CASS
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2025, n. 20020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20020 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FORLI' nel procedimento a carico di: NT NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso del Pubblico ministero;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato GASTALDO FRANCO AUGUSTO in difesa di NT NN si associa alla richiesta di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20020 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 11/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 15/10/2024 del Tribunale di Forlì, con cui è stato dichiarato non doversi proceder nei confronti di TI NI in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 7), 640-bis cod. pen. "perché l'azione penale non doveva essere proseguita". 2. Il ricorrente denuncia violazione della norma processuale di cui all'art. 649 cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il giudice abbia erroneamente dichiarato il non doversi procedere ritenendo che l'azione penale nei confronti dell'imputato per il fatto allo stesso contestato fosse stata esercitata nell'ambito del presente procedimento in data successiva rispetto a quella esercitata per lo stesso identico fatto in altro procedimento conclusosi, a sua volta, con sentenza di non doversi procedere ex art. 649 cod. proc. pen. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria-memoria del 25 marzo 2025, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Per come evidenziato dal P.G. presso questa Corte nella requisitoria-memoria, in alcun modo il ricorrente si confronta con la precisa ragione che ha condotto il giudice alla decisione impugnata, ossia l'esistenza di un altro definitivo giudizio sempre a carico del TI, di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di Forlì del 3/11/2022, divenuta irrevocabile, con cui è stata applicata all'imputato la pena richiesta dalle parti anche in relazione allo stesso fatto per cui si procede (v. pag. 2 e ss.). Difatti, la parte pubblica ricorrente si limita ad illustrare l'iter di un diverso procedimento nel quale TI è stato giudicato, ma senza far riferimento al punto fondamentale illustrato nell'impugnata sentenza, ossia l'esistenza a carico del prevenuto di altra sentenza di merito, in quanto applicativa di una pena relativa ad una contestazione ritenuta del tutto identica. 2. Ne deriva che il motivo si rivela aspecifico. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
< z Le) cIJ W (2- CNJ o w g z e6 Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 1 1 11 aprile 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato GASTALDO FRANCO AUGUSTO in difesa di NT NN si associa alla richiesta di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20020 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 11/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 15/10/2024 del Tribunale di Forlì, con cui è stato dichiarato non doversi proceder nei confronti di TI NI in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 7), 640-bis cod. pen. "perché l'azione penale non doveva essere proseguita". 2. Il ricorrente denuncia violazione della norma processuale di cui all'art. 649 cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il giudice abbia erroneamente dichiarato il non doversi procedere ritenendo che l'azione penale nei confronti dell'imputato per il fatto allo stesso contestato fosse stata esercitata nell'ambito del presente procedimento in data successiva rispetto a quella esercitata per lo stesso identico fatto in altro procedimento conclusosi, a sua volta, con sentenza di non doversi procedere ex art. 649 cod. proc. pen. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria-memoria del 25 marzo 2025, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Per come evidenziato dal P.G. presso questa Corte nella requisitoria-memoria, in alcun modo il ricorrente si confronta con la precisa ragione che ha condotto il giudice alla decisione impugnata, ossia l'esistenza di un altro definitivo giudizio sempre a carico del TI, di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di Forlì del 3/11/2022, divenuta irrevocabile, con cui è stata applicata all'imputato la pena richiesta dalle parti anche in relazione allo stesso fatto per cui si procede (v. pag. 2 e ss.). Difatti, la parte pubblica ricorrente si limita ad illustrare l'iter di un diverso procedimento nel quale TI è stato giudicato, ma senza far riferimento al punto fondamentale illustrato nell'impugnata sentenza, ossia l'esistenza a carico del prevenuto di altra sentenza di merito, in quanto applicativa di una pena relativa ad una contestazione ritenuta del tutto identica. 2. Ne deriva che il motivo si rivela aspecifico. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
< z Le) cIJ W (2- CNJ o w g z e6 Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 1 1 11 aprile 2025.