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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/09/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA DI
DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 676 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente: tra
– CF - nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla via Cirillo n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Alessandro FERRISE - CF
- PEC - presso il cui studio sito C.F._2 Email_1 in Lamezia Terme, Via Sele 17/A, è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], alla Fraz. San Giovanni di Ostellato strada Valle Lepri n. 225;
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18 giugno 2025, la sig.ra esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito civile con , in data 28 novembre 2019 Controparte_1
(registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme al nr. 20, P. 1, Uff. 2, Anno 2019);
- che, il regime patrimoniale scelto dai coniugi è quello della comunione dei beni;
- che dall'unione coniugale non sono nati figli;
- che l'evoluzione in negativo dell'unione coniugale ha inciso sulla comunione materiale e spirituale dei
1 coniugi, tanto da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- che, in particolare, l'irrimediabile crisi del rapporto di coniugio è da ascriversi alle plurime condotte poste in essere dal resistente, sintomatiche di disaffezione nei confronti della moglie;
- che, oltretutto, tali condotte hanno assunto, negli anni, una connotazione violenta, sì da compulsare la SI.ra
a sporgere denuncia querela in data 19 luglio 2024 presso i Carabinieri di Lamezia Terme Parte_1
– Sambiase (v. all. 6), da cui è scaturito il procedimento penale n. 1218/2024 R.G.N.R. pendente a carico del
SI. indagato per i reati p. e. p. dall'art. 572, co. 1, c.p., “perché maltrattava la moglie, Controparte_1
con percosse, ingiurie e minacce, sottoponendola ad una serie di atti vessatori continui, tali Parte_1 da cagionarle sofferenze fisiche e turbamenti tanto da farle temere per la propria incolumità […]”; dagli artt.
609 bis e 609 ter n. 5 quater c.p. con l'aggravante di aver commesso i fatti nei confronti della coniuge “perché, con violenza con minaccia, costringeva la moglie a subire atti sessuali contro la sua volontà Parte_1
[…]”; dagli artt. 582 – 585 in relazione all'art. 576, co. 1, nr. 5 e all'art. 577, co.1, nr. 1, c.p. con le aggravanti di aver commesso il fatto contro la coniuge e in occasione della commissione del delitto previsto dall'art. 572
c.p. “perché, colpendo la moglie, con pugni e schiaffi, le cagionava lesioni personali Parte_1 consistite in “contusione con ematoma alla coscia sinistra e al braccio sinistro”, giudicate guaribile in gg. 10 come da referto del Pronto Soccorso di Lamezia Terme del 19.07.24”;
- che nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato, in data 01/03/2025 il Giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme emetteva ordinanza applicativa di misura cautelare personale, ai sensi degli artt. 272 ss. e 282 ter c.p.p., nei confronti dell'odierno resistente, disponendo la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con le prescrizioni accessorie del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa (per una distanza non inferiore a m 500) e del divieto di comunicazione con quest'ultima (v. all. 8);
- che, stante la grave situazione descritta, non è possibile addivenire ad una soluzione concordata, tanto che la SI.ra si trova costretta a chiedere cumulativamente la separazione giudiziale dal coniuge Parte_1
e, non appena verificatisi i necessari presupposti di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- che la SI.ra non percepisce redditi propri e gode del solo aiuto dei genitori;
Parte_1
- che, per tali ragioni, non potendosi allo stato rinvenire una capacità economica della SI.ra Parte_1 tale da poterla ritenere stabilmente autosufficiente ed essendo la crisi coniugale addebitabile al SI.
[...]
, risulta essere auspicabile il riconoscimento del diritto in favore della ricorrente alla CP_1 corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad Euro 500,00 od alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in base alla comparazione dei redditi tra i due coniugi e all'adeguatezza dello stesso al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare da parte della SI.ra Pt_1
- che tale assegno, in ragione del cumulo delle due domande, dovrà - al ricorrere dei presupposti per il divorzio, essere riconosciuto quale assegno divorzile in favore della ricorrente;
- che, per espressa previsione legislativa, di cui all'art. art. 473-bis.43, non è possibile intraprendere un percorso di mediazione familiare, essendo allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra, ex art. 473-bis.40 c.p.c. (vedi, pressoché testualmente, il
2 contenuto del ricorso introduttivo in atti);
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “A) ove possibile, già con provvedimenti indifferibili ex art. 473- bis.15 c.p.c. o, comunque, nel merito: - ai sensi dell'Art. 473 bis.70 c.p.c. immediatamente, inaudita altera parte, ordinare al resistente di far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole tenuta con ogni opportuna e conseguente determinazione di legge;
- ordinare al resistente di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al domicilio della famiglia d'origine, (ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi frequentati dalla donna, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro); - stabilire la durata dell'ordine di protezione in misura non inferiore a un anno;
- stabilire le modalità di esecuzione del provvedimento. B) Dichiarare la separazione personale dei coniugi (Atto di matrimonio registrato presso
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme al n. 20, P. 1, Uff. 2, Anno 2019), con autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- dichiarare la separazione con addebito in capo al SI. tenuto conto anche della misura cautelare attualmente in atto Controparte_1 dell'allontanamento dalla casa familiare, con le prescrizioni accessorie del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa per una distanza non inferiore a mt. 500 e del divieto di comunicazione con quest'ultima, emessa in data 28 febbraio 2025 dal Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme;
- al contempo, disporre a carico del sig.
[...]
ed in favore della SI.ra poiché sprovvista di adeguati redditi propri, il CP_1 Parte_1 pagamento di un assegno a titolo di mantenimento per Euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondersi anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente/Postepay evolution della SI.ra
[...]
(IBAN IT T40H3608105138217986418010), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, o Pt_1 di altra somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente pronuncia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Lamezia Terme, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. C) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Lamezia Terme (CZ) in data 28/11/2019 tra i sig.ri e , con Controparte_1 Parte_1 automatica riqualificazione dell'assegno di mantenimento in assegno divorzile, nella somma di Euro 500,00
(cinquecento/00) o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente pronuncia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
All'udienza del 9 settembre 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale – in qualità di GI della controversia in oggetto – il solo avvocato di parte ricorrente, il quale precisava di avere provveduto a notificare ricorso e decreto di fissazione di udienza alla parte resistente e chiedeva che la causa – in quanto matura -
3 potesse essere trattenuta in decisione, con precisazione delle conclusioni alla luce di quelle già indicate all'interno del fascicolo processuale, dopo aver proceduto a breve discussione orale.
Il Presidente - preso atto della regolarità della notifica nei riguardi della parte resistente e della sua mancata costituzione in giudizio - ne dichiarava la contumacia e, in conformità della corrispondente richiesta avanzata dalla stessa parte ricorrente, tratteneva effettivamente la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere confermata la declaratoria di contumacia di , non Controparte_1 costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica espletata bei suoi riguardi.
2. Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi (da desumersi dalle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché dalle denunce-querele allegate, e dalla contumacia di parte resistente) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
3. La presente pronuncia concerne - inoltre - la richiesta di addebito della separazione, avanzata dalla sig.ra ed ha carico del coniuge sig. . Parte_1 CP_1
Come è noto, nel giudizio di separazione, il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge è gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza.
È – invece - onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31765 del 10 dicembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di addebito della separazione coniugale: le violenze fisiche, anche quando si concretano in un unico episodio, costituiscono una grave violazione dei doveri matrimoniali e possono determinare l'addebito della separazione al coniuge autore della violenza.
Ad ogni modo, in ambito civile, è sufficiente dimostrare la violenza attraverso testimonianze, referti medici o altri elementi che provino l'esistenza di comportamenti aggressivi all'interno della relazione, a prescindere dell'eventuale giudizio penale che si muove su un piano distinto da quello civile.
La suprema Corte ha, inoltre, ribadito in più occasioni che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera pertanto il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione - ai fini dell'adozione delle relative pronunce – con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione
4 della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cassazione civile sez. I,
24/10/2022, n.31351).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha ampiamente dimostrato le condotte violente – fisiche e verbali – poste in essere dal sig. (vedi denuncia-querela, ordinanza di misura cautelare nei confronti del CP_1 resistente, verbale di pronto soccorso, in atti), rappresentando efficacemente una grave violazione dei doveri sanciti dagli articoli 143 e 151 del Codice Civile;
a tale situazione processuale, controparte non ha affatto posto rimedio, non avendo mai fornito – a causa della propria contumacia nel presente procedimento civile – la prova contraria dell'effettiva insussistenza delle condotte lamentate o la loro inidoneità ad integrare fattispecie penali qualsivoglia.
Pertanto, va senz'altro accolta la richiesta di addebito della separazione nei confronti di
[...]
. CP_1
4. Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008).
Ciò premesso in iure, si osserva in facto che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni della ricorrente, rinvenibili nella documentazione allegata al ricorso (vedi denuncia - querela del 19/07/2024) emerge solamente che il resistente lavora presso la ditta edile “IANNAZZO” come manovale, ma nulla si specifica in punto di redditi percepiti dallo stesso per lo svolgimento dell'attività lavorativa o di altro tipo. Inoltre, la sig.ra ha Pt_1 assunto di aver lavorato, in costanza di matrimonio, come donna delle pulizie e che i soldi guadagnati venivano utilizzati dal marito - per compare alcolici o per finalità ludopatiche – circostanza, questa, venuta meno, attesa la separazione di fatto dei coniugi.
Pertanto, appare equo determinare in euro 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili il contributo che
[...]
dovrà versare ad a titolo di mantenimento del coniuge, da corrispondersi Parte_2 Parte_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente/Postepay evolution della SI.ra
[...]
[...] (IBAN IT T40H3608105138217986418010), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. CP_2
5. Va inoltre scrutinata la domanda avanzata dalla parte ricorrente di pronuncia – immediatamente ed inaudita altera parte o definitivamente con la pronuncia di merito – degli ordini di protezione di cui all'art. 473.bis.69 ss. c.p.c.
Si osserva allora che – ai sensi di legge – con il decreto di cui all'articolo 473 bis 69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone
l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore
a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario”; inoltre: “con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
Osserva il Tribunale che la stessa condotta della parte resistente, per come fondatamente provata e ritenuta dal
Collegio in relazione alla pronuncia di addebitabilità della separazione giudiziale, possa analogamente anche porsi a fondamento della pronuncia di un corrispondente ordine di protezione, senza che – pacificamente – la contemporanea sussistenza di misure di matrice penalistica possa inibire ed impedire l'attivazione di strumenti rimediali di natura civile;
infatti, Come ha chiarito la Corte costituzionale (sentenza 5 novembre 2020 n. 220),
«l'ordine di protezione è una misura civilistica contro la violenza delle relazioni familiari, che si affianca alla misura cautelare penale dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282-bis del codice di procedura penale».
Peraltro, ai fini di specie, giova osservare che la ricorrente è stata costretta ad allontanarsi per trasferirsi in altro Comune al fine di evitare ulteriori pregiudizi per sé ed i propri genitori e che la misura di protezione per come richiesta – negata ex art. 473-bis.15, c.p.c. non possa essere allo stato più differita.
Ed allora, ai sensi dell'Art. 473 bis.70 c.p.c. va ordinato al resistente di far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole tenuta, ordinandoli parimenti – oltre che, se del caso, di allontanarsi dalla casa familiare – anche di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, in particolare al domicilio della famiglia d'origine (ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi frequentati dalla donna, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro e/o di salute) e comunque di mantenere una distanza di almeno 500 metri anche in caso di incontri occasionali con la predetta, prescrivendogli – ancora . di non comunicare con essa attraverso qualsiasi mezzo e/o per interposta persona, il tutto per la durata di dall'avvenuta esecuzione del presente provvedimento. Pt_3
6 5. Tanto premesso, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., la parte ricorrente ha anche chiesto - unitamente alla separazione personale, sempre in forma cumulativa – anche lo scioglimento del matrimonio ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni
GAROFALO, affinché questi – una volta trascorso un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione – provveda ad istruire la causa sulla domanda di cessazione del vincolo matrimoniale civile, con conferma o modifica delle condizioni attuali, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
5. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) PRONUNCIA la separazione personale tra sig. - CF Controparte_1
- nato a [...] il [...], e sig.ra C.F._3 Parte_1
- CF - nata a [...] il [...] – matrimonio civile celebrato in data C.F._1
28/11/2019 in Lamezia Terme (CZ) - atto N. 20, P. I, Uff. 2, anno 2019, Comune di Lamezia Terme;
3) ACCOGLIE la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Parte_1
4) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
5) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00), quale contributo al mantenimento del coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente/Postepay evolution della SI.ra Parte_1
(IBAN IT T40H3608105138217986418010);
7) STABILISCE l'ordine di protezione ex art. 473.bis-70, c.p.c. per la durata di , con le Pt_3 modalità esecutive di cui in motivazione;
8) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente avanzata;
9) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 19 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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