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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2113/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281-sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2113/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv.
NN UO e dall'avv. Giovanni Severino, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Severino in Pagani (SA), alla via Taurano n. 29;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Gianluca Fonsi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via
Monte Santo n. 68;
CONVENUTA
E
CP_2
ALTRA CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2025 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della ”, la Controparte_3 [...]
conveniva in giudizio la ” e Parte_1 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Salerno. CP_2
Ed invero, l'odierna attrice esponeva che in data 9.4.2022, a seguito della conclusione delle indagini Co del CC. Nucleo Operativo e Radiomobile, definite con protocollo n. 14141/2022, veniva accertato che il conducente dell'autoarticolato tg. FG689GA- XA508BN, di proprietà della
[...]
, mentre procedeva lungo la via Marittima del Comune di Pontinia (LT), per evitare Parte_1 la collisione con il veicolo tipo Peugeot tg. GA271TM, condotto da e proveniente CP_2 dalla via Mezzolicchio, sterzava repentinamente verso destra, non riuscendo ad evitare completamente l'urto con la Peugeot, così precipitando dal ponte presente in loco.
In conseguenza del sinistro, l'autoarticolato di parte attrice risultava integralmente danneggiato, al pari delle merci in esso trasportate che andavano perdute a seguito dello sfondamento dell'intera parete destra del semirimorchio che le conteneva.
Rappresentando di aver infruttuosamente inoltrato richiesta di risarcimento dei danni patiti nei confronti della ” – di seguito ”-, concludeva Controparte_1 CP_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg.
GA271TM di proprietà di nella causazione del sinistro oggetto di causa, con CP_2 conseguente condanna della stessa, in solido con la compagnia assicurativa convenuta, al risarcimento dei danni subiti con riferimento al predetto veicolo, quantificati nella complessiva somma di €
130.000,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, maggiorata della somma per il recupero del mezzo pari ad € 5.490,00 e del valore delle merci disperse pari ad €
32.318,04, il tutto oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.10.2023, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'avversa domanda risarcitoria.
In particolare, l'ente assicurativo convenuto deduceva che, a seguito degli accertamenti compiuti dal proprio perito sul veicolo attoreo, era emerso che la riparazione dei danni patiti dell'autoarticolato appariva del tutto antieconomica, trattandosi di danni di gravissima entità, e che l'autocarro tg.
FG689GA e il semirimorchio tg. XA508HBN al momento del sinistro avevano un valore residuo, rispettivamente, di € 54.500,00 e di € 25.000,00.
Rappresentando, inoltre, che la Peugeot non era stata ancora messa a disposizione per gli accertamenti del caso e che risultava coinvolta in tre pregressi sinistri verificatisi nella provincia CP_2 di Salerno, esponeva che, a seguito di più approfonditi accertamenti, era emerso che il conducente dell'autoarticolato, sig. e la sig.ra abitavano entrambi nel Comune Controparte_6 CP_2 di Battipaglia, alla via Magellano, ed erano legati da rapporti di parentela, circostanza in contrasto con quanto affermato dai medesimi soggetti in sede di spontanee dichiarazioni rese ai militari del
Nucleo Operativo e Radiomobile e riportate in allegato alla relazione di incidente stradale depositata agli atti di causa.
Sempre con riferimento a quanto dichiarato dai soggetti coinvolti nel sinistro, l'odierna convenuta contestava la veridicità della dinamica del sinistro da questi descritta e riportata in citazione: in particolare, evidenziava che la sig.ra abitava a 200 km di distanza dal luogo del sinistro, CP_2 circostanza che, a dire della , rendeva inverosimile che la medesima si fosse trovata CP_1 casualmente sui luoghi di causa e avesse causato il sinistro nel quale, per di più, rimaneva coinvolto un proprio parente.
Ancora, rappresentava che i militari intervenuti nell'immediatezza dell'incidente non rinvenivano il veicolo tipo Peugeot tg. GA271TM sul luogo del sinistro, venendo a conoscenza del ruolo da questo avuto nella causazione dello stesso solo a seguito della ricezione di una pec contenente le spontanee dichiarazioni di CP_2
Evidenziava, inoltre, che nella telefonata al 118 con la quale veniva denunciato il sinistro non veniva fatto alcun riferimento alla presenza di un'altra automobile sui luoghi di causa.
Deducendo la genericità della ricostruzione della dinamica dell'incidente fornita in citazione, evidenziava che, a tutto voler concedere, parte attrice non aveva fornito alcun elemento in grado di superare la presunzione di pari responsabilità della causazione del sinistro ex art. 2054, II comma c.c.
Eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa relativamente al supposto danneggiamento delle merci trasportate nell'autoarticolato e, in ogni caso, l'inammissibilità della relativa domanda di risarcimento danni, contestava la fondatezza della domanda di risarcimento delle spese affrontate per il recupero del veicolo danneggiato.
Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, concludeva chiedendo che fosse preliminarmente accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia assicurativa e l'inammissibilità della domanda risarcitoria, in ogni caso da rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata, chiedeva che fossero liquidati in favore della società attrice i soli danni provati in corso di causa, in misura non inferiore al 50% del loro complessivo ammontare in considerazione del concorso colposo del conducente del veicolo attoreo nella causazione del sinistro, con rigetto dell'avversa domanda di rimborso delle spese per il recupero del veicolo e di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite. Disposta con ordinanza del 31.1.2024 la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti della sig.ra la causa veniva più volte rinviata al fine di consentire a parte attrice di documentare CP_2 il perfezionamento della notifica della rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti della responsabile civile, oltre che di concludere l'iter attinente alla negoziazione assistita.
Da ultimo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'11.12.2025, all'esito della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
In linea pregiudiziale, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Occorre anzitutto decodificare il titolo della pretesa risarcitoria così formulata in atti.
Non v'è dubbio circa il fatto che la formulazione della domanda risarcitoria direttamente nei confronti dell'ente assicurativo garante per la r.c.a. del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa depone in termini inequivocabili circa il fatto che la società attrice avesse formulato l'azione diretta di cui all'art
144 del d.lgs. n. 209/2005.
Contestualmente, instando per il risarcimento del danno anche nei confronti del responsabile civile, appare evidente come tale parte avesse richiesto pure la condanna al risarcimento del danno nei confronti del rispettivo proprietario del veicolo antagonista, ai sensi dell'art. 2054, I e III comma c.c.
In tal senso, si è avuto modo di rilevare che l'introduzione normativa dell'azione diretta nei confronti dell'ente assicuratore non ha comportato la preclusione della facoltà di esercitare anche l'azione per responsabilità aquiliana nei confronti dei danneggianti: il danneggiato può quindi agire, anche cumulativamente all'interno dello stesso procedimento, tanto nei confronti del danneggiante ex art. 2054 c.c., che del suo assicuratore ai sensi dell'art. 144 c.d.a.
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo al debito aquiliano ex art. 2054 c.c. ed all'obbligazione indennitaria ex lege assunta dall'assicuratore.
Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato derivi dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito, il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III, 20/3/2021, n. 4005). In tal senso, sia l'ente assicurativo che il danneggiante risultano debitori nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per fonti diverse. Ed infatti, la solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. si fonda sull'unicità del fatto dannoso subito dal danneggiato, al cui risarcimento sono chiamati più soggetti, a nulla rilevando la diversità dei titoli dai quali le obbligazioni derivano.
Tanto premesso con riferimento alla diversità dei titoli, e quindi, alla diversa natura delle obbligazioni gravanti sugli enti assicuratori e sui rispettivi danneggianti, occorre a questo punto soffermarsi sulla questione pregiudiziale di estinzione del presente giudizio, come rilevata in sede di ordinanza del
15.10.2025.
Deve invero evidenziarsi che con ordinanza del 31.1.2024 veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione notificato nei confronti di litisconsorte necessaria del presente giudizio, CP_2 per la mancata indicazione dell'avvertimento che la costituzione oltre i termini dei venti giorni prima dell'udienza avrebbe comportato anche le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.; ne veniva quindi contestualmente disposta la rinnovazione entro il termine perentorio del 6.3.2024.
Sotto tale profilo, invero, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto secondo cui la mancata, completa indicazione, da parte dell'attore, del giorno dell'udienza di comparizione con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato ex art.168 bis c.p.c con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art.167 c.p.c., implica la nullità della citazione medesima, non potendosi ritenere sufficiente il mero generico rinvio ai termini di cui all'art. 166 c.p.c., essendo necessario, per converso, al fine di non depotenziare sensibilmente la funzione garantistica della norma, l'esplicita quantificazione di tali termini. Sicché, per potersi ritenere adempiuto l'onere corrispondente, l'avvertimento deve contenere anche la sostanza, se non la forma dell'invito (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2013, n. 1862; Sez. I, 22.7.2004, n. 13652).
Sicché, parte attrice eseguiva la rinnovazione dell'atto di citazione e depositava la copia notificata dell'atto rinnovato (cfr. allegato alla nota del 20.6.2024).
Cionondimeno, anche in tale circostanza la sig.ra non si costituiva in giudizio. CP_2
Anche a voler rilevare la validità della notifica così effettuata, perfezionatasi in data 29.2.2024, va tuttavia riscontrato un ulteriore motivo di nullità dell'atto di citazione, sempre con riferimento alla vocatio in ius: ed invero, la sig.ra veniva invitata a comparire per l'udienza del CP_2
3.7.2024, concedendosi alla stessa il termine di “settanta giorni prima dell'udienza” ai fini della costituzione in giudizio.
Nel caso di specie, quindi, l'odierna società attrice provvedeva a rinnovare la citazione alla stregua della nuova versione dell'art.163, III comma n.7) c.p.c., la cui applicabilità è invece riservata, alla stregua della disciplina di cui all'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, ai soli procedimenti introdotti successivamente al 28.2.2023. Pertanto, tenuto conto del perfezionamento della notifica telematica nei confronti della ” in CP_1 data 23.2.2023, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il procedimento fosse già pendente, ai sensi dell'art. 39, III comma c.p.c., al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. V, 2.11.2020, n. 24226).
Sicché, la rinnovazione della citazione avrebbe dovuto essere effettuata alla stregua della disciplina di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c. nella formulazione antecedente all'entrata in vigore di tale riforma, così dovendo assegnarsi al convenuto il diverso termine di venti giorni prima dell'udienza.
Ne consegue, quindi, la reiterazione del medesimo vizio di nullità della citazione, con riferimento al profilo della vocatio in ius; tanto, nonostante la concessione di uno specifico termine perentorio all'uopo previsto nel caso di specie.
Appare peraltro evidente la lesione del diritto di difesa della convenuta non costituita nel caso di specie: l'assegnazione del termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, anche a voler considerare il più ampio termine libero di centoventi giorni di cui all'art. 163-bis c.p.c. nella sua formulazione attualmente vigente, avrebbe infatti implicato un termine di cinquanta giorni per la preparazione della relativa difesa.
Tanto, a fronte del più ampio lasso temporale cui la convenuta avrebbe avuto diritto, in ragione del rito ratione temporis applicabile, pari piuttosto a settanta giorni.
Ne deriva, pertanto, l'ingiustificata reiterazione del medesimo motivo di nullità dell'atto di citazione.
Sicché, tenuto conto dell'improrogabilità dei termini perentori, non risulta più possibile autorizzare un'ulteriore rinnovazione della citazione (arg., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. V, 17.7.2019, n. 19218;
Sez. VI, 21.2.2020, n. 4710). Né risultano essere state allegate, prima ancora che provate specifiche ragioni atte a riscontrare la non imputabilità, in capo all'odierna attrice, del mancato rispetto del termine perentorio così concesso (Cass. Civ., Sez. III, 24.8.2023, n. 25228).
Tanto premesso, rilevata la sussistenza di un unitario rapporto processuale, avuto riguardo alla configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di quale CP_2 responsabile civile nel sinistro oggetto di causa in relazione alle domande formulate da parte attrice, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che la reiterazione del motivo di nullità dell'atto di citazione, con conseguenziale mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della citazione, determini l'estinzione dell'intero giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, II comma e 307, III comma c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 4.10.1984, n. 4924).
Infine, considerato che la causa appariva senz'altro matura per la decisione, tenuto conto della portata assorbente della predetta questione pregiudiziale, non risulta fondata la richiesta di parte attrice di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II,
23.11.2023, n. 32577; Sez. I, 233.2017, n. 7474; Sez. III, 11.3.2016, n. 4767). Ne consegue, pertanto, l'estinzione del presente giudizio.
Giova infine precisare che, sebbene l'art. 307 c.p.c., preveda, per la pronuncia di estinzione, la forma dell'ordinanza, tale provvedimento, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso suscettibile di autonoma impugnazione ordinaria, e non già reclamabile (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 22.6.2007, n. 14592; Sez. VI, 26.11.2020, n. 26914).
In merito alle spese, trova applicazione l'art. 310, co. 4 c.p.c., con riguardo al rapporto processuale tra la società attrice e (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., sez. II, 14.7.2021, n. 20073). CP_2
Risulta parimenti applicabile l'art. 310, IV comma c.p.c. con riguardo al rapporto processuale tra la società attrice e la ” con riguardo alle fasi processuali anteriori rispetto a quella Controparte_3 decisoria.
Sotto tale profilo, invero, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il principio fissato dall'art. 310, IV comma, c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. Civ., Sez. II, 14.7.2021, n. 20073).
Nel caso di specie, deve rilevarsi la soccombenza della società attrice con riguardo alla questione di estinzione, giacché la stessa si doleva specificamente della sussistenza dei relativi presupposti di legge, come emerge dalla nota del 27.11.2025.
Ne consegue, pertanto, come la stessa società attrice vada condannata alla refusione delle spese di lite in favore della ”, limitatamente alla fase decisoria del presente giudizio, tenuto Controparte_7 conto del fatto che la controversia in merito a tale questione pregiudiziale è insorta esclusivamente in tale fase finale.
Sotto tale profilo, invero, nessuna attività rilevante veniva svolta da parte dell'ente assicurativo convenuto con riguardo alla vicenda estintiva per cui è causa, diversa dalla rassegna delle conclusioni in atti: a tale riguardo, le spese di lite vanno liquidate secondo parametri minimi del D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii., con riguardo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2113/2023 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese a carico di chi le ha anticipate, con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra la e la sig.ra ex art. 307, III comma Parte_1 CP_2
c.p.c.;
3) spese del procedimento a carico delle parti che le hanno anticipate quanto al rapporto processuale intercorrente tra la e la Parte_1 Controparte_3
”, sino alla fase decisoria del presente giudizio;
[...]
4) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
”, limitatamente alla fase decisoria del presente giudizio, che si Controparte_3 liquidano in € 1.453,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 15.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281-sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2113/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv.
NN UO e dall'avv. Giovanni Severino, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Severino in Pagani (SA), alla via Taurano n. 29;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Gianluca Fonsi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via
Monte Santo n. 68;
CONVENUTA
E
CP_2
ALTRA CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.12.2025 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della ”, la Controparte_3 [...]
conveniva in giudizio la ” e Parte_1 Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Salerno. CP_2
Ed invero, l'odierna attrice esponeva che in data 9.4.2022, a seguito della conclusione delle indagini Co del CC. Nucleo Operativo e Radiomobile, definite con protocollo n. 14141/2022, veniva accertato che il conducente dell'autoarticolato tg. FG689GA- XA508BN, di proprietà della
[...]
, mentre procedeva lungo la via Marittima del Comune di Pontinia (LT), per evitare Parte_1 la collisione con il veicolo tipo Peugeot tg. GA271TM, condotto da e proveniente CP_2 dalla via Mezzolicchio, sterzava repentinamente verso destra, non riuscendo ad evitare completamente l'urto con la Peugeot, così precipitando dal ponte presente in loco.
In conseguenza del sinistro, l'autoarticolato di parte attrice risultava integralmente danneggiato, al pari delle merci in esso trasportate che andavano perdute a seguito dello sfondamento dell'intera parete destra del semirimorchio che le conteneva.
Rappresentando di aver infruttuosamente inoltrato richiesta di risarcimento dei danni patiti nei confronti della ” – di seguito ”-, concludeva Controparte_1 CP_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg.
GA271TM di proprietà di nella causazione del sinistro oggetto di causa, con CP_2 conseguente condanna della stessa, in solido con la compagnia assicurativa convenuta, al risarcimento dei danni subiti con riferimento al predetto veicolo, quantificati nella complessiva somma di €
130.000,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, maggiorata della somma per il recupero del mezzo pari ad € 5.490,00 e del valore delle merci disperse pari ad €
32.318,04, il tutto oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.10.2023, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'avversa domanda risarcitoria.
In particolare, l'ente assicurativo convenuto deduceva che, a seguito degli accertamenti compiuti dal proprio perito sul veicolo attoreo, era emerso che la riparazione dei danni patiti dell'autoarticolato appariva del tutto antieconomica, trattandosi di danni di gravissima entità, e che l'autocarro tg.
FG689GA e il semirimorchio tg. XA508HBN al momento del sinistro avevano un valore residuo, rispettivamente, di € 54.500,00 e di € 25.000,00.
Rappresentando, inoltre, che la Peugeot non era stata ancora messa a disposizione per gli accertamenti del caso e che risultava coinvolta in tre pregressi sinistri verificatisi nella provincia CP_2 di Salerno, esponeva che, a seguito di più approfonditi accertamenti, era emerso che il conducente dell'autoarticolato, sig. e la sig.ra abitavano entrambi nel Comune Controparte_6 CP_2 di Battipaglia, alla via Magellano, ed erano legati da rapporti di parentela, circostanza in contrasto con quanto affermato dai medesimi soggetti in sede di spontanee dichiarazioni rese ai militari del
Nucleo Operativo e Radiomobile e riportate in allegato alla relazione di incidente stradale depositata agli atti di causa.
Sempre con riferimento a quanto dichiarato dai soggetti coinvolti nel sinistro, l'odierna convenuta contestava la veridicità della dinamica del sinistro da questi descritta e riportata in citazione: in particolare, evidenziava che la sig.ra abitava a 200 km di distanza dal luogo del sinistro, CP_2 circostanza che, a dire della , rendeva inverosimile che la medesima si fosse trovata CP_1 casualmente sui luoghi di causa e avesse causato il sinistro nel quale, per di più, rimaneva coinvolto un proprio parente.
Ancora, rappresentava che i militari intervenuti nell'immediatezza dell'incidente non rinvenivano il veicolo tipo Peugeot tg. GA271TM sul luogo del sinistro, venendo a conoscenza del ruolo da questo avuto nella causazione dello stesso solo a seguito della ricezione di una pec contenente le spontanee dichiarazioni di CP_2
Evidenziava, inoltre, che nella telefonata al 118 con la quale veniva denunciato il sinistro non veniva fatto alcun riferimento alla presenza di un'altra automobile sui luoghi di causa.
Deducendo la genericità della ricostruzione della dinamica dell'incidente fornita in citazione, evidenziava che, a tutto voler concedere, parte attrice non aveva fornito alcun elemento in grado di superare la presunzione di pari responsabilità della causazione del sinistro ex art. 2054, II comma c.c.
Eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa relativamente al supposto danneggiamento delle merci trasportate nell'autoarticolato e, in ogni caso, l'inammissibilità della relativa domanda di risarcimento danni, contestava la fondatezza della domanda di risarcimento delle spese affrontate per il recupero del veicolo danneggiato.
Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, concludeva chiedendo che fosse preliminarmente accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia assicurativa e l'inammissibilità della domanda risarcitoria, in ogni caso da rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata, chiedeva che fossero liquidati in favore della società attrice i soli danni provati in corso di causa, in misura non inferiore al 50% del loro complessivo ammontare in considerazione del concorso colposo del conducente del veicolo attoreo nella causazione del sinistro, con rigetto dell'avversa domanda di rimborso delle spese per il recupero del veicolo e di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite. Disposta con ordinanza del 31.1.2024 la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti della sig.ra la causa veniva più volte rinviata al fine di consentire a parte attrice di documentare CP_2 il perfezionamento della notifica della rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti della responsabile civile, oltre che di concludere l'iter attinente alla negoziazione assistita.
Da ultimo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza dell'11.12.2025, all'esito della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
In linea pregiudiziale, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Occorre anzitutto decodificare il titolo della pretesa risarcitoria così formulata in atti.
Non v'è dubbio circa il fatto che la formulazione della domanda risarcitoria direttamente nei confronti dell'ente assicurativo garante per la r.c.a. del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa depone in termini inequivocabili circa il fatto che la società attrice avesse formulato l'azione diretta di cui all'art
144 del d.lgs. n. 209/2005.
Contestualmente, instando per il risarcimento del danno anche nei confronti del responsabile civile, appare evidente come tale parte avesse richiesto pure la condanna al risarcimento del danno nei confronti del rispettivo proprietario del veicolo antagonista, ai sensi dell'art. 2054, I e III comma c.c.
In tal senso, si è avuto modo di rilevare che l'introduzione normativa dell'azione diretta nei confronti dell'ente assicuratore non ha comportato la preclusione della facoltà di esercitare anche l'azione per responsabilità aquiliana nei confronti dei danneggianti: il danneggiato può quindi agire, anche cumulativamente all'interno dello stesso procedimento, tanto nei confronti del danneggiante ex art. 2054 c.c., che del suo assicuratore ai sensi dell'art. 144 c.d.a.
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo al debito aquiliano ex art. 2054 c.c. ed all'obbligazione indennitaria ex lege assunta dall'assicuratore.
Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato derivi dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito, il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III, 20/3/2021, n. 4005). In tal senso, sia l'ente assicurativo che il danneggiante risultano debitori nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per fonti diverse. Ed infatti, la solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. si fonda sull'unicità del fatto dannoso subito dal danneggiato, al cui risarcimento sono chiamati più soggetti, a nulla rilevando la diversità dei titoli dai quali le obbligazioni derivano.
Tanto premesso con riferimento alla diversità dei titoli, e quindi, alla diversa natura delle obbligazioni gravanti sugli enti assicuratori e sui rispettivi danneggianti, occorre a questo punto soffermarsi sulla questione pregiudiziale di estinzione del presente giudizio, come rilevata in sede di ordinanza del
15.10.2025.
Deve invero evidenziarsi che con ordinanza del 31.1.2024 veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione notificato nei confronti di litisconsorte necessaria del presente giudizio, CP_2 per la mancata indicazione dell'avvertimento che la costituzione oltre i termini dei venti giorni prima dell'udienza avrebbe comportato anche le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.; ne veniva quindi contestualmente disposta la rinnovazione entro il termine perentorio del 6.3.2024.
Sotto tale profilo, invero, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto secondo cui la mancata, completa indicazione, da parte dell'attore, del giorno dell'udienza di comparizione con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato ex art.168 bis c.p.c con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art.167 c.p.c., implica la nullità della citazione medesima, non potendosi ritenere sufficiente il mero generico rinvio ai termini di cui all'art. 166 c.p.c., essendo necessario, per converso, al fine di non depotenziare sensibilmente la funzione garantistica della norma, l'esplicita quantificazione di tali termini. Sicché, per potersi ritenere adempiuto l'onere corrispondente, l'avvertimento deve contenere anche la sostanza, se non la forma dell'invito (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2013, n. 1862; Sez. I, 22.7.2004, n. 13652).
Sicché, parte attrice eseguiva la rinnovazione dell'atto di citazione e depositava la copia notificata dell'atto rinnovato (cfr. allegato alla nota del 20.6.2024).
Cionondimeno, anche in tale circostanza la sig.ra non si costituiva in giudizio. CP_2
Anche a voler rilevare la validità della notifica così effettuata, perfezionatasi in data 29.2.2024, va tuttavia riscontrato un ulteriore motivo di nullità dell'atto di citazione, sempre con riferimento alla vocatio in ius: ed invero, la sig.ra veniva invitata a comparire per l'udienza del CP_2
3.7.2024, concedendosi alla stessa il termine di “settanta giorni prima dell'udienza” ai fini della costituzione in giudizio.
Nel caso di specie, quindi, l'odierna società attrice provvedeva a rinnovare la citazione alla stregua della nuova versione dell'art.163, III comma n.7) c.p.c., la cui applicabilità è invece riservata, alla stregua della disciplina di cui all'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, ai soli procedimenti introdotti successivamente al 28.2.2023. Pertanto, tenuto conto del perfezionamento della notifica telematica nei confronti della ” in CP_1 data 23.2.2023, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il procedimento fosse già pendente, ai sensi dell'art. 39, III comma c.p.c., al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. V, 2.11.2020, n. 24226).
Sicché, la rinnovazione della citazione avrebbe dovuto essere effettuata alla stregua della disciplina di cui all'art. 163 n. 7) c.p.c. nella formulazione antecedente all'entrata in vigore di tale riforma, così dovendo assegnarsi al convenuto il diverso termine di venti giorni prima dell'udienza.
Ne consegue, quindi, la reiterazione del medesimo vizio di nullità della citazione, con riferimento al profilo della vocatio in ius; tanto, nonostante la concessione di uno specifico termine perentorio all'uopo previsto nel caso di specie.
Appare peraltro evidente la lesione del diritto di difesa della convenuta non costituita nel caso di specie: l'assegnazione del termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, anche a voler considerare il più ampio termine libero di centoventi giorni di cui all'art. 163-bis c.p.c. nella sua formulazione attualmente vigente, avrebbe infatti implicato un termine di cinquanta giorni per la preparazione della relativa difesa.
Tanto, a fronte del più ampio lasso temporale cui la convenuta avrebbe avuto diritto, in ragione del rito ratione temporis applicabile, pari piuttosto a settanta giorni.
Ne deriva, pertanto, l'ingiustificata reiterazione del medesimo motivo di nullità dell'atto di citazione.
Sicché, tenuto conto dell'improrogabilità dei termini perentori, non risulta più possibile autorizzare un'ulteriore rinnovazione della citazione (arg., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. V, 17.7.2019, n. 19218;
Sez. VI, 21.2.2020, n. 4710). Né risultano essere state allegate, prima ancora che provate specifiche ragioni atte a riscontrare la non imputabilità, in capo all'odierna attrice, del mancato rispetto del termine perentorio così concesso (Cass. Civ., Sez. III, 24.8.2023, n. 25228).
Tanto premesso, rilevata la sussistenza di un unitario rapporto processuale, avuto riguardo alla configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di quale CP_2 responsabile civile nel sinistro oggetto di causa in relazione alle domande formulate da parte attrice, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che la reiterazione del motivo di nullità dell'atto di citazione, con conseguenziale mancato rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della citazione, determini l'estinzione dell'intero giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, II comma e 307, III comma c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 4.10.1984, n. 4924).
Infine, considerato che la causa appariva senz'altro matura per la decisione, tenuto conto della portata assorbente della predetta questione pregiudiziale, non risulta fondata la richiesta di parte attrice di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II,
23.11.2023, n. 32577; Sez. I, 233.2017, n. 7474; Sez. III, 11.3.2016, n. 4767). Ne consegue, pertanto, l'estinzione del presente giudizio.
Giova infine precisare che, sebbene l'art. 307 c.p.c., preveda, per la pronuncia di estinzione, la forma dell'ordinanza, tale provvedimento, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso suscettibile di autonoma impugnazione ordinaria, e non già reclamabile (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 22.6.2007, n. 14592; Sez. VI, 26.11.2020, n. 26914).
In merito alle spese, trova applicazione l'art. 310, co. 4 c.p.c., con riguardo al rapporto processuale tra la società attrice e (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., sez. II, 14.7.2021, n. 20073). CP_2
Risulta parimenti applicabile l'art. 310, IV comma c.p.c. con riguardo al rapporto processuale tra la società attrice e la ” con riguardo alle fasi processuali anteriori rispetto a quella Controparte_3 decisoria.
Sotto tale profilo, invero, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il principio fissato dall'art. 310, IV comma, c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. Civ., Sez. II, 14.7.2021, n. 20073).
Nel caso di specie, deve rilevarsi la soccombenza della società attrice con riguardo alla questione di estinzione, giacché la stessa si doleva specificamente della sussistenza dei relativi presupposti di legge, come emerge dalla nota del 27.11.2025.
Ne consegue, pertanto, come la stessa società attrice vada condannata alla refusione delle spese di lite in favore della ”, limitatamente alla fase decisoria del presente giudizio, tenuto Controparte_7 conto del fatto che la controversia in merito a tale questione pregiudiziale è insorta esclusivamente in tale fase finale.
Sotto tale profilo, invero, nessuna attività rilevante veniva svolta da parte dell'ente assicurativo convenuto con riguardo alla vicenda estintiva per cui è causa, diversa dalla rassegna delle conclusioni in atti: a tale riguardo, le spese di lite vanno liquidate secondo parametri minimi del D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii., con riguardo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2113/2023 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese a carico di chi le ha anticipate, con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra la e la sig.ra ex art. 307, III comma Parte_1 CP_2
c.p.c.;
3) spese del procedimento a carico delle parti che le hanno anticipate quanto al rapporto processuale intercorrente tra la e la Parte_1 Controparte_3
”, sino alla fase decisoria del presente giudizio;
[...]
4) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
”, limitatamente alla fase decisoria del presente giudizio, che si Controparte_3 liquidano in € 1.453,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 15.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato