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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 6940/2023 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 15 maggio 2025 alle ore 12.00 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per l'avv. Scarso in sostituzione Parte_1 dell'avv. Bolognesi che precisa le conclusioni come da note del 12.11.2024 per l'avv. Bruni in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Ripa che precisa le conclusioni come da comparsa di risposta Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 8 n. 6940/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6940/2023 promossa da: (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Roberto Bolognesi ATTRICE OPPONENTE (P.IVA con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Renata Castellan, dell'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa e dell'Avv. Marco Ripa CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da odierna udienza. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il fideiussore ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2010 emesso dal Tribunale di Padova in data 4 marzo 2010 in favore di Controparte_2
per l'importo di euro 83.474,58, oltre a
[...] interessi e spese, stante il mancato pagamento dello scoperto di conto corrente n. 13369 F per euro 76.397,69, del saldo di conto corrente n. 13469 U per euro 1.615,50 e del prestito chirografario del 12.01.2006 per euro 5.461,39. A sostegno dell'opposizione deduceva: Parte_1
- di rivestire la qualifica di consumatore e, per tale motivo, di poter sollevare contestazioni avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2010 attraverso lo pagina 2 di 8 strumento della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., visto l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 9479/2023);
- che la fideiussione da lei rilasciata in data 7 ottobre 2007 a a garanzia Controparte_2 delle obbligazioni assunte dalla Controparte_3
si poneva in contrasto con la normativa
[...] antitrust, in quanto conteneva le tre clausole
“censurate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- la nullità della fideiussione per mancanza di data certa;
- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 del contratto di fideiussione era da considerarsi nulla ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, trattandosi di clausola vessatoria;
- che la clausola contenuta nell'art. 1 della fideiussione, che onerava il consumatore dell'aggiornamento dell'entità degli interessi e degli accessori, doveva ritenersi nulla per contrarietà alla disciplina consumeristica;
- la nullità dei contratti di conto corrente per usurarietà del tasso di interesse applicato. L'opponente, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: «In via preliminare: si richiede la revoca della esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e comunque la sua sospensione, sussistendo gravi motivi. Nel merito: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata la nullità delle clausole come delineata in parte motiva, dichiararsi la nullità totale o parziale del contratto di fideiussione e dei contratti sottostanti e per l'effetto dichiarare che nulla deve in relazione alla Parte_1 fideiussione in questione, condannare la convenuta alla restituzione di quanto versato sinora e, comunque, al risarcimento del danno anche in relazione alla esecuzione immobiliare patita e alla esecuzione presso terzi in essere, nella misura che verrà a determinarsi e, comunque, da liquidarsi con giudizio di equità. Respingersi, comunque, tutte le domande formulate da
nei confronti di . Controparte_1 Parte_1 Spese rifuse da distrarsi a favore del procuratore antistatario». 2. Costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 8 3. Con ordinanza dell'11 luglio 2024, il giudice ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Dopo lo scambio delle memorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
•
4. L'opposizione è infondata e va respinta.
5. Il credito azionato in via monitoria è relativo al mancato pagamento dello scoperto di conto corrente n. 13369 F per euro 76.397,69, del saldo di conto corrente n. 13469 U per euro 1.615,50 e delle rate del mutuo chirografario per euro 5.461,39 (cfr. docc. 5, 6 comparsa di risposta). I due contratti di conto corrente e il contratto di mutuo chirografario sono stati stipulati tra e Controparte_2 [...] rispettivamente in data 6 Controparte_3 ottobre 2004, 12 gennaio 2006 e 24 novembre 2004 (cfr. docc. 8, 9 e 10 comparsa di risposta). Successivamente, ha ceduto Controparte_2 pro soluto tale credito alla odierna convenuta opposta, come risulta dall'avviso di cessione del 23 dicembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e allegato dalla convenuta (cfr. doc. 15 comparsa di risposta). La cessione del credito e la sua titolarità in capo a risultano dunque CP_1 provate in via documentale. Le obbligazioni assunte dalla Controparte_3 erano garantite da una fideiussione omnibus rilasciata dall'odierna attrice in data 7 ottobre 2007 (cfr. doc. 4 comparsa di risposta).
6. L'opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e della clausola di cui all'art. 1 della fideiussione per violazione della disciplina consumeristica, la nullità della fideiussione per mancanza di data certa, la nullità di alcune clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust e la nullità dei contratti di conto corrente per usurarietà del tasso di interesse applicato.
7. In primo luogo va osservato che con la speciale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal consumatore può esclusivamente farsi valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, essendo già sceso il giudicato su ogni altra questione relativa al credito azionato in via monitoria (cfr. sentenza SU n. 9479/2023 ove si precisa che il consumatore «può proporre opposizione a decreto
pagina 4 di 8 ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»). Pertanto, le contestazioni sollevate dall'attrice relative alla nullità della fideiussione per mancanza di data certa, così come quelle relative alla nullità della garanzia per contrarietà alla normativa antitrust e quelle relative alla usurarietà dei tassi di interesse dei contratti di conto corrente devono ritenersi inammissibili. 8. Tanto chiarito, va osservato che l'odierna attrice, affermando di rivestire la qualifica di consumatore, ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte con i contratti di conto corrente e di mutuo chirografario, trattandosi di clausola abusiva e, come tale, nulla per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo. Tale eccezione risulta fondata. Deve infatti ritenersi che abbia Parte_1 rilasciato alla banca la fideiussione oggetto del presente giudizio in qualità di consumatore. Sul punto va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n. 5868/2023, per cui «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Il fideiussore, dunque, non è professionista “di riflesso”, soltanto perché è professionista il debitore garantito, dovendo in concreto verificarsi se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione rientri oppure no «nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia» (cfr. Cass. 742/2020). Nel caso di specie, è pacifico, perché non contestato, che al momento del rilascio della fideiussione (7 ottobre 2007) non Parte_1 presentasse “collegamenti funzionali” con la debitrice principale(l'impresa individuale CP_3
pagina 5 di 8 di , non esercitando una diretta CP_3 ingerenza nella gestione dell'impresa. Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che l'opponente abbia prestato la garanzia per scopi personali, circostanza che depone per la qualifica di consumatore in capo all'attrice. 8.1. Dall'accertamento della qualifica di consumatore in capo all'opponente discende l'abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 del contratto di fideiussione oggetto di causa. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, allorquando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa, trattandosi di clausola che comporta un significativo squilibrio a carico del garante consumatore (cfr., fra le altre, Trib. Treviso 1185/2018). In particolare, lo stesso Tribunale di Padova ha osservato come «la previsione negoziale di esonero dal rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., che dispensa la banca dall'onere di agire entro il termine semestrale previsto dalla norma in parola e lascia il garante obbligato anche se il creditore non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati e non le abbia continuate, risulti invalida secondo due profili, sia per contrasto all'art. 33/II, lett. t che riguardo all'art. 33/I, cod. cons. Se il primo profilo è discusso in giurisprudenza, poiché le pronunce che si sono occupate della tutela della c.d. parte debole in presenza di clausole generali ex art. 1341 c.c. hanno rilevato che le eccezioni la cui limitazione assumerebbe rilievo sono le eccezioni di inadempimento, di pagamento, di compensazione, mentre la decadenza più che un'eccezione è una difesa processuale della parte (si legga ad es. Cass. n. 9245/2007 e Cass. n. 21867/2013, ma si legga anche più di recente in senso contrario Cass. n. 27558/2023), il secondo profilo di nullità risulta insuperabile: emerge infatti il contrasto con l'art. 33/I cod. cons. laddove stabilisce che, in assenza di prova contraria (ovvero prova della specifica trattativa intercorsa sul punto), “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
pagina 6 di 8 determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Pertanto, come anticipato, la clausola 6 della garanzia che deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., deve ritenersi nulla in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33/I cod. cons., dal momento che la stessa determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in assenza di beneficio alcuno a favore del contraente consumatore: determina infatti l'aumento del rischio a carico del garante, che resta vincolato senza limiti di tempo, qualsiasi cosa accada al patrimonio del debitore principale, assumendo pertanto il rischio del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali (in generale sul rischio insito nella deroga all'art. 1957 c.c. si legga Cass. n. 9245/2007)» (cfr. Trib. Padova 25 agosto 2024).
8.2. Considerato che nel caso di specie non vi è prova alcuna che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il fideiussore, deve dichiararsi la nullità di tale previsione contrattuale ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
9. Tuttavia, quanto alla nullità della predetta clausola perché abusiva, va osservato che la stessa può avere effetti pratici vantaggiosi per l'opponente soltanto nel caso in cui sia maturata la decadenza prevista dalla predetta norma. Nel caso di specie, l'odierna convenuta opposta, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, ha provveduto a depositare puntuale documentazione da cui si evince che la scadenza dell'obbligazione deve farsi risalire al 2 febbraio 2010, allorquando ha Controparte_2 provveduto a notificare al debitore principale formale missiva di revoca degli affidamenti, risolvendo i rapporti in essere (cfr. doc. 17 comparsa di risposta). La banca ha poi proseguito con diligenza la propria azione con deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nel rispetto del termine semestrale, nel marzo 2010 (cfr. doc. 1 attrice). L'opponente non ha dunque alcun interesse pratico a far valere l'invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non essendo nel caso di specie maturata la decadenza prevista da detta norma.
10. L'odierna attrice ha, infine, eccepito la nullità della clausola di cui all'art. 1 della fideiussione per contrarietà alla disciplina consumeristica, essendo previsto a carico del consumatore l'onere di pagina 7 di 8 «aggiornare l'entità degli interessi e degli accessori». Tale eccezione risulta infondata. Infatti, l'art. 1 della fideiussione non può essere considerato clausola abusiva ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, in quanto non determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, né rientra nel novero delle clausole vessatorie di cui al comma 2 della medesima disposizione normativa, atteso che viene comunque riconosciuta al fideiussore la facoltà di recedere dal contratto, come si evince dall'art. 4 del contratto di garanzia(cfr. doc. 6 comparsa di risposta). Ne consegue che tale clausola deve considerarsi valida ed efficace. In ogni caso, non risultano condivisibili le conseguenze che l'opponente trae dalla dedotta abusività, ossia la non debenza degli interessi maturati, che risultano senz'altro dovuti essendo valida la relativa pattuizione.
11. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 989/2010 emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...]
Controparte_2
2. CONDANNA al rimborso delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 11.977,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 15 maggio 2025 Il Giudice Alberto Stocco
pagina 8 di 8
Oggi 15 maggio 2025 alle ore 12.00 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per l'avv. Scarso in sostituzione Parte_1 dell'avv. Bolognesi che precisa le conclusioni come da note del 12.11.2024 per l'avv. Bruni in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Ripa che precisa le conclusioni come da comparsa di risposta Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 8 n. 6940/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6940/2023 promossa da: (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Roberto Bolognesi ATTRICE OPPONENTE (P.IVA con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Renata Castellan, dell'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa e dell'Avv. Marco Ripa CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da odierna udienza. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il fideiussore ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2010 emesso dal Tribunale di Padova in data 4 marzo 2010 in favore di Controparte_2
per l'importo di euro 83.474,58, oltre a
[...] interessi e spese, stante il mancato pagamento dello scoperto di conto corrente n. 13369 F per euro 76.397,69, del saldo di conto corrente n. 13469 U per euro 1.615,50 e del prestito chirografario del 12.01.2006 per euro 5.461,39. A sostegno dell'opposizione deduceva: Parte_1
- di rivestire la qualifica di consumatore e, per tale motivo, di poter sollevare contestazioni avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2010 attraverso lo pagina 2 di 8 strumento della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., visto l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 9479/2023);
- che la fideiussione da lei rilasciata in data 7 ottobre 2007 a a garanzia Controparte_2 delle obbligazioni assunte dalla Controparte_3
si poneva in contrasto con la normativa
[...] antitrust, in quanto conteneva le tre clausole
“censurate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- la nullità della fideiussione per mancanza di data certa;
- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 del contratto di fideiussione era da considerarsi nulla ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, trattandosi di clausola vessatoria;
- che la clausola contenuta nell'art. 1 della fideiussione, che onerava il consumatore dell'aggiornamento dell'entità degli interessi e degli accessori, doveva ritenersi nulla per contrarietà alla disciplina consumeristica;
- la nullità dei contratti di conto corrente per usurarietà del tasso di interesse applicato. L'opponente, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: «In via preliminare: si richiede la revoca della esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e comunque la sua sospensione, sussistendo gravi motivi. Nel merito: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata la nullità delle clausole come delineata in parte motiva, dichiararsi la nullità totale o parziale del contratto di fideiussione e dei contratti sottostanti e per l'effetto dichiarare che nulla deve in relazione alla Parte_1 fideiussione in questione, condannare la convenuta alla restituzione di quanto versato sinora e, comunque, al risarcimento del danno anche in relazione alla esecuzione immobiliare patita e alla esecuzione presso terzi in essere, nella misura che verrà a determinarsi e, comunque, da liquidarsi con giudizio di equità. Respingersi, comunque, tutte le domande formulate da
nei confronti di . Controparte_1 Parte_1 Spese rifuse da distrarsi a favore del procuratore antistatario». 2. Costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 8 3. Con ordinanza dell'11 luglio 2024, il giudice ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Dopo lo scambio delle memorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
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4. L'opposizione è infondata e va respinta.
5. Il credito azionato in via monitoria è relativo al mancato pagamento dello scoperto di conto corrente n. 13369 F per euro 76.397,69, del saldo di conto corrente n. 13469 U per euro 1.615,50 e delle rate del mutuo chirografario per euro 5.461,39 (cfr. docc. 5, 6 comparsa di risposta). I due contratti di conto corrente e il contratto di mutuo chirografario sono stati stipulati tra e Controparte_2 [...] rispettivamente in data 6 Controparte_3 ottobre 2004, 12 gennaio 2006 e 24 novembre 2004 (cfr. docc. 8, 9 e 10 comparsa di risposta). Successivamente, ha ceduto Controparte_2 pro soluto tale credito alla odierna convenuta opposta, come risulta dall'avviso di cessione del 23 dicembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e allegato dalla convenuta (cfr. doc. 15 comparsa di risposta). La cessione del credito e la sua titolarità in capo a risultano dunque CP_1 provate in via documentale. Le obbligazioni assunte dalla Controparte_3 erano garantite da una fideiussione omnibus rilasciata dall'odierna attrice in data 7 ottobre 2007 (cfr. doc. 4 comparsa di risposta).
6. L'opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e della clausola di cui all'art. 1 della fideiussione per violazione della disciplina consumeristica, la nullità della fideiussione per mancanza di data certa, la nullità di alcune clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust e la nullità dei contratti di conto corrente per usurarietà del tasso di interesse applicato.
7. In primo luogo va osservato che con la speciale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal consumatore può esclusivamente farsi valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, essendo già sceso il giudicato su ogni altra questione relativa al credito azionato in via monitoria (cfr. sentenza SU n. 9479/2023 ove si precisa che il consumatore «può proporre opposizione a decreto
pagina 4 di 8 ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»). Pertanto, le contestazioni sollevate dall'attrice relative alla nullità della fideiussione per mancanza di data certa, così come quelle relative alla nullità della garanzia per contrarietà alla normativa antitrust e quelle relative alla usurarietà dei tassi di interesse dei contratti di conto corrente devono ritenersi inammissibili. 8. Tanto chiarito, va osservato che l'odierna attrice, affermando di rivestire la qualifica di consumatore, ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte con i contratti di conto corrente e di mutuo chirografario, trattandosi di clausola abusiva e, come tale, nulla per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo. Tale eccezione risulta fondata. Deve infatti ritenersi che abbia Parte_1 rilasciato alla banca la fideiussione oggetto del presente giudizio in qualità di consumatore. Sul punto va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n. 5868/2023, per cui «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Il fideiussore, dunque, non è professionista “di riflesso”, soltanto perché è professionista il debitore garantito, dovendo in concreto verificarsi se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione rientri oppure no «nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia» (cfr. Cass. 742/2020). Nel caso di specie, è pacifico, perché non contestato, che al momento del rilascio della fideiussione (7 ottobre 2007) non Parte_1 presentasse “collegamenti funzionali” con la debitrice principale(l'impresa individuale CP_3
pagina 5 di 8 di , non esercitando una diretta CP_3 ingerenza nella gestione dell'impresa. Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che l'opponente abbia prestato la garanzia per scopi personali, circostanza che depone per la qualifica di consumatore in capo all'attrice. 8.1. Dall'accertamento della qualifica di consumatore in capo all'opponente discende l'abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 del contratto di fideiussione oggetto di causa. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, allorquando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa, trattandosi di clausola che comporta un significativo squilibrio a carico del garante consumatore (cfr., fra le altre, Trib. Treviso 1185/2018). In particolare, lo stesso Tribunale di Padova ha osservato come «la previsione negoziale di esonero dal rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., che dispensa la banca dall'onere di agire entro il termine semestrale previsto dalla norma in parola e lascia il garante obbligato anche se il creditore non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati e non le abbia continuate, risulti invalida secondo due profili, sia per contrasto all'art. 33/II, lett. t che riguardo all'art. 33/I, cod. cons. Se il primo profilo è discusso in giurisprudenza, poiché le pronunce che si sono occupate della tutela della c.d. parte debole in presenza di clausole generali ex art. 1341 c.c. hanno rilevato che le eccezioni la cui limitazione assumerebbe rilievo sono le eccezioni di inadempimento, di pagamento, di compensazione, mentre la decadenza più che un'eccezione è una difesa processuale della parte (si legga ad es. Cass. n. 9245/2007 e Cass. n. 21867/2013, ma si legga anche più di recente in senso contrario Cass. n. 27558/2023), il secondo profilo di nullità risulta insuperabile: emerge infatti il contrasto con l'art. 33/I cod. cons. laddove stabilisce che, in assenza di prova contraria (ovvero prova della specifica trattativa intercorsa sul punto), “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
pagina 6 di 8 determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Pertanto, come anticipato, la clausola 6 della garanzia che deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., deve ritenersi nulla in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33/I cod. cons., dal momento che la stessa determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in assenza di beneficio alcuno a favore del contraente consumatore: determina infatti l'aumento del rischio a carico del garante, che resta vincolato senza limiti di tempo, qualsiasi cosa accada al patrimonio del debitore principale, assumendo pertanto il rischio del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali (in generale sul rischio insito nella deroga all'art. 1957 c.c. si legga Cass. n. 9245/2007)» (cfr. Trib. Padova 25 agosto 2024).
8.2. Considerato che nel caso di specie non vi è prova alcuna che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il fideiussore, deve dichiararsi la nullità di tale previsione contrattuale ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
9. Tuttavia, quanto alla nullità della predetta clausola perché abusiva, va osservato che la stessa può avere effetti pratici vantaggiosi per l'opponente soltanto nel caso in cui sia maturata la decadenza prevista dalla predetta norma. Nel caso di specie, l'odierna convenuta opposta, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, ha provveduto a depositare puntuale documentazione da cui si evince che la scadenza dell'obbligazione deve farsi risalire al 2 febbraio 2010, allorquando ha Controparte_2 provveduto a notificare al debitore principale formale missiva di revoca degli affidamenti, risolvendo i rapporti in essere (cfr. doc. 17 comparsa di risposta). La banca ha poi proseguito con diligenza la propria azione con deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nel rispetto del termine semestrale, nel marzo 2010 (cfr. doc. 1 attrice). L'opponente non ha dunque alcun interesse pratico a far valere l'invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non essendo nel caso di specie maturata la decadenza prevista da detta norma.
10. L'odierna attrice ha, infine, eccepito la nullità della clausola di cui all'art. 1 della fideiussione per contrarietà alla disciplina consumeristica, essendo previsto a carico del consumatore l'onere di pagina 7 di 8 «aggiornare l'entità degli interessi e degli accessori». Tale eccezione risulta infondata. Infatti, l'art. 1 della fideiussione non può essere considerato clausola abusiva ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, in quanto non determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, né rientra nel novero delle clausole vessatorie di cui al comma 2 della medesima disposizione normativa, atteso che viene comunque riconosciuta al fideiussore la facoltà di recedere dal contratto, come si evince dall'art. 4 del contratto di garanzia(cfr. doc. 6 comparsa di risposta). Ne consegue che tale clausola deve considerarsi valida ed efficace. In ogni caso, non risultano condivisibili le conseguenze che l'opponente trae dalla dedotta abusività, ossia la non debenza degli interessi maturati, che risultano senz'altro dovuti essendo valida la relativa pattuizione.
11. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 989/2010 emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...]
Controparte_2
2. CONDANNA al rimborso delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 11.977,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 15 maggio 2025 Il Giudice Alberto Stocco
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