TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11303 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5/11/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 19828/2025 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bargoni n. 8, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. FORTUNATO LUCA che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma presso la sede di Roma Flaminio rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Dr.ssa Cristina Scalamandrè in forza a delega rilasciata dal Direttore della Sede di Roma Flaminio, depositata in atti CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 30/05/2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per ottenere la sua CP_1
condanna al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati a far data dall'1.07.2023, conformemente alle statuizioni del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 14.01.2025 nel procedimento n.
20455/2024 R.G. Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere, in considerazione della liquidazione della prestazione richiesta.
All'udienza del 5/11/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in cui ha insistito per la condanna dell' al pagamento degli arretrati, CP_1
allo stato non corrisposti.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri scritti difensivi CP_1
circa l'avvenuta liquidazione della prestazione per cui è causa (si rimanda agli allegati contenenti la comunicazione dell'avvenuta liquidazione). Tuttavia,
come rilevato dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta del 4.11.2025,
alla comunicazione di liquidazione della prestazione non è seguita la corresponsione degli arretrati pari ad € 12.796,20, ma dei soli ratei mensili a partire dall'agosto 2025.
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, mentre l' deve essere condannato CP_1
al pagamento, in favore di , degli arretrati allo stato non Parte_1
corrisposti pari ad € 12.796,20. Né l' ha dato prova documentale CP_2
dell'avvenuto pagamento.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, avendo l' provveduto al riconoscimento della prestazione in CP_1
via amministrativa, sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso.
La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente sulla base dei
2 parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase introduttiva e di studio). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 19828/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione ai ratei mensili erogati a partire dall'agosto 2025;
-accoglie per il resto il ricorso e condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, dell'importo di € 12.796,20, oltre accessori di legge dal dì del dovuto Parte_1
al saldo;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 550,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma, 5.11.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
3