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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1743/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17703/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250066258644000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 468/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiedeva, in udienza, l'estinzione del giudizio per cessata materia
Resistente/Appellato: chiedeva, nella memoria di costituzione, il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - SS la cartella di pagamento dell'importo complessivo di euro 350,68, avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa auto dell'anno 2019.
Eccepiva omessa notifica dell'atto prodromico, cioè dell'avviso di accertamento scritturato in cartella, nonché prescrizione.
Si costituiva l'ufficio riscossore che con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato.
Si costituiva anche l'ufficio impositore Regione Campania che, con depositate deduzioni,produceva, tra l'altro, l'avviso di accertamento notificato al contribuente, pure evidenziando la legittimità del suo operato e l'infondatezza delle ragioni addotte dalla parte ricorrente.
Prima dell'odierna udienza di discussione, la parte ricorrente depositava quietanza di versamento della somma oggetto dell'avviso di accertamento.
All'odierna udienza di discussione è presente il rappresentante della parte ricorrente che, evidenziando il versamento della somma pretesa dall'ufficio nelle more del ricorso, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia e la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessata materia.
Ed invero, la parte ricorrente, una volta che è stata edotta, dal deposito della documentazione dell'ufficio impositore, della rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata, provvedeva a versare la somma dovuta.
Sussistono i presupposti di legge, alla luce della condotta collaborativa della parte ricorrente, per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il ricorso per cessata materia;
compensa le spese di lite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17703/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250066258644000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 468/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiedeva, in udienza, l'estinzione del giudizio per cessata materia
Resistente/Appellato: chiedeva, nella memoria di costituzione, il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - SS la cartella di pagamento dell'importo complessivo di euro 350,68, avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa auto dell'anno 2019.
Eccepiva omessa notifica dell'atto prodromico, cioè dell'avviso di accertamento scritturato in cartella, nonché prescrizione.
Si costituiva l'ufficio riscossore che con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato.
Si costituiva anche l'ufficio impositore Regione Campania che, con depositate deduzioni,produceva, tra l'altro, l'avviso di accertamento notificato al contribuente, pure evidenziando la legittimità del suo operato e l'infondatezza delle ragioni addotte dalla parte ricorrente.
Prima dell'odierna udienza di discussione, la parte ricorrente depositava quietanza di versamento della somma oggetto dell'avviso di accertamento.
All'odierna udienza di discussione è presente il rappresentante della parte ricorrente che, evidenziando il versamento della somma pretesa dall'ufficio nelle more del ricorso, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia e la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessata materia.
Ed invero, la parte ricorrente, una volta che è stata edotta, dal deposito della documentazione dell'ufficio impositore, della rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata, provvedeva a versare la somma dovuta.
Sussistono i presupposti di legge, alla luce della condotta collaborativa della parte ricorrente, per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il ricorso per cessata materia;
compensa le spese di lite.