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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15932/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Ulizzi Rosolino); Parte_1
E
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Saladino Maria); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da accordo di cui al verbale di udienza del 13/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2023 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, a Palermo in data 03/06/2002, e che da tale unione erano nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Palermo il 27/05/2010), deduceva che l'unione coniugale si era irrimediabilmente compromessa e chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento per le figlie e dei rapporti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio il resistente contestando quanto ex adverso dedotto, ma aderendo alla domanda di separazione. Successivamente, all'udienza del 13/01/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
*****
Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo raggiunto all'udienza del 13/01/2025, in questa sede integralmente riportato:
“- affidamento condiviso della minore nata a [...] il [...], con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre;
- onere del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore , Persona_2 somma che verrà corrisposta entro giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso questo
Tribunale;
- assegno unico per la figlia minore integralmente in favore del-la sig.ra ; Parte_1
- il sig. si impegna, quando possibile, a trasferire la propria residenza presso altro Per_2 immobile;
- le parti si impegnano a rivedere le presenti condizioni nel ca-so di rientro a Palermo della figlia
” (cfr. verbale udienza del 13/01/2025). Per_1
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile celebrato a
Palermo il 03/06/2002 da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], iscritto nei registro dello Stato civile Controparte_1 di detto Comune al n. 14, parte 1, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15932/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Ulizzi Rosolino); Parte_1
E
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Saladino Maria); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da accordo di cui al verbale di udienza del 13/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2023 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, a Palermo in data 03/06/2002, e che da tale unione erano nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Palermo il 27/05/2010), deduceva che l'unione coniugale si era irrimediabilmente compromessa e chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento per le figlie e dei rapporti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio il resistente contestando quanto ex adverso dedotto, ma aderendo alla domanda di separazione. Successivamente, all'udienza del 13/01/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
*****
Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo raggiunto all'udienza del 13/01/2025, in questa sede integralmente riportato:
“- affidamento condiviso della minore nata a [...] il [...], con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre;
- onere del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore , Persona_2 somma che verrà corrisposta entro giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso questo
Tribunale;
- assegno unico per la figlia minore integralmente in favore del-la sig.ra ; Parte_1
- il sig. si impegna, quando possibile, a trasferire la propria residenza presso altro Per_2 immobile;
- le parti si impegnano a rivedere le presenti condizioni nel ca-so di rientro a Palermo della figlia
” (cfr. verbale udienza del 13/01/2025). Per_1
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile celebrato a
Palermo il 03/06/2002 da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], iscritto nei registro dello Stato civile Controparte_1 di detto Comune al n. 14, parte 1, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.