Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 41603 / 2024 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. Parte_1
Controparte_1
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. Controparte_2 Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Il ricorrente conferma le conclusioni del ricorso, cioè:
“accertata e riconosciuta la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto … condannare l'avv. al risarcimento dei danni conseguenza, di natura non patrimoniale, Controparte_2 nella misura da determinarsi in via equitativa … con vittoria di spese competenze e onorari di causa da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, antistatari”
Il resistente conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“In via principale - Rigettare tutte le domande formulate dal Ricorrente … In via subordinata
- Rigettare comunque la domanda di risarcimento danni proposta dal Ricorrente in assenza di qualsiasi prova, neppure indiziaria, del nesso causale e del danno asseritamente subìto”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 1
Con ricorso ex a. 281 decies cpc del 19.11.2024, il ricorrente avvocato esponeva che:
• egli intendeva chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti “in diretto rapporto eziologico con quanto scritto dall'avv. ..”; Controparte_2
• esso ricorrente, “iscritto ininterrottamente all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Milano dal 24 giugno 1971”, su incarico del di Milano Parte_2 aveva inviato “all'arch. , direttore dei lavori in data 8 luglio 2022 e per CP_4 conoscenza all'amministratrice del condominio, un atto di intimazione e diffida stragiudiziale con il quale si intimava e diffidava di voler procedere all'immediato ripristino, entro 12 ore, della situazione quo antea per essere stato sfondato il muro perimetrale comune in mattoni pieni in violazione, tra l'altro, dell'art. 8 secondo comma del regolamento condominiale pattizio che tale attività escludeva (doc. 1)”;
• non avendo ricevuto “riscontro immediato come richiesto”, egli “con lettera 11 luglio 2022 (doc. 2), avente ad oggetto “formale esposto alle autorità in indirizzo per quanto accaduto il 7 luglio 2022” chiedeva alle stesse, per quanto di rispettiva competenza, di intervenire intimando e diffidando la proprietà, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, a cessare ogni attività illecita e all'immediato rispristino integrale della situazione quo antea nell'indilato termine di 24 ore”;
• il resistente aveva allora risposto colla lettera 13 luglio 2022 che conteneva “affermazioni diffamatorie” indirizzandola “via pec, allo stesso ricorrente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, allo Sportello del Controparte_5
Comune di Milano, all'Ordine degli Architetti di Milano, al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano, all' alla rag. amministratrice del CP_6 Persona_1
OM, all'arch. condomino del nella Persona_2 Parte_2 quale si leggeva: << Preliminarmente non ci si può astenere dal censurare il comportamento dell'esponente che non si è fatto scrupolo di attribuire ai miei assistiti azioni asseritamente illegittime (peraltro senza comprendere da quale punto di vista con particolare riferimento ad una eventuale quanto inesistente rilevanza penale), evidentemente senza averle preventivamente accertate e verificate con la dovuta attenzione, iniziativa censurabile ai sensi degli artt. 368 e 595 codice penale, in particolare posta in essere da un avvocato, disattendendo di conseguenza anche i più elementari doveri sanciti dal codice deontologico forense, motivo per il quale la presente viene inviata anche al competente Consiglio dell'Ordine affinché vengano assunti i provvedimenti disciplinari eventualmente ritenuti necessari >> rendendosi così responsabile di “una gravissima diffamazione del ricorrente”;
• successivamente l'assemblea condominiale, il 25.7.2022, aveva approvato “la proposta del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 2 ricorrente di proporre azione possessoria, affidando incarico all'avv. Controparte_1 preso atto della dichiarazione del ricorrente di non poter più assistere il per Parte_2 potersi difendere dalle accuse scritte rivoltegli dall'avv. con la sua del 13 luglio CP_2
2022” e quindi il tribunale aveva il ricorso “ordinando l'immediato ripristino richiesto, con condanna della SISC al pagamento delle spese” respingendo poi il reclamo proposto dall'odierno resistente;
• l' , “comunicando con più persone, e addirittura alla Procura della Repubblica di CP_7
Milano e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati”, aveva scritto “di non potersi astenere dal censurare il comportamento dell'odierno ricorrente, per quanto dallo stesso scritto nell'esposto dell'11 luglio 2022 “iniziativa censurabile ai sensi degli artt. 368 e 595 in particolare ove posta in essere da un avvocato disattendendo di conseguenza anche i più elementari doveri sanciti dal Codice Deontologico Forense” e dunque aveva “formalmente accusato l'odierno ricorrente di avere violato l'art. 368 del codice penale, intitolato
“Calunnia”, reato gravissimo, delitto contro l'amministrazione della giustizia e l'attività giudiziaria che punisce chiunque denuncia taluno che egli sa innocente” così accusando il ricorrente in modo palesemente infondato con “enorme forza lesiva dell'onorabilità del ricorrente accusato proprio personalmente come avvocato di avere commesso un reato gravissimo adeguatamente sanzionato con pene giustamente severe” imputandolo di calunnia e di diffamazione, senza che “i presunti diffamati abbiano presentato querela per diffamazione nei confronti del ricorrente” e senza che essi avessero agito in sede civile nei suoi confronti, aggiungendo << in sovrappiù che lo stesso avrebbe disatteso “anche i più elementari doveri sanciti dal Codice Deontologico forense” >> senonché la Commissione Distrettuale di Disciplina aveva archiviato l'esposto dell'avv. contro l'avv. CP_2
per palese infondatezza;
Parte_1
• spettava quindi al ricorrente, come indicato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 11 novembre 2008 n. 27972, 26973, 26974 e 26975, “il risarcimento dei danni non patrimoniali nella << forma della sofferenza soggettiva causata dalla ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 della Costituzione” >> giacché (Cass., sentenza 27 aprile 2016 n. 8397) “il danno è pertanto ravvisabile e, come tale, deve essere risarcito nella diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi, con le quali quella stessa persona abbia ad interagire” da liquidare secondo i parametri indicati dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, per la diffamazione di eccezionale gravità, prevedono un danno liquidabile in importo anche superiore a € 20.000,00;
• a tal fine si doveva considerare che il ricorrente fa parte del da oltre vent'anni, Parte_2 essendo stato accusato “di gravissimi delitti dinnanzi al Consiglio dell'Ordine che lo vede
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 3 immacolatamente iscritto da oltre 53 anni e che lo ha recentemente insignito della medaglia d'oro come riconoscimento di 50 anni di immacolato servizio alla toga che indossa”, la quale “è l'unico bene economico relitto dal proprio padre, Presidente della IV sezione civile del Tribunale di Milano, morto l'8 giugno del 1970 all'età di 54 anni, morte riconosciuta in servizio e a causa dello stesso avvenuta dopo una camera di Consiglio durata fino a notte fonda. Tale scomparsa, per la sua drammaticità, commosse la magistratura e l'avvocatura milanesi tanto che riempirono la chiesa al funerale” senza dimenticare che la notorietà del ricorrente “risulta anche dal web: difesa ome CP_8 parte civile nel processo cosiddetto S. Rita;
difesa dell' Controparte_9 parte civile nel processo – tra i più rilevanti mediaticamente”; CP_10
• al resistente era stato poi richiesto se “intendesse formulare una proposta risarcitoria” ma costui aveva risposto asserendo la legittimità del suo comportamento e negando qualsivoglia proposta risarcitoria, ritenendo anzi “la lettera inoltratagli dall'avv. CP_1 meritevole di essere anche questa inoltrata all'Ordine a fini disciplinari”. Il ricorrente pertanto concludeva chiedendo: “accertata e riconosciuta la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto … condannare l'avv. al risarcimento dei danni Controparte_2 conseguenza, di natura non patrimoniale, nella misura da determinarsi in via equitativa … con vittoria di spese competenze e onorari di causa da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, antistatari”. A corredo del ricorso produceva:
1. lettera 8 luglio 2022;
2. lettera-esposto 11 luglio 2022;
3. lettera 13 luglio 2022 avv. CP_2
4.verbale assemblea straordinaria del OM;
Parte_2
5. lettera avv. 22 luglio 2022; Parte_1
6. accoglimento ricorso possessorio del;
Parte_2
7. rigetto del reclamo proposto dall'avv. avverso il provvedimento possessorio;
CP_2
8. archiviazione dell'esposto dell'avv. per manifesta infondatezza;
CP_2
9. attestato OMCeOMI;
10. lettera avv. ; CP_1
11. lettera avv. CP_2
12. esperimento negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il resistente avvocato si costituiva con comparsa depositata il 7.3.2025 osservando che:
• la lettera del 13 luglio 2022 da cui era originato questo procedimento era “semplicemente la doverosa risposta al c.d. “esposto” inoltrato in data 11 luglio 2022 a numerosi soggetti, sia privati che istituzionali (tra i quali anche la Procura della Repubblica di Milano, v.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 4 doc. 2 avversario) con il quale l'avv. attribuiva ai clienti dell'attuale Parte_1
Resistente comportamenti asseritamente illegittimi, chiedendo pertanto che si procedesse anche penalmente nei loro confronti, sulla base peraltro di accuse del tutto infondate”;
• il resistente, <stante la gravit di tali accuse adempiendo agli obblighi professionali incombenti su tutti i professionisti ritenuto necessario illustrare tempestivamente il reale contenuto tale esposto ai destinatari dello stesso semplicemente>“rispondendo”>>;
• la lettera del resistente, inviata per conto e nell'interesse dei suoi assistiti, non conteneva peraltro “in alcun modo i requisiti dell'asserita diffamazione stabiliti dall'art. 595 c.p., rappresentando semplicemente la doverosa ricostruzione dei fatti, senza ovviamente avanzare alcuna “offesa” all'attuale Ricorrente né tantomeno alla sua reputazione” e rientrava “nelle normali interlocuzioni che gli avvocati intrattengono in relazione a questioni che vedono contrapposti i rispettivi clienti, senza che mai ciò possa essere considerato offensivo né tantomeno diffamatorio” costituendo anzi “un preciso dovere di ogni difensore”;
• la lettera era stata << doverosamente inoltrata, costituendo la semplice risposta all'“esposto” dell'avv. , a tutti i soggetti ai quali il medesimo si era rivolto, tra Parte_1
l'altro con termini certamente non particolarmente contenuti, ovviamente senza il preteso intento diffamatorio ma con la mera finalità di evidenziare elementi rilevanti per la valutazione della controversia sottoposta alla loro attenzione, anche per quanto attiene alle questioni di rilevanza disciplinare/o e legale evocate dal medesimo avv. , Parte_1 visto che tra l'altro quest'ultimo, esponendo circostanze che poi si sono dimostrare non vere, minacciava non meglio precisate azioni legali “dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali”, paventando altresì “attività illecite da un punto di vista pubblicistico, in termini di responsabilità penali, civili e deontologiche” (?) >>;
• inoltre gli asseriti abusi, che riguardavano “l'apertura di una finestra su un cortile interno”, erano stati ripetutamente ritenuti “assolutamente legittimi dalle competenti
Autorità, come da documenti che si producono sub. 1, 2 e 3”;
• nel rispondere alla lettera del ricorrente, il resistente aveva comunque “sostanzialmente” esercitato il diritto di critica, che “costituirebbe una “scriminante” se ci fosse diffamazione
(che al contrario non sussiste), ai sensi dell'art. 51 c.p., purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva, come avvenuto appunto nel caso di specie” come stabilito anche da Cass. Civ. Sez. 3 n.
3498/2025 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 12902/2020, dovendosi rilevare che “a differenza della semplice cronaca, del resoconto o della mera denunzia – la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione e/o di un giudizio valutativo che, come tale, non può pretendersi essere "obiettivo" e neppure in linea astratta vero o falso” e tale diritto di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 5 critica “deve ritenersi legittimo se esercitato nel rispetto della continenza formale e sostanziale, precisando che, per non cadere nell'illegittimità dell'esercizio di tale diritto è necessario che, da un punto di vista meramente formale, l'esposizione avvenga senza travalicare i parametri della correttezza, del decoro e della pertinenza espressiva (Cass. sent. n. 17784 del 04.05.2022)”;
• negava comunque l'esistenza di un danno risarcibile, e rilevava che il ricorrente neppure aveva presentato querela ai sensi dell'art. 597 c.p..
Il resistente quindi concludeva chiedendo: “In via principale - Rigettare tutte le domande formulate dal Ricorrente … In via subordinata - Rigettare comunque la domanda di risarcimento danni proposta dal Ricorrente in assenza di qualsiasi prova, neppure indiziaria, del nesso causale e del danno asseritamente subìto” A corredo della comparsa produceva:
1. Delibera regionale del 15.2.2021 con la quale viene espresso parere preventivo favorevole all'intervento edilizio posto in essere dagli assistiti dell'avv. CP_2
2. Conferma in data 9.11.2022 della regolarità dell'intervento edilizio stesso;
3. Autorizzazione paesaggistica del 24.11.2022.
All'udienza del 20.3.2025, non essendovi alcuna istanza istruttoria, le parti discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc e all'esito il giudice tratteneva la causa per il deposito di questa sentenza.
I motivi della decisione
Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente all'udienza di discussione orale, deve negarsi che le scuse, presentate in udienza dal resistente (va però sottolineato, su espresso invito del giudice allo scopo di propiziare la conciliazione della lite) al ricorrente, possano essere interpretate come confessione.
È appena il caso di ricordare che presentare scuse equivale a esprimere il proprio rammarico per aver provocato disagio o sofferenza soggettiva al loro destinatario (nella specie, alla persona che lamenta d'esser stata offesa).
La richiesta di scuse, pertanto, non equivale affatto ad ammettere una qualche propria eventuale colpa. D'altro canto, il bene giuridico protetto dall'a. 595 cp è non tanto l'onore (inteso come sentimento soggettivo del proprio valore) bensì la reputazione (cioè l'onore in senso oggettivo o esterno), ovvero il senso della dignità personale secondo l'opinione del gruppo sociale nel particolare contesto storico (Cass. Penale, Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016) e il reato si verifica al momento della comunicazione diretta, non in astratto bensì concretamente, a incidere sulla reputazione,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 6 laddove le espressioni usate dal resistente nella nota lettera vanno piuttosto sussunte nella normale dialettica tra avvocati, in un clima reso più incandescente soprattutto pel fatto che, difendendo il OM, il ricorrente difendeva anche se stesso, che del condominio faceva parte (Cass. Pen.
Sez. 5, Sentenza n. 33106 del 28/09/2020 Ud. - dep. 25/11/2020). Non si può perciò condividere la tesi del ricorrente, poiché le scuse espresse all'udienza non assurgono a confessione di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte.
Il caso qui esaminato è peraltro del tutto analogo a quello valutato da Cass. Penale Sez. 5, Sentenza n. 11294 del 12/11/2019 Ud. - dep. 03/04/2020, che assolse la persona imputata di diffamazione per aver espresso legittima doglianza rispetto a una situazione ritenuta ingiustamente lesiva di diritti o prerogative, avvenuta nell'ambito di un'interlocuzione tra soggetti istituzionali (come possono ritenersi anche gli avvocati), in un contesto per sua natura conflittuale. In quel caso, infatti, un avvocato, nell'ambito di una procedura esecutiva, aveva inviato all'ufficiale giudiziario una missiva nella quale dichiarava di ritenere che il predetto avesse rifiutato di Pt_3 adempiere ai suoi doveri d'ufficio. Il giudice di legittimità, al riguardo, escluse infatti che ricorresse l'elemento oggettivo dell'offesa all'onore e alla reputazione del pubblico ufficiale.
Non è inutile comunque ripercorrere nel merito le vicende che hanno portato il ricorrente a ritenersi calunniato e diffamato e a tal fine mette conto sintetizzare i fatti come emergono dalle produzioni versate in causa.
La lettera 8.7.2022 (doc. 1) inviata dal ricorrente in nome e per conto del Parte_2
e diretta all'arch. , alla e alla rag. assegnava
[...] CP_4 Controparte_11 Per_1 il termine di dodici ore (senza che sia chiaro peraltro l'orario iniziale) per “procedere all'immediato ripristino della situazione quo antea e a non ulteriormente compiere attività illecite lesive dei diritti del condominio” e precisava inoltre “In caso di mancato Vostro immediato rassicurante riscontro entro 12 ore provvedere, senza ulteriore avviso, alla tutela giurisdizionale del buon diritto del e mio personale con richiesta di provvedimento di urgenza, con Parte_2 ogni conseguente aggravio”.
La successiva lettera del ricorrente (doc. 2) dell'11 luglio 2022 fu invece inviata dall'odierno ricorrente ai seguenti destinatari: 1) Procura della Repubblica c/o Tribunale di Milano
2) Sportello Unico Edilizia e Rigenerazione Urbana del Comune di Milano
3) Ordine degli Architetti di Milano
4) Controparte_12
5) Arch. CP_4
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 7 6) CP_13 nonché, per conoscenza, a:
7) Rag. Amministratore OM Persona_1 Parte_2
8) Arch. Persona_2
L'oggetto di tale lettera era:
<< Oggetto: formale esposto alle autorità in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, relativamente a quanto accaduto in data 7 luglio 2022 durante l'esecuzione dei lavori asseritamcnte in relazione alla SCIA identificativo SUE 900280 presentata dalla … con unico socio quotista la Parte_4 [...]
… professionista incaricato arch. Controparte_14 [...]
... anche direttore lavori - Impresa esecutrice indicata in CP_4 Controparte_15
… Reale esecutrice dei lavori
[...] CP_16
Atto di intimazione e diffida stragiudiziale ai responsabili degli illeciti >>
A tale lettera dell'11.7.2022 l'odierno resistente diede riscontro colla lettera del 13 luglio 2023 (doc. 3 ricorrente), indirizzata ai seguenti destinatari:
i. Egregio Signore Avv. A. M. Pt_1 Parte_1
ii. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Milano iii. Sportello Unico Edilizia e Rigenerazione Urbana del Comune di Milano iv. Ordine degli Architetti di Milano v. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e per conoscenza a: vi. Controparte_17
Rag. Persona_1 viii. Arch. Persona_2
Tale lettera esordiva colle seguenti parole:
<< Mi riferisco all'esposto in oggetto per contestare, nell'interesse della
[...]
("SISC) e dell'Arch. , le circostanze ivi riferite che, Parte_4 CP_4 oltre ad essere assolutamente infondate ed irrilevanti, non sono neppure veritiere. Preliminarmente non ci si può astenere dal censurare il comportamento dell'esponente, che non si è fatto scrupolo di attribuire ai miei assistiti azioni asseritamente illegittime (peraltro senza comprendere da quale punto di vista, con particolare riferimento ad una eventuale quanto inesistente rilevanza penale) evidentemente senza averle preventivamente accertate e verificate con la dovuta attenzione, iniziativa censurabile ai sensi degli artt. 368 e 595 Cod.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 8 Pen., in particolare ove posta in essere da un Avvocato, disattendendo di conseguenza anche i più elementari doveri sanciti dal Codice Deontologico Forense, motivo per il quale la presente viene inviata anche al competente Consiglio dell'Ordine affinché vengano assunti i provvedimenti disciplinari eventualmente ritenuti necessari >>.
Dopo l'enunciazione delle ragioni degli assistiti del resistente, il resistente passava a illustrare la sostanziale esiguità dei fatti da cui aveva tratto origine l'esposto del ricorrente odierno, in particolare evidenziando che:
• il danno segnalato dall' consisteva solo in una “modesta fessurazione sull'intonaco di una parete di confine”;
• il “grosso tubo di scarico” consisteva in realtà in “un semplice puntello” provvisorio ed estraneo agli impianti condominiali;
• la SCIA era stata depositata sin dall'8.3.2022 senza rilievi da parte della P.A.;
• le opere, a carico del condomino soc. SISC, erano anche destinate al miglior godimento delle parti comuni e dunque non avevano necessità dell'assenso degli altri comunisti ex a. 1102 cc;
• il regolamento regionale considerava priva di rilevanza l'apertura della finestra di superficie inferiore a 2,5 metri quadrati;
• la diffida era pervenuta l'8 luglio 2022, cioè di venerdì, ed era stata riscontrata il lunedì 11 luglio 2022.
La lettera, che menziona anche un non meglio precisato “riscontro già fornito all'esponente [id est, all'odierno resistente] in data 11 luglio 2022”, così conclude:
<< In relazione a tutto quanto precede, si confida che il cd. "formale esposto'" resti senza conseguenza alcuna, essendo icto oculi totalmente infondato sia in fatto che in diritto, chiedendo invece gli Enti destinatari della presente, per quanto di competenza di ognuno di loro, di valutare se la iniziativa dell'Avv. sia censurabile ai sensi degli artt. 368 / Parte_1
595 Cod. Pen., ovvero degli artt. 9, 12 e 14 del Codice Deontologico Forense approvato dal
Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014, riservandosi comunque la SISC e l'arch. ogni azione a tutela dei propri diritti >> CP_4
Quanto al merito della vicenda condominiale nel cui contesto intervenne la corrispondenza in questione, va ricordato che con sentenza del 6.5.2024 (doc. 6 ricorrente) questo tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta dalla soc. SISC, tesa ad accertare la legittimità dell'intervento previsto nel condominio di “consistente consistente nell'apertura Parte_2 sulla facciata interna ed in corrispondenza della unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, di una finestra, con ogni conseguente provvedimento, tra i quali in particolare la rifusione delle spese di giudizio che l'attrice è stata costretta a corrispondere al convenuto in conseguenza Parte_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 9 del giudizio cautelare, ed il risarcimento dei danni subiti”. In tale sentenza, in particolare, il tribunale ha osservato che
<< - Con ordinanza del 21.12.2022 nella causa rg n. 35397\22 il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda del ex artt. 1168, 1170 c.c. e art. 703 c.p.c., ha Parte_2 ordinato alla odierna attrice di reintegrare immediatamente il nel possesso della Parte_2 porzione di muro perimetrale meglio identificata in ricorso (all E convenuto)
- Con ordinanza del 7.2.2023, il Tribunale di Milano nel procedimento rg n. 412\23 ha rigettato il reclamo dell odierna attrice sull ordinanza 21.12.22 ( All. F convenuto ).
- non è stata richiesta in sede di reclamo da nessuna delle parti la prosecuzione del giudizio di merito ai sensi dell art. 703 ultimo comma cpc >> traendo da ciò la conseguenza che
<< parte attrice nemmeno nelle sue conclusioni sottoposte a questo Tribunale nel giudizio che ci occupa ha chiesto la prosecuzione del giudizio possessorio, risulta quindi aver azionato un nuovo giudizio di merito volto a eludere la decisione di ripristino del muro che però è divenuta definitiva e come tale insindacabile anche in Cassazione >>.
Pur constatando che l'iniziativa perseguita dai soggetti allora assistiti dall'odierno resistente non poteva considerarsi legittima, e che dunque legittimamente l'odierno ricorrente aveva chiesto il ripristino dello stato preesistente all'inizio dei lavori, va nondimeno rilevato che, in considerazione dell'entità delle modifiche paventate, il OM assistito dal ricorrente ben avrebbe potuto, e da subito, richiedere la tutela interdittale poi effettivamente chiesta e ottenuta.
Se la “diffida” inviata venerdì 8 luglio 2022 (non essendo stata prodotta la PEC nel prescritto formato EML o MSG non è possibile accertare in quale orario sia stata concretamente consegnata, atteso che il doc. 1 è solo la scansione della stampa di tale messaggio), con termine di dodici ore per ottemperarvi, fu inviata soltanto a tre destinatari (compresa la di cui sfugge la Controparte_11 pertinenza), non così può dirsi della lettera immediatamente successiva del ricorrente, dell'11.7.2022, della quale la lettera per cui è causa costituisce riscontro.
La lettera dell'11.7.2022 (doc. 2) fu infatti inviata dal ricorrente a molteplici destinatari, compresi la Procura della Repubblica presso questo Tribunale e l'Ordine degli Architetti, e nell'oggetto indicava espressamente la sua natura di “formale esposto alle autorità in indirizzo” mentre nel suo corpo conteneva l'altrettanto espressa seguente richiesta del ricorrente:
<< CHIEDO che le autorità in indirizzo procedano, per quanto di rispettiva competenza, nei confronti della proprietà, del professionista incaricato, direttore dei lavori, nonché nei confronti dell'impresa esecutrice, soggetti specificatamente indicati in oggetto, con espressa riserva di agire nei confronti dei responsabili per l'immediata cessazione
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 10 dell'attività illegittima, per la messa in sicurezza del dell'edifìcio, per l'integrale assoluto ripristino della situazione quo antea, con richiesta di conoscere le decisioni adottande >>
Pur non avendo il ricorrente odierno esplicitato la configurabilità di reati né di illeciti deontologici, il fatto che colla sua lettera 11.7.2022 egli si sia rivolto anche al Pubblico ministero e all'Ordine degli architetti, chiedendone espressamente che (anche) costoro procedessero per quanto di rispettiva competenza, implica la formulazione, da parte sua di addebiti penali e disciplinari
(anche) agli assistiti dell'odierno resistente.
Ne segue che la contestata risposta a tale lettera, data dal resistente colla sua lettera del 13.7.2024
(doc. 3 ricorrente), indirizzata anch'essa a molteplici destinatari (compresa la Procura della Repubblica presso questo Tribunale e l'Ordine degli Architetti, il cui intervento era stato appunto invocato propri dal ricorrente) costituiva riscontro alle accuse sia pure genericamente evocate dal ricorrente. Il fatto poi che tale riscontro sia stato inviato anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e allo stesso ricorrente trova giustificazione nel fatto che (come qui fa il ricorrente) il resistente ritenne che col fervore della sua difesa il ricorrente avesse travalicato i limiti della continenza.
In ogni caso, le espressioni adoperate dal resistente nella lettera del 13.7.2022 devono essere necessariamente collocate e valutate nello specifico contesto delle contrapposte posizioni giuridiche dei rispettivi assistiti delle odierne parti, e devono essere considerate tenendo presente il grande fervore anche lessicale con cui il ricorrente mostrò di voler propugnare le argomentazioni svolte in difesa del al punto da chiedere usbergo anche al Pubblico ministero e (pur Parte_2 non essendo del tutto chiaro per quali motivi) all'Ordine degli architetti, ponendo in essere una situazione di pericolo di conseguenze giudiziarie cui comprensibilmente il resistente ritenne doveroso replicare con altrettanta intensità.
Attribuendo così la giusta valenza alle espressioni usate dal resistente, sostanzialmente simmetriche appunto a quelle rinvenibili nella lettera cui egli rispondeva, si deve escludere che il riferimento agli aa. 368 e 595 cp (le stesse norme ora riferite dal ricorrente al resistente) potesse integrare il delitto di calunnia o anche solo quello di diffamazione (fermo il fatto che neppure il ricorrente ritenne di proporre querela per quest'ultimo reato).
In ogni caso, anche se nel testuale tenore della lettera del 13.7.2022 fossero riconoscibili gli elementi oggettivi dei delitti di calunnia o diffamazione, al caso di specie risulterebbe comunque applicabile la scriminante prevista dall'a. 51 c.p. poiché la reazione del resistente costituì quanto meno adempimento del dovere di difesa, normativamente previsto.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 11 Assorbita perciò ogni altra considerazione, la domanda risarcitoria dev'essere respinta.
Sussistono giusti e gravi motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite, in quanto entrambi gli avvocati, pur non travalicando la continenza né l'oggetto della controversia fra i loro assistiti, non ritennero di circoscrivere l'anelito alle rispettive ragioni di questi ultimi e agli effettivi interessati, ma coinvolsero nella vicenda anche soggetti sostanzialmente estranei alla vicenda che aveva richiesto il loro intervento professionale.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) respinge il ricorso proposto da Parte_1 confronti di Controparte_2
(2) compensa interamente fra le parti le spese della presente lite.
Così deciso il giorno 6 giugno 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 41603 / 2024 - pag. 12