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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/12/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1512/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1512 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via Azario n. 3, presso lo studio dell'avv. FORTINA ILARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
), e residente in [...], elettivamente C.F._2 ero, viale Marazza 44, presso lo studio dell'avv. MADONI RICCARDO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinando all'Ufficiale di stato civile di procedere alla relativa trascrizione;
disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 350,00 a titolo CP_1 Pt_1 di assegno ex art. decorrenza dal mese o 2025 (momento in cui la sig.ra ha lasciato l'abitazione Pt_1 familiare); le parti dichiarano di aver risolto in altra sede tutte le ulteriori questioni economiche e patrimoniali pendenti tra le stesse;
le parti concordano nel compensare integralmente fra loro le spese legali del presente procedimento;
rimettere sul ruolo la causa affinché, decorsi i termini di legge, venga fissata udienza per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da tenersi sempre con modalità di trattazione scritta con termine per il deposito di relative note. I sottoscritti coniugi chiedono altresì che l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale, Voglia accogliere il ricorso e pronunciare la separazione dei coniugi ai patti ed alle condizioni sopra riportate.” Per il P.M
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Oleggio Parte_1 Controparte_1 in data 02/10/1982 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 37, Parte II, Serie A, anno 1982.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: in data 6.9.1983, ed , in data 17.9.1989, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e da tempo economicamente indipendenti.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 05/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Controparte_1 i e;
Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1512 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, via Azario n. 3, presso lo studio dell'avv. FORTINA ILARIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
), e residente in [...], elettivamente C.F._2 ero, viale Marazza 44, presso lo studio dell'avv. MADONI RICCARDO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinando all'Ufficiale di stato civile di procedere alla relativa trascrizione;
disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 350,00 a titolo CP_1 Pt_1 di assegno ex art. decorrenza dal mese o 2025 (momento in cui la sig.ra ha lasciato l'abitazione Pt_1 familiare); le parti dichiarano di aver risolto in altra sede tutte le ulteriori questioni economiche e patrimoniali pendenti tra le stesse;
le parti concordano nel compensare integralmente fra loro le spese legali del presente procedimento;
rimettere sul ruolo la causa affinché, decorsi i termini di legge, venga fissata udienza per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da tenersi sempre con modalità di trattazione scritta con termine per il deposito di relative note. I sottoscritti coniugi chiedono altresì che l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale, Voglia accogliere il ricorso e pronunciare la separazione dei coniugi ai patti ed alle condizioni sopra riportate.” Per il P.M
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Oleggio Parte_1 Controparte_1 in data 02/10/1982 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 37, Parte II, Serie A, anno 1982.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: in data 6.9.1983, ed , in data 17.9.1989, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e da tempo economicamente indipendenti.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 05/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Controparte_1 i e;
Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona