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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2106/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott.ssa Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2106/2025 v.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FUNARO NICOLA
E
), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. SESSA EDOARDO
PARTE RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè gli accordi intervenuti vanno omologati.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in il 16/05/2011 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile CP_2
degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 9 atti di matrimonio, parte
I dell'anno 2011 omologa gli accordi intervenuti tra le parti, dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge.
Nulla sulle spese.
LATINA, 05/12/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott.ssa Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2106/2025 v.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FUNARO NICOLA
E
), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. SESSA EDOARDO
PARTE RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè gli accordi intervenuti vanno omologati.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in il 16/05/2011 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile CP_2
degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 9 atti di matrimonio, parte
I dell'anno 2011 omologa gli accordi intervenuti tra le parti, dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge.
Nulla sulle spese.
LATINA, 05/12/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Concetta Serino