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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE -
Procedimento di Ingiunzione - R.G. N. 1788/2024
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice Designato dott.ssa Germana Radice, letto il ricorso depositato in cancelleria nell'interesse di parte ricorrente, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria, che a sua volta agisce per il tramite della Parte_2
procuratrice speciale Parte_3
letta altresì la documentazione allegata e quella integrativa depositata ex art. 640 c.p.c.; ritenuta la propria competenza anche ai sensi della disciplina sulla tutela del consumatore;
osservato:
- che è stata svolta specifica valutazione di clausole contrattuali riconducibili ai casi di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 ed in particolare concernenti: somme dovute a titolo di caparra oppure di penale o più in generale a titolo risarcitorio;
interessi usurari o comunque sproporzionati/eccessivi; proroga tacita vessatoria;
determinazione del corrispettivo differita;
facoltà di aumento del corrispettivo originario senza facoltà di recesso per la controparte;
cessione del contratto o del credito comportante minor tutela per la controparte;
- che è stata effettuata una verifica anche sul computo del TAEG con riguardo a tutti i costi dell'operazione contrattuale, inclusi quelli facoltativi come per assicurazioni non obbligatorie;
- che la valutazione e la verifica di cui sopra fanno escludere la concreta sussistenza di profili di abusività/ vessatorietà rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione;
ritenuto, pertanto, il credito giustificato dai documenti prodotti;
ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.; letti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE
Alla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in MI (VV - 89852), Frazione Paravati, alla
Via Balilla n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di
NZ RO e IB VA , in qualità di obbligato principale e ai sig.ri P.IVA_1
, nata a [...] il 1° giugno 1959 – C.F. e CP_2 C.F._1 residente in [...], Controparte_3
nata a [...] il [...] – C.F. e residente in [...]C.F._2
(VV) alla Via San Vincenzo n. 51, , nato a [...] il 21 Controparte_4
gennaio 1958 – C.F. e residente in [...]
Maria e , nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_5
e residente in [...], C.F._4
in qualità di fideiussori, di PAGARE, in solido tra loro, entro il termine di giorni quaranta
(40) dalla notificazione del presente decreto, a parte ricorrente, domiciliata come in ricorso, la somma di € 140.005,99 (di cui € 121.884,62 in forza del mutuo fondiario rep. 52601 racc.
20289 (mutuo n. 4106) ed € 18.121,37 in forza del mutuo chirografario n. 9615), dovuta per la causale di cui al ricorso, OLTRE agli INTERESSI maturati e maturandi da computarsi al tasso convenzionale – e comunque entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente – a far data dall'11 settembre 2024 quale data di recapito della costituzione in mora e sino al dì del soddisfo, nonché le SPESE del PRESENTE PROCEDIMENTO, che si liquidano, complessivamente, in € 406,50 per spese vive ed in € 2.242,00 per compensi professionali forensi, oltre ad I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
AVVERTE
I debitori ingiunti: del diritto di proporre opposizione, ove lo credano, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo e che, in mancanza di opposizione entro il predetto termine, si procederà ad esecuzione forzata.
Così deciso in IB VA, 12 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Germana Radice