Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 27/11/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03849/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 3420 del 2025 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Ivana Nicolò e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di conclusione del procedimento di verifica della regolarità del nulla-osta per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato l’8/10/2025 tra cui relazione in cui si riferisce che, a seguito di nuova richiesta all’Ispettorato territoriale del lavoro a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.145/2024, è stato rilasciato parere favorevole con conferma del nulla-osta;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 la relazione del dott. AB NZ, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in data 4.2.2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- provvedeva al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore dell’odierno ricorrente, inviandone copia all’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS- – Pakistan affinchè l’istante richiedesse il visto d’ingresso e sottoscrivesse il contratto di soggiorno con il datore di lavoro. Poiché ai sensi del D.L. n.145/2024 l’efficacia dei nulla-osta per lavoro subordinato già rilasciati in favore dei cittadini di alcuni Paesi stranieri, tra i quali il Pakistan, risulta sospesa fino all’espletamento delle dovute verifiche di regolarità da parte delle Prefetture emananti, in data 18.2.2025 l’odierno difensore inviava a mezzo PEC una istanza di accesso agli atti alla Prefettura di -OMISSIS- e, a causa del mancato riscontro, il 26.6.2025 richiedeva sempre con PEC l’intervento dell’Ispettorato Generale di Amministrazione affinché intercedesse presso la Prefettura ai fini della conclusione del procedimento amministrativo in argomento. Dopo che il 5.8.2025 la Prefettura di -OMISSIS- riscontrava di essere in attesa del parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro, non è mai stata comunicata la conclusione del procedimento di verifica sulla validità del nulla osta del ricorrente: di qui il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo o “c.p.a”), in cui si deduce circa la violazione dell’art.5 del D. Lgs. n.286/1998, dell’art.2 della Legge n.241/1990, del D.L. n.145/2024, dell’art.97 Cost., nonché dell’obbligo di provvedere.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso.
2. Alla Camera di consiglio del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione prende atto, ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, di quanto rappresentato da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 8/10/2025 allorchè si è riferito che, a seguito di nuova richiesta all’Ispettorato territoriale del lavoro a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.145/2024, è stato rilasciato parere favorevole con conferma del nulla-osta; all’Amministrazione cui è affidata la cura dell’interesse pubblico non può, dunque, essere imputata alcuna inerzia quanto all’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB NZ, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AB NZ |
IL SEGRETARIO