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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4639/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv. Marco Castelluzzo;
e
, rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Castelluzzo;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Copertino in data 25/10/2016 e iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 21, parte I, anno 2016). R.G.V.G. 4639/2024.
Hanno precisato che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
(Copertino, 03/11/2016).
Nel ricorso depositato in data 05/11/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale domandando di:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) affidare la figlia , congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre che abiterà presso la propria abitazione sita in
Copertino alla via Pirandello n. 44;
c) La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico ricevuto Pt_1 mensilmente dall'Ente di previdenza;
d) il sig. corrisponderà la somma pari ad euro 150,00 CP_1
(centocinquanta//00) quale mantenimento nei confronti della figlia;
e) porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute per la figlia;
Per_1
f) quanto alla regolamentazione del rapporto con la figlia, durante la settimana il sig. terrà con sé la Controparte_1 figlia il lunedì dalle ore 17 alle ore 20.30, il venerdì dalle ore
17 alle ore 22.30 nella settimana in cui non pernotta con il padre;
nel fine settimana, invece, i genitori concordano di tenere la figlia per 2 week-end al mese ciascuno alternati;
g) Per ciò che concerne le festività: - nei giorni 24 e 25 dicembre (con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20) ad anni alterni;
- 26 dicembre ad anni alterni;
- 31 dicembre e 1 gennaio (con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20), ad anni alterni - 6 gennaio ad anni alterni;
- Pasqua, ad anni alterni;
- Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni (con rientro presso l'abitazione materna
2 R.G.V.G. 4639/2024.
entro le ore 20); - 25 aprile ad anni alterni (con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20); - 1 maggio ad anni alterni (con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20); - 2 giugno ad anni alterni (con rientro presso
l'abitazione materna entro le ore 20); - 14 e 15 agosto ad anni alterni (con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 22,00); - Ognissanti ed immacolata ad anni alterni (con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 20);
h) Per ciò che concerne il periodo estivo, il sig. potrà CP_1 tenere con sé la figlia , per 15 giorni consecutivi, Per_1 salvo diversi accordi, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 18/02/2025).
1.3.- Con l'atto depositato il 29/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative e modificative:
- in modifica della condizione sub f) del ricorso introduttivo, la seguente: quanto alla regolamentazione del rapporto con la figlia, durante la settimana il sig. terrà con sé la figlia il lunedì dalle ore Controparte_1
17 alle ore 20.30, il mercoledì il sig. accompagnerà la figlia a CP_1 scuola di danza per poi prenderla alle ore 20 per riaccompagnarla dopo cena entro le ore 22.00 – venerdì dalle ore 17 alle ore 22.30; nei fine settimana, invece, i genitori concordano di tenere la figlia per 2 week- end al mese ciascuno alternati;
- a precisazione della condizione sub e) del ricorso introduttivo, la seguente: per quanto riguarda i profili non espressamente concordati, gli stessi saranno regolati secondo il protocollo del Tribunale di Lecce.
All'udienza del 31/01/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle
3 R.G.V.G. 4639/2024.
condizioni di separazione così come precisate e modificate nelle note depositate in data 29/01/2025, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
Nell'interesse della prole, è opportuno precisare che la condizione sub d) deve intendersi nel senso di prevedere l'impegno di di Controparte_1 versare in favore di la somma mensile di € Parte_1
150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole. Il pagamento
– da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-FOI - dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4639/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 05/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(RT (DEU), 19/06/1983) e (Lecce
[...] Controparte_1
(LE), 09/10/1982) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate e modificate nelle note depositate in data 29/01/2025
e con la precisazione di cui in parte motiva;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Copertino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 03/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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