Ordinanza collegiale 9 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03841/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02901/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2901 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
De UA SI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Di FE FR IO, AT CE TA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
I) con il ricorso introduttivo:
- della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A048-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575 del 6.12.2023, nella parte in cui al ricorrente non risulta riconosciuta la riserva di cui all'art. 678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, approvata e pubblicata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2995 del 17.09.2024, unitamente ai decreti di rettifica della suddetta graduatoria;
II) con i motivi aggiunti del 13.1.2025:
- della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A048-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado per la regione Lombardia, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico
n. 3544 del 18.11.2024 e del decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3675 del 4.12.2024, nonché dei medesimi decreti del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3544 del 18.11.2024 e n. 3675 del 4.12.2024;
- nei limiti di interesse, dei decreti del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 63411 del 22.11.2024, di individuazione dei candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A049 a decorrere dall’a.s. 2024/25;
III) con motivi aggiunti del 19.5.2025:
della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A049-Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado per la regione Lombardia, come integrata con decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.334 del 20.03.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa NA BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 13.1.2025 e del 19.5.2025 le graduatorie finali della procedura concorsuale a cattedre presso la Regione Lombardia, per le classi di concorso A048 e A049, lamentando il mancato riconoscimento della riserva di cui all’art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale.
Espone infatti di aver prestato servizio quale ufficiale di complemento in ferma biennale, con proroga per complessivi sette anni, ma di non aver potuto all’atto della compilazione della domanda di partecipazione al concorso indicare il possesso del titolo di riserva di cui all’art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010, non essendo lo stesso contemplato tra le opzioni di riserva indicate in domanda.
All’esito delle prove il ricorrente otteneva per entrambe le graduatorie punti 191,50, ma senza il riconoscimento della riserva richiesta.
Il ricorrente, non avendo indicato l’opzione presente nella domanda “ Volontari in ferma breve o prefissata ”, in quanto relativa alla differente ipotesi della categoria di riserva prevista dall’art. 1014 comma 1 del D.Lvo 66/2010, ha segnalato la carenza nella domanda e ha richiesto con istanza separata inviata in data 20.9.2024 il riconoscimento della riserva.
Con il ricorso introduttivo ha impugnato la graduatoria approvata con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 2995 del 17.09.2024 e con i successivi motivi aggiunti i decreti di approvazione delle graduatorie successive, adottate a seguito di rinunce o scorrimenti, deducendo la violazione dell’art. 3 L. 241/90, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66., nonché la violazione dell’obbligo del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, con mero atto di stile.
Il Collegio ha adottato una prima ordinanza n. 3541 del 19.12.2024 chiedendo al Ministero una relazione sui fatti di causa, unitamente alla documentazione relativa al procedimento di selezione e in particolare a quella attinente al profilo della riserva invocata dal ricorrente.
Nella relazione, depositata in data 10.1.2025, a firma del Dirigente dell’Ufficio VIII dell’USR per la Lombardia del Ministero, si dava atto che “il candidato De UA, in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, ben avrebbe potuto indicare il possesso del titolo di riserva “biennale” cliccando sulla lettera “R”, senza incorrere in dichiarazioni mendaci” e veniva altresì riconosciuto che “le riserve di posti di cui all'articolo 1014 si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale, avrebbe potuto usufruire del beneficio della riserva militare. Se così non è stato, è imputabile esclusivamente a sua responsabilità e non ad un problema di modulistica o di illegittimità dell’operato dell’amministrazione”
Con successiva ordinanza n. 102 del 22.1.2025 il Collegio accoglieva la domanda cautelare, “ ordinando all’Amministrazione intimata di riesaminare i titoli spettanti al ricorrente, in particolare di accertare il diritto alla riserva di cui all’art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione dell’ordinanza”.
Contestualmente veniva autorizzata l’integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti dei soggetti posizionati nella graduatoria finale, rinviando la trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti all’udienza pubblica del 10 giugno 2025.
Con successiva ordinanza n. 2131 dell’11.6.2025, in accoglimento alla domanda di esecuzione dell’ordinanza n. 102 del 22.1.2025, il Collegio nominava il Commissario ad acta nella figura del Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale della Lombardia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio.
Con ordinanza n. 2165 del 12.6.2025 veniva autorizzata l’integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti dei soggetti posizionati nella successiva graduatoria finale, impugnata con motivi aggiunti del 19.5.2025.
All’udienza pubblica del 28 ottobre il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il ricorrente ha impugnato con il ricorso e i motivi aggiunti la graduatoria finale e le successive graduatorie integrative e correttive, della procedura concorsuale a cattedre presso la Regione Lombardia, per le classi di concorso A048 ed A049.
Espone non aver potuto segnare nella domanda la categoria “ Ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata” di cui all’art.678 comma 9 del D.Lvo 66/2010, in quanto detta categoria non era indicata tra le categorie di riserva previste dalla legge a differenza della riserva volontari in ferma breve e prefissata di cui all’art.1014 comma 1 del D.Lvo 66/2010.
2) Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti.
Preliminarmente si dà atto che il ricorrente ha sempre provveduto alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti, per pubblici proclami, nei confronti dei professori inseriti nella graduatoria delle classi di concorso A048 e A049.
2.1 Il bando di concorso di cui al DDG 6.12.2023, all’art.3 comma 3 contemplava le categorie di riserva previste dalla legge, inclusa cui quella di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), cioè volontari in ferma breve o prefissata.
Le stesse categorie erano elencate nella domanda di partecipazione on line.
Il ricorrente non ha potuto indicare la riserva, in quanto nella domanda on line vi era la possibilità di barrare la casella R – riserva- per volontari in ferma breve e prefissata di cui all’art. 1014 comma 1 del D.Lvo 66/2010, ma non la categoria ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata) di cui all’art. 678 comma 9 del D.Lvo 66/2010.
L’Amministrazione non ha mai contestato il diritto del ricorrente di poter usufruire della riserva, tant’è che nella relazione viene affermato che “ avrebbe potuto indicare il possesso del titolo di riserva “biennale” cliccando sulla lettera “R”, senza incorrere in dichiarazioni mendaci” in quanto “le riserve di posti di cui all'articolo 1014 si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale, avrebbe potuto usufruire del beneficio della riserva militare.
La prospettazione dell’Amministrazione non è condivisibile.
Secondo l’orientamento consolidato deve essere distinto il caso in cui la dichiarazione è mirata a far conseguire, quale beneficio primario, l'ammissione al concorso, rispetto a quello in cui la dichiarazione è volta all'assegnazione di un maggior punteggio; in quest'ultima ipotesi, " una volta acclarata la mendacità della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, può essere solo quella della privazione del punteggio stesso, con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria " (TAR Lazio, Sez. I-bis 07/12/2023 n. 18414; Id. 24/11/2018 n. 11389).
Tuttavia nel caso sbarrare la casella R in assenza della tipologia di riserva avrebbe comportato proprio una dichiarazione mendace, con conseguente perdita della riserva stessa.
Le due tipologie di riserva sono infatti differenti, tant’è che sono previste da norme diverse e né la lex specialis né la guida per la compilazione della domanda hanno previsto una equiparazione tra le due ipotesi.
Pertanto erroneamente l’Amministrazione sostiene che il mancato riconoscimento della riserva “ è imputabile esclusivamente a sua responsabilità e non ad un problema di modulistica o di illegittimità dell’operato dell’amministrazione” .
Proprio nel rispetto del principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, il ricorrente non ha barrato la casella della riserva, con il rischio di rendere una dichiarazione mendace e altresì consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.
III) Per tali ragioni il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti e per l’effetto deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto alla riserva di cui all’art.678 comma 9 del D.lvo 66/2010 e le graduatorie impugnate vanno annullate nella parte in cui al ricorrente non viene riconosciuta la suddetta riserva.
Per l’effetto conformativo della sentenza l’Amministrazione deve correggere le graduatorie impugnate, inserendo la riserva a favore del ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, determinate anche in considerazione dell’andamento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e ordina all’Amministrazione di inserire nelle graduatorie per le classi di concorso A048 e A049 Classe la riserva a favore del ricorrente.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in € 3.000,00 (tremila,00), oltre oneri di legge e rimborso dei contributi unificati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA LL, Presidente
NA BI, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BI | FA LL |
IL SEGRETARIO