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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 439/2024
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.439/2024vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Maria Scippa (CF:
) - pec -reclamante C.F._1 Email_1
CONTRO
Procedura di Liquidazione Giudiziale del (C.F./P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
n. 11/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Curatore Avv. Parte_2 rappresentata e difesa dell'Avv. Fabrizio Donato (C.F.: ) – pec: C.F._2
Email_2
-reclamata
(P. IVA: in persona del legale rappresentantepro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'dall'Avv. AlessandroMassai (C.F.: ) - C.F._3
pec: -reclamata Email_3
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello -non comparso
1 OGGETTO:Reclamo ex art. 51 C.C.I.I.– alla sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Reggio
Calabria pubblicata il 04/07/2024- proc N.R.G. 7-1/2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso per apertura della Liquidazione Giudiziale del 09/11/2023, la Controparte_2 chiedeva al Tribunale di Roma l'apertura della summenzionata procedura a carico del
[...]
ritenendo sussistente il presupposto del requisito di insolvenza di cui all'art. 2, comma Parte_1
1, lett. b) del D.Lgs. 14/2019.
Con Ordinanza del 14/02/2024 il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Reggio Calabria e venivano trasmessi presso quest'ultimo i relativi atti.
Aperto il procedimento innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 15/02/2024, parte ricorrente insisteva affinché venisse disposta di Liquidazione Giudiziale.
Si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso stante Parte_1
l'insussistenza del presupposto di cui all'art. art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14/2019. Cont Nel corso dell'istruzione di primo grado, venivano acquisiti i prospetti delle pendenze verso l' ,
, nonché i bilanci presso la Camera di Commercio territorialmente competente. CP_4
Indi, il Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo sussistente lo stato di insolvenza, con sentenza n.
13/2024, pubblicata il 04/07/2024, dichiarava l'apertura della a carico Controparte_5
del Parte_1
Con Reclamo ex art. 51 c.c.i.i. iscritto a ruolo il 03/08/2024il contestava la Parte_1 sentenza ritenendo insussistenti i presupposti per l'apertura di Liquidazione Giudiziale, chiedendo la revoca della decisione, che contestava quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza. Muoveva le proprie deduzioni sulla scorta del contenuto della relazione del commercialista della società, dr
, laddove rilevava che alcuno stato di insolvenza era possibile ravvisare, atteso che – Pt_3
contrariamente alla decisione impugnata – dalla documentazione contabile versata in atti era individuabile la sussistenza di un attivo patrimoniale di circa 10 milioni , costituito da crediti fiscali ottenuti in cessione a seguito delle attività di c.d ecobonus 10 i quali erano da considerarsi di facile e pronta liquidazione e, dunque, idonei a costituire garanzia relativamente all'adempimento delle obbligazioni debitorie. Richiamava quanto affermato dal consulente Dott. secondo il Per_1
quale : “Risulta dunque evidente che, diversamente da quanto asserito nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale che i crediti fiscali in questione siano agevolmente commerciabili e monetizzabili anche nell'immediato da parte delle imprese. […] le ragioni della crisi di liquidità aziendale che ha colpito il sono da rinvenire unicamente nella “forsennata Parte_1
legislazione sui crediti di imposta edilizi che come noto ha bloccato per lungo tempo la
2 commerciabilità dei crediti ricevuti dalle imprese da parte dei committenti cessionari […] non si può parlare di stato di insolvenza se l'imprenditore ha una momentanea difficoltà a soddisfare una singola obbligazione o poche obbligazioni in un lasso di tempo limitato.”.
Affermava la temporaneità della “crisi di liquidità” , ben diversa dalla crisi strutturale, e che i bilanci non dimostravano alcuna inidoneità irreversibile ad opreare nel mercato edilizio, ove aveva svolto attività di appaltatrice e committente di subappalti per ER 10 . Affermava di vantare crediti tracciabili per euro 9.410.189,00 , oltre a crediti non tracciabili, di avere effettuato numrose cessioni e di attendere esito di altre, e affermava la facile monetizzabilità dei crediti fiscali di cui era titolare, ribadendo l'assenza dele condizioni per dichiarare la liquidazione giudiziale.
Proponeva, inoltre, istanza di sospensione della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 51 e
52 D.Lgs. n. 14/2019; ribadendo l'istanza con nota depositata in data 12/10/2024, insistendo per la sospensione anche con le note di udienza del 26/10/2024.
Si costituivano le parti reclamate , ovvero la curatela della Procedura di Liquidazione Giudiziale
, nonché la creditrice , rispettivamente in data 16/10/2024 e 18/10/2024, Controparte_2
chiedendo il rigetto integrale del reclamo proposto.
Contestavano segnatamente come la sussistenza di debiti in capo alla società ricorrente in primo grado, delle esposizioni debitorie di carattere tributario e previdenziale, la sussistenza di ulteriori procedure esecutive, nonché l'omesso pagamento di qualunque delle esposizioni debitorie che precedevano, l'immotivato cambio di sede legale della società, la difficoltà di commercializzazione dei dei crediti d'imposta derivanti dalla cessione successive all'attività di ecobonus (anche in virtù del “blocco cessioni” ex D.L. 34/2024), erano indice di una condizione di insolvenza patologica e non momentanea e, dunque, idonea ad integrare il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) c.c.i.i.
Veniva evidenziato, inoltre, come la sussistenza di tale cessione di crediti d'imposta non risultava all'interno del bilancio dell'anno 2023, per altro mai definitivamente approvato.
Chiedevano, dunque, il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 28/10/2024, svolta nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, il Collegio con rigettava l'istanza di sospensione della procedura di Liquidazione Giudiziale e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/12/2024, disponendo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza di cui sopra, con note di trattazione scritta le parti insistevano nelle rispettive domande.
3 In particolare, parte reclamante evidenziava l'infondatezza delle deduzioni delle controparti e negava la sussistenza dei debiti di natura erariale, ovvero contestava l'entità dell'esposizione debitoria con l' nella misura attestata dal Tribunale, affermando essere inferiore;
Controparte_6
depositava a tal fine documentazione attestante richiesta di rateazione, accordata per alcune delle cartelle, e di essere in attesa per altre della risposta.
Avverso tale documentazione veniva eccepito da parti reclamate la sua tardività e, dunque, la sua non utilizzabilità in sede di giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2024 con ordinanza del 10/01/2025 il
Collegio poneva il reclamo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente:
1. l'eccezione di nullità del reclamo per erronea notifica dell'impugnazione alla controparte direttamente e non al difensore costituito in prime cure (eccezione avanzata Controparte_1
dalla creditrice con la costituzione), è infondata . E' principio generale e consolidato per cui la costituzione della parte sana il difetto di notifica, e nella specie non solo nessun termine a difesa risulta chiesto dalla parte eccipiente, ma questa si è costituita tempestivamente ed ampiamente difesa nel merito.
2. è palesemente infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di carenza di procura della parte reclamante (avanzata da solo nelle note per l'udienza del 28.10.2024) Controparte_1 che nell'intestazione del reclamo si qualifica testualmente come “ in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore sig ”. Persona_2
3. Quanto alla legittimazione attiva, il tenore testuale dell'art 51 D. legisl 14 /2019 (così come già l'art 18 della legge fallimentare 267/1942) autorizza la proposizione dell'impugnazione non solo alle parti dell'originaria procedura conclusasi con la sentenza reclamata, ma a “qualunque interessato”, privando così di qualsiasi rilevanza le considerazioni in esame (sul punto peraltro
Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 7190 del 13/03/2019; Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 9955 del
12/04/2024)
4. La Liquidatela (così come in passato la Curatela – così denominata nella vigenza della legge fallimentare del 1942) costituisce parte necessaria del processo di reclamo, cui deve notificarsi l'impugnazione e che, come nella specie avvenuto, può costituirsi per contrapporsi alle argomentazione della parte fallita. Ciò evidenzia la speciosità ed inconsistenza dell'eccezione di cui al punto che precede.
4 5. La procura alle liti allegata al reclamo risulta rilasciata dal nella qualità di Persona_2
legale rappresentante della società liquidata, ed allegata al reclamo: in conseguenza di quanto detto al punto che precede , inconsistenti risultano le eccezioni di carenza di procura.
Giova richiamare in questa sede gli argomenti spiegati in sede di diniego della sospensiva con ordinanza del novembre 2024 , nella quale si affermava la carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora, stante la vantati quali uniche poste attive, che non sarebbero stati cedibili né di pronto realizzo, sia per ragioni normative, sia perché costituite da crediti sottoposti alla verifica dell' , Controparte_6 non ancora vagliati (e potenzialmente soggetti a non essere validati);…>>.
Ed ancora si rilevava con l'ordinanza che negava la sospensione, che risultava ammesso dalle difese societarie parte del debito con l' per cartelle , ma non erano state provate Controparte_6
né le rateizzazioni asseritamente ottenute né alcun pagamento delle suddette rateizzazioni;
che la mera “temporaneità” della carenza di liquidità contrastava con l'esistenza di procedure esecutive infruttuosamente azionate;
come non fossero stati onorati rilevantissimi debiti erariali (circa
500.000,00 euro), e con la incapacità di pagare un debito di valore minimo (100.000, 00 euro) rispetto alla vantata rilevante consistenza patrimoniale (di milioni di euro), nonostante i decreti ingiuntivi portati ad con la conseguenza di esporla alla richiesta della liquidazione ad opera di un unico creditore.
Ancora nell'ordinanza si evidenziava che neppure dopo la presentazione dell'istanza di Pa liquidazione la aveva trovato alcuna pur minima risorsa per impedire la decisione sfavorevole;
che non era spiegabile in tale contesto lo spostamento della sede sociale in altro territorio solo dopo la notifica della istanza di liquidazione, senza tuttavia svolgere in quello alcuna attività , tanto da indurre il Tribunale di Roma a dichiararsi incompetente;
che era stata rilevata dalle controparti la drastica riduzione dei dipendenti, particolarmente significativa e sintomatica per una impresa che si occupava di attività edilizia.
Nel merito, non appaiono affatto smentite le valutazioni già espresse in sede cautelare, che tutte vanno confermate anche in esito alle successive difese.
Parte reclamante ha addotto – con varie argomentazioni - l'insussistenza o mancanza di prova dello stato di insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. b) attesa la liquidità e pronta CP_7
commercializzazione dei crediti d'imposta derivanti da attività edilizie di cui avrebbe avuto disponibilità per milioni di euro;
ha altresì contestato la sussistenza delle risultanze di cui alle dichiarazioni ex art. 367 D.Lgs. 14/2019 ( , ) ritenute insussistenti, ovvero Controparte_6 CP_4 inferiori all'ammontare riconosciuto dal Tribunale, anche in ragione di intervenute rateizzazioni.
5 Con le difese successive all'emissione dell'ordinanza di diniego della sospensione, in vista dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la reclamante ha poi depositato nuova documentazione , che la controparte ha eccepito essere tardiva ed inammissibile, non avendo la società neppure chiesto di essere autorizzata al deposito.
La documentazione prodotta dalla reclamante è in gran parte preesistente al deposito dell'atto di reclamo, ed addirittura in parte alla decisione di primo grado.
Pur se non risulta chiesta né concessa autorizzazione alla produzione in corso di causa, la natura camerale della controversia esclude la rigida applicazione del divieto dettato per il rito ordinario dall'art 345 cpc;
tuttavia neppure l'esame dei documenti da ultimo prodotti apporta alcun beneficio alla tesi della società , le cui difese non sono idonee a smentire la condizione Parte_1
di insolvenza, quale definita dalla legge.
L'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I. n. 14/2019 intende per insolvenza “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
L'insolvenza non consiste quindi- per espressa definizione normativa – nell'impossibilità definitiva di adempiere alle obbligazioni, ma l'incapacità di soddisfarle “regolarmente”, ovvero con la continuità, speditezza, tempestività ordinariamente proprie della c.d. “correntezza” commerciale, e facendo ricorso alle ordinarie fonti produttive e reddituali della gestione societaria.
Secondo autorevoli definizioni espresse con riguardo all'art 5 della legge fallimentare del 1942, ma perfettamente applicabili anche alla nuova disciplina della legge 14/2019. “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa. (Nella specie è stata, fra l'altro, ritenuta irrilevante, al fine di escludere lo stato di dissesto dell'impresa, la circostanza che la stessa avesse in precedenza concluso un piano attestato di risanamento contenente un programma di vendite immobiliari inadempiuto).” (Cass Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022)
Peraltro, “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa
a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza
6 economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6978 del 11/03/2019)
Ebbene, il Tribunale di Reggio Calabria è stato sollecitato da una istanza della società
[...]
, che vantava un credito di € 100.048,48 , assistito da titoli esecutivi (due decreti Controparte_1
ingiuntivi nn. 429/2023 – ormai passato in giudicato- e n 534/2023) che erano rimasti insoddisfatti nonostante la infruttuosa procedura esecutiva azionata, che aveva esitato dichiarazioni negative dei terzi pignorati.
Nella decisione del Tribunale si valorizza che aveva segnalato un credito di Controparte_6
euro 500.000,00 per cartelle esattoriali rimaste insolute meglio indicate in seno alla comunicazione ex art. 367 c.c.i.i.; infine l' aveva a propria volta vantato un credito di € 15.000,00 . Vi era poi CP_4 in atti prova dell'esistenza di ulteriori procedure esecutive ( Controparte_8 Controparte_9
tra le varie).
[...]
La sussistenza dei requisiti dimensionali - puntualmente controllata e oggetto di disamina nella motivazione della decisione di primo grado- , non è stata posta in discussione, è stata desunta dalle stesse difese della società e può ritenersi pacificamente acquisita.
Lo stato di insolvenza ai sensi dell'art 2 è stato accertato per il numero e la consistenza di debiti non onorati, delle infruttuose procedure esecutive azionate dalla creditrice istante, e dal fatto che la consistenza patrimoniale vantata dalla debitrice consisteva in crediti di incerto realizzo e attualmente indisponibili allo smobilizzo;
di un esiguo attivo al bilancio del 31.12.2022 (di circa 3.500,00 euro),
a fronte di ingenti debiti , che si erano esponenzialmente incrementati negli anni (passando dai due milioni di euro del 2022 ai quattro milioni di euro nel 2023, fino ai 12 milioni indicati nelle difese della Liquidatela del 2024).
Una crescita esponenziale del carico debitorio degli ultimi due anni che smentisce nei fatti la asserita “temporaneità” della crisi di liquidità, sostenuta dalla relazione del commercialista dr che già per questo resta sfornita di ogni attendibilità ed utilità ai fini processuali che qui ne Per_1
occupano.
Il Tribunale aveva infine evidenziato che i crediti da riscuotere evidenziati dalla Società nella misura di oltre 9 milioni di euro, non trovavano neppure riscontro nella documentazione contabile, erano di incerto realizzo, ed erano insufficienti per consentire l'adempimento di un ingente ammontare di debiti risultanti dai bilanci. Per tali rilievi aveva sancito lo stato di insolvenza e disposto la liquidazione.
7 Nessuna di queste circostanze di fatto è stata minimamente smentita con l'impugnazione né dalla documentazione prodotta con questa e successivamente, non avendo offerto la reclamante nessun fatto o argomento idoneo a superare le valutazioni del giudice di prima istanza .
Le motivazioni del Tribunale sono state in questa sede efficacemente supportate dalle approfondite e puntuali difese della Curatela, costituitasi con memoria che ha ribadito e specificato punto per punto, con dettagliato riferimento ai documenti in atti, la correttezza della decisione dichiarativa dell'insolvenza.
Infatti per seguire gli argomenti del reclamante, sinteticamente:
• È errato l'assunto per cui la società non verserebbe in una condizione di insolvenza ma di
(mero) temporaneo inadempimento : come ben evidenziato dalla difesa della Curatela della
Liquidazione giudiziale, e come ricavabile dai documenti prodotti e richiamati dalla reclamante, la condizione della società è caratterizzata da ingentissimi (ed accertati) debiti, da un attivo patrimoniale consistente in crediti di incerta consistenza e ancor più dubbio realizzo, ancora soggetti a verifiche di esito non prevedibile.
• Anche se per ipotesi l'attivo patrimoniale fosse effettivamente più consistente e solido (cosa che non emerge nella specie) ciò non escluderebbe l'insolvenza, oggettivamente manifestata dalla incapacità della società ormai da molti mesi di adempiere con continuità e regolarità alle obbligazioni societarie, e persino ai debiti di non rilevante entità a paragone della ventilata consistenza societaria, che hanno determinato il creditore ad agire per recuperare il dovutogli, che non rea stato possibile conseguire neppure con le procedure esecutive individuali .
• Irrilevanti appaiono a fronte di tali evidenze le considerazioni sul volume d'affari prospettato nell'atto di reclamo, le affermazioni – contraddette nei fatti- del commercialista della ditta, dr nella relazione di parte;
il quale commercialista, pur giustificando la “immobilizzazione” Per_1 dei crediti edilizi vantati dall'impresa per la “forsennata legislazione che li ha riguardati”, di fatto non smentisce la ardua esigibilità di fatto di tali crediti, che non ne consente il celere smobilizzo e l'utilizzo per i pagamenti;
e dall'altro evidentemente emerge dalla relazione del commercialista l'assenza di altre fonti di reddito corrente e di liquidità tali da poter regolarmente adempiere agli obblighi assunti sul mercato dalla società . Le argomentazioni tratte dalla relazione del dr Per_1 per giustificare la “crisi di liquidità” dell'azienda non sono certamente funzionali alle difese della proprio perché non contengono argomenti idonei a smentire l'esisenza Controparte_10 dell'insolvenza, come dalla legge definita
• La asserita “commerciabilità e monetizzabilità” dei crediti vantati dalla Parte_4 quale solido attivo, che consentirebbe di superare la “crisi di liquidità” , attivo che a mente del reclamo sarebbe pari a circa 10 milioni di euro di crediti tracciabili, è oltretutto smentita dai fatti
8 : la società non è riuscita in un periodo ormai molto lungo , ben superiore a qualsiasi limite temporale rientrante nel concetto di “regolarità” nell'adempimento delle obbligazioni , a realizzare alcun credito, neppure nella misura (minima rispetto al vantato attivo ) sufficiente per tacitare e pagare la fornitrice che dall'anno 2023 ha ottenuto decreti ingiuntivi inutilmente portati ad esecuzione, anch'essa infruttuosa, tanto da indurla ad instare per ottenere la dichiarazione di liquidazione .
• Del tutto insufficienti a contrastare gli assunti della reclamante appaiono altresì i documenti tardivamente depositati :
o un DURC rilasciato nel febbraio 2024 e scaduto a giugno 2024, ovvero prima della dichiarazione di insolvenza (peraltro è noto che l'ottenimento della rateizzazione dei debiti contributivi, prima ancora del pagamento delle rate, consente l'emissione del DURC) ;
o una autorizzazione alla rateazione di alcune cartelle esattoriali richiesta nel giugno
2024 ed approvata il giorno 8/7/2024 per 72 rate mensili (due cartelle esattoriali
(nn. 39720240004084224 e 39720240004084325 per un valore di € 9.460,49.a fronte delle ben più rilevante esposizione tributaria) alla quale non si è accompagnata neppure la prova del pagamento delle rate già scadute;
o una mera, generica – e quanto mai ormai irrilevante – dichiarazione di “interesse” di altra società “a valutare” la cessione di crediti presenti nel cassetto fiscale della ormai liquidata (la mail prodotta è dello scorso novembre, Parte_1
quando la società era stata già posta in liquidazione, e la comunicazione risulta inviata ad una casella di posta che non è quella della Curatela) ;
o In ogni caso, è noto il blocco delle cessioni dei crediti d'imposta in materia edilizia introdotto dal D.L. 39/2024 convertito in legge n. 67/2024
Pertanto le difese della reclamante non risultano suffragate neppure dall'analisi della documentazione depositata con note di udienza del 12/12/2024, pur volendo considerare ammissibile la produzione, stante la natura camerale del processo (Cass. Civ., Ord. n. 29908 del 20/11/2024).
A fronte di tali emergenze, restano ferme le argomentazioni contenute nella costituzione in questa sede della Liquidatela, che ha smentito ogni asserto della controparte, precisando anche le ragioni normative della inutilizzabilità dei crediti da superbonus indicati dalla debitrice come
(sostanzialmente uniche) poste attive e possidenze sociali, ribadendo l'incapacità di far fronte ai debiti accumulati ed ogni anno incrementati, pari ormai a circa 12 milioni di euro, come indicati anche nelle ultime note del Curatore.
9 Deve considerarsi ampiamente dimostrato lo stato di insolvenza della società CP_11
alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato lo stato di insolvenza in casi assai
[...]
meno conclamati e rilevanti, ovvero nel mancato pagamento di un solo debito di importo non inferire ad euro 30.000 (Cass 2.8.2022 sent n. 2399); e persino ove fosse disponibile in capo al debitore un consistente patrimonio immobiliare, in assenza di liquidità idonea al pagamento dei debiti scaduti
(Cass . ord 12463 del 8.5.2024, nella cui motivazione esplicitamente si legge
<<…L'insolvenza,intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare
regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 32280 del 2022), non può essere, d'altra parte, esclusa, come invece pretendono i ricorrenti, dal suo cospicuo patrimonio immobiliare ove (come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto, che la società disponeva (come gli stessi, del resto, ammettono: v. il ricorso, p. 8) della liquidità necessaria per il pagamento dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato passivo..>>> )
Il reclamo deve essere rigettato e la sentenza di prime cure integralmente confermata.
Ai sensi del comma dell'art. 51, comma 15 del CCII, in caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo.
Il concetto di “mala fede” non può interpretarsi con la mera infondatezza delle argomentazioni difensive, ma con fatti e condotte riferibili al legale rappresentante della società, che nella specie non si rinvengono
Le spese del presente grado sono poste quindi a carico della (sola) società reclamante T_
, e si liquidano sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, e in ragione del
[...]
valore indeterminato della causa e di non eccessiva difficoltà, in favore di ciascuna delle reclamate, vittoriose e assistite da difensori diversi (Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561).
A tal titolo va condannata la reclamante alle spese per euro 4.996,00 per la parte reclamata
(così composte , per fase di studio della controversia, valore minimo: Controparte_1
euro 1.029,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00), oltre IVA e CPA, spese forfetarie da calcolarsi come per legge
Spese distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alessandro Massai .
La reclamante dovrà invece corrispondere alla reclamata Curatela della Liquidazione, in ragione della predisposizione degli atti telematici con riferimenti diretti agli allegati, la somma di
10 euro 6.494,80 (ovvero la somma di euro 4.996,00 maggiorata del 30% in ragione dell'art 4 comma
1 bis – predisposizione atti per il PCT) , anche questa da maggiorarsi di spese forfetarie da calcolarsi come per legge
Alla luce, infine, dell'art. 51, comma 12^ C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per la notifica alle parti e la comunicazione al Tribunale, nonché per l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 del D. Legisl 14/2019
Ai sensi dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto dell'integrale rigetto del reclamo
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51
C.C.I.I. proposto da (P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1
Co persona del legale rappresentante pro tempore,nei confronti di Procedura Liquidazione
del (C.F./P.IVA: ), in persona del Curatore Avv. CP_5 Parte_1 P.IVA_1
e (P. IVA: in persona del legale Parte_2 Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello, avverso la Sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Reggio Calabria emessa e pubblicata il
04/07/2024così provvede:
-Rigetta il reclamo ex art. 51 c.c.i.i e conferma la sentenza impugnata;
- Condanna la società reclamante a rifondere alle parti reclamate
[...]
e , Controparte_13 Controparte_1
le spese del presente grado che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM
147/2022,, per euro 4.996,00 per la reclamata , e per euro 6.494,80 in Controparte_1
favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale, somme entrambe da maggiorare ulteriormente di IVA, CPA e spese forfettarie;
- Distratte le spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alessandro Massai;
- Attesta ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 l'integrale rigetto dell'impugnazione,
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 51, comma 12^ C.C.I.I.,
Reggio Calabria, così deciso il 10 gennaio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
11
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.439/2024vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Maria Scippa (CF:
) - pec -reclamante C.F._1 Email_1
CONTRO
Procedura di Liquidazione Giudiziale del (C.F./P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1
n. 11/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Curatore Avv. Parte_2 rappresentata e difesa dell'Avv. Fabrizio Donato (C.F.: ) – pec: C.F._2
Email_2
-reclamata
(P. IVA: in persona del legale rappresentantepro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'dall'Avv. AlessandroMassai (C.F.: ) - C.F._3
pec: -reclamata Email_3
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello -non comparso
1 OGGETTO:Reclamo ex art. 51 C.C.I.I.– alla sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Reggio
Calabria pubblicata il 04/07/2024- proc N.R.G. 7-1/2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso per apertura della Liquidazione Giudiziale del 09/11/2023, la Controparte_2 chiedeva al Tribunale di Roma l'apertura della summenzionata procedura a carico del
[...]
ritenendo sussistente il presupposto del requisito di insolvenza di cui all'art. 2, comma Parte_1
1, lett. b) del D.Lgs. 14/2019.
Con Ordinanza del 14/02/2024 il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Reggio Calabria e venivano trasmessi presso quest'ultimo i relativi atti.
Aperto il procedimento innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 15/02/2024, parte ricorrente insisteva affinché venisse disposta di Liquidazione Giudiziale.
Si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso stante Parte_1
l'insussistenza del presupposto di cui all'art. art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14/2019. Cont Nel corso dell'istruzione di primo grado, venivano acquisiti i prospetti delle pendenze verso l' ,
, nonché i bilanci presso la Camera di Commercio territorialmente competente. CP_4
Indi, il Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo sussistente lo stato di insolvenza, con sentenza n.
13/2024, pubblicata il 04/07/2024, dichiarava l'apertura della a carico Controparte_5
del Parte_1
Con Reclamo ex art. 51 c.c.i.i. iscritto a ruolo il 03/08/2024il contestava la Parte_1 sentenza ritenendo insussistenti i presupposti per l'apertura di Liquidazione Giudiziale, chiedendo la revoca della decisione, che contestava quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza. Muoveva le proprie deduzioni sulla scorta del contenuto della relazione del commercialista della società, dr
, laddove rilevava che alcuno stato di insolvenza era possibile ravvisare, atteso che – Pt_3
contrariamente alla decisione impugnata – dalla documentazione contabile versata in atti era individuabile la sussistenza di un attivo patrimoniale di circa 10 milioni , costituito da crediti fiscali ottenuti in cessione a seguito delle attività di c.d ecobonus 10 i quali erano da considerarsi di facile e pronta liquidazione e, dunque, idonei a costituire garanzia relativamente all'adempimento delle obbligazioni debitorie. Richiamava quanto affermato dal consulente Dott. secondo il Per_1
quale : “Risulta dunque evidente che, diversamente da quanto asserito nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale che i crediti fiscali in questione siano agevolmente commerciabili e monetizzabili anche nell'immediato da parte delle imprese. […] le ragioni della crisi di liquidità aziendale che ha colpito il sono da rinvenire unicamente nella “forsennata Parte_1
legislazione sui crediti di imposta edilizi che come noto ha bloccato per lungo tempo la
2 commerciabilità dei crediti ricevuti dalle imprese da parte dei committenti cessionari […] non si può parlare di stato di insolvenza se l'imprenditore ha una momentanea difficoltà a soddisfare una singola obbligazione o poche obbligazioni in un lasso di tempo limitato.”.
Affermava la temporaneità della “crisi di liquidità” , ben diversa dalla crisi strutturale, e che i bilanci non dimostravano alcuna inidoneità irreversibile ad opreare nel mercato edilizio, ove aveva svolto attività di appaltatrice e committente di subappalti per ER 10 . Affermava di vantare crediti tracciabili per euro 9.410.189,00 , oltre a crediti non tracciabili, di avere effettuato numrose cessioni e di attendere esito di altre, e affermava la facile monetizzabilità dei crediti fiscali di cui era titolare, ribadendo l'assenza dele condizioni per dichiarare la liquidazione giudiziale.
Proponeva, inoltre, istanza di sospensione della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 51 e
52 D.Lgs. n. 14/2019; ribadendo l'istanza con nota depositata in data 12/10/2024, insistendo per la sospensione anche con le note di udienza del 26/10/2024.
Si costituivano le parti reclamate , ovvero la curatela della Procedura di Liquidazione Giudiziale
, nonché la creditrice , rispettivamente in data 16/10/2024 e 18/10/2024, Controparte_2
chiedendo il rigetto integrale del reclamo proposto.
Contestavano segnatamente come la sussistenza di debiti in capo alla società ricorrente in primo grado, delle esposizioni debitorie di carattere tributario e previdenziale, la sussistenza di ulteriori procedure esecutive, nonché l'omesso pagamento di qualunque delle esposizioni debitorie che precedevano, l'immotivato cambio di sede legale della società, la difficoltà di commercializzazione dei dei crediti d'imposta derivanti dalla cessione successive all'attività di ecobonus (anche in virtù del “blocco cessioni” ex D.L. 34/2024), erano indice di una condizione di insolvenza patologica e non momentanea e, dunque, idonea ad integrare il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) c.c.i.i.
Veniva evidenziato, inoltre, come la sussistenza di tale cessione di crediti d'imposta non risultava all'interno del bilancio dell'anno 2023, per altro mai definitivamente approvato.
Chiedevano, dunque, il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 28/10/2024, svolta nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, il Collegio con rigettava l'istanza di sospensione della procedura di Liquidazione Giudiziale e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/12/2024, disponendo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza di cui sopra, con note di trattazione scritta le parti insistevano nelle rispettive domande.
3 In particolare, parte reclamante evidenziava l'infondatezza delle deduzioni delle controparti e negava la sussistenza dei debiti di natura erariale, ovvero contestava l'entità dell'esposizione debitoria con l' nella misura attestata dal Tribunale, affermando essere inferiore;
Controparte_6
depositava a tal fine documentazione attestante richiesta di rateazione, accordata per alcune delle cartelle, e di essere in attesa per altre della risposta.
Avverso tale documentazione veniva eccepito da parti reclamate la sua tardività e, dunque, la sua non utilizzabilità in sede di giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.2024 con ordinanza del 10/01/2025 il
Collegio poneva il reclamo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente:
1. l'eccezione di nullità del reclamo per erronea notifica dell'impugnazione alla controparte direttamente e non al difensore costituito in prime cure (eccezione avanzata Controparte_1
dalla creditrice con la costituzione), è infondata . E' principio generale e consolidato per cui la costituzione della parte sana il difetto di notifica, e nella specie non solo nessun termine a difesa risulta chiesto dalla parte eccipiente, ma questa si è costituita tempestivamente ed ampiamente difesa nel merito.
2. è palesemente infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di carenza di procura della parte reclamante (avanzata da solo nelle note per l'udienza del 28.10.2024) Controparte_1 che nell'intestazione del reclamo si qualifica testualmente come “ in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore sig ”. Persona_2
3. Quanto alla legittimazione attiva, il tenore testuale dell'art 51 D. legisl 14 /2019 (così come già l'art 18 della legge fallimentare 267/1942) autorizza la proposizione dell'impugnazione non solo alle parti dell'originaria procedura conclusasi con la sentenza reclamata, ma a “qualunque interessato”, privando così di qualsiasi rilevanza le considerazioni in esame (sul punto peraltro
Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 7190 del 13/03/2019; Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 9955 del
12/04/2024)
4. La Liquidatela (così come in passato la Curatela – così denominata nella vigenza della legge fallimentare del 1942) costituisce parte necessaria del processo di reclamo, cui deve notificarsi l'impugnazione e che, come nella specie avvenuto, può costituirsi per contrapporsi alle argomentazione della parte fallita. Ciò evidenzia la speciosità ed inconsistenza dell'eccezione di cui al punto che precede.
4 5. La procura alle liti allegata al reclamo risulta rilasciata dal nella qualità di Persona_2
legale rappresentante della società liquidata, ed allegata al reclamo: in conseguenza di quanto detto al punto che precede , inconsistenti risultano le eccezioni di carenza di procura.
Giova richiamare in questa sede gli argomenti spiegati in sede di diniego della sospensiva con ordinanza del novembre 2024 , nella quale si affermava la carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora, stante la vantati quali uniche poste attive, che non sarebbero stati cedibili né di pronto realizzo, sia per ragioni normative, sia perché costituite da crediti sottoposti alla verifica dell' , Controparte_6 non ancora vagliati (e potenzialmente soggetti a non essere validati);…>>.
Ed ancora si rilevava con l'ordinanza che negava la sospensione, che risultava ammesso dalle difese societarie parte del debito con l' per cartelle , ma non erano state provate Controparte_6
né le rateizzazioni asseritamente ottenute né alcun pagamento delle suddette rateizzazioni;
che la mera “temporaneità” della carenza di liquidità contrastava con l'esistenza di procedure esecutive infruttuosamente azionate;
come non fossero stati onorati rilevantissimi debiti erariali (circa
500.000,00 euro), e con la incapacità di pagare un debito di valore minimo (100.000, 00 euro) rispetto alla vantata rilevante consistenza patrimoniale (di milioni di euro), nonostante i decreti ingiuntivi portati ad con la conseguenza di esporla alla richiesta della liquidazione ad opera di un unico creditore.
Ancora nell'ordinanza si evidenziava che neppure dopo la presentazione dell'istanza di Pa liquidazione la aveva trovato alcuna pur minima risorsa per impedire la decisione sfavorevole;
che non era spiegabile in tale contesto lo spostamento della sede sociale in altro territorio solo dopo la notifica della istanza di liquidazione, senza tuttavia svolgere in quello alcuna attività , tanto da indurre il Tribunale di Roma a dichiararsi incompetente;
che era stata rilevata dalle controparti la drastica riduzione dei dipendenti, particolarmente significativa e sintomatica per una impresa che si occupava di attività edilizia.
Nel merito, non appaiono affatto smentite le valutazioni già espresse in sede cautelare, che tutte vanno confermate anche in esito alle successive difese.
Parte reclamante ha addotto – con varie argomentazioni - l'insussistenza o mancanza di prova dello stato di insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. b) attesa la liquidità e pronta CP_7
commercializzazione dei crediti d'imposta derivanti da attività edilizie di cui avrebbe avuto disponibilità per milioni di euro;
ha altresì contestato la sussistenza delle risultanze di cui alle dichiarazioni ex art. 367 D.Lgs. 14/2019 ( , ) ritenute insussistenti, ovvero Controparte_6 CP_4 inferiori all'ammontare riconosciuto dal Tribunale, anche in ragione di intervenute rateizzazioni.
5 Con le difese successive all'emissione dell'ordinanza di diniego della sospensione, in vista dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la reclamante ha poi depositato nuova documentazione , che la controparte ha eccepito essere tardiva ed inammissibile, non avendo la società neppure chiesto di essere autorizzata al deposito.
La documentazione prodotta dalla reclamante è in gran parte preesistente al deposito dell'atto di reclamo, ed addirittura in parte alla decisione di primo grado.
Pur se non risulta chiesta né concessa autorizzazione alla produzione in corso di causa, la natura camerale della controversia esclude la rigida applicazione del divieto dettato per il rito ordinario dall'art 345 cpc;
tuttavia neppure l'esame dei documenti da ultimo prodotti apporta alcun beneficio alla tesi della società , le cui difese non sono idonee a smentire la condizione Parte_1
di insolvenza, quale definita dalla legge.
L'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I. n. 14/2019 intende per insolvenza “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
L'insolvenza non consiste quindi- per espressa definizione normativa – nell'impossibilità definitiva di adempiere alle obbligazioni, ma l'incapacità di soddisfarle “regolarmente”, ovvero con la continuità, speditezza, tempestività ordinariamente proprie della c.d. “correntezza” commerciale, e facendo ricorso alle ordinarie fonti produttive e reddituali della gestione societaria.
Secondo autorevoli definizioni espresse con riguardo all'art 5 della legge fallimentare del 1942, ma perfettamente applicabili anche alla nuova disciplina della legge 14/2019. “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa. (Nella specie è stata, fra l'altro, ritenuta irrilevante, al fine di escludere lo stato di dissesto dell'impresa, la circostanza che la stessa avesse in precedenza concluso un piano attestato di risanamento contenente un programma di vendite immobiliari inadempiuto).” (Cass Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022)
Peraltro, “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa
a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza
6 economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6978 del 11/03/2019)
Ebbene, il Tribunale di Reggio Calabria è stato sollecitato da una istanza della società
[...]
, che vantava un credito di € 100.048,48 , assistito da titoli esecutivi (due decreti Controparte_1
ingiuntivi nn. 429/2023 – ormai passato in giudicato- e n 534/2023) che erano rimasti insoddisfatti nonostante la infruttuosa procedura esecutiva azionata, che aveva esitato dichiarazioni negative dei terzi pignorati.
Nella decisione del Tribunale si valorizza che aveva segnalato un credito di Controparte_6
euro 500.000,00 per cartelle esattoriali rimaste insolute meglio indicate in seno alla comunicazione ex art. 367 c.c.i.i.; infine l' aveva a propria volta vantato un credito di € 15.000,00 . Vi era poi CP_4 in atti prova dell'esistenza di ulteriori procedure esecutive ( Controparte_8 Controparte_9
tra le varie).
[...]
La sussistenza dei requisiti dimensionali - puntualmente controllata e oggetto di disamina nella motivazione della decisione di primo grado- , non è stata posta in discussione, è stata desunta dalle stesse difese della società e può ritenersi pacificamente acquisita.
Lo stato di insolvenza ai sensi dell'art 2 è stato accertato per il numero e la consistenza di debiti non onorati, delle infruttuose procedure esecutive azionate dalla creditrice istante, e dal fatto che la consistenza patrimoniale vantata dalla debitrice consisteva in crediti di incerto realizzo e attualmente indisponibili allo smobilizzo;
di un esiguo attivo al bilancio del 31.12.2022 (di circa 3.500,00 euro),
a fronte di ingenti debiti , che si erano esponenzialmente incrementati negli anni (passando dai due milioni di euro del 2022 ai quattro milioni di euro nel 2023, fino ai 12 milioni indicati nelle difese della Liquidatela del 2024).
Una crescita esponenziale del carico debitorio degli ultimi due anni che smentisce nei fatti la asserita “temporaneità” della crisi di liquidità, sostenuta dalla relazione del commercialista dr che già per questo resta sfornita di ogni attendibilità ed utilità ai fini processuali che qui ne Per_1
occupano.
Il Tribunale aveva infine evidenziato che i crediti da riscuotere evidenziati dalla Società nella misura di oltre 9 milioni di euro, non trovavano neppure riscontro nella documentazione contabile, erano di incerto realizzo, ed erano insufficienti per consentire l'adempimento di un ingente ammontare di debiti risultanti dai bilanci. Per tali rilievi aveva sancito lo stato di insolvenza e disposto la liquidazione.
7 Nessuna di queste circostanze di fatto è stata minimamente smentita con l'impugnazione né dalla documentazione prodotta con questa e successivamente, non avendo offerto la reclamante nessun fatto o argomento idoneo a superare le valutazioni del giudice di prima istanza .
Le motivazioni del Tribunale sono state in questa sede efficacemente supportate dalle approfondite e puntuali difese della Curatela, costituitasi con memoria che ha ribadito e specificato punto per punto, con dettagliato riferimento ai documenti in atti, la correttezza della decisione dichiarativa dell'insolvenza.
Infatti per seguire gli argomenti del reclamante, sinteticamente:
• È errato l'assunto per cui la società non verserebbe in una condizione di insolvenza ma di
(mero) temporaneo inadempimento : come ben evidenziato dalla difesa della Curatela della
Liquidazione giudiziale, e come ricavabile dai documenti prodotti e richiamati dalla reclamante, la condizione della società è caratterizzata da ingentissimi (ed accertati) debiti, da un attivo patrimoniale consistente in crediti di incerta consistenza e ancor più dubbio realizzo, ancora soggetti a verifiche di esito non prevedibile.
• Anche se per ipotesi l'attivo patrimoniale fosse effettivamente più consistente e solido (cosa che non emerge nella specie) ciò non escluderebbe l'insolvenza, oggettivamente manifestata dalla incapacità della società ormai da molti mesi di adempiere con continuità e regolarità alle obbligazioni societarie, e persino ai debiti di non rilevante entità a paragone della ventilata consistenza societaria, che hanno determinato il creditore ad agire per recuperare il dovutogli, che non rea stato possibile conseguire neppure con le procedure esecutive individuali .
• Irrilevanti appaiono a fronte di tali evidenze le considerazioni sul volume d'affari prospettato nell'atto di reclamo, le affermazioni – contraddette nei fatti- del commercialista della ditta, dr nella relazione di parte;
il quale commercialista, pur giustificando la “immobilizzazione” Per_1 dei crediti edilizi vantati dall'impresa per la “forsennata legislazione che li ha riguardati”, di fatto non smentisce la ardua esigibilità di fatto di tali crediti, che non ne consente il celere smobilizzo e l'utilizzo per i pagamenti;
e dall'altro evidentemente emerge dalla relazione del commercialista l'assenza di altre fonti di reddito corrente e di liquidità tali da poter regolarmente adempiere agli obblighi assunti sul mercato dalla società . Le argomentazioni tratte dalla relazione del dr Per_1 per giustificare la “crisi di liquidità” dell'azienda non sono certamente funzionali alle difese della proprio perché non contengono argomenti idonei a smentire l'esisenza Controparte_10 dell'insolvenza, come dalla legge definita
• La asserita “commerciabilità e monetizzabilità” dei crediti vantati dalla Parte_4 quale solido attivo, che consentirebbe di superare la “crisi di liquidità” , attivo che a mente del reclamo sarebbe pari a circa 10 milioni di euro di crediti tracciabili, è oltretutto smentita dai fatti
8 : la società non è riuscita in un periodo ormai molto lungo , ben superiore a qualsiasi limite temporale rientrante nel concetto di “regolarità” nell'adempimento delle obbligazioni , a realizzare alcun credito, neppure nella misura (minima rispetto al vantato attivo ) sufficiente per tacitare e pagare la fornitrice che dall'anno 2023 ha ottenuto decreti ingiuntivi inutilmente portati ad esecuzione, anch'essa infruttuosa, tanto da indurla ad instare per ottenere la dichiarazione di liquidazione .
• Del tutto insufficienti a contrastare gli assunti della reclamante appaiono altresì i documenti tardivamente depositati :
o un DURC rilasciato nel febbraio 2024 e scaduto a giugno 2024, ovvero prima della dichiarazione di insolvenza (peraltro è noto che l'ottenimento della rateizzazione dei debiti contributivi, prima ancora del pagamento delle rate, consente l'emissione del DURC) ;
o una autorizzazione alla rateazione di alcune cartelle esattoriali richiesta nel giugno
2024 ed approvata il giorno 8/7/2024 per 72 rate mensili (due cartelle esattoriali
(nn. 39720240004084224 e 39720240004084325 per un valore di € 9.460,49.a fronte delle ben più rilevante esposizione tributaria) alla quale non si è accompagnata neppure la prova del pagamento delle rate già scadute;
o una mera, generica – e quanto mai ormai irrilevante – dichiarazione di “interesse” di altra società “a valutare” la cessione di crediti presenti nel cassetto fiscale della ormai liquidata (la mail prodotta è dello scorso novembre, Parte_1
quando la società era stata già posta in liquidazione, e la comunicazione risulta inviata ad una casella di posta che non è quella della Curatela) ;
o In ogni caso, è noto il blocco delle cessioni dei crediti d'imposta in materia edilizia introdotto dal D.L. 39/2024 convertito in legge n. 67/2024
Pertanto le difese della reclamante non risultano suffragate neppure dall'analisi della documentazione depositata con note di udienza del 12/12/2024, pur volendo considerare ammissibile la produzione, stante la natura camerale del processo (Cass. Civ., Ord. n. 29908 del 20/11/2024).
A fronte di tali emergenze, restano ferme le argomentazioni contenute nella costituzione in questa sede della Liquidatela, che ha smentito ogni asserto della controparte, precisando anche le ragioni normative della inutilizzabilità dei crediti da superbonus indicati dalla debitrice come
(sostanzialmente uniche) poste attive e possidenze sociali, ribadendo l'incapacità di far fronte ai debiti accumulati ed ogni anno incrementati, pari ormai a circa 12 milioni di euro, come indicati anche nelle ultime note del Curatore.
9 Deve considerarsi ampiamente dimostrato lo stato di insolvenza della società CP_11
alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato lo stato di insolvenza in casi assai
[...]
meno conclamati e rilevanti, ovvero nel mancato pagamento di un solo debito di importo non inferire ad euro 30.000 (Cass 2.8.2022 sent n. 2399); e persino ove fosse disponibile in capo al debitore un consistente patrimonio immobiliare, in assenza di liquidità idonea al pagamento dei debiti scaduti
(Cass . ord 12463 del 8.5.2024, nella cui motivazione esplicitamente si legge
<<…L'insolvenza,intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare
regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 32280 del 2022), non può essere, d'altra parte, esclusa, come invece pretendono i ricorrenti, dal suo cospicuo patrimonio immobiliare ove (come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto, che la società disponeva (come gli stessi, del resto, ammettono: v. il ricorso, p. 8) della liquidità necessaria per il pagamento dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato passivo..>>> )
Il reclamo deve essere rigettato e la sentenza di prime cure integralmente confermata.
Ai sensi del comma dell'art. 51, comma 15 del CCII, in caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo.
Il concetto di “mala fede” non può interpretarsi con la mera infondatezza delle argomentazioni difensive, ma con fatti e condotte riferibili al legale rappresentante della società, che nella specie non si rinvengono
Le spese del presente grado sono poste quindi a carico della (sola) società reclamante T_
, e si liquidano sensi del DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, e in ragione del
[...]
valore indeterminato della causa e di non eccessiva difficoltà, in favore di ciascuna delle reclamate, vittoriose e assistite da difensori diversi (Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561).
A tal titolo va condannata la reclamante alle spese per euro 4.996,00 per la parte reclamata
(così composte , per fase di studio della controversia, valore minimo: Controparte_1
euro 1.029,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00), oltre IVA e CPA, spese forfetarie da calcolarsi come per legge
Spese distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alessandro Massai .
La reclamante dovrà invece corrispondere alla reclamata Curatela della Liquidazione, in ragione della predisposizione degli atti telematici con riferimenti diretti agli allegati, la somma di
10 euro 6.494,80 (ovvero la somma di euro 4.996,00 maggiorata del 30% in ragione dell'art 4 comma
1 bis – predisposizione atti per il PCT) , anche questa da maggiorarsi di spese forfetarie da calcolarsi come per legge
Alla luce, infine, dell'art. 51, comma 12^ C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per la notifica alle parti e la comunicazione al Tribunale, nonché per l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 del D. Legisl 14/2019
Ai sensi dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto dell'integrale rigetto del reclamo
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51
C.C.I.I. proposto da (P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1
Co persona del legale rappresentante pro tempore,nei confronti di Procedura Liquidazione
del (C.F./P.IVA: ), in persona del Curatore Avv. CP_5 Parte_1 P.IVA_1
e (P. IVA: in persona del legale Parte_2 Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello, avverso la Sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Reggio Calabria emessa e pubblicata il
04/07/2024così provvede:
-Rigetta il reclamo ex art. 51 c.c.i.i e conferma la sentenza impugnata;
- Condanna la società reclamante a rifondere alle parti reclamate
[...]
e , Controparte_13 Controparte_1
le spese del presente grado che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato al DM
147/2022,, per euro 4.996,00 per la reclamata , e per euro 6.494,80 in Controparte_1
favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale, somme entrambe da maggiorare ulteriormente di IVA, CPA e spese forfettarie;
- Distratte le spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Alessandro Massai;
- Attesta ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 l'integrale rigetto dell'impugnazione,
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 51, comma 12^ C.C.I.I.,
Reggio Calabria, così deciso il 10 gennaio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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