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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6941/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Maria Elena Marchetto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elena Maria Brambati che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. - Sede
OGGETTO: CONDIZIONI DEL DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 9.6.2025, di seguito integralmente trascritte. Per il ricorrente:
pagina 1 di 10 “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in contratto in Desio e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune, anno 2009, n. 40, p. 2 S. A ordinando ai competenti ufficiali dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
Confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente sita in Desio, via San Vincenzo 39 in favore della resistente;
In relazione all'affido ed al collocamento dei figli, si condividono le conclusioni rassegnate dal Servizio Minori e Famiglia e pertanto si chiede la conferma dell'affido esclusivo dei minori alla madre signora con collocamento presso di lei anche ai fini anagrafici;
CP_1 In punto mantenimento, stante i redditi del sig. e i conseguenti oneri si chiede che il Tribunale Pt_1 voglia disporre un contributo mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio) da versare alla signora mediante bonifico bancario oltre a disporre una partecipazione del 50% alle spese CP_1 straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Monza che ivi si intende riportato”. Per la resistente:
“Rigettata ogni altra avversa richiesta, deduzione ed eccezione, considerata la già intervenuta sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni: R_
1) affidare e in via esclusiva rafforzata alla madre, con espressa indicazione che la madre R_2 possa assumere in via esclusiva le decisioni riguardanti la salute, l'istruzione e la residenza dei minori;
R_
2) confermare il collocamento di e presso la madre e disciplinare le modalità di visita del R_2 padre conformemente all'interesse di minori, previo percorso di sostegno alla genitorialità in capo al padre;
3) disporre che in caso di ripresa delle visite da parte del padre, esse avvengano in Spazio Neutro ed alla presenza di un educatore che possa sostenere la comunicazione e l'approccio padre- figli;
4) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Desio (MB), Via San Vincenzo De Paoli n. 39, con quanto la arreda, alla signora;
CP_1
5) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli in misura di € 600,00 complessivi (300,00 a figlio) da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, per 12 mensilità, oltre rivalutazione istat a decorrere da marzo 2025
- porre a carico del signor il versamento in favore della signora del Parte_1 CP_1 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
6) confermare che la signora potrà continuare a percepire integralmente l'assegno unico per CP_1 entrambi i minori;
7) stabilire che il signor , in caso di mancato rinnovo del contratto lavorativo in Parte_1 essere della signora , contribuisca al mantenimento di quest'ultima con l'importo CP_1 mensile non inferiore ad € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, o con quella diversa somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, da versarsi alla signora in CP_1 via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese.
8) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa perviene in decisione sulle condizioni del divorzio essendo già stata emessa la sentenza sullo status. pagina 2 di 10 Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio concordatario in Desio (MB) il Parte_1 CP_1 giorno 4.7.2009; R_
- dalla loro unione sono nati (13.10.2009) ed (12.3.2013); R_2
- con ricorso depositato in data 6.10.2023, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio a fronte della impossibilità di una eventuale riconciliazione;
esponeva che la resistente, dopo breve tempo rispetto alla separazione (intervenuta nel mese di ottobre 2022), aveva instaurato una nuova relazione personale dando impulso ad una convivenza che non veniva condivisa né accettata dai figli (ancora minorenni) inducendo R_2 R_ a trasferirsi presso l'abitazione paterna mentre , pur manifestando un “disturbo della sfera emozionale” (come certificato dall'U.O.N.P.I.A. di Seregno - cfr. doc. 7), restava presso l'abitazione materna;
ricostruiva le criticità del rapporto genitoriale e rassegnava le proprie conclusioni in merito all'affidamento (condiviso), al collocamento ( presso il padre ed R_2 R_
presso la madre con conseguente mantenimento diretto oltre al 50% delle spese straordinarie), alla casa coniugale di cui chiedeva la revoca dell'assegnazione a fronte della stabile convivenza di con il nuovo compagno;
CP_1
- con memoria depositata in data 2.11.2023, si costituiva negava di avere CP_1 instaurato alcuna forma di convivenza a differenza di il quale, ancor prima Parte_1
“della fine del matrimonio”, aveva iniziato una relazione divenuta in breve tempo stabile assumendo la forma della convivenza con l'attuale compagna;
sottolineava la natura conflittuale R_ del rapporto genitoriale tra il padre e la figlia nei cui confronti il ricorrente interrompeva
“ogni forma di frequentazione e comunicazione” a far tempo dal mese di agosto 2023 allorquando la minore “durante i 15 giorni di visita di competenza del padre nel mese di agosto, non ha fatto altro che piangere al telefono con la madre, dicendole che voleva tornare a casa da lei, di essere stata per l'intero periodo trascurata dal padre, che invece ha organizzato gite e passatempi con (ad esempio camminate ed escursioni in bici), e addirittura di R_2 essere stata in punizione gli ultimi 5 giorni, confinata nella sua camera, senza TV e tablet”; a seguito di tale episodio, il padre decideva di non avere per l'avvenire alcuna frequentazione con R_ R_ la figlia . Evidenziava, inoltre, un peggioramento del rapporto tra ed il fratello R_2 e tra quest'ultimo e la madre attribuendo al ricorrente la responsabilità della degenerazione dei rapporti familiari;
infine, ricostruiva le condizioni economiche delle parti e rassegnava le R_ proprie conclusioni in ordine all'affidamento (condiviso), al collocamento dei minori ( presso la madre demandando al Tribunale ogni decisione per il figlio previsione di un R_2 assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario) ed alla casa coniugale di cui chiedeva confermarsi l'assegnazione in suo favore;
- all'udienza tenutasi in data 8.11.2023, il Giudice Delegato Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni del minore ed all'esito invitava le parti a formulare le proprie istanze R_2 riservando ogni provvedimento;
- con ordinanza emessa in data 9.11.2023, il G.D. disponeva il collocamento del figlio R_2 presso l'abitazione paterna revocando il contributo posto a carico del padre a far tempo dal mese ottobre 2023; disponeva, inoltre, il mantenimento diretto a carico del genitore per il figlio con esso convivente, nominava C.T.U. la Dott.ssa ed articolava diversi ed articolati R_3 pagina 3 di 10 quesiti in merito alle capacità genitoriali ed alle condizioni psico-fisiche dei minori;
rimetteva, infine, la causa al Collegio per la decisione sullo status come richiesto dalle parti;
- con sentenza non definitiva n. 2536/23, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio riservando la statuizione sulle spese alla pronuncia definitiva;
- con separato provvedimento, veniva disposta la prosecuzione del giudizio ed indicati i termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 II e III comma c.p.c.;
- all'udienza del 26.9.2024, e pervenivano al seguente accordo: Parte_1 CP_1
“affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente (Comune di Desio) con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni relative alla salute, all'istruzione e con facoltà di regolamentare i rapporti tra padre e figli presa in carico psicoterapica di entrambi i minori nonché avvio del percorso psicoterapico individuale per i genitori e sostegno alla genitorialità; collocamento dei minori presso la madre con il diritto di percepire R_ integralmente l'assegno unico mensile;
possibilità per i figli e di incontrare il R_2 padre presso la casa dei nonni paterni nei giorni di lunedì e martedì pomeriggio (dalle ore 17.00 sino alle 18.15 circa); il G.D. recepiva tale accordo ed ordinava alle parti di integrare la propria documentazione reddituale riservandosi di provvedere in merito al contributo per il mantenimento;
- con successiva ordinanza del 14.10.2024, il G.D. poneva a carico del ricorrente l'importo di € 550 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori con decorrenza dal mese di marzo 2024, oltre al 50% per le spese straordinarie;
ordinava alle parti di depositare la C.U. 2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis.28 c.p.c.; ritenuto che:
- relativamente all'affidamento, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (ex plurimis Cass. 12308/2010). Il Tribunale, nel corso del procedimento, ha disposto una consulenza tecnica di ufficio e formulato diversi quesiti finalizzati ad ottenere una valutazione complessiva del nucleo familiare con particolare attenzione alle capacità genitoriali ed alle condizioni psico-fisiche dei minori. Il C.T.U. Dott.ssa ha evidenziato la necessità di tenere differenziate le posizioni dei R_3 genitori nel senso che “(…) a fronte del malessere dei figli, la sig.ra si mostra accogliente e CP_1 comprensiva;
la reazione del sig. , appare principalmente caratterizzata da chiusura e Pt_1 frustrazione”. pagina 4 di 10 In particolare, ha rilevato: in merito alla figura paterna “(…) le sue narrazioni sono spesso caratterizzate da forti elementi di frustrazione e rabbia che egli cerca di arginare, ma non sempre efficacemente, talvolta esprime considerazioni svalutanti tanto della figura materna, quanto dei figli;
mostra una rigidità di pensiero, che lo porta dunque a non modificare le proprie convinzioni (…) Nella relazione con
la dinamica, seppur inizialmente differente, viene poi reiterata. Il sig. , infatti, collude R_2 Pt_1 in un primo momento con il figlio, lo sostiene nel trasferimento presso la propria abitazione, senza accordarsi con la moglie. Egli riconosce l'inopportunità di tale agito, tuttavia lo ritiene necessario. Successivamente, però, una volta compresa la rigidità del contesto paterno, verbalizza di R_2 voler tornare dalla madre e pone in essere atteggiamenti oppositivi e di chiusura simili alla sorella: il sig. , a fronte di tali comportamenti, fatica a restare in relazione e appare, a tratti, rifiutare Pt_1 relazione con il figlio. Egli, durante l'iter peritale, non ha avanzato richieste di ripresa di contatti con la figlia, disattendendo, peraltro, l'indicazione del CTU di un contatto durante il periodo natalizio”; in merito alla figura materna “(…) la signora si pone in maniera tranquilla e pacifica, cerca di evitare lo scontro in presenza dell'ex marito, si astiene dal ribattere nel momento in cui si sente provocata (…) Appare affaticata e preoccupata per la situazione di malessere evidenziatasi nei figli R_ ed . Nel rapporto con i figli la sig.ra tende a porsi talvolta assertivo, altre volte R_2 CP_1 più su un piano paritario;
la modalità relazionale che la madre mette in atto nei confronti dei figli R_ contrasta con la rigidità che nell' attualità connota i rapporti tra il padre ed ”. R_2 Nel corso del procedimento, il Tribunale ha ritenuto opportuno coinvolgere i Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di Desio) anche al fine di acquisire “ogni elemento utile ai fini dell'affidamento, del collocamento e delle facoltà di visita con il genitore non collocatario”; ha affidato entrambi i minori all'Ente con attivazione di percorsi specifici per il benessere psicofisico degli stessi ed a supporto delle genitorialità (cfr. verbale udienza del 26.9.2024). La relazione dei Servizi Sociali, aggiornata al 5.6.2025, ha ripercorso l'intensa attività svolta dagli operatori e concluso quanto segue: in ordine all'affidamento “si ritiene non sia necessario né utile, al fine di consentire un esercizio congiunto della genitorialità, mantenere l'affido all'Ente, dato che il sig. non ha Pt_1 usufruito di tale opportunità pe ringaggiarsi maggiormente nella cura dei figli e nelle scelte che li riguardano. Ad oggi, il servizio non ha rilevato elementi ostativi all'attribuzione dell'affido esclusivamente alla figura materna. Infatti, la signora, come appreso anche dai contatti con altre istituzioni, è l'unico genitore ingaggiato nel compito di cura e di accompagnamento dei minori” (…) “in data 10 marzo u.s. (...) il sig. (…) ha affermato di Pt_1 essere disposto ad incontrare i figli al fine di rispondere alle loro eventuali domande e di fornire loro dei chiarimenti rispetto alla situazione qualora questi ultimi ne sentissero la necessità”; in ordine al collocamento ed alle modalità di visita “l'attuale collocamento dei minori presso la madre non ha ragione di essere messo in discussione, in quanto ritenuto idoneo al benessere di entrambi i minori. In riferimento alla facoltà di visita con il genitore non collocatario, il servizio scrivente ha tentato di valutare e sostenere la motivazione paterna ad un riavvicinamento e alla costruzione di un legame maggiormente nutritivo per i minori. Purtroppo, preme rilevare che questi tentativi, ad oggi, non hanno sortito alcun esito positivo né evolutivo. Si ritiene che, allo stato attuale, non ci siano le condizioni per una ripresa dei
pagina 5 di 10 rapporti, anche in ragione del profondo malessere esperito dai minori a seguito dell'ennesimo rifiuto paterno. Si sottolinea l'importanza che entrambi i minori possano accedere ad uno spazio di supporto psicologico per poter rielaborare il rifiuto e la conseguente assenza della figura genitoriale. Il servizio resta comunque a disposizione, qualora il papà, nell'ambito del suo lavoro terapeutico, dovesse rivalutare la sua posizione in merito alla relazione con i figli, ad attivare tutti i sostegni necessari tenuto conto dello stato emotivo dei minori, inclusa l'opportunità di un lavoro in spazio neutro. Nel caso di specie:
“condivide le conclusioni rassegnate dal Servizio Minori e Famiglia” e chiede Parte_1 disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso di lei, anche ai fini anagrafici, atteso che” (…) allo stato attuale, come già confermato dal medesimo sia avanti al Tribunale che avanti i Servizi Sociali (…) non è in grado di garantire la continuità del rapporto con i figli” (cfr. comparsa conclusionale). All'udienza del 26.9.2024 ha dichiarato che “da qualche mese sta da me dal lunedì al R_2 venerdì e nei we torna dalla madre, quando è a casa mia si chiude in camera, non c'è alcuna comunicazione tra di noi, risponde a monosillabi alle mie domande. Questa situazione mi fa stare male, per cui preferirei vederli un'ora circa dai miei genitori il lunedì e il martedì. Nel R_ weekend non lo vedo. la vedo dai miei genitori, se le chiedo qualcosa, si alza e se ne va”.
chiede disporsi l'affidamento esclusivo e rafforzato dei minori con collocamento CP_1 presso l'abitazione materna, demandando al Tribunale la regolamentazione delle modalità di visita che preveda un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre. All'udienza del 26.9.2024 ha dichiarato:” La bambina mi dice che vorrebbe il padre dolce e affettuoso di prima”. Il Tribunale, alla luce del comportamento - anche processuale - delle parti e delle rispettive istanze difensive, viste le conclusioni formulate dai Servizi Sociali del Comune di Desio (cfr. relazione aggiornata al 5.6.2025) ed i numerosi elementi emersi nel corso della C.T.U. (cfr. relazione aggiornata al 15.9.2024), avuto prevalentemente riguardo al benessere psico-fisico dei minori ed alla impossibilità attuale per le parti di elaborare un progetto genitoriale comune, affida entrambi i minori in via esclusiva alla madre con collocamento, anche ai fini anagrafici, presso di lei e con facoltà per la stessa di assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la resistente potrà ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed i figli. Deve essere conseguentemente disposta l'assegnazione della casa coniugale a CP_1 Dovranno inoltre essere proseguiti i percorsi indicati dal G.D. anche al fine di regolamentare le modalità di visita che, a ben vedersi, non sono state indicate da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni limitandosi a condividere le conclusioni Controparte_2 formulate dai Servizi Sociali in merito all'affidamento ed al collocamento dei minori;
- relativamente al contributo per il mantenimento, questo deve essere determinato ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ. tenuto conto delle esigenze attuali dei figli minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e delle rispettive risorse economiche.
Nel caso di specie sussiste l'obbligo a carico delle parti di contribuire al mantenimento dei figli per cui occorre ricostruire la relativa capacità economica.
pagina 6 di 10 ha dichiarato nel 2022 un reddito netto mensile di euro 2.128, nel 2023 di euro Parte_1
2.180 mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari, deve pagare il canone di locazione di euro 800 mensili oltre spese della casa.
Ha dichiarato nell'anno 2024 un reddito mensile netto di euro 2.343,94 ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari (CU 2025- doc. 13).
Ha depositato la seguente documentazione: contratto di locazione di immobile con scadenza maggio 2026 ed un canone mensile di € 800 oltre ad € 150 mensili per oneri condominiali (doc. 10); finanziamento personale contratto presso Agos Ducato S.p.A. per complessivi € 10.701 con versamento della prima rata in data 1.12.2024 e scadenza al 1.11.2029, ciascuna di € 214,50 mensili (importo complessivo dovuto € 13.014 come da documentazione prodotta nella comparsa conclusionale).
All'udienza del 26.9.2024 ha dichiarato: “guadagno euro 1.850/1900 mensili per 13 mensilità e un premio variabile in base alla produttività. Vivo con la mia compagna in locazione ad un canone di euro 800 oltre 150 mensili di spese, la mia compagna lavora. Non ho finanziamenti in R_ corso. Ho appena finito di pagare il dentista di ”.
Ha dichiarato che è cessata la relazione con la compagna. ha dichiarato nel 2022 un reddito netto mensile di euro 1.899 ricavato CP_1 suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari. Nel 2023 ha dichiarato un reddito anno lordo complessivo di euro 25.654. Nei primi 8 mesi del 2024 ha percepito una retribuzione netta mensile di euro 2.091. Ha dichiarato un reddito complessivo lordo di € 12.167,12 relativamente al periodo 1.1.2024 – 31.5.2024; € 19.105,15 nel periodo 1.6.2024 -31.12.2024 quali emolumenti in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato (CU 2025). Ha dichiarato all'udienza del 26.9.2024:” Attualmente guadagno euro 1.900 mensili per 13 mensilità, la 13 è sempre inferiore;
quindi, i miei redditi sono rimasti invariati. Ho iniziato il nuovo lavoro a giugno 2023 in forza di contratto a tempo determinato, che mi è appena stato rinnovato. Vivo nella casa coniugale in comproprietà. Non ho né mutui né finanziamenti in corso. Io non convivo con persone diverse dai figli. I figli frequentano scuole pubbliche e non fanno sport.” Il Tribunale, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del fatto che il padre attualmente non sta vedendo né tenendo i figli per sua scelta, per cui l'accudimento grava interamente sulla madre, pone a carico del ricorrente l'importo complessivo di € 600,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie. In ragione dell'affidamento esclusivo e del collocamento dei minori, l'assegno unico deve essere integralmente percepito da CP_1 In considerazione del fatto che , all'esito degli interventi disposti anche per il tramite dei Pt_1 servizi sociali per favorire il riavvicinamento padre-figli, che hanno comportato una dilatazione dei tempi del giudizio, ha preferito non proseguire l'intervento in quanto ritiene di non essere in grado di assicurare continuità nei rapporti con i figli, il Collegio ritiene di porre a suo carico le spese del presente giudizio nella misura di 1/3, liquidato come in dispositivo, dichiarando compensato il residuo importo tra le parti, per la natura necessaria del giudizio e per il fatto che,
pagina 7 di 10 il figlio si era trasferito in un primo momento presso il padre, salvo poi rientrare dalla R_2 madre. Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50%, in quanto necessaria ai fini predetti, salva la solidarietà nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: R_ I. affida i figli minori (13.10.2009) ed (12.3.2013) in via esclusiva alla madre con R_2 facoltà di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per entrambi i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la resistente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed i figli;
II. assegna la casa coniugale, sita a Desio (MB) in Via San Vincenzo De Paoli n. 39, a CP_1
[...] III. incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza dei minori (attualmente Desio) di iniziare incontri tra padre e figli in spazio neutro solo ove il padre dimostri di aver iniziato il percorso di cui al capo successivo e lo prosegua con continuità e richieda di poter vedere i figli. IV. dispone la prosecuzione della presa in carico psicoterapica di entrambi i minori;
V. invita i genitori ad avviare un percorso psicoterapico individuale a sostegno alla genitorialità; VI. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento per i Parte_1 R_ figli ed l'importo complessivo di euro 600,00 da corrispondersi a R_2 CP_1
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di
[...] settembre 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da settembre 2026 e con riferimento al mese di settembre 2025; VII. pone inoltre a carico del ricorrente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e pagina 8 di 10 attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente F con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. dispone che l'assegno unico sia percepito in misura integrale da CP_1 IX. condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio Parte_1 CP_1 nella misura di 1/3, che liquida nella misura già ridotta di euro 2.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, IVA e cpa, dichiarando compensato il residuo importo tra le parti;
X. pone le spese di c.t.u. a carico di ciascun genitore al 50%, salva la solidarietà nei confronti del c.t.u.
pagina 9 di 10 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 11.9.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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