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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2318/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 2025 ARISGAN 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 2025 RIUNIONE2274/24
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 2025 ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1422/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1-srl ,in persona del suo legale rappresentante, impugna l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni addizionale regionale all'accisa sul gas naturale n. 124/2025 del
21/07/2025 prot. N. 553993 del 24/07/2025, emesso dalla Regione Calabria che contesta la tardiva presentazione della Dichiarazione Annuale di consumo per l'anno 2019, il mancato o insufficiente pagamento delle rate di acconto mensile dovute nell'anno 2020 Sostiene di aver effettuato tutti i versamenti e che il versamento del conguaglio Arisgan 2019 doveva eseguirsi entro Marzo 2020 (data prorogata al 30/06/2020 per effetto dell'emergenza COVID-19) ; chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituisce la Regione Calabria che evidenzia quanto segue : 1 ) in data 28.07.2025 è stato notificato
Avviso di Accertamento, n.° 124/2025, relativo alla tardiva presentazione della Dichiarazione di consumo per l'anno 2019 (scadenza 30 giugno 2020) ed il mancato o insufficiente pagamento delle rate di acconto mensili nell'anno 2020 ; 2 ) ai sensi di quanto disposto dall'art.10 comma 3 del D.Lgs. 21 dicembre 1990,
n. 398: “La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio;
mentre la ricorrente non l'ha presentata;
3 )l'atto di accertamento n. 124/2025 è sufficientemente motivato per mancato o insufficiente pagamento delle rate di acconto mensili dovute a titolo di Arisgan anno 2020, in quanto si riferisce al mancato e insufficiente versamento del conguaglio 2019, da effettuarsi (come da normativa vigente) entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, in questo caso entro il mese di marzo;
4 ) con i calcoli che controparte inserisce in ricorso non riesce in alcun modo a spiegare (così come non lo ha spiegato neppure in sede di partecipazione al procedimento irrogatorio) l'omesso e/o il ritardato pagamento del conguaglio 2019, per cui è dovuta la somma di € 33.962,18, mentre la ricorrente ha pagato, ed in ritardo peraltro, solo l'importo di € 7.153,54 (per cui è stata comminata, conseguentemente, la sanzione per il ritardo, seppure in misura ridotta), avendo omesso il pagamento della somma di € 26.808,64. ; 5 ) In questo caso specifico, avviso anno 2025 relativo ai ratei tributario 2020, in riferimento ai versamenti non dettagliati, cumulativi e senza causali effettuati dalla Società Ricorrente_1 Srl, in fase istruttoria sono stati considerati come regolarizzati i versamenti dei ratei gennaio e febbraio 2020, generando di conseguenza una carenza di versamento per il rateo di conguaglio di marzo 2020 ; 6 )i calcoli effettuati in ricorso sono destituiti di ogni fondamento in quanto non tengono conto, pur ammettendola, della circostanza della rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale, in vigore da 1 gennaio 2019 ; la Regione Calabria – Ufficio Tributi, al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art.
6-bis, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, ha preliminarmente trasmesso alla Società Ricorrente_1 Srl, lo Schema di Atto – Contraddittorio preventivo, senza che la stessa Società, nel termine dei 60 giorni previsti dalla norma, si attivasse con richieste di chiarimenti o trasmissione di documentazione atta a chiarire la propria posizione;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Addizionale regionale all'imposta di consumo del gas naturale (ARISGAN) è stata istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dal successivo decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398, capo II, e si applica sul territorio nazionale, con le esclusioni indicate dall'articolo 6, comma
3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990,
n. 331, ai soggetti individuati dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26; - per il periodo antecedente all'1 gennaio 2019, in assenza di specifica disciplina regionale applicabile, trova applicazione il solo quadro normativo statale di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, nonché all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398; - l'articolo 1 della legge regionale Calabria - 27 dicembre 2016, n. 44, ha rideterminato le aliquote vigenti del suddetto tributo;
- l'articolo 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina i recuperi e i rimborsi delle accise e prevede, tra l'altro, che «per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Secondo la legge regionale della Regione Calabria n.44 del 27.12.2016 “L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta
è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria;
gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti possono essere compensati con le rate di acconto a conguaglio." In applicazione delle suddette disposizioni, emerge chiaramente il principio dell'obbligo della dichiarazione annuale e dei tempi entro cui effettuare i versamenti;
il ricorrente non ha fornito alcuna prova a riguardo, in relazione alla dichiarazione dell'annualità 2019 e ai successivi conguagli, da inviare alla Regione Calabria
e ammette di aver presentato la dichiarazione solo all'Agenzia delle Dogane , senza tener conto che la dichiarazione annuale va presentata alla Regione Calabria in quanto ente impositore e titolare dell'imposta.
Del resto la dichiarazione fiscale richiesta a carico dell'operatore economico autorizzato a svolgere l'attività nel settore del consumo del gas naturale ha la funzione di ricostruire il giusto tributo da corrispondere ed
è compiuta dal soggetto passivo tenuto al versamento definitivo del rateo d'imposta, che non può essere rimessa alla discrezionalità del contribuente, né quest'ultimo può invocare la violazione delle norme sullo statuto del contribuente per irregolarità dal medesimo commesse. La parte resistente ha chiarito in maniera trasparente quanto accaduto per l'annualità 2019 e quindi i presupposti per l'emissione del provvedimento di accertamento n.124/2025. che si considera legittimo. Il ricorso va rigettato. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 2.020, in favore della Regione Calabria, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge. Catanzaro, 17 dicembre 2025.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2318/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 2025 ARISGAN 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 2025 RIUNIONE2274/24
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 2025 ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1422/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1-srl ,in persona del suo legale rappresentante, impugna l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni addizionale regionale all'accisa sul gas naturale n. 124/2025 del
21/07/2025 prot. N. 553993 del 24/07/2025, emesso dalla Regione Calabria che contesta la tardiva presentazione della Dichiarazione Annuale di consumo per l'anno 2019, il mancato o insufficiente pagamento delle rate di acconto mensile dovute nell'anno 2020 Sostiene di aver effettuato tutti i versamenti e che il versamento del conguaglio Arisgan 2019 doveva eseguirsi entro Marzo 2020 (data prorogata al 30/06/2020 per effetto dell'emergenza COVID-19) ; chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituisce la Regione Calabria che evidenzia quanto segue : 1 ) in data 28.07.2025 è stato notificato
Avviso di Accertamento, n.° 124/2025, relativo alla tardiva presentazione della Dichiarazione di consumo per l'anno 2019 (scadenza 30 giugno 2020) ed il mancato o insufficiente pagamento delle rate di acconto mensili nell'anno 2020 ; 2 ) ai sensi di quanto disposto dall'art.10 comma 3 del D.Lgs. 21 dicembre 1990,
n. 398: “La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio;
mentre la ricorrente non l'ha presentata;
3 )l'atto di accertamento n. 124/2025 è sufficientemente motivato per mancato o insufficiente pagamento delle rate di acconto mensili dovute a titolo di Arisgan anno 2020, in quanto si riferisce al mancato e insufficiente versamento del conguaglio 2019, da effettuarsi (come da normativa vigente) entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, in questo caso entro il mese di marzo;
4 ) con i calcoli che controparte inserisce in ricorso non riesce in alcun modo a spiegare (così come non lo ha spiegato neppure in sede di partecipazione al procedimento irrogatorio) l'omesso e/o il ritardato pagamento del conguaglio 2019, per cui è dovuta la somma di € 33.962,18, mentre la ricorrente ha pagato, ed in ritardo peraltro, solo l'importo di € 7.153,54 (per cui è stata comminata, conseguentemente, la sanzione per il ritardo, seppure in misura ridotta), avendo omesso il pagamento della somma di € 26.808,64. ; 5 ) In questo caso specifico, avviso anno 2025 relativo ai ratei tributario 2020, in riferimento ai versamenti non dettagliati, cumulativi e senza causali effettuati dalla Società Ricorrente_1 Srl, in fase istruttoria sono stati considerati come regolarizzati i versamenti dei ratei gennaio e febbraio 2020, generando di conseguenza una carenza di versamento per il rateo di conguaglio di marzo 2020 ; 6 )i calcoli effettuati in ricorso sono destituiti di ogni fondamento in quanto non tengono conto, pur ammettendola, della circostanza della rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale, in vigore da 1 gennaio 2019 ; la Regione Calabria – Ufficio Tributi, al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art.
6-bis, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, ha preliminarmente trasmesso alla Società Ricorrente_1 Srl, lo Schema di Atto – Contraddittorio preventivo, senza che la stessa Società, nel termine dei 60 giorni previsti dalla norma, si attivasse con richieste di chiarimenti o trasmissione di documentazione atta a chiarire la propria posizione;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Addizionale regionale all'imposta di consumo del gas naturale (ARISGAN) è stata istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dal successivo decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398, capo II, e si applica sul territorio nazionale, con le esclusioni indicate dall'articolo 6, comma
3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990,
n. 331, ai soggetti individuati dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26; - per il periodo antecedente all'1 gennaio 2019, in assenza di specifica disciplina regionale applicabile, trova applicazione il solo quadro normativo statale di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, nonché all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398; - l'articolo 1 della legge regionale Calabria - 27 dicembre 2016, n. 44, ha rideterminato le aliquote vigenti del suddetto tributo;
- l'articolo 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina i recuperi e i rimborsi delle accise e prevede, tra l'altro, che «per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Secondo la legge regionale della Regione Calabria n.44 del 27.12.2016 “L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta
è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria;
gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti possono essere compensati con le rate di acconto a conguaglio." In applicazione delle suddette disposizioni, emerge chiaramente il principio dell'obbligo della dichiarazione annuale e dei tempi entro cui effettuare i versamenti;
il ricorrente non ha fornito alcuna prova a riguardo, in relazione alla dichiarazione dell'annualità 2019 e ai successivi conguagli, da inviare alla Regione Calabria
e ammette di aver presentato la dichiarazione solo all'Agenzia delle Dogane , senza tener conto che la dichiarazione annuale va presentata alla Regione Calabria in quanto ente impositore e titolare dell'imposta.
Del resto la dichiarazione fiscale richiesta a carico dell'operatore economico autorizzato a svolgere l'attività nel settore del consumo del gas naturale ha la funzione di ricostruire il giusto tributo da corrispondere ed
è compiuta dal soggetto passivo tenuto al versamento definitivo del rateo d'imposta, che non può essere rimessa alla discrezionalità del contribuente, né quest'ultimo può invocare la violazione delle norme sullo statuto del contribuente per irregolarità dal medesimo commesse. La parte resistente ha chiarito in maniera trasparente quanto accaduto per l'annualità 2019 e quindi i presupposti per l'emissione del provvedimento di accertamento n.124/2025. che si considera legittimo. Il ricorso va rigettato. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 2.020, in favore della Regione Calabria, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge. Catanzaro, 17 dicembre 2025.