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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/09/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2737/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08/11/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]16 CANTU' con l'Avv. PALADINO XENIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. PUGLIESE PAOLO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in BARLASSINA, in data 09/06/2018,
(anno 2018, atto n. 5, parte I , serie );
SEPARAZIONE: sentenza del Tribunale di Monza n. 79/2024, Rg.6645/2023 dell'11.1.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
1 con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/11/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà con la madre;
Pt_3
2. il sig. potrà tenere con sé la figlia due volte alla settimana: il martedì ed Parte_2 il giovedì di pomeriggio da dopo scuola sino alle ore 19,30; inoltre il sig. Parte_2 potrà tenere con se la figlia il lunedì dalle 18,30 sino al martedì mattina e portarla direttamente Pt_3
a scuola per l'orario scolastico;
fermo restando che i coniugi possono concordare altri giorni per motivi di salute e/o impegni scolastici ed extrascolastici della piccola Pt_3
3. il padre garantisce che la minore svolgerà tutti i compiti scolastici e le attività extrascolastiche per tutta la durata della permanenza della figlia presso di sé;
4. il sig. potrà trascorrere con la figlia 10 giorni di vacanze nel mese di agosto, anche Pt_2 Pt_3 non consecutive, da concordare sempre di comune accordo con la sig.ra entro il mese di Pt_1 maggio di ogni anno;
5. il sig. trascorrerà con la figlia le festività di Natale del 24 Parte_2 Pt_3 dicembre oppure il 25 dicembre ad anni alterni ed altresì' il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni, nonchè la domenica di Pasqua oppure il lunedì in Albis sempre ad anni alterni;
6. Relativamente alle feste Nazionali ( il primo novembre, festa di tutti i Santi 25 aprile, 8 dicembre, etc … ) la minore le trascorrerà ad alterni con i genitori;
7. la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
Pt_3
8. il sig. verserà la somma di Euro 300,00 mensili per il mantenimento della Parte_2 figlia, oltre il 50% delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la crescita e benessere della figlia come specificatamente delineate nelle linee guida del Tribunale di Como che qui si Pt_3 intendono integralmente per riportate e trascritte e che i coniugi dichiarano esplicitamente di condividere ed accettare il contenuto;
9. L'assegno unico familiare per la figlia verrà percepito in via esclusiva dalla madre e Parte_3 le deduzioni fiscali vengono portate in detrazione dalla madre al 100%.
10. I coniugi hanno l'obbligo reciproco nel caso decidano di modificare la residenza o domicilio di darsene preventiva comunicazione.
11. I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione regolare e prendere decisioni di comune accordo riguardanti la crescita e lo sviluppo e l'istruzione della piccola ed essere collaborativi Pt_3 tra loro;
2 12. La figlia viene iscritta a scuola dalla madre ma la decisione della scuola da frequentare verrà presa di comune accordo dai genitori, anche in considerazioni delle attitudini ed inclinazioni naturali della minore
13. I coniugi si impegnano a condividere tutte le informazioni riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.). e di avvisare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia e di rispettare il piano genitoriale allegato e sottoscritto dai coniugi.
14. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia;
15. Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé la figlia. I viaggi fuori dal paese di residenza e all'Estero sono consentiti previo accordo con l'altro genitore e previa comunicazione di tutte le informazioni del viaggio e con reperibilità telefonica giornaliera.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2 in data 09/06/2018, in BARLASSINA
3 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BARLASSINA
(anno 2018, atto n. 5, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARLASSINA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 10/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08/11/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]16 CANTU' con l'Avv. PALADINO XENIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. PUGLIESE PAOLO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in BARLASSINA, in data 09/06/2018,
(anno 2018, atto n. 5, parte I , serie );
SEPARAZIONE: sentenza del Tribunale di Monza n. 79/2024, Rg.6645/2023 dell'11.1.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
1 con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] a [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/11/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà con la madre;
Pt_3
2. il sig. potrà tenere con sé la figlia due volte alla settimana: il martedì ed Parte_2 il giovedì di pomeriggio da dopo scuola sino alle ore 19,30; inoltre il sig. Parte_2 potrà tenere con se la figlia il lunedì dalle 18,30 sino al martedì mattina e portarla direttamente Pt_3
a scuola per l'orario scolastico;
fermo restando che i coniugi possono concordare altri giorni per motivi di salute e/o impegni scolastici ed extrascolastici della piccola Pt_3
3. il padre garantisce che la minore svolgerà tutti i compiti scolastici e le attività extrascolastiche per tutta la durata della permanenza della figlia presso di sé;
4. il sig. potrà trascorrere con la figlia 10 giorni di vacanze nel mese di agosto, anche Pt_2 Pt_3 non consecutive, da concordare sempre di comune accordo con la sig.ra entro il mese di Pt_1 maggio di ogni anno;
5. il sig. trascorrerà con la figlia le festività di Natale del 24 Parte_2 Pt_3 dicembre oppure il 25 dicembre ad anni alterni ed altresì' il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni, nonchè la domenica di Pasqua oppure il lunedì in Albis sempre ad anni alterni;
6. Relativamente alle feste Nazionali ( il primo novembre, festa di tutti i Santi 25 aprile, 8 dicembre, etc … ) la minore le trascorrerà ad alterni con i genitori;
7. la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
Pt_3
8. il sig. verserà la somma di Euro 300,00 mensili per il mantenimento della Parte_2 figlia, oltre il 50% delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la crescita e benessere della figlia come specificatamente delineate nelle linee guida del Tribunale di Como che qui si Pt_3 intendono integralmente per riportate e trascritte e che i coniugi dichiarano esplicitamente di condividere ed accettare il contenuto;
9. L'assegno unico familiare per la figlia verrà percepito in via esclusiva dalla madre e Parte_3 le deduzioni fiscali vengono portate in detrazione dalla madre al 100%.
10. I coniugi hanno l'obbligo reciproco nel caso decidano di modificare la residenza o domicilio di darsene preventiva comunicazione.
11. I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione regolare e prendere decisioni di comune accordo riguardanti la crescita e lo sviluppo e l'istruzione della piccola ed essere collaborativi Pt_3 tra loro;
2 12. La figlia viene iscritta a scuola dalla madre ma la decisione della scuola da frequentare verrà presa di comune accordo dai genitori, anche in considerazioni delle attitudini ed inclinazioni naturali della minore
13. I coniugi si impegnano a condividere tutte le informazioni riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.). e di avvisare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia e di rispettare il piano genitoriale allegato e sottoscritto dai coniugi.
14. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia;
15. Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé la figlia. I viaggi fuori dal paese di residenza e all'Estero sono consentiti previo accordo con l'altro genitore e previa comunicazione di tutte le informazioni del viaggio e con reperibilità telefonica giornaliera.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2 in data 09/06/2018, in BARLASSINA
3 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BARLASSINA
(anno 2018, atto n. 5, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARLASSINA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 10/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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