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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/05/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 161/2025 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE TIT. DELLA DITTA IND. TECKNE DI Parte_1
ST (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. LA Pt_1 C.F._1
RUSSA ANDREA
reclamante contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIORGIO MARCELLO
reclamato
, in persona del curatore Controparte_2
Controparte_3
reclamata
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per il reclamante:
“In via pregiudiziale Previa fissazione di udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi al Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 C.C.I.I. ritenutane l'opportunità e la sussistenza dei presupposti di legge, Voglia disporre, in via immediata e con effetto sino all'esito del qui prospettato gravame, la sospensione dell'attività liquidatoria da parte della procedura di cui è causa. Nel merito Previa fissazione di udienza di comparizione delle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 C.C.I.I. e previa adozione di ogni provvedimento ritenuto utile e/o necessario ai fini del decidere ed accertamento dell'insussistenza in capo al reclamante dei requisiti oggettivi come disposti dal C.C.I.I.,
Voglia con Sentenza revocare la pronuncia del Tribunale di Monza n. 239/2024 emessa il 20.12.2024 nel procedimento P.U. n. 308-1/2024, notificata in pari data, di liquidazione giudiziale del Sig.
, titolare della ditta individuale KN di Strenghetto Massimo, con ogni Parte_1 conseguenza di legge."
Per il reclamato:
“Voglia la Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione e per le ragioni esposte:
-rigettare il reclamo perché infondato in fatto e diritto;
-condannare il reclamante alla rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi in Parte_1 favore del sott. procuratore che si dichiara antistatario.
Si produce notificazione via PEC al sott. difensore del reclamo. Con riserva, occorrendo, di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi istruttori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 da già operaio dipendente Controparte_1 dell'impresa individuale KN di Strenghetto Massimo, il Tribunale di Monza si pronunciava con sentenza n. 239/2024, pubblicata in data 20/12/2024, con la quale disponeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di , in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale “KN di Strenghetto Massimo”.
Il Tribunale, accertata la propria competenza, la legittimazione attiva del credito ricorrente e la regolare instaurazione del contraddittorio, ha evidenziato come dovesse ritenersi soggetto Parte_1 alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, non avendo dimostrato – in assenza di sua costituzione- di essere impresa minore;
ha accertato inoltre lo stato di insolvenza dell'impresa individuale.
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025 ha proposto reclamo avverso detta Parte_1
sentenza, dando atto non aver avuto conoscenza del ricorso per liquidazione giudiziale e di non essersi pagina 2 di 5 per questo costituito in primo grado. Nel merito, ha eccepito di essere soggetto alla contabilità semplificata e di essere un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, non risultando, dai documenti depositati in questa sede, alcun superamento delle tre soglie previste.
Ha dunque chiesto la revoca della sentenza del Tribunale di Monza.
Si è costituito nella presente sede di reclamo il creditore ricorrente contestando che il CP_1 reclamante abbia dimostrato il non superamento della soglia dei 300.000 euro annui per l'attivo patrimoniale. In particolare, il reclamato afferma che:
1) il reclamante non poteva esimersi dal produrre nel presente giudizio lo stato patrimoniale attivo e passivo dell'impresa e il registro dei beni ammortizzabili, e ogni altro documento equipollente, nonché dal fornire, comunque, tutte le necessarie informazioni sui beni facenti parte dell'attivo patrimoniale aziendale (rimanenze di magazzino, partecipazioni in imprese controllate/collegate, terreni e fabbricati, crediti, etc.);
2) la circostanza allegata da , di essere proprietario per l'intero e pro quota di Parte_1 taluni immobili, la cui eventuale vendita nell'ambito del procedimento di liquidazione giudiziale danneggerebbe il suo patrimonio, confermerebbe che il valore di detti immobili avrebbe dovuto essere allegato e dedotto dal reclamante e considerato nell'attivo patrimoniale ai fini della determinazione dell'ammontare dello stesso (v. Cass.
5.9.2018 n. 21647) nella prospettiva della rivendicata non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
La liquidazione giudiziale, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 10 aprile questa Corte di appello interrogava liberamente il curatore e tratteneva la causa in decisione.
*
Va anzi tutto dichiarata la contumacia della , non costituitasi in giudizio Controparte_2
nonostante la rituale notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza.
Nel merito il reclamo è fondato.
Dalla documentazione contabile depositata e dalle informazioni acquisite dal curatore all'udienza del
10 aprile 2025, emerge invero che l'impresa individuale non supera le soglie previste per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII.
Quanto all'attivo patrimoniale, la soglia dei 300.000 euro annui non è superata.
pagina 3 di 5 Pur dovendosi far rientrare nell'attivo patrimoniale, anche ai fini della valutazione del superamento o meno delle soglie di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b), CCII, i cespiti personali (cfr. sentenza n.
494/2022 e sentenza n. 720/2018 di questa Corte), in base a quanto accertato dal curatore l'appartamento di Verano Brianza, adibito a personale abitazione, ha un valore di circa € 145.000 e il box auto posto nel medesimo stabile un valore di circa € 15.000. è poi comproprietario di Parte_1
un altro analogo appartamento nello stesso stabile, ma per l'irrisoria quota di 1/12, detiene l'intero capitale sociale di EC s.r.l. semplificata, pari a € 100,00, mentre la situazione patrimoniale dell'impresa aggiornata a dicembre 2024 non presenta alcun valore rilevante: l'inventario dei beni rinvenuti ha evidenziato un valore di circa 1000-1500 euro, mentre i beni strumentali sono stati già venduti nel 2024 per circa 14.000 euro.
Quanto ai ricavi, il curatore ha affermato che da quanto emerge dai registri IVA (l'unica documentazione contabile tenuta dall'impresa) nel triennio dal 2021 al 2023 l'impresa ha registrato fatturati molto modesti, dell'ordine di 6000 euro.
Neppure la soglia relativa ai debiti è superata: le domande di insinuazione al passivo tempestive
(proposte dall , dall'istituto bancario e dall'ex dipendente attuale reclamato) Controparte_4
ammontano complessivamente circa € 380.000, cui devono aggiungersi circa € 20.000 di insinuazioni tardive.
In definitiva, stante la natura di impresa minore di KN di , la sentenza Parte_1
impugnata dev'essere revocata.
Le spese del procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti costituite, posto che il creditore al momento della proposizione del ricorso, non poteva conoscere quale fosse CP_1
la reale situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa individuale.
Nulla invece deve disporsi nei rapporti con la Liquidazione giudiziale, non costituitasi in giudizio.
Alla revoca consegue l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 53 CCII come declinati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_2
1) revoca la sentenza n. 239/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024 del Tribunale di Monza, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di , nella sua qualità di titolare Parte_1
pagina 4 di 5 dell'impresa individuale “EC di Strenghetto Massimo”;
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, Parte_1
depositi nella cancelleria del Tribunale di Monza una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
e rammenta:
b. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
c. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente procedimento;
4) nulla per le spese nel rapporto con la procedura di liquidazione giudiziale;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12, CCII.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 10 aprile 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Margherita Monte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 161/2025 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE TIT. DELLA DITTA IND. TECKNE DI Parte_1
ST (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. LA Pt_1 C.F._1
RUSSA ANDREA
reclamante contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIORGIO MARCELLO
reclamato
, in persona del curatore Controparte_2
Controparte_3
reclamata
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per il reclamante:
“In via pregiudiziale Previa fissazione di udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi al Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 C.C.I.I. ritenutane l'opportunità e la sussistenza dei presupposti di legge, Voglia disporre, in via immediata e con effetto sino all'esito del qui prospettato gravame, la sospensione dell'attività liquidatoria da parte della procedura di cui è causa. Nel merito Previa fissazione di udienza di comparizione delle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 C.C.I.I. e previa adozione di ogni provvedimento ritenuto utile e/o necessario ai fini del decidere ed accertamento dell'insussistenza in capo al reclamante dei requisiti oggettivi come disposti dal C.C.I.I.,
Voglia con Sentenza revocare la pronuncia del Tribunale di Monza n. 239/2024 emessa il 20.12.2024 nel procedimento P.U. n. 308-1/2024, notificata in pari data, di liquidazione giudiziale del Sig.
, titolare della ditta individuale KN di Strenghetto Massimo, con ogni Parte_1 conseguenza di legge."
Per il reclamato:
“Voglia la Corte d'Appello, rigettata ogni contraria eccezione e per le ragioni esposte:
-rigettare il reclamo perché infondato in fatto e diritto;
-condannare il reclamante alla rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi in Parte_1 favore del sott. procuratore che si dichiara antistatario.
Si produce notificazione via PEC al sott. difensore del reclamo. Con riserva, occorrendo, di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi istruttori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 da già operaio dipendente Controparte_1 dell'impresa individuale KN di Strenghetto Massimo, il Tribunale di Monza si pronunciava con sentenza n. 239/2024, pubblicata in data 20/12/2024, con la quale disponeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di , in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale “KN di Strenghetto Massimo”.
Il Tribunale, accertata la propria competenza, la legittimazione attiva del credito ricorrente e la regolare instaurazione del contraddittorio, ha evidenziato come dovesse ritenersi soggetto Parte_1 alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, non avendo dimostrato – in assenza di sua costituzione- di essere impresa minore;
ha accertato inoltre lo stato di insolvenza dell'impresa individuale.
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025 ha proposto reclamo avverso detta Parte_1
sentenza, dando atto non aver avuto conoscenza del ricorso per liquidazione giudiziale e di non essersi pagina 2 di 5 per questo costituito in primo grado. Nel merito, ha eccepito di essere soggetto alla contabilità semplificata e di essere un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, non risultando, dai documenti depositati in questa sede, alcun superamento delle tre soglie previste.
Ha dunque chiesto la revoca della sentenza del Tribunale di Monza.
Si è costituito nella presente sede di reclamo il creditore ricorrente contestando che il CP_1 reclamante abbia dimostrato il non superamento della soglia dei 300.000 euro annui per l'attivo patrimoniale. In particolare, il reclamato afferma che:
1) il reclamante non poteva esimersi dal produrre nel presente giudizio lo stato patrimoniale attivo e passivo dell'impresa e il registro dei beni ammortizzabili, e ogni altro documento equipollente, nonché dal fornire, comunque, tutte le necessarie informazioni sui beni facenti parte dell'attivo patrimoniale aziendale (rimanenze di magazzino, partecipazioni in imprese controllate/collegate, terreni e fabbricati, crediti, etc.);
2) la circostanza allegata da , di essere proprietario per l'intero e pro quota di Parte_1 taluni immobili, la cui eventuale vendita nell'ambito del procedimento di liquidazione giudiziale danneggerebbe il suo patrimonio, confermerebbe che il valore di detti immobili avrebbe dovuto essere allegato e dedotto dal reclamante e considerato nell'attivo patrimoniale ai fini della determinazione dell'ammontare dello stesso (v. Cass.
5.9.2018 n. 21647) nella prospettiva della rivendicata non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
La liquidazione giudiziale, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 10 aprile questa Corte di appello interrogava liberamente il curatore e tratteneva la causa in decisione.
*
Va anzi tutto dichiarata la contumacia della , non costituitasi in giudizio Controparte_2
nonostante la rituale notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza.
Nel merito il reclamo è fondato.
Dalla documentazione contabile depositata e dalle informazioni acquisite dal curatore all'udienza del
10 aprile 2025, emerge invero che l'impresa individuale non supera le soglie previste per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII.
Quanto all'attivo patrimoniale, la soglia dei 300.000 euro annui non è superata.
pagina 3 di 5 Pur dovendosi far rientrare nell'attivo patrimoniale, anche ai fini della valutazione del superamento o meno delle soglie di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b), CCII, i cespiti personali (cfr. sentenza n.
494/2022 e sentenza n. 720/2018 di questa Corte), in base a quanto accertato dal curatore l'appartamento di Verano Brianza, adibito a personale abitazione, ha un valore di circa € 145.000 e il box auto posto nel medesimo stabile un valore di circa € 15.000. è poi comproprietario di Parte_1
un altro analogo appartamento nello stesso stabile, ma per l'irrisoria quota di 1/12, detiene l'intero capitale sociale di EC s.r.l. semplificata, pari a € 100,00, mentre la situazione patrimoniale dell'impresa aggiornata a dicembre 2024 non presenta alcun valore rilevante: l'inventario dei beni rinvenuti ha evidenziato un valore di circa 1000-1500 euro, mentre i beni strumentali sono stati già venduti nel 2024 per circa 14.000 euro.
Quanto ai ricavi, il curatore ha affermato che da quanto emerge dai registri IVA (l'unica documentazione contabile tenuta dall'impresa) nel triennio dal 2021 al 2023 l'impresa ha registrato fatturati molto modesti, dell'ordine di 6000 euro.
Neppure la soglia relativa ai debiti è superata: le domande di insinuazione al passivo tempestive
(proposte dall , dall'istituto bancario e dall'ex dipendente attuale reclamato) Controparte_4
ammontano complessivamente circa € 380.000, cui devono aggiungersi circa € 20.000 di insinuazioni tardive.
In definitiva, stante la natura di impresa minore di KN di , la sentenza Parte_1
impugnata dev'essere revocata.
Le spese del procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti costituite, posto che il creditore al momento della proposizione del ricorso, non poteva conoscere quale fosse CP_1
la reale situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa individuale.
Nulla invece deve disporsi nei rapporti con la Liquidazione giudiziale, non costituitasi in giudizio.
Alla revoca consegue l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 53 CCII come declinati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_2
1) revoca la sentenza n. 239/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024 del Tribunale di Monza, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di , nella sua qualità di titolare Parte_1
pagina 4 di 5 dell'impresa individuale “EC di Strenghetto Massimo”;
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, Parte_1
depositi nella cancelleria del Tribunale di Monza una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
e rammenta:
b. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
c. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente procedimento;
4) nulla per le spese nel rapporto con la procedura di liquidazione giudiziale;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12, CCII.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 10 aprile 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Margherita Monte
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