa in castigo.”
Gli affidatari hanno poi messo in rilievo l'esigenza della bimba di mettere radici: si prospetta di restare con noi e anche noi abbiamo Persona_1
proprio questo desiderio, cioè quello di starle acconto e di aiutarla”.
E, infine, hanno manifestato cura e attenzione verso il ritardo della piccola:
“La bambina ha un piccolo ritardo cognitivo di tipo lieve, ci è stata data la diagnosi il 9 gennaio 2025 e grazie a questa diagnosi possiamo adesso chiedere l'insegnate di sostegno.”
Da notare che da tale resoconto degli affidatari emerge che la bambina non fa alcun accenno al padre.
Ne consegue che l'appello del merita ampio rigetto. Pt_1
Passando adesso alla posizione del appellante in seno alla causa Per_3
137/24 VG, anche per quest'ultimo deve concludersi per una conferma della sentenza impugnata.
I consulenti nominati all'esito dell'esame peritale concludono infatti che il
“Si rileva come soggetto chiuso, possessivo nei confronti delle Per_3
persone che reputa di sua competenza, il rapporto con i figli potrebbe essere formalmente accuditivo, nel senso materiale del termine, ma privo di contenuti emotivi validi e funzionali ad un armonico sviluppo dei figli stessi. Presenta tratti schizoidi del pensiero che in situazioni di stress
13 potrebbe rilevarsi come ulteriore abbandono psicologico dei figli. Dal punto di vista gestionale dei minori la sua capacità appare limitata ed improntata al laissez-faire. Presenta notevoli difficoltà metacognitive nel comprendere il pensiero e le emozioni altrui”.
Anche riguardo alla posizione del i consulenti nominati avevano Per_3
concluso escludendo un suo diretto coinvolgimento nella crescita dei figli, per i quali avevano ritenuto maggiormente accudenti gli zii. Inoltre, in ordine a una possibile apertura del a eventuali aiuti esterni che Per_3
potessero contribuire a un suo miglioramento comportamentale i consulenti si sono espressi così (pagg.8/9 CTU) : “L'insight appare praticamente assente: sono presenti atteggiamenti decisamente negativi verso la possibilità di ricevere un aiuto di tipo psicologico. Non si mostra assolutamente disponibile a discutere i propri problemi con qualcuno, a mettersi dunque in discussione e appare particolarmente rigido rispetto a qualsiasi prospettiva di cambiamento”.
Da tale vautazione emerge quindi che nonostante la situazione comportamentale del sia certamente necessitante di sostegno, egli Per_3
tenda a negare ciò e a dare di sé una (falsamente) immagine positiva. I
CTU infatti a pag. 9, nel rapporto narrativo, specificano: “Riguardo all'atteggiamento verso il test ed alla sua validità, va rilevato che
l'intervistato ha compiuto un tentativo piuttosto scoperto di presentare se stesso in maniera socialmente accettabile e irrealisticamente favorevole delle proprie qualità morali e delle capacità di adattamento psicologico. In realtà, le sue capacità di difesa sono alquanto deboli e detto tentativo va visto in tale luce”.
Il quadro personologico dunque è del tutto inadatto a proteggere la prole.
14 In tema infatti i consulenti affermano (sempre pag. 9): “I sistemi di difesa nei confronti di eventuali situazioni di disagio psicologico non appaiono sufficientemente strutturati: in situazioni di particolare stress possono manifestarsi tendenze alla labilità emotiva con incertezze relativamente al controllo della sfera delle pulsioni. Ciò può influire negativamente sulle scelte affettive e comportamentali. Si rileva una alterazione alle scale di schizofrenia e di mania, oltre alla scala di introversione sociale, il che fa deporre per un pensiero di tipo autocentrato con momenti di scollamento dalla realtà oltre ad una incontrollabilità del comportamento in situazioni vissute come dato stressante”.
Ciò che maggiormente allarma nel contegno del è poi il profilo Per_3
violento e persecutorio dallo stesso palesato nel rapporto con la (e CP_2
che ha condotto la a trovare ricovero presso la Comunità, salvo poi CP_2
ad allontanarsene per seguire un uomo conosciuto su internet, abbandonando i minori).
Il ha riferito ai consulenti che – durante il menàge con la – Per_3 CP_2
questa si arrabbiava rimproverandogli di essere poco partecipe alla vita dei figli (“ si arrabbiava perché una volta tornato da lavoro mi Per_5
volevo riposare”) e che per tali motivazioni egli si era allontanato dal contesto familiare. Tuttavia, a seguito della separazione tra i due, il ha iniziato a manifestare comportamenti di tipo persecutorio e Per_3
ricattatorio verso la ex compagna , al fine di ottenere l'allontanamento della stessa dall'abitazione dei cognati.
Tali contegni si erano verificati anche prima della separazione. La CP_2
infatti ha riferito di una forte gelosia del nei suoi confronti. A Per_3
riguardo ella ha infattu affermato: “si ingelosiva molto se messaggiavo
15 con qualcuno, o anche per come mi vestivo”. Tanto che nel 2014 la CP_2
ha denunciato il (ed il ) per il reato di minacce. Per_3 Pt_1
Tale propensione del verso contegni minacciosi e persecutori, Per_3
unitamente al quadro sopra delineato, rischia certamente di pesare sulla serena crescita della prole, già esposta a vicissitudini di gravissima instabilità.
In tema si rammenti invero che il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, che sussiste allorché il contegno dei genitori, lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell'apporto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore stesso.
Di fronte a un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione intanto rilevano in quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima (Cass. 23802/2021).
Ma nella specie non vi sono segnali di positivo recupero. Sia perché il come evidenziato, è restio ad aprirsi ad un aiuto terapeutico. Sia Per_3
perché lo stesso, in realtà, è all'oscuro finanche delle più basilari esigenze dei figli.
Si noti invero che durante l'audizione del svoltasi innanzi a questa Per_3
Corte egli, interrogato sulla situazione del piccolo - affetto da una Per_3
serie molteplice di problematiche tra cui la Sindrome RN De AN associata a Sindrome di Jouber, in uno a disturbi del sonno da sempre presenti, disturbi dell'attenzione e ipermobilità da sempre esternata, cefalea spesso riproposta, RM di Grado lieve/Medio – ha riferito che il figlio
16 soffriva di asma, così palesando non solo di non avere alcuna contezza dei bisogni specifici del minore, ma altresì di non avere mai ottemperato, durante la crescita del bambino, ad una seria e cosciente custodia della salute dello stesso.
Le risultanze mettono in evidenza che oggettivamente i figli del Per_3
non possono trarre dalla famiglia di origine quelle attenzioni che gli sono indispensabili per crescere, quel “minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità” (Cass. 5 giugno 2018 n. 14462).
In siffatti casi, infatti, non si deve infatti guardare al comportamento del genitore in sé e per sè, ma alle possibili conseguenze di comportamenti stessi sullo sviluppo psicofisico della prole considerato non in astratto ma in concreto.
Ebbene, valutando in concreto lo sviluppo dei piccoli non si può Per_3
che ritenere, soprattutto all'esito dell'ascolto dei loro affidatari, che una revoca dello stato di adottabilità avrebbe un impatto deteriore e devastante, atteso che tutti e tre, una volta introdotti presso le famiglie affidatarie (da cui hanno ricevuto cure, affetto e stabilità), hanno fatto rilevantissimi progressi.
Si veda quanto riferito dagli affidatari del piccolo sui progressi del Per_2
bambino, sulla gioia che egli manifesta nell'avere assunto il cognome degli affidatari e sul fatto che egli non nomini mai il padre: “ è con noi dal Per_2
4 marzo 2024. è stato accolto sia da noi che dal paese in cui Per_2
viviamo con molta disponibilità e infatti ha un carattere aperto nei confronti degli altri….Il bambino di tanto in tanto racconta esperienze vissute in comunità e lo fa alle volte con un po' di nervosismo. Adesso si è integrato con molta velocità, tanto è vero che persone che ci hanno
17 incontrato a luglio stentavano a credere che fosse con noi da pochi mesi.
Adesso ha nove anni…. Di tanto in tanto ha qualche ricordo del contesto familiare, per esempio parla di un fratello che secondo lui sta a Parigi, della madre biologica che definisce come “la mamma l'altra” e di un fratellino con il quale dormiva…. mi pare che non abbia mai parlato del papà … mi pare che in un'occasione abbia detto che papà non poteva venire perché lontano……. Inizialmente mi chiamava paparello, adesso papà…..il bambino è convinto che la sua vita si svolgerà sempre con noi, anzi possiamo dire che il fatto che utilizzi il cognome dell'affidatario lo inorgoglisce particolarmente.”.
Si veda altresì anche quanto riferito dagli affidatari di la quale è Per_4
stata accompagnata dalla famiglia affidataria con amore e intelligenza verso la sua nuova vita, una vita piena e appagante, adatta a una bambina della sua età. Si noti altresì che anche non parla mai del padre e Per_4
che manifesta una evidente esigenza di sicurezza e conforto da parte della nuova famiglia: “Quando è arrivata a casa, su consiglio dello psicologo, le abbiamo fatto vivere il primo impatto con l'ambiente domestico come una vacanza. Infatti, quando la bimba ha visto la cameretta predisposta per lei con i giochi è stata felicissima e da lì si è abituata con facilità….. La bimba ha compiuto sei anni ad agosto. Fino a che non è entrata in prima elementare è sempre stata con noi, non l'abbiamo iscritta alla scuola materna. Quel periodo è stato caratterizzato da esperienze ed uscite.
Adesso la bambina va a scuola, è in prima elementare, è molto energica per tutta la giornata e quindi l'abbiamo iscritta sia ad un corso di nuoto che di danza proprio per convogliare tutte queste energie…..La bambina moto di rado fa riferimenti alla mamma, la definisce come “la mamma vecchia” e pensa che sia andata a vivere in un'altra famiglia. Ha invece
18 molti ricordi della comunità e in particolare del fratellino . Fino a Per_3
questa mattina lo ha ricordato e di lui dice che era un bimbo monellissimo
e che non stava molto bene. Del papà non parla mai e non lo ricorda minimamente…….La bambina vuole rassicurazioni sul suo futuro e quindi mi chiede se io starò sempre accanto a lei. Io la rassicuro sempre dicendole che ci sarò sempre e che in ogni caso ci saranno anche il papà, i cugini, i parenti, proprio per darle conferma di una rete protettiva familiare. Oggi è stato il primo giorno in cui siamo stati separati e ha chiesto insistentemente quando tornassimo ……A scuola ha fatto notevolissimi progressi, soprattutto a livello comportamentale. All'inizio non voleva neanche tenere la matita in mano e invece adesso grazie all'ausilio delle maestre ha fatto notevole scatto di crescita. È brava e ciò nonostante sia un peperino, ha infatti un carattere energico che però è anche la sua forza, perché le ha consentito di reagire agli eventi difficili della sua vita.”
Infine si veda quanto riferito dagli affidatari di i quali, a differenza Per_3
del sono particolarmente attenti ai profili patologici del piccolo (il Per_3
quale a sette anni aveva ancora il pannolino) e hanno evidenziato i ritardi che aveva maturato e i progressi conquistati grazie al nuovo clima Per_3
familiare: “Siamo gli affidatari di , che è con noi dal giugno 2024. Per_3
ha otto anni. Quando è arrivato aveva ancora il pannolino, che Per_3
adesso non ha più e non mangiava quasi nulla mentre adesso mangia di tutto……. All'inizio il bambino ha voluto dormire sempre nel lettone.
Anche se pian piano è stato incoraggiato a essere indipendente. Questo fatto era determinato anche dalla circostanza che aveva paura del Per_3
buio. Gli abbiamo comprato una lampada e in occasione del Natale con tutte le luci è stato incoraggiato e dorme da solo …….Per quanto riguarda
19 la patologia di , si tratta di una sindrome genetica per la quale a Per_3
febbraio sarà sottoposto a specifici test. Posso però già dire che nel frattempo il bambino, grazie all'ausilio dell'insegnante di sostegno che gli ha fatto iniziare il percorso scolastico con i libri della prima elementare, anche se va in terza, si è appassionato al percorso scolastico e Per_3
adesso va molto volentieri. Ha fatto anche la recita natalizia, per la quale era molto in ansia, tanto che ha voluto dormire con noi la sera prima e ci ha detto che ci avrebbe fatto piangere perché è bravissimo. Adesso il bambino si è aperto molto di più, inizialmente era molto chiuso…….Sin dall'inizio ci ha accolti benissimo, anzi posso dire che quando lo Per_3
abbiamo preso in comunità ed è salito in macchina, avendo visto il navigatore ha detto: “Ora ho capito perché tardavi ad arrivare perché non sapevi la strada. In altra occasione ha detto: “Avevo paura che facessi come quella mamma che è andata a fare la spesa e non è più tornata. In altra occasione ancora mi ha detto: “Mamma, tu sei buona e gentile non come quella che mi prendeva a legnate.”
Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato inoltre – in relazione alla posizione della , madre dei minori – che la stessa non si è CP_2
costituita in giudizio, così aderendo alle valutazioni fatte in primo grado nei suoi confronti e su cui è sceso il giudicato, non può che concludersi per la conferma della decisione impugnata.
Data la delicatezza delle questioni trattate appare opportuno compensare le spese di lite.
La Corte dà inoltre atto che in entrambi i procedimenti sussistono i requisiti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
20 LA CORTE, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe:
Rigetta sia l'appello di che quello di e Parte_1 Controparte_1
compensa le spese di lite.
Dà atto che in entrambi i procedimenti sussistono i requisiti per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte d'appello di Catania in data 17 settembre 2025
Il consigliere estensore IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
21
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DLE POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Simona Lo Iacono Consigliere est.
Dott. Isabella Cumia Componente privato
Dott. Cesare Garofalo Componente privato ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa civile iscritta al n. 135/24 vg riunita al procedimento n.
137/2024 vg, avente ad oggetto: stato di adottabilità, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Marchese n 284 , rappresentato e difeso dall'avv Daria Storia
Appellante nella causa 135/24 VG
e
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
PI XA n 2 elett. dom. in via Principe Umberto n 230 presso lo studio dell'avv Lotta Daniele che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante nella causa 137/24 VG
1 contro
nata a [...] [...], elettivamente Controparte_2
domiciliata a Grammichele C.rso Roma n 28 presso lo studio dell'avvocato
RO AR AV che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata l'8 giugno 2020
Contumace
E nei confronti di avv. Erminia Patanè tutore e difensore dei minori Persona_1
nata a [...], il [...] nata a [...], il Persona_2
11/09/2015, nato a [...], il [...] e Persona_3 Per_4
nata a [...], il [...].
[...]
Con l'intervento del P.G. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 5/2/ 2024 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale dei Minori di Catania del 27/11/2023, notificata il 15/01/2024, emessa nel procedimento n. Cont 27/2020 con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
nonché confermato l'affidamento dei minori in oggetto ai Servizi
[...]
sociali del comune di BI e di TA e disposto l'immediato collocamento presso famiglie affidatarie, nonchè il divieto assoluto di visita, di contatti e di consegna dei minori ai genitori, ad altri familiari o a terzi, senza autorizzazione del Tribunale.
Lamentava l'ingiustizia della decisione e la carenza della motivazione determinata dalla incompletezza della istruttoria in quanto dagli atti del
2 primo procedimento e in particolare dalla relazione dei consulenti tecnici incaricati dal Tribunale, non emergevano tratti patologici nei suoi riguardi.
Deduceva che, al contrario, i consulenti avevano rilevato le sue buone capacità di accudimento, gestione e cura della figlia anche in presenza degli altri fratelli e avevano altresì riscontrato il profondo attaccamento che la minore nutriva per lui. E, infatti, nella relazione tecnica si Persona_1
poteva leggere in riferimento alle sue capacità: “sembra valutare realisticamente le proprie possibilità e tende ad agire sulla base di una adeguata valutazione delle proprie capacità operative”, nonché si riscontra
“un'ideazione congrua ed aderente alla realtà: non sono presenti elementi disturbanti il contenuto del pensiero né tanto meno particolari meccanismi difensivi dell'ansia che, dunque, non viene somatizzata” (pag. 6 della relazione).
Oltre a questo, metteva in rilievo che le relazioni della Comunità di accoglienza mettevano in evidenza il fallimento dell'inserimento della madre e dei bambini presso la famiglia di , ma Persona_5
facevano solo pochissimi accenni alla sua posizione e ai suoi rapporti con la figlia.
In particolare, nella relazione di aggiornamento della Comunità del
05/12/2022, si poteva leggere “le visite in struttura da parte dei relativi padri (sig. e sig. ) sono state abbastanza regolari con cadenza Pt_1 Per_3
quasi settimanale, ma dal momento in cui i minori hanno avuto
l'autorizzazione di rientro presso la casa degli zii, il sig. viene in Per_3
altro giorno della settimana, mentre il sig. , nonostante gli sia stato Pt_1
ribadito di venire in struttura in altri giorni della settimana, ad oggi non è riuscito ad essere più presente”.
3 Tale ultima relazione dimostrava che nonostante con decreto del
30/09/2022 fossero stati previsti incontri protetti tra padre e figlia, non vi erano agli atti relazioni sull'andamento di tali incontri e sulla possibilità di incontri non protetti. Lamentava quindi che non vi era mai stata una sua presa in carico, né era stato elaborato e a lui proposto alcun progetto di crescita e di sostegno della genitorialità, così come non erano mai stati attivati gli incontri nello spazio neutro per come suggerito dai consulenti tecnici.
Infine, deduceva che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che «appare ulteriormente confermata la mancanza nella famiglia d'origine, di adulti capaci e di condizioni atte a garantire la loro crescita armonica e il loro benessere psicofisico già gravemente pregiudicato».
E infatti la minore di anni 12 al momento dell'audizione, Persona_1
aveva espressamente dichiarato che il suo desiderio era andare a vivere col papà, che andava a trovarla ogni quindici giorni in comunità, le portava i vestiti e le aveva detto di avere affittato una casa ove c'era una stanza per lei.
Tuttavia la sentenza impugnata giungeva alla conclusione che « Per_1
riconduce la figura paterna ad una presenza positiva in termini
[...]
materialistici, in quanto ogni 15 giorni le porta regali, gioca con lei e con il telefonino. Ha idealizzato la figura paterna e la nuova famiglia di lui, seppure dalla stessa non è conosciuta», tralasciando che la bambina non si era potuta recare a casa del padre in virtù di un divieto imposto dallo stesso
Tribunale e che non era mai stata presa in considerazione l'ipotesi di autorizzare incontri non protetti poiché erano mancate del tutto informazioni qualificate sull'andamento degli incontri padre-figlia.
4 Con il secondo motivo di gravame lamentava poi la insussistenza dello stato di abbandono morale e materiale, atteso che – anzi – egli manteneva da tempo una relazione stabile con una giovane donna, donna che veniva riconosciuta dalla minore come facente parte del nucleo Persona_1
familiare.
Concludeva quindi chiedendo in via preliminare la sospensione della sentenza impugnata, autorizzando i contatti tra padre e figlia;
nel merito, di revocare e/o modificare l'impugnata sentenza, dichiarando che non sussisteva lo stato di abbandono morale e materiale della minore
[...]
conseguentemente, chiedeva altresì di disporre in via Persona_1
temporanea un regime di affidamento extrafamiliare, prevedendo un regime di incontri padre-figlia che vadano ad incrementarsi nel tempo.
Tale appello veniva incardinato con il numero di ruolo 135/2024. In seno ad esso si costituiva la minore a mezzo del suo Persona_1
tutore e difensore, avv.to Erminia Patanè la quale metteva in evidenza come la bambina avesse vissuto con il padre solo i primi sei mesi della sua vita e che risultava affetta da un ritardo cognitivo F79, quindi era portatrice di bisogni complessi. Dopo questo lasso di tempo, la piccola aveva girovagato, di casa in paese, unitamente alla madre Controparte_2
e al di lei compagno , sino a che, dal 13.4.2018 non era Controparte_1
stata collocata in una comunità per madri con figli in difficoltà sita in
Grammichele. Qui la madre l'aveva abbandonata unitamente agli altri suoi tre fratelli uterini, per raggiungere il suo nuovo compagno conosciuto a mezzo social, in altra regione d'Italia.
Il tutore evidenziava che la minore, unitamente ai suoi fratelli, su consiglio dei consulenti, era stata collocata presso la zia materna, la quale era legata ai minori ed era l'unica disponibile e capace di vicariare i genitori.
5 Tuttavia tale collocamento era presto fallito e la zia aveva ritirato la propria disponibilità, di talchè era anche venuto meno il progetto di fare contestualmente incontrare i minori con i rispettivi padri in uno spazio neutro.
Faceva presente che – nonostante il fallimento del progetto di collocamento dei minori presso la zia - erano comunque stati ugualmente garantiti incontri tra e il padre in comunità, alla presenza di Persona_1
operatori, incontri che però non erano stati costanti da parte del AL, confermando così che la sua relazione con la figlia era scarna di contenuti e funzionalità, come peraltro accertato e rilevato dai CTU.
Concludeva quindi per la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
A tale giudizio in data 10 luglio 2024 veniva riunito il n. 137/2024 VG con cui , padre di impugnava del pari Controparte_1 Parte_2 Per_4
la citata sentenza.
Con tale ricorso il lamentava che era sì vero che la espletata CTU, Per_3
sulla cui base era stata emessa la sentenza, aveva evidenziato che egli presentava tratti schizzoidi del pensiero che in situazioni di stress potevano trasformarsi in un abbandono dei figli, purtuttavia evidenziava che non si comprendeva come tali accertamenti potessero interferire nel suo rapporto con la prole. Lamentava poi anch'egli la carenza di un percorso di sostegno alla genitorialità e si associava alla richiesta di sospensiva della decisione, domandando altresì che la Corte disponesse la sua audizione, disponesse una nuova CTU e interloquisse con i servizi sociali per verificare le condizioni abitative e la formulazione di programmi utili allo sviluppo delle sue capacità.
6 Anche in questo giudizio si costituiva il tutore in favore dei minori
[...]
, e che ribadiva la sua Persona_2 Persona_3 Persona_4
richiesta di rigetto dell'appello.
Il PG chiedeva del pari il rigetto del gravame.
La Corte, rigettata l'istanza di sospensiva, disponeva l'audizione dei minori e dell'appellante . Controparte_1
Indi, all'udienza del 17/9/2025 poneva le cause riunite in decisione.
Tanto espresso in punto di fatto va innanzi tutto precisato che l'appellante
è il padre della minore , nata a [...], il Parte_1 Persona_1
05/08/2011 dalla convivenza more uxorio con , a Controparte_2
sua volta madre degli altri tre minori di cui alla impugnata sentenza e cioè:
(Siracusa, 11/09/2015), (Siracusa, Persona_2 Persona_3
15/08/2016) e (Caltagirone, 24/08/2018), che la ha Persona_4 CP_2
generato a seguito ad altra convivenza more uxorio con . Controparte_1
Ciò posto, e passando a valutare, in primo luogo, la posizione di Pt_1
(relativa alla causa n. 135/2024 VG) deve dirsi che dalla espletata
[...]
CTU e dalle risultanze in atti non è possibile dubitare che egli abbia avuto un contegno fortemente trascurante nei confronti della figlia e che le sue capacità genitoriali si siano rivelate assolutamente inadeguate.
E, infatti, va ricordato che il procedimento ha preso avvio dal P.M. che ha presentato domanda di adottabilità dopo che era già stato aperto un altro procedimento di volontaria giurisdizione ( il proc n 300/18 V.G.), incardinato, in via di urgenza, con decreto del 09.03 2018, sempre su ricorso del P.M., che aveva chiesto limitarsi la responsabilità dei genitori,
, e . Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
Erano state infatti riscontrate condizioni di grave trascuratezza dei bambini ed in particolare, presso l'abitazione del era stata trovata la Parte_1
7 figlia minore che, all'epoca, sebbene avesse sei anni, Persona_1
non era mai andata a scuola. Inoltre, era stato accertato che
[...]
, madre della minore, dopo avere interrotto la relazione con il CP_2
non aveva avuto un domicilio fisso, infatti dalla abitazione Parte_1
del , a BI, si era trasferita presso i genitori del ad Pt_1 Per_3
TA e poi, a seguito di litigi con questi ultimi, era andata presso la sorella del , a BI , anche se la relazione con quest'ultimo Pt_1
era cessata da tempo. La donna aveva avuto poi un rapporto occasionale con il rapporto a seguito del quale, si trovava in gravidanza. Per_3
Ebbene dalla osservazione compiuta durante il periodo di svolgimento della procedura per limitazione della responsabilità genitoriale, era emerso che la non aveva mantenuto un comportamento regolare e spesso aveva CP_2
richiesto di poter permanere presso la sorella , determinando una Per_5
chiara destabilizzazione della prole e una sostanziale impossibilità da parte della Comunità (ove era stata accolta)di indirizzarne il compito genitoriale.
I bambini, infatti, al rientro da queste ripetute trasferte presso la casa della zia" sembrano non avere più freni educativi e regole comportamentali.
Sono più oppositivi del solito, non ascoltano né la madre né gli operatori e assumono spesso atteggiamenti indolenti al limite delle comuni regole comportamentali. La madre dedica loro poche attenzioni poiché creano problemi e di contro i bambini risentono della carenza affettiva da parte della stessa" (v. relazione dello psicologo della struttura d'accoglienza in data 10-9-2019).
Ebbene, in tutte queste vicende che vedono la girovagare in cerca di CP_2
una stabilizzazione e – nel frattempo – intrecciare una relazione con il il contegno del non è mai vicariante, non cerca cioè di Per_3 Pt_1
supplire alle carenze genitoriali materne e si condensa, in ultimo, in un
8 atteggiamento di totale delega e sostanziale abbandono. Egli consente infatti che la figlia – costretta a seguire la madre – subisca periodici cambiamenti senza reclamarne o invocarne la custodia e il collocamento, e nei fatti permette che la bambina sia esposta al rifiuto materno e alla assoluta precarietà di vita a cui la genitrice l'ha costretta (senza contare che non ne cura l'istruzione scolastica e anche durante i vari contatti consentiti in Comunità offre una presenza assolutamente sporadica, non in linea con l'allarme che un padre avrebbe dovuto sentire in presenza di contegni tanto destabilizzanti della madre).
Vero è dunque che l'espletata CTU ha concluso per l'assenza “ di psicopatologie” in suo capo, ma vero è anche che i periti hanno escluso che egli potesse svolgere funzioni genitoriali, preferendo le figure degli zii (poi rinuncianti).
Pertanto l'inadeguatezza del era già stata valutata come non Pt_1
compatibile con la cura e la crescita della figlia minorenne fin dal collocamento in comunità del 2018 e dalla CTU;
senza peraltro che tale accertamento e conseguenziale progettualità orientata ad escludere la possibilità per il di avere collocata la figlia presso di sé, fosse stata da Pt_1
questi contestata e/o reclamata .
Pertanto è evidente come sia il primo che il secondo motivo di appello articolati dal , per quanto sopra espresso, sono del tutto infondati. Pt_1
In particolare va specificato che al contrario di ciò che sostiene l'appellante, che ha dedotto che l'istruttoria è stata incompleta, le relazioni di aggiornamento esaminate dal Giudice di prime cure sono ampie e motivate.
Esse non risalgono peraltro solo al 5 dicembre 2022 (per come erroneamente asserito in ricorso laddove l'appellante lamenta che “.. a
9 suddetta relazione del 05.12.2022 è seguito il provvedimento del
22/05/2023 con cui il Tribunale per i Minorenni ha assegnato alle parti termine per note conclusive. Questo dimostra che nonostante con decreto del 30/09/2022 fossero stati previsti incontri protetti tra padre e figlia, non vi sono agli atti relazioni sull'andamento di tali incontri e sulla possibilità di incontri non protetti”).
Infatti al 05.12.22 sono seguiti in atti altri aggiornamenti e a tal riguardo appare necessario ribadire che gli incontri protetti con esperti erano funzionali alla complessiva progettualità di collocamento dei minori dalla zia materna e non al mantenimento della relazione dei minori con i padri, già accertata come disfunzionale e non recuperabile.
L'istruttoria è stata quindi esauustiva e ha confermato quanto chiaramente rilevato in capo al in sede di ctu ovvero che “La condizione Pt_1
psicopatologica del signor non presenta note particolari rilevanti, Pt_1
ma la sua affidabilità comportamentale e di socializzazione appare compromessa, a fronte di una accettabile capacità affettiva verso la figlia, non presenta competenza gestionale e di compensazione. È più improntata, la relazione con la figlia, alle risposte da dare che alla guida da fornire alla stessa. In presenza riesce ad avere una buona relazione emotiva ma non presenta una tensione interna al sostegno della figlia stessa. La capacità metacognitiva appare scarsa ed il legame con la figlia si presenta improntato al formalismo.“ ( pag 27 CTU).
Oltre a ciò è a dirsi che tale conclusione appare in linea con il vissuto del
, il quale si presenta caratterizzato da disordine e incapacità Pt_1
gestionale.
10 In sede di perizia egli infatti ha riferito di avere 4 figli, nonostante dalla documentazione presa in visione risulti che i figli dello stesso sarebbero in realtà 5.
Il primo figlio, , che è stato omesso dall'appellante, vivrebbe con Per_6
la madre a Catania e non conserverebbe alcun rapporto con il . Pt_1
La secondogenita è nata dalla relazione con la . Persona_1 CP_2
Il , successivamente alla separazione dalla ha continuato a Pt_1 CP_2
sentire la bambina inizialmente con cadenza giornaliera, tramite videochiamata, nonostante all'epoca dell'allontanamento la minore avesse circa 2 anni e mezzo. Tale abitudine però è stata sospesa una volta subentrato il nel nucleo familiare della , dato che a tal Per_3 CP_2
riguardo l'appellante ha dichiarato ai periti “Lui non voleva che mi avvicinassi a e alla bambina”, ponendo quindi un contegno CP_2
fortemente delegante nei confronti del che non era il padre della Per_3
piccola e che non aveva quindi motivazioni di natura Persona_1
giuridica né affettiva per impedire al di crescere la figlia e Pt_1
assumersene la piena responsabilità.
Il terzo e quarto figlio, poi, sono e , nati entrambi dalla Per_7 Per_8
stessa madre, sig.ra con la quale il ha contratto CP_4 Pt_1
matrimonio e da cui si è separato nel 2017. I predetti minori sono stati oggetto di un'indagine socio-familiare nel 2018 (procedimento n.4515/2017). L'appellante afferma di aver conosciuto l'attuale ex moglie quando ancora stava con la , tale relazione lo avrebbe CP_2
conseguentemente allontanato dalla stessa. Il rapporto con l'allora moglie si sarebbe concluso dopo pochi anni, per volontà di lei, che avrebbe lasciato il per il di lui fratello. Da tale evento sarebbe scaturita una Pt_1
lite tra i due fratelli con conseguente allontanamento del sig. da Pt_1
11 quest'ultimo. L'appellante ha dichiarato di vedere in atto tali bambini con una frequenza settimanale, sebbene dalle carte tale affermazione risulti in contraddizione con quanto dichiarato dall'ex-moglie sig.ra
[...]
che sostiene che l'ex coniuge negli ultimi anni non si sarebbe CP_4
mai interessato dei figli, né avrebbe mai contribuito economicamente al loro mantenimento. A riguardo il ha confermato di non versare alcun Pt_1
contributo per i minori, in quanto ritiene che sia già sufficiente provvedere a loro nelle occasioni in cui si trovano insieme.
L'ultimogenita, infine, , dell'età di circa 3 anni, è nata da Per_9
un'ulteriore compagna, alla quale il non sarebbe più Pt_1
sentimentalmente legato;
la relazione tra i due si sarebbe conclusa a detta dell'appellante per scelta dell' che lo avrebbe lasciato per Parte_3
un'altra donna. Il in sede di perizia afferma di non avere più contatti Pt_1
né con la madre né con la bambina.
Alla stregua quindi di tale quadro personologico, dal quale si evince – oltre che incapacità gestionale verso la figlia - una profonda labilità e disordine nei rapporti interpersonali e filiali, deve ribadirsi che il primo motivo di gravame merita rigetto atteso che il AL non può garantire alla figlia la necessaria stabilità, considerato peraltro che la bambina ha un deficit cognitivo (del quale il padre non ha mostrato di avere alcuna contezza).
A tal riguardo gli affidatari, ascoltati, hanno riferito che la piccola era ansiosa di trovare figure di riferimento. L'affidataria ha infatti dichiarato:
“Inizialmente ero preoccupata per l'età della bambina perché ha tredici anni e temevo fosse già grande per instaurare un rapporto affettuoso.
Invece, già quando siamo andati a prenderla si è fatta trovare davanti al cancello, mi ha abbracciata e ci ha subito chiamati papà e mamma.
Inoltre, è una bambina affettuosissima e poiché anch'io ho un carattere
12 molto affettuoso c'è uno scambio molto forte, legato ad abbracci e carezze”. E ancora : “La ragazzina ha raccontato subito le sue esperienze precedenti, dicendo che il giudice le aveva promesso una “mamma buona”
e che per questo motivo mi ha abbracciata quando mi ha vista.
Dell'esperienza familiare precedente mi racconta invece che la madre l'ha abbandonata con la scusa di andare a comprare un caricabatterie e che in ogni caso anche prima dell'abbandono non si sentiva amata, ma trascurata
e che veniva spesso messa in castigo.”
Gli affidatari hanno poi messo in rilievo l'esigenza della bimba di mettere radici: si prospetta di restare con noi e anche noi abbiamo Persona_1
proprio questo desiderio, cioè quello di starle acconto e di aiutarla”.
E, infine, hanno manifestato cura e attenzione verso il ritardo della piccola:
“La bambina ha un piccolo ritardo cognitivo di tipo lieve, ci è stata data la diagnosi il 9 gennaio 2025 e grazie a questa diagnosi possiamo adesso chiedere l'insegnate di sostegno.”
Da notare che da tale resoconto degli affidatari emerge che la bambina non fa alcun accenno al padre.
Ne consegue che l'appello del merita ampio rigetto. Pt_1
Passando adesso alla posizione del appellante in seno alla causa Per_3
137/24 VG, anche per quest'ultimo deve concludersi per una conferma della sentenza impugnata.
I consulenti nominati all'esito dell'esame peritale concludono infatti che il
“Si rileva come soggetto chiuso, possessivo nei confronti delle Per_3
persone che reputa di sua competenza, il rapporto con i figli potrebbe essere formalmente accuditivo, nel senso materiale del termine, ma privo di contenuti emotivi validi e funzionali ad un armonico sviluppo dei figli stessi. Presenta tratti schizoidi del pensiero che in situazioni di stress
13 potrebbe rilevarsi come ulteriore abbandono psicologico dei figli. Dal punto di vista gestionale dei minori la sua capacità appare limitata ed improntata al laissez-faire. Presenta notevoli difficoltà metacognitive nel comprendere il pensiero e le emozioni altrui”.
Anche riguardo alla posizione del i consulenti nominati avevano Per_3
concluso escludendo un suo diretto coinvolgimento nella crescita dei figli, per i quali avevano ritenuto maggiormente accudenti gli zii. Inoltre, in ordine a una possibile apertura del a eventuali aiuti esterni che Per_3
potessero contribuire a un suo miglioramento comportamentale i consulenti si sono espressi così (pagg.8/9 CTU) : “L'insight appare praticamente assente: sono presenti atteggiamenti decisamente negativi verso la possibilità di ricevere un aiuto di tipo psicologico. Non si mostra assolutamente disponibile a discutere i propri problemi con qualcuno, a mettersi dunque in discussione e appare particolarmente rigido rispetto a qualsiasi prospettiva di cambiamento”.
Da tale vautazione emerge quindi che nonostante la situazione comportamentale del sia certamente necessitante di sostegno, egli Per_3
tenda a negare ciò e a dare di sé una (falsamente) immagine positiva. I
CTU infatti a pag. 9, nel rapporto narrativo, specificano: “Riguardo all'atteggiamento verso il test ed alla sua validità, va rilevato che
l'intervistato ha compiuto un tentativo piuttosto scoperto di presentare se stesso in maniera socialmente accettabile e irrealisticamente favorevole delle proprie qualità morali e delle capacità di adattamento psicologico. In realtà, le sue capacità di difesa sono alquanto deboli e detto tentativo va visto in tale luce”.
Il quadro personologico dunque è del tutto inadatto a proteggere la prole.
14 In tema infatti i consulenti affermano (sempre pag. 9): “I sistemi di difesa nei confronti di eventuali situazioni di disagio psicologico non appaiono sufficientemente strutturati: in situazioni di particolare stress possono manifestarsi tendenze alla labilità emotiva con incertezze relativamente al controllo della sfera delle pulsioni. Ciò può influire negativamente sulle scelte affettive e comportamentali. Si rileva una alterazione alle scale di schizofrenia e di mania, oltre alla scala di introversione sociale, il che fa deporre per un pensiero di tipo autocentrato con momenti di scollamento dalla realtà oltre ad una incontrollabilità del comportamento in situazioni vissute come dato stressante”.
Ciò che maggiormente allarma nel contegno del è poi il profilo Per_3
violento e persecutorio dallo stesso palesato nel rapporto con la (e CP_2
che ha condotto la a trovare ricovero presso la Comunità, salvo poi CP_2
ad allontanarsene per seguire un uomo conosciuto su internet, abbandonando i minori).
Il ha riferito ai consulenti che – durante il menàge con la – Per_3 CP_2
questa si arrabbiava rimproverandogli di essere poco partecipe alla vita dei figli (“ si arrabbiava perché una volta tornato da lavoro mi Per_5
volevo riposare”) e che per tali motivazioni egli si era allontanato dal contesto familiare. Tuttavia, a seguito della separazione tra i due, il ha iniziato a manifestare comportamenti di tipo persecutorio e Per_3
ricattatorio verso la ex compagna , al fine di ottenere l'allontanamento della stessa dall'abitazione dei cognati.
Tali contegni si erano verificati anche prima della separazione. La CP_2
infatti ha riferito di una forte gelosia del nei suoi confronti. A Per_3
riguardo ella ha infattu affermato: “si ingelosiva molto se messaggiavo
15 con qualcuno, o anche per come mi vestivo”. Tanto che nel 2014 la CP_2
ha denunciato il (ed il ) per il reato di minacce. Per_3 Pt_1
Tale propensione del verso contegni minacciosi e persecutori, Per_3
unitamente al quadro sopra delineato, rischia certamente di pesare sulla serena crescita della prole, già esposta a vicissitudini di gravissima instabilità.
In tema si rammenti invero che il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, che sussiste allorché il contegno dei genitori, lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell'apporto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore stesso.
Di fronte a un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione intanto rilevano in quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima (Cass. 23802/2021).
Ma nella specie non vi sono segnali di positivo recupero. Sia perché il come evidenziato, è restio ad aprirsi ad un aiuto terapeutico. Sia Per_3
perché lo stesso, in realtà, è all'oscuro finanche delle più basilari esigenze dei figli.
Si noti invero che durante l'audizione del svoltasi innanzi a questa Per_3
Corte egli, interrogato sulla situazione del piccolo - affetto da una Per_3
serie molteplice di problematiche tra cui la Sindrome RN De AN associata a Sindrome di Jouber, in uno a disturbi del sonno da sempre presenti, disturbi dell'attenzione e ipermobilità da sempre esternata, cefalea spesso riproposta, RM di Grado lieve/Medio – ha riferito che il figlio
16 soffriva di asma, così palesando non solo di non avere alcuna contezza dei bisogni specifici del minore, ma altresì di non avere mai ottemperato, durante la crescita del bambino, ad una seria e cosciente custodia della salute dello stesso.
Le risultanze mettono in evidenza che oggettivamente i figli del Per_3
non possono trarre dalla famiglia di origine quelle attenzioni che gli sono indispensabili per crescere, quel “minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità” (Cass. 5 giugno 2018 n. 14462).
In siffatti casi, infatti, non si deve infatti guardare al comportamento del genitore in sé e per sè, ma alle possibili conseguenze di comportamenti stessi sullo sviluppo psicofisico della prole considerato non in astratto ma in concreto.
Ebbene, valutando in concreto lo sviluppo dei piccoli non si può Per_3
che ritenere, soprattutto all'esito dell'ascolto dei loro affidatari, che una revoca dello stato di adottabilità avrebbe un impatto deteriore e devastante, atteso che tutti e tre, una volta introdotti presso le famiglie affidatarie (da cui hanno ricevuto cure, affetto e stabilità), hanno fatto rilevantissimi progressi.
Si veda quanto riferito dagli affidatari del piccolo sui progressi del Per_2
bambino, sulla gioia che egli manifesta nell'avere assunto il cognome degli affidatari e sul fatto che egli non nomini mai il padre: “ è con noi dal Per_2
4 marzo 2024. è stato accolto sia da noi che dal paese in cui Per_2
viviamo con molta disponibilità e infatti ha un carattere aperto nei confronti degli altri….Il bambino di tanto in tanto racconta esperienze vissute in comunità e lo fa alle volte con un po' di nervosismo. Adesso si è integrato con molta velocità, tanto è vero che persone che ci hanno
17 incontrato a luglio stentavano a credere che fosse con noi da pochi mesi.
Adesso ha nove anni…. Di tanto in tanto ha qualche ricordo del contesto familiare, per esempio parla di un fratello che secondo lui sta a Parigi, della madre biologica che definisce come “la mamma l'altra” e di un fratellino con il quale dormiva…. mi pare che non abbia mai parlato del papà … mi pare che in un'occasione abbia detto che papà non poteva venire perché lontano……. Inizialmente mi chiamava paparello, adesso papà…..il bambino è convinto che la sua vita si svolgerà sempre con noi, anzi possiamo dire che il fatto che utilizzi il cognome dell'affidatario lo inorgoglisce particolarmente.”.
Si veda altresì anche quanto riferito dagli affidatari di la quale è Per_4
stata accompagnata dalla famiglia affidataria con amore e intelligenza verso la sua nuova vita, una vita piena e appagante, adatta a una bambina della sua età. Si noti altresì che anche non parla mai del padre e Per_4
che manifesta una evidente esigenza di sicurezza e conforto da parte della nuova famiglia: “Quando è arrivata a casa, su consiglio dello psicologo, le abbiamo fatto vivere il primo impatto con l'ambiente domestico come una vacanza. Infatti, quando la bimba ha visto la cameretta predisposta per lei con i giochi è stata felicissima e da lì si è abituata con facilità….. La bimba ha compiuto sei anni ad agosto. Fino a che non è entrata in prima elementare è sempre stata con noi, non l'abbiamo iscritta alla scuola materna. Quel periodo è stato caratterizzato da esperienze ed uscite.
Adesso la bambina va a scuola, è in prima elementare, è molto energica per tutta la giornata e quindi l'abbiamo iscritta sia ad un corso di nuoto che di danza proprio per convogliare tutte queste energie…..La bambina moto di rado fa riferimenti alla mamma, la definisce come “la mamma vecchia” e pensa che sia andata a vivere in un'altra famiglia. Ha invece
18 molti ricordi della comunità e in particolare del fratellino . Fino a Per_3
questa mattina lo ha ricordato e di lui dice che era un bimbo monellissimo
e che non stava molto bene. Del papà non parla mai e non lo ricorda minimamente…….La bambina vuole rassicurazioni sul suo futuro e quindi mi chiede se io starò sempre accanto a lei. Io la rassicuro sempre dicendole che ci sarò sempre e che in ogni caso ci saranno anche il papà, i cugini, i parenti, proprio per darle conferma di una rete protettiva familiare. Oggi è stato il primo giorno in cui siamo stati separati e ha chiesto insistentemente quando tornassimo ……A scuola ha fatto notevolissimi progressi, soprattutto a livello comportamentale. All'inizio non voleva neanche tenere la matita in mano e invece adesso grazie all'ausilio delle maestre ha fatto notevole scatto di crescita. È brava e ciò nonostante sia un peperino, ha infatti un carattere energico che però è anche la sua forza, perché le ha consentito di reagire agli eventi difficili della sua vita.”
Infine si veda quanto riferito dagli affidatari di i quali, a differenza Per_3
del sono particolarmente attenti ai profili patologici del piccolo (il Per_3
quale a sette anni aveva ancora il pannolino) e hanno evidenziato i ritardi che aveva maturato e i progressi conquistati grazie al nuovo clima Per_3
familiare: “Siamo gli affidatari di , che è con noi dal giugno 2024. Per_3
ha otto anni. Quando è arrivato aveva ancora il pannolino, che Per_3
adesso non ha più e non mangiava quasi nulla mentre adesso mangia di tutto……. All'inizio il bambino ha voluto dormire sempre nel lettone.
Anche se pian piano è stato incoraggiato a essere indipendente. Questo fatto era determinato anche dalla circostanza che aveva paura del Per_3
buio. Gli abbiamo comprato una lampada e in occasione del Natale con tutte le luci è stato incoraggiato e dorme da solo …….Per quanto riguarda
19 la patologia di , si tratta di una sindrome genetica per la quale a Per_3
febbraio sarà sottoposto a specifici test. Posso però già dire che nel frattempo il bambino, grazie all'ausilio dell'insegnante di sostegno che gli ha fatto iniziare il percorso scolastico con i libri della prima elementare, anche se va in terza, si è appassionato al percorso scolastico e Per_3
adesso va molto volentieri. Ha fatto anche la recita natalizia, per la quale era molto in ansia, tanto che ha voluto dormire con noi la sera prima e ci ha detto che ci avrebbe fatto piangere perché è bravissimo. Adesso il bambino si è aperto molto di più, inizialmente era molto chiuso…….Sin dall'inizio ci ha accolti benissimo, anzi posso dire che quando lo Per_3
abbiamo preso in comunità ed è salito in macchina, avendo visto il navigatore ha detto: “Ora ho capito perché tardavi ad arrivare perché non sapevi la strada. In altra occasione ha detto: “Avevo paura che facessi come quella mamma che è andata a fare la spesa e non è più tornata. In altra occasione ancora mi ha detto: “Mamma, tu sei buona e gentile non come quella che mi prendeva a legnate.”
Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato inoltre – in relazione alla posizione della , madre dei minori – che la stessa non si è CP_2
costituita in giudizio, così aderendo alle valutazioni fatte in primo grado nei suoi confronti e su cui è sceso il giudicato, non può che concludersi per la conferma della decisione impugnata.
Data la delicatezza delle questioni trattate appare opportuno compensare le spese di lite.
La Corte dà inoltre atto che in entrambi i procedimenti sussistono i requisiti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
20 LA CORTE, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe:
Rigetta sia l'appello di che quello di e Parte_1 Controparte_1
compensa le spese di lite.
Dà atto che in entrambi i procedimenti sussistono i requisiti per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte d'appello di Catania in data 17 settembre 2025
Il consigliere estensore IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
21