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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. ssa Ginevra Chinè _______ Presidente rel
2) dott. ssa Mariantonietta Naso ______Consigliere
3)dott. ssa Maria Carla Arena ______ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter ( scadenza note 13/3/2025) ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.260 /2023 R.G.A.C.P., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n 1691/2022 emesso in data 01/12/2022 dal Tribunale- GL di
Palmi e vertente tra
E
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore con sede legale, rappresentata e difesa dagli Avv.
Roberta Russo (pec e Daniele Fumagalli (pec Email_1
; Email_2
APPELLANTE
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Mesiti;
Controparte_1
APPELLATO
Conclusioni delle parti: dichiararsi estinzione del processo per cessata materia del contendere . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 01/06/2023 la
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Parte_1
1691/22 , emessa e pubblicata il 01/12/2022 , dal Tribunale- GL di Palmi .
L'appellato si è costituito in giudizio.
Nelle more della decisione le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo.
In esito alla camera di consiglio del 13/3/2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere con estinzione del processo, atteso che le parti hanno conciliato la lite con accordo stragiudiziale.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003
n. 16785). Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da-re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa-zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva-mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito nel verbale di conciliazione anche il regime delle spese di lite.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 01/06/2023 da
[...]
ontro avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n 1691/2022 dal Tribunale Gl di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata materia del contendere;
2) nulla sulle spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio in esito all'udienza del 13/3/2025
Il Presidente rel
(dott. Ginevra Chinè)