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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 26/06/2025 N. 2225/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SORGE Parte_1 C.F._1
GIULIA MARIA
RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 21.2.25,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte:
[...]
NEL MERITO: A) ACCERTARE e DICHIARARE che la ricorrente ha diritto al pagamento delle spettanze retributive descritte in narrativa e non corrisposte, ivi comprese le spettanze di fine rapporto, pari a complessivi € 4.917,47 (di cui € 936,10 per TFR) e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a corrispondere alla ricorrente medesima la somma anzidetta, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere occorrendo interrogatorio formale della convenuta sulle circostanze dedotte nella parte in fatto, qui da intendersi ritrascritte e precedute da “Vero che”. NELLE SPESE: con la rifusione delle spese di causa, comprensive del rimborso forfettario e degli oneri di fatturazione.
pur ritualmente notiziata della pendenza Controparte_1 del giudizio non si è costituita, sicché, alla udienza del 27.5.25, ne è stata dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza parte ricorrente ha personalmente dichiarato: “rinuncio alla indennità per permessi retribuiti pur oggetto di domanda nel ricorso per importo pari a 136,19 euro, pur ribadendo di non averli fruiti”. Alla udienza del 26.6.25 la causa è stata discussa e, ad esito della camera di consiglio, decisa. Tanto premesso si rileva quanto segue. Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale convenuta, esercente un centro estetico in via Spontini 12 - Milano, dal 18/09/2023 al 28/9/2024; il rapporto risulta cessato per dimissioni volontarie rese dalla ricorrente (cfr. doc. 1 allegato al ricorso). La sig.ra ha specificato di aver svolto mansioni di estetista, con inquadramento al Pt_1 livello III della classificazione del personale prevista dal CCNL Acconciature Estetica Artigianato, ed orario part time al 75% con retribuzione mensile pari, da ultimo, ad € 981,75 per 13 mensilità. La lavoratrice ha prodotto le buste paga dei mesi da settembre 2023 a maggio 2024 (doc. 2 della ricorrente), con eccezione di quella di aprile 2024, che la ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto, così come i cedolini relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024.
lamenta quindi di aver ricevuto, con grave ritardo, il pagamento Parte_1
(in contanti) dello stipendio di giugno e di come, alla data delle dimissioni (27/9/2024), fosse ancora in attesa del pagamento della retribuzione di luglio e di agosto, oltre che della 13ma 2023; ciò, senza che a nulla fosse servito un intervento in data 16 settembre 2024, da parte Dipartimento Artigiano CP_2 presso la Camera del Lavoro. In ragione di ciò rivendica il proprio diritto a vedersi corrisposte le retribuzioni dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024, € 1.063,56, per i 4 ratei di 13ma 2023 ed i 9 ratei di 13ma 2024, € 936,10 per TFR;
dunque complessivi € 4.781,28. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento. Come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009). Parte resistente, nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto a tale onere. Ne consegue che la resistente dovrà senz'altro essere condannata a corrispondere al ricorrente gli importi oggetto di domanda, come specificati in dispositivo. Tali importi appaiono correttamente conteggiati dalla parte ricorrente sulla base delle risultanze dei cedolini paga prodotti, nonché rispondenti ai criteri di conteggio di cui alla normativa del CCNL applicabile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità a quanto disposto dal DM 55/2014, sono poste a carico della parte resistente, integralmente soccombente e ciò secondo l'ordinario criterio di cui all'art 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) DICHIARA il diritto della ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024, dei ratei di 13ma 2023 e 2024 e del TFR pari a complessivi € 4.781,28 (di cui € 936,10 per TFR) e per l'effetto CONDANNA la convenuta contumace CP_1
2 a corrispondere alla ricorrente € 4.781,28, con Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi;
2) CONDANNA la convenuta contumace Controparte_1 alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese liquidate in euro 2000 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, CU ove dovuto, oneri accessori dovuti per legge.
Milano, 26.6.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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