Art. 5.
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Societa' Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.
Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, e iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.
Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:
a) gli apprendisti;
b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
c) Il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle societa' che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse societa' concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all' articolo 5, comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ."; ha inoltre disposto (con l'art. 4 comma 2) che "Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell' articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ."
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Societa' Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.
Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, e iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.
Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:
a) gli apprendisti;
b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
c) Il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle societa' che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse societa' concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all' articolo 5, comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ."; ha inoltre disposto (con l'art. 4 comma 2) che "Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell' articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ."