Art. 114.
Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da brigadiere a maresciallo di 1ª classe, vincolati a ferma o rafferma.
Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da brigadiere a maresciallo di 1ª classe, vincolati a ferma o rafferma.