CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 714/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FEDULLO EZIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4805/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia - Fraz.santa Maria 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 485/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna, con il ricorso in esame, il silenzio/rifiuto serbato dal Comune di Castellabate in relazione all'istanza di rimborso dell'IMU versata in data 7 giugno 2022 per l'anno 2022, per l'importo complessivo di € 328,00, richiesto con istanza acquisita al protocollo comunale in data 4 aprile 2023.
Premesso che l'immobile interessato è destinato ad abitazione principale, il ricorrente richiama, a dimostrazione della fondatezza della sua istanza di rimborso, la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quarto e quinto periodo, d.l. n. 201/2011 nonché dell'articolo 1, comma 741, lett. b) della l. n. 160/2019, come modificato dall'articolo 5-decies, comma 1, d.l. n. 146/2021, affermando il principio secondo cui, ai fini dell'esenzione dall'IMU, è sufficiente il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora attuale del possessore dell'immobile, non essendo necessario che l'intero nucleo familiare abbia la residenza e la dimora nello stesso luogo.
Il ricorrente richiama anche, a sostegno della pretesa fatta valere con il ricorso in esame, la sentenza per lui favorevole emessa da questa Corte di Giustizia ed avente come estremi il n. 4858 del 29 settembre 2025.
Egli lamenta quindi l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione comunale alla sua istanza di rimborso e chiede che il giudice adito condanni il Comune intimato a provvedere satisfattivamente sulla suddetta istanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Castellabate.
Il suo rappresentante ha in primo luogo evidenziato il carattere duplicativo del ricorso rispetto a quello definito con la predetta sentenza, ancora non passata in cosa giudicata.
Deduce inoltre che il preteso obbligo restitutorio non può farsi automaticamente discendere dalla invocata sentenza costituzionale, essendo potere del Comune svolgere accertamenti in ordine agli elementi costitutivi dell'esenzione, tra i quali in primo luogo, oltre alla residenza anagrafica, la dimora abituale del richiedente il beneficio nell'immobile considerato.
Espone quindi che il ricorrente, con l'istanza di rimborso, non ha svolto congrue allegazioni in tal senso e che anche la sentenza appellata confonde il requisito della residenza con quello, del tutto autonomo, della dimora abituale.
Il ricorso quindi, esauritasi la discussione svoltasi in forma telematica, è stato trattenuto da questo giudice per la decisione di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che, con la citata sentenza n. 4858/2025, questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso l'avviso di accertamento n. 3315, notificato al ricorrente dal Comune di
Castellabate in data 30 gennaio 2025, avente ad oggetto il pagamento dell'IMU relativamente all'anno 2022, cui inerisce anche l'istanza di rimborso il cui diniego ha dato l'abbrivio alla presente controversia.
Ciò premesso, deve in primo luogo respingersi l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem formulata dal Comune resistente, attesa la diversità oggettiva del presente giudizio e di quello definito con la sentenza suindicata, concernendo il primo la pretesa restitutoria del contribuente ed il secondo l'avviso di accertamento, pur con riferimento al medesimo tributo ed alla stessa annualità.
Deve altresì escludersi che l'accoglimento del presente ricorso possa discendere automaticamente dall'annullamento, disposto con la sentenza citata, dell'avviso di accertamento relativo alla annualità in questione, dal momento che, pur affermandosi in essa la spettanza dell'invocata esenzione, non è passata in giudicato e non può quindi assurgere a incontestabile e vincolante fonte dimostrativa della insussistenza in capo al Comune del titolo legittimante il trattenimento dell'importo che il ricorrente afferma essere stato indebitamente versato e di cui chiede conseguentemente il rimborso, ferma restando la possibilità per il giudice di trarne elementi di prova ai fini della decisione del presente giudizio: l'annullamento dell'avviso di accertamento costituisce quindi presupposto “negativo” della richiesta di rimborso (in quanto, evidentemente, la sua esistenza osterebbe alla proposizione di quest'ultima), ma non è sufficiente in “positivo” a dare atto della sua fondatezza.
Venendo al merito della controversia, essa impinge nel delicato tema della ripartizione tra le parti del giudizio dell'onere della prova avente ad oggetto i fatti costitutivi delle rispettive pretese o quelli modificativi/estintivi delle stesse.
L'impostazione paritetica che contraddistingue il rapporto giuridico tributario – pur nella specialità che ad esso deriva dall'attribuzione all'Amministrazione finanziaria di poteri accertativi aventi ad oggetto i presupposti costitutivi dell'obbligazione tributaria e la determinazione dell'imposta eventualmente dovuta, cui si ricollega l'impronta impugnatoria del relativo processo – vuole che, salvo deroghe espresse di carattere normativo o particolari esigenze connesse alla specificità delle fattispecie impositive, i criteri ispiratori del riparto tra i soggetti del processo dell'onere probatorio in relazione ai fatti rilevanti siano ritagliati sulla falsariga di quelli che connotano il processo civile, così come delineati dall'art. 2697 c.c., a mente del quale, come è noto, “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La tesi dell'affinità tra i principi probatori vigenti nel processo civile e quelli applicabili al processo tributario trova riscontro, sul piano strettamente normativo, nel disposto dell'art. 7, comma 5-bis, primo e secondo periodo, d.lvo n. 546/1992, aggiunto dall'art. 6, comma 1, l. 31 agosto 2022, n. 130, ai sensi del quale
“l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Peraltro, in coerenza con la suddetta indicazione normativa e prima ancora della sua introduzione ordinamentale, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che spetta all'Amministrazione l'onere di fornire la prova della fonte giustificativa dell'obbligazione tributaria, mentre grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione o l'esenzione dal pagamento dell'imposta, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro nei cui confronti sia venuto in essere il presupposto impositivo (cfr., di recente, Cassazione civile,
Sez. trib., 5 novembre 2025, n. 29252).
Tale indirizzo interpretativo costituisce il naturale sviluppo di quello che, sempre con riferimento alle fattispecie agevolative, afferma l'obbligo dell'Amministrazione, al fine di assolvere compiutamente al suo obbligo motivazionale ex art. 7 l. 27 luglio 2002, n. 212, di indicare nel provvedimento, “oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta”, esclusivamente i “fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”, restando esclusa dal perimetro dell'obbligo motivazionale “l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta” (cfr., di recente, Cassazione civile, Sez. trib., 15 febbraio 2025, n. 3860).
Sulla portata di tale principio giurisprudenziale, va aggiunto, non ha inciso la richiamata novella legislativa, la quale attiene al rapporto tra fatti costitutivi della pretesa tributaria e relativo onere probatorio, senza occuparsi del tema, parallelo ma distinto, del riparto dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi di eventuali esenzioni.
I rilievi fin qui svolti attengono, tuttavia, all'ipotesi in cui il giudizio, con le connesse problematiche di carattere probatorio, abbia ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento (o comunque di un atto col quale l'Amministrazione affermi una pretesa creditoria nei confronti del contribuente): diventa quindi urgente verificarne la pertinenza dei criteri illustrati laddove, come nella fattispecie in esame, l'oggetto del giudizio coincida con una domanda restitutoria del contribuente, conseguente al mancato accoglimento – tacito o espresso – da parte dell'Ente creditore di una sua istanza di rimborso relativa ad un tributo (in ipotesi) indebitamente assolto.
L'orientamento giurisprudenziale formatosi nella specifica materia dei rimborsi (cfr., di recente, Cassazione civile, Sez. trib., 19 dicembre 2025, n. 33273) è nel senso che, “in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente
è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale”.
Questo giudice ritiene che al suddetto orientamento occorra rifarsi ai fini della decisione della controversia – in cui si discute della spettanza al ricorrente, quale fondamento giuridico della sua istanza di rimborso relativamente all'IMU da lui corrisposta al Comune di Castellabate per l'anno 2022, del diritto all'esenzione connesso alla qualificazione dell'immobile interessato quale sua abitazione principale – nonostante, come già detto, con la sentenza n. 4858 del 29 settembre 2025, non ancora (si ripete) definitiva, questa Corte di
Giustizia, Sez. XIII, sempre in composizione monocratica, abbia statuito l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3315 notificato all'odierno ricorrente il 30 gennaio 2025, relativo alla medesima IMU per l'anno 2022, sul rilievo che “lo stesso ente resistente ha verificato il requisito stesso della dimora abituale tramite agente di polizia municipale”, avendo altresì la Corte ritenuto di non accogliere “le doglianze della parte resistente in merito alla mancata esibizione di documentazione a prova del requisito stesso”, in quanto,
“anche in presenza di eventuali bassi consumi, tale circostanza sarebbe insufficiente per negare il presupposto della residenza abituale e il conseguente beneficio di esenzione”.
Ribadito che la suddetta sentenza non è idonea fare stato nel presente giudizio, né per quanto attiene al suo effetto dispositivo/caducatorio né con riguardo ai motivi sui quali si fonda, sebbene inerenti come si è visto alla sussistenza dei presupposti giustificativi del diritto all'esenzione in capo al ricorrente – laddove, ove essa fosse passata in giudicato, dall'annullamento dell'avviso di accertamento non potrebbe non derivare ex se l'obbligo restitutorio dell'Amministrazione nei confronti del contribuente illegittimamente percosso, e ciò, verrebbe da aggiungere, indipendentemente dalle ragioni per le quali il giudice tributario avesse accolto il ricorso del contribuente, in quanto la caducazione del titolo impositivo sarebbe di per sé sufficiente a determinare l'assenza in capo all'Amministrazione di ogni ragione per trattenere la somma in base ad esso corrisposta – deve osservarsi che nemmeno essa è idonea ad operare alcun effetto di relevatio ab onere probandi a vantaggio del ricorrente ed a carico dell'Ente creditore.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, ultimo periodo d.lvo n. 546/1992, “spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
La disposizione, come si evince dal suo dettato testuale, non attiene a profili di carattere probatorio, ma agli oneri di allegazione del contribuente che abbia presentato domanda di rimborso, sollevando lo stesso dall'onere di indicare le ragioni della richiesta – ulteriori, evidentemente, rispetto al fatto materiale dell'avvenuto pagamento – e quindi della affermata non debenza del tributo, qualora il titolo fondativo della pretesa fiscale – ovvero l'avviso di accertamento – abbia costituito oggetto di contestazione giurisdizionale: ciò, evidentemente, sia perché, come si è detto, l'eventuale annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'avviso di accertamento ridonderebbe automaticamente nella insussistenza di una legittima pretesa creditoria, sia perché le ragioni della domanda di rimborso coincideranno, ragionevolmente, con quelle proposte sub specie di censure avverso l'impugnato avviso di accertamento (e nel relativo giudizio dovranno essere principalmente apprezzate, anche per gli aspetti di carattere probatorio).
Laddove poi, come nel caso in esame, la sentenza che ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento sulla scorta della ritenuta sussistenza del diritto all'esenzione non sia passata in giudicato, gli argomenti ad essa sottesi, come già si è detto, sono utilizzabili come argomenti di prova di cui il ricorrente in prima istanza
- ed in seconda battuta il giudice - può avvalersi al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'esenzione: ciò fermo restando l'onere del contribuente di assolvere al suo onere probatorio in punto di fondatezza della domanda di rimborso.
Deve in proposito osservarsi che, come anche recentemente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, Sez. trib., 24 dicembre 2025, n. 34033), “a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale è venuto meno la esigenza che a risiedervi (nell'immobile, n.d.e.) sia l'intero nucleo familiare, ma il requisito della contemporaneità del titolo proprietario e della residenza anagrafica (è) rimasto: in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. 03/11/2022, n. 32229 (Rv. 666357 - 01))”.
Sempre in giurisprudenza si ritrova l'affermazione della duplicità dei requisiti soggettivi propedeutici al riconoscimento dell'esenzione: “nella disciplina ICI si è stabilita l'equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica “entro il limite della prova contraria a carico del contribuente” mentre la normativa IMU assume come rilevante la contemporanea sussistenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale” (Cassazione, Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26776).
Ciò premesso, deve osservarsi che, come dedotto dal Comune intimato, il diritto al rimborso non deriva automaticamente dalla invocata sentenza costituzionale, la quale lascia intatta, sulla scorta della appena citata giurisprudenza, la necessità di verificare l'esistenza, sotto ogni altro aspetto (e quindi, in primo luogo, della dimora abituale del contribuente nell'immobile in questione) dei presupposti dell'esenzione.
In proposito, tuttavia, nessun concreto elemento è stato offerto dal ricorrente al fine di comprovare il suddetto requisito.
Sebbene, infatti, come evidenziato anche da Corte Costituzionale, 13 ottobre 2022, n. 209, “i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale”, lo svolgimento di una adeguata istruttoria sul punto da parte del Comune è esigibile quando esso intenda contestare la dichiarazione del contribuente intesa a beneficiare dell'esenzione, non quando, come nella specie, sia lo stesso contribuente ad invocare la sussistenza dei relativi presupposti nel giudizio avente ad oggetto la sua istanza di rimborso dell'IMU asseritamente corrisposta sine titulo.
Ebbene, nessun univoco elemento in ordine alla dimora abituale del ricorrente nell'immobile in questione può trarsi dall'istanza di rimborso, che si limita a richiamare la sentenza costituzionale n. 209/2022, mentre non risultano prodotti in giudizio i documenti in essa richiamati, di cui comunque il Comune intimato contesta la pertinenza.
Né può attingersi, al fine di colmare la suddetta lacuna probatoria, alla citata sentenza di questa Corte, atteso che il Comune ha puntualmente contestato l'idoneità dimostrativa dell'accertamento condotto dalla Polizia
Municipale in essa richiamato, in quanto riguarderebbe il diverso requisito della residenza anagrafica, mentre sarebbe stato onere del ricorrente produrlo in giudizio al fine di consentire a questo giudice di apprezzarne in via diretta la rilevanza probatoria.
Allo stesso modo, non è del tutto condivisibile l'affermazione, recata nella sentenza citata, secondo cui i bassi consumi non sarebbero rilevanti al fine di accertare la sussistenza del requisito suindicato, essendo evidente che un basso consumo energetico, da valutare in concreto, è indicativo dell'assenza di una stabile utilizzazione dell'immobile.
Il ricorso in conclusione, non avendo il ricorrente assolto al suo onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti costitutivi della invocata esenzione, ad esso facente capo sulla base dei rilievi che precedono, deve essere respinto, mentre la novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FEDULLO EZIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4805/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia - Fraz.santa Maria 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 485/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna, con il ricorso in esame, il silenzio/rifiuto serbato dal Comune di Castellabate in relazione all'istanza di rimborso dell'IMU versata in data 7 giugno 2022 per l'anno 2022, per l'importo complessivo di € 328,00, richiesto con istanza acquisita al protocollo comunale in data 4 aprile 2023.
Premesso che l'immobile interessato è destinato ad abitazione principale, il ricorrente richiama, a dimostrazione della fondatezza della sua istanza di rimborso, la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quarto e quinto periodo, d.l. n. 201/2011 nonché dell'articolo 1, comma 741, lett. b) della l. n. 160/2019, come modificato dall'articolo 5-decies, comma 1, d.l. n. 146/2021, affermando il principio secondo cui, ai fini dell'esenzione dall'IMU, è sufficiente il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora attuale del possessore dell'immobile, non essendo necessario che l'intero nucleo familiare abbia la residenza e la dimora nello stesso luogo.
Il ricorrente richiama anche, a sostegno della pretesa fatta valere con il ricorso in esame, la sentenza per lui favorevole emessa da questa Corte di Giustizia ed avente come estremi il n. 4858 del 29 settembre 2025.
Egli lamenta quindi l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione comunale alla sua istanza di rimborso e chiede che il giudice adito condanni il Comune intimato a provvedere satisfattivamente sulla suddetta istanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Castellabate.
Il suo rappresentante ha in primo luogo evidenziato il carattere duplicativo del ricorso rispetto a quello definito con la predetta sentenza, ancora non passata in cosa giudicata.
Deduce inoltre che il preteso obbligo restitutorio non può farsi automaticamente discendere dalla invocata sentenza costituzionale, essendo potere del Comune svolgere accertamenti in ordine agli elementi costitutivi dell'esenzione, tra i quali in primo luogo, oltre alla residenza anagrafica, la dimora abituale del richiedente il beneficio nell'immobile considerato.
Espone quindi che il ricorrente, con l'istanza di rimborso, non ha svolto congrue allegazioni in tal senso e che anche la sentenza appellata confonde il requisito della residenza con quello, del tutto autonomo, della dimora abituale.
Il ricorso quindi, esauritasi la discussione svoltasi in forma telematica, è stato trattenuto da questo giudice per la decisione di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che, con la citata sentenza n. 4858/2025, questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso l'avviso di accertamento n. 3315, notificato al ricorrente dal Comune di
Castellabate in data 30 gennaio 2025, avente ad oggetto il pagamento dell'IMU relativamente all'anno 2022, cui inerisce anche l'istanza di rimborso il cui diniego ha dato l'abbrivio alla presente controversia.
Ciò premesso, deve in primo luogo respingersi l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem formulata dal Comune resistente, attesa la diversità oggettiva del presente giudizio e di quello definito con la sentenza suindicata, concernendo il primo la pretesa restitutoria del contribuente ed il secondo l'avviso di accertamento, pur con riferimento al medesimo tributo ed alla stessa annualità.
Deve altresì escludersi che l'accoglimento del presente ricorso possa discendere automaticamente dall'annullamento, disposto con la sentenza citata, dell'avviso di accertamento relativo alla annualità in questione, dal momento che, pur affermandosi in essa la spettanza dell'invocata esenzione, non è passata in giudicato e non può quindi assurgere a incontestabile e vincolante fonte dimostrativa della insussistenza in capo al Comune del titolo legittimante il trattenimento dell'importo che il ricorrente afferma essere stato indebitamente versato e di cui chiede conseguentemente il rimborso, ferma restando la possibilità per il giudice di trarne elementi di prova ai fini della decisione del presente giudizio: l'annullamento dell'avviso di accertamento costituisce quindi presupposto “negativo” della richiesta di rimborso (in quanto, evidentemente, la sua esistenza osterebbe alla proposizione di quest'ultima), ma non è sufficiente in “positivo” a dare atto della sua fondatezza.
Venendo al merito della controversia, essa impinge nel delicato tema della ripartizione tra le parti del giudizio dell'onere della prova avente ad oggetto i fatti costitutivi delle rispettive pretese o quelli modificativi/estintivi delle stesse.
L'impostazione paritetica che contraddistingue il rapporto giuridico tributario – pur nella specialità che ad esso deriva dall'attribuzione all'Amministrazione finanziaria di poteri accertativi aventi ad oggetto i presupposti costitutivi dell'obbligazione tributaria e la determinazione dell'imposta eventualmente dovuta, cui si ricollega l'impronta impugnatoria del relativo processo – vuole che, salvo deroghe espresse di carattere normativo o particolari esigenze connesse alla specificità delle fattispecie impositive, i criteri ispiratori del riparto tra i soggetti del processo dell'onere probatorio in relazione ai fatti rilevanti siano ritagliati sulla falsariga di quelli che connotano il processo civile, così come delineati dall'art. 2697 c.c., a mente del quale, come è noto, “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La tesi dell'affinità tra i principi probatori vigenti nel processo civile e quelli applicabili al processo tributario trova riscontro, sul piano strettamente normativo, nel disposto dell'art. 7, comma 5-bis, primo e secondo periodo, d.lvo n. 546/1992, aggiunto dall'art. 6, comma 1, l. 31 agosto 2022, n. 130, ai sensi del quale
“l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Peraltro, in coerenza con la suddetta indicazione normativa e prima ancora della sua introduzione ordinamentale, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che spetta all'Amministrazione l'onere di fornire la prova della fonte giustificativa dell'obbligazione tributaria, mentre grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione o l'esenzione dal pagamento dell'imposta, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro nei cui confronti sia venuto in essere il presupposto impositivo (cfr., di recente, Cassazione civile,
Sez. trib., 5 novembre 2025, n. 29252).
Tale indirizzo interpretativo costituisce il naturale sviluppo di quello che, sempre con riferimento alle fattispecie agevolative, afferma l'obbligo dell'Amministrazione, al fine di assolvere compiutamente al suo obbligo motivazionale ex art. 7 l. 27 luglio 2002, n. 212, di indicare nel provvedimento, “oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta”, esclusivamente i “fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”, restando esclusa dal perimetro dell'obbligo motivazionale “l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta” (cfr., di recente, Cassazione civile, Sez. trib., 15 febbraio 2025, n. 3860).
Sulla portata di tale principio giurisprudenziale, va aggiunto, non ha inciso la richiamata novella legislativa, la quale attiene al rapporto tra fatti costitutivi della pretesa tributaria e relativo onere probatorio, senza occuparsi del tema, parallelo ma distinto, del riparto dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi di eventuali esenzioni.
I rilievi fin qui svolti attengono, tuttavia, all'ipotesi in cui il giudizio, con le connesse problematiche di carattere probatorio, abbia ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento (o comunque di un atto col quale l'Amministrazione affermi una pretesa creditoria nei confronti del contribuente): diventa quindi urgente verificarne la pertinenza dei criteri illustrati laddove, come nella fattispecie in esame, l'oggetto del giudizio coincida con una domanda restitutoria del contribuente, conseguente al mancato accoglimento – tacito o espresso – da parte dell'Ente creditore di una sua istanza di rimborso relativa ad un tributo (in ipotesi) indebitamente assolto.
L'orientamento giurisprudenziale formatosi nella specifica materia dei rimborsi (cfr., di recente, Cassazione civile, Sez. trib., 19 dicembre 2025, n. 33273) è nel senso che, “in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente
è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale”.
Questo giudice ritiene che al suddetto orientamento occorra rifarsi ai fini della decisione della controversia – in cui si discute della spettanza al ricorrente, quale fondamento giuridico della sua istanza di rimborso relativamente all'IMU da lui corrisposta al Comune di Castellabate per l'anno 2022, del diritto all'esenzione connesso alla qualificazione dell'immobile interessato quale sua abitazione principale – nonostante, come già detto, con la sentenza n. 4858 del 29 settembre 2025, non ancora (si ripete) definitiva, questa Corte di
Giustizia, Sez. XIII, sempre in composizione monocratica, abbia statuito l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3315 notificato all'odierno ricorrente il 30 gennaio 2025, relativo alla medesima IMU per l'anno 2022, sul rilievo che “lo stesso ente resistente ha verificato il requisito stesso della dimora abituale tramite agente di polizia municipale”, avendo altresì la Corte ritenuto di non accogliere “le doglianze della parte resistente in merito alla mancata esibizione di documentazione a prova del requisito stesso”, in quanto,
“anche in presenza di eventuali bassi consumi, tale circostanza sarebbe insufficiente per negare il presupposto della residenza abituale e il conseguente beneficio di esenzione”.
Ribadito che la suddetta sentenza non è idonea fare stato nel presente giudizio, né per quanto attiene al suo effetto dispositivo/caducatorio né con riguardo ai motivi sui quali si fonda, sebbene inerenti come si è visto alla sussistenza dei presupposti giustificativi del diritto all'esenzione in capo al ricorrente – laddove, ove essa fosse passata in giudicato, dall'annullamento dell'avviso di accertamento non potrebbe non derivare ex se l'obbligo restitutorio dell'Amministrazione nei confronti del contribuente illegittimamente percosso, e ciò, verrebbe da aggiungere, indipendentemente dalle ragioni per le quali il giudice tributario avesse accolto il ricorso del contribuente, in quanto la caducazione del titolo impositivo sarebbe di per sé sufficiente a determinare l'assenza in capo all'Amministrazione di ogni ragione per trattenere la somma in base ad esso corrisposta – deve osservarsi che nemmeno essa è idonea ad operare alcun effetto di relevatio ab onere probandi a vantaggio del ricorrente ed a carico dell'Ente creditore.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, ultimo periodo d.lvo n. 546/1992, “spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
La disposizione, come si evince dal suo dettato testuale, non attiene a profili di carattere probatorio, ma agli oneri di allegazione del contribuente che abbia presentato domanda di rimborso, sollevando lo stesso dall'onere di indicare le ragioni della richiesta – ulteriori, evidentemente, rispetto al fatto materiale dell'avvenuto pagamento – e quindi della affermata non debenza del tributo, qualora il titolo fondativo della pretesa fiscale – ovvero l'avviso di accertamento – abbia costituito oggetto di contestazione giurisdizionale: ciò, evidentemente, sia perché, come si è detto, l'eventuale annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'avviso di accertamento ridonderebbe automaticamente nella insussistenza di una legittima pretesa creditoria, sia perché le ragioni della domanda di rimborso coincideranno, ragionevolmente, con quelle proposte sub specie di censure avverso l'impugnato avviso di accertamento (e nel relativo giudizio dovranno essere principalmente apprezzate, anche per gli aspetti di carattere probatorio).
Laddove poi, come nel caso in esame, la sentenza che ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento sulla scorta della ritenuta sussistenza del diritto all'esenzione non sia passata in giudicato, gli argomenti ad essa sottesi, come già si è detto, sono utilizzabili come argomenti di prova di cui il ricorrente in prima istanza
- ed in seconda battuta il giudice - può avvalersi al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'esenzione: ciò fermo restando l'onere del contribuente di assolvere al suo onere probatorio in punto di fondatezza della domanda di rimborso.
Deve in proposito osservarsi che, come anche recentemente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, Sez. trib., 24 dicembre 2025, n. 34033), “a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale è venuto meno la esigenza che a risiedervi (nell'immobile, n.d.e.) sia l'intero nucleo familiare, ma il requisito della contemporaneità del titolo proprietario e della residenza anagrafica (è) rimasto: in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. 03/11/2022, n. 32229 (Rv. 666357 - 01))”.
Sempre in giurisprudenza si ritrova l'affermazione della duplicità dei requisiti soggettivi propedeutici al riconoscimento dell'esenzione: “nella disciplina ICI si è stabilita l'equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica “entro il limite della prova contraria a carico del contribuente” mentre la normativa IMU assume come rilevante la contemporanea sussistenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale” (Cassazione, Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26776).
Ciò premesso, deve osservarsi che, come dedotto dal Comune intimato, il diritto al rimborso non deriva automaticamente dalla invocata sentenza costituzionale, la quale lascia intatta, sulla scorta della appena citata giurisprudenza, la necessità di verificare l'esistenza, sotto ogni altro aspetto (e quindi, in primo luogo, della dimora abituale del contribuente nell'immobile in questione) dei presupposti dell'esenzione.
In proposito, tuttavia, nessun concreto elemento è stato offerto dal ricorrente al fine di comprovare il suddetto requisito.
Sebbene, infatti, come evidenziato anche da Corte Costituzionale, 13 ottobre 2022, n. 209, “i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale”, lo svolgimento di una adeguata istruttoria sul punto da parte del Comune è esigibile quando esso intenda contestare la dichiarazione del contribuente intesa a beneficiare dell'esenzione, non quando, come nella specie, sia lo stesso contribuente ad invocare la sussistenza dei relativi presupposti nel giudizio avente ad oggetto la sua istanza di rimborso dell'IMU asseritamente corrisposta sine titulo.
Ebbene, nessun univoco elemento in ordine alla dimora abituale del ricorrente nell'immobile in questione può trarsi dall'istanza di rimborso, che si limita a richiamare la sentenza costituzionale n. 209/2022, mentre non risultano prodotti in giudizio i documenti in essa richiamati, di cui comunque il Comune intimato contesta la pertinenza.
Né può attingersi, al fine di colmare la suddetta lacuna probatoria, alla citata sentenza di questa Corte, atteso che il Comune ha puntualmente contestato l'idoneità dimostrativa dell'accertamento condotto dalla Polizia
Municipale in essa richiamato, in quanto riguarderebbe il diverso requisito della residenza anagrafica, mentre sarebbe stato onere del ricorrente produrlo in giudizio al fine di consentire a questo giudice di apprezzarne in via diretta la rilevanza probatoria.
Allo stesso modo, non è del tutto condivisibile l'affermazione, recata nella sentenza citata, secondo cui i bassi consumi non sarebbero rilevanti al fine di accertare la sussistenza del requisito suindicato, essendo evidente che un basso consumo energetico, da valutare in concreto, è indicativo dell'assenza di una stabile utilizzazione dell'immobile.
Il ricorso in conclusione, non avendo il ricorrente assolto al suo onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti costitutivi della invocata esenzione, ad esso facente capo sulla base dei rilievi che precedono, deve essere respinto, mentre la novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.