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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/09/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3070/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3070/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Zaini Parte_1
PARTE ATTRICE Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianchini PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 [...]
– premesso di essere creditrice della somma di €1.886.262,45, a titolo di saldo Parte_2 debitore dei contratti di mutuo di credito fondiario Rep. 31593 n. 18261 Notaio el 26.04.2010; Per_1 mutuo di credito fondiario n. 741533330.49, Rep. 31594 n. 18262 Notaio el 26.04.2010; mutuo Per_1 di credito fondiario n. 741533344.63, Rep. 31595 n. 18263 Notaio del 26.04.2010: atti di Per_1 modifica del mutuo del 31.12.2014, tutti stipulati tra la società e Banca Monte dei Parte_3
Paschi di Siena s.p.a. e garantiti da ha chiesto al Tribunale di Arezzo ingiungersi a Parte_1
il pagamento della somma suindicata. Parte_1
In data 19 ottobre 2023, ritenuti sussistenti i presupposti, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 942/2023 (r.g. 2172/2023).
pagina 1 di 9 Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha opposto il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1 chiedendone la revoca, eccependo preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
la prescrizione del credito vantato dalla banca;
nonché la parcellizzazione e il frazionamento del credito. Nel merito, l'attore ha dedotto la nullità della fideiussione per violazione della disciplina consumerista e per violazione della normativa antitrust. L'opponente ha poi eccepito la mancata escussione preventiva del patrimonio sociale della debitrice principale, Parte_3
Sulla scorta di tali eccezioni, il ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione, confermando la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, e per gli effetti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO:
1. Accertare e dichiarare, che trattandosi di controversia in materia bancaria, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 28/2010 è condizione di procedibilità esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, ponendo l'onere di attivazione di detta procedura deflattiva del contenzioso a carico della convenuta- opposta, assegnando termine per l'esperimento di detta procedura;
2. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa e documentato l'improcedibilità della presente domanda giudiziale richiesta dalla convenuta-opposta per abuso dello strumento processuale e per contrarietà alla regola generale di correttezza e buona fede per il frazionamento del credito richiesto e conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023; 3. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa e documentato l'intervenuta prescrizione ex art. art. 2948 n. 4 c.c. di tutti gli interessi legali e/o convenzionali e/o moratori richiesti da controparte ed azionati in via monitoria, rappresentati nei conteggi di cui ai doc. e sub. documenti 2 – 3 – 4 – 6 – 7 del fascicolo monitorio e conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023; NEL MERITO:
4. Accertare e dichiarare, in accoglimento della presente opposizione, la nullità/inefficacia e/o l'invalidità delle fideiussioni/garanzie rinvenibili nel testo degli artt. 7 dei contratti di mutuo di credito fondiario del 26.04.2010 (doc. 6 – 7 - 8) e di tutte le clausole fideiussorie ad essi collegate e connesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 – 1419 c.c. per quanto esposto in narrativa, per violazione della normativa cd. Antitrust riproduttive di quelle contenute nello schema ABI come sanzionato dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, e comunque in violazione delle leggi in materia, liberando quindi il fideiussore e, _ Sempre in relazione alle predette fideiussioni Parte_1 accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione della convenuta opposta nei confronti del sig. per decadenza del termine ex art. 1957 c.c. per i motivi esposti in Parte_1 narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023;
5. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, l'invalidità e/o nullità/inefficacia delle fideiussioni/garanzie contenute rinvenibili nel testo degli artt. 7 dei contratti di mutuo di credito fondiario del 26.04.2010 (doc. 6 – 7 - 8) e di tutte le clausole fideiussorie ad essi collegate e connesse come indicate in atto per la vessatorietà delle clausole in essi contenute e per non essere tali pagina 2 di 9 pattuizione e/o clausole state oggetto di nessuna trattativa con l'Istituto di credito, in violazione dell'art. 33 e seguenti Codice del Consumo con il sig. , e comunque in violazione delle Parte_1 leggi in materia liberando quindi il fideiussore e, _ Sempre in relazione alle predette Parte_1 fideiussioni accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità per violazione a norme imperative atteso lo squilibrio contrattuale per i motivi esposti in narrativa subìto dal sig. , e per l'effetto Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023; _ Sempre in relazione alle predette fideiussioni accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione della convenuta opposta nei confronti del sig. Pt_1
per decadenza del termine ex art. 1957 c.c. per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto
[...] revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023;
6. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità della pretesa creditoria di controparte in quanto del tutto carente dei requisiti di cui agli artt. 633 e seguenti ovvero difettando il credito richiesto di tutti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed essendo del tutto indeterminato e generico, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023;
7. Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento per omessa preventiva escussione del patrimonio della società fallita in data 04.11.2021 per le ragioni esposte nella narrativa che Parte_3 precede, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023; IN OGNI CASO:
8. Con vittoria di spese e compensi come per legge, con richiesta di distrazione delle spese e dei compensi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore Avv. Laura Zaini, che si dichiara antistataria”
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 preliminarmente rilevato di avere introdotto il procedimento di mediazione a seguito della notifica dell'atto di citazione;
l'opposta ha dedotto altresì che non vi è stata parcellizzazione del credito, in quanto i crediti vantati nei confronti del hanno ad oggetto titoli differenti rispetto a quello Pt_1 dell'odierno giudizio. Nel merito, ha poi sottolineato che parte opponente ha rivestito il ruolo di amministratore unico e Presidente della società e, pertanto, non può essere Parte_3 considerato consumatore con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina legislativa;
ha dedotto, altresì, che le fideiussioni prestate dal sono specifiche e, in quanto tali, estranee Pt_1 all'accertamento condotto dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Infine, l'opposta ha evidenziato che la società debitrice principale, essendo stata ammessa al fallimento, non poteva essere preventivamente escussa.
Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, accolta l'eccezione preliminare di nullità della citazione, In via cautelare e preliminare, voglia concedere la provvisoria esecutorietà al decreto
pagina 3 di 9 ingiuntivo n. 942/2023 emesso in data 19/10/2023 dal Tribunale di Arezzo, in quanto l'opposizione non è fondata su atto scritto e non è di pronta soluzione e l'erogazione delle somme mutuate è stata dimostrata da questa difesa, con tutti gli ordini di erogazione. Nel merito voglia rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto ed in diritto e pertanto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata e confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 942/2023 emesso in data 19/10/2023 dal Tribunale di Arezzo nei confronti di Parte_1
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avversarie, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia condannare il sig. al pagamento della somma ingiunta di € Parte_1
1.886.262,45 oltre interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 2855 c.c. o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di ragione e/o giustizia favore di Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
In seguito al deposito delle note ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza riservata del 13.12.2024, verificato che il tentativo di mediazione è stato correttamente esperito, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta la causa per la decisione, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.92025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Parte opponente ha concluso come da atto di citazione;
parte opposta si è riportata alle conclusioni della comparsa di costituzione e di risposta.
L'opposizione proposta da è infondata e va respinta, per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
Giova innanzitutto premettere che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Tanto premesso si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 1.886.262,45, a titolo di saldo debitore dei contratti di mutuo di credito fondiario Rep. 31593 n. 18261 Notaio del Per_1
26.04.2010; mutuo di credito fondiario n. 741533330.49, Rep. 31594 n. 18262 Notaio del Per_1
26.04.2010; mutuo di credito fondiario n. 741533344.63, Rep. 31595 n. 18263 Notaio del Per_1
26.04.2010; atti di modifica del mutuo del 31.12.2014, tutti stipulati tra la società e Parte_3
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e garantiti da . Parte_1
pagina 4 di 9 A sostegno della propria pretesa, parte opposta, in sede monitoria, ha allegato i suddetti contratti di mutuo, con i relativi piano di ammortamento, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare.
Per contro, i motivi di opposizione appaiono infondati.
Parte opponente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per parcellizzazione del credito vantato da parte opposta, posto che la banca ha già chiesto e ottenuto nei suoi confronti i decreti ingiuntivi n. 890/2023 e n. 290/2023, relativi allo stesso credito di cui al decreto ingiuntivo n. 942/2023.
L'eccezione non coglie nel segno.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, non può frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Nel caso che ci occupa, non si può ravvisare la parcellizzazione del credito vantato dalla parte opposta, posto che i decreti ingiuntivi n. 890/2023 e n. 942/2023, chiesti e ottenuti dalla convenuta nei confronti del hanno ad oggetto rapporti obbligatori differenti rispetto a quelli dell'odierno giudizio, in Pt_1 relazione ai quali è fideiussore di debitori principali diversi dalla Parte_1 Parte_3
(cfr. doc. 3 e 4 di parte opponente).
Sempre in via preliminare, parte opponente ha eccepito la prescrizione degli interessi legali, convenzionali e/o moratori.
Ad avviso del gli interessi legali, moratorie e/o convenzionali inseriti nei conteggi della banca Pt_1 sono prescritti, non essendovi stati atti interruttivi.
L'eccezione è priva di fondamento. Invero, parte opposta ha interrotto il termine di prescrizione in data 12.02.2020 notificando l'atto di citazione per revocatoria ex art. 2901 c.c., in cui sono indicate tutte le linee di credito di cui il è garante (cfr. doc. 6 di parte opposta). Pt_1
Nel merito, l'opponente ha dedotto la nullità delle clausole n. 7 dei contratti di mutuo di credito fondiario, contenenti le fideiussioni prestate dal a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Pt_1 con tali contratti di mutuo, perché contrarie all'art. 33 del Codice del Consumo. Parte_3
L'eccezione è infondata.
pagina 5 di 9 Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel caso di persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (in tal senso, v. CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15 e 14 settembre 2016 causa C-534/15).
La Corte di Cassazione, sulla base del predetto intervento della Corte di Giustizia, ha chiarito che, alla stregua dell'interpretazione generale di consumatore adottata dalla medesima Corte, deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o molteplici attività professionali), stipuli un contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tali attività, bensì estranee alla stessa, nell'accezione di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio). (Cass., S.U. 5868/23; Cass. 742/ 2020). Dalle risultanze documentali è emerso che ha prestato le fideiussioni quando era Parte_1 amministratore unico e Presidente della società (cfr. doc. 2 di parte opposta;
nonché Parte_3 pagina 1 dei rapporti di mutuo di credito fondiario, cfr. doc. 6,7,8).
Da tali elementi emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello strettissimo collegamento della garanzia alla stessa attività professionale del garante, escludendo che si tratti di un contratto a fini privati. I requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica all'opponente vanno, dunque, esclusi, per la sua peculiare posizione nella vicenda in esame, dovendo negarsi che egli abbia concluso il contratto quale consumatore ed avendo, al contrario, agito nell'ambito della sua attività professionale, stipulando il contratto di garanzia per finalità tutt'altro che estranee alla stessa, ma proprio, invece, quale atto espressivo dell'attività professionale svolta.
Pertanto, è inapplicabile al caso di specie la disciplina consumeristica e di conseguenza, è valida, sotto questo profilo, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.
Stante la validità della clausola contenente la deroga dell'art.1957 c.c., è irrilevante qualsiasi contestazione sollevata dall'opponente circa la decadenza della Banca opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi di tale norma. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 21867/2013).
Né del resto può ravvisarsi la nullità delle fideiussioni prestate dal per violazione della Pt_1 normativa antitrust.
Va osservato, in via generale, che la nullità eccepita dall'opponente trova il proprio fondamento nella circostanza di fatto che la fideiussione contenga le tre clausole di cui al modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata ritenuta contraria al pagina 6 di 9 principio della libera concorrenza con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (in particolare le clausole 2, 6 e 8, rispettivamente di sopravvivenza, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di reviviscenza).
Fondamentale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulta la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
Inoltre, trattandosi di fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento Banca d'Italia 55/2005 (le fideiussioni sono del 2013 e 2014), che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005, preso in esame dalla Banca d'Italia, parte opponente deve altresì provare che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Invero, la valenza probatoria privilegiata del Provv. n. 55 del 2005 della Banca d'Italia opera per il solo periodo anteriore o immediatamente successivo all'adozione del provvedimento medesimo, senza includere anche periodi successivi, per vero particolarmente dilatati nel tempo.
Tali principi, tuttavia, non possono applicarsi al caso di specie. Ed invero, dal citato provvedimento della n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie (cfr. doc. 13-16 di parte opposta).
La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (cfr. Cass. 21841/24).
pagina 7 di 9 Dunque, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.
Nel caso di specie, tale onere di allegazione e prova non è stato assolto da parte opponente la quale, come già rilevato, si è limitata ad allegare la conformità delle fideiussioni per cui è causa allo schema Abi di fideiussione omnibus del 2003 facendo riferimento al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05.
Per questi motivi
l'eccezione di nullità totale o parziale delle fideiussioni va rigettata.
Parte opponente ha infine allegato la non debenza della somma ingiunta, per non aver l'opposta preventivamente escusso il patrimonio sociale della Parte_3
Il motivo di opposizione è infondato.
E' principio pacifico in giurisprudenza che in caso di fallimento del debitore principale (e anche nel caso di altre procedure concorsuali) il fideiussore non può più invocare il beneficio di escussione, salvo che le parti abbiano stabilito espressamente l'efficacia della preventiva escussione anche in caso di fallimento del debitore principale.
Ed invero, "il beneficio di escussione, spettante al fideiussore ex art. 1944 c.c., non può essere validamente invocato allorquando vengano dal fideiussore indicati, come beni da sottoporre ad esecuzione, beni compresi nel fallimento del debitore principale, sottratti come tali alla disponibilità di costui e non assoggettabili ad azione esecutiva individuale" (Cass. 22 dicembre 1969, n. 4032), a meno che le parti non convengano espressamente l'efficacia della preventiva escussione anche in caso di fallimento del debitore principale;
è stato infatti pure precisato dalla Suprema Corte che "benchè il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., comma 2, non sia esperibile in via normale nel caso di fallimento del debitore principale - in considerazione dell'universalità oggettiva che qualifica le procedure concorsuali liquidatorie e che è incompatibile con la struttura del beneficio, poichè la relativa eccezione presuppone l'indicazione, da parte del garante, dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione - tuttavia le parti possono convenire l'efficacia della preventiva escussione anche in presenza del fallimento del debitore, purchè detta volontà emerga con chiarezza dalle clausole contrattuali" (Cass. 13 dicembre 1994, n. 10610)
E' stato altresì affermato dalla giurisprudenza di legittimità che "il beneficio della preventiva escussione non può essere opposto dal fideiussore in caso di sottoposizione del debitore principale a procedura concorsuale (salvo il caso dell'esplicita sua estensione ad una siffatta eventualità), ove non sussistano e non siano indicati dal fideiussore beni del debitore principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva individuale del creditore" (Cass. 18 luglio 2011, n. 15731).
Ebbene, nel caso di specie, le parti non hanno convenuto nel contratto di fideiussione la possibilità per il fideiussore di opporre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del debitore principale in caso di suo fallimento, pertanto tale facoltà gli risulta preclusa.
pagina 8 di 9 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 942/2023 (r.g. 2172/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale effettivamente espletata (1.000.000,00 – 2.000.000,00 parametri medi ridotti del 50 % per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
942/2023 (r.g. 2172/2023);
-condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 18.977,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Arezzo, 23/09/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3070/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Zaini Parte_1
PARTE ATTRICE Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianchini PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 [...]
– premesso di essere creditrice della somma di €1.886.262,45, a titolo di saldo Parte_2 debitore dei contratti di mutuo di credito fondiario Rep. 31593 n. 18261 Notaio el 26.04.2010; Per_1 mutuo di credito fondiario n. 741533330.49, Rep. 31594 n. 18262 Notaio el 26.04.2010; mutuo Per_1 di credito fondiario n. 741533344.63, Rep. 31595 n. 18263 Notaio del 26.04.2010: atti di Per_1 modifica del mutuo del 31.12.2014, tutti stipulati tra la società e Banca Monte dei Parte_3
Paschi di Siena s.p.a. e garantiti da ha chiesto al Tribunale di Arezzo ingiungersi a Parte_1
il pagamento della somma suindicata. Parte_1
In data 19 ottobre 2023, ritenuti sussistenti i presupposti, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 942/2023 (r.g. 2172/2023).
pagina 1 di 9 Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha opposto il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1 chiedendone la revoca, eccependo preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
la prescrizione del credito vantato dalla banca;
nonché la parcellizzazione e il frazionamento del credito. Nel merito, l'attore ha dedotto la nullità della fideiussione per violazione della disciplina consumerista e per violazione della normativa antitrust. L'opponente ha poi eccepito la mancata escussione preventiva del patrimonio sociale della debitrice principale, Parte_3
Sulla scorta di tali eccezioni, il ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Pt_1
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione, confermando la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, e per gli effetti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO:
1. Accertare e dichiarare, che trattandosi di controversia in materia bancaria, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 28/2010 è condizione di procedibilità esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, ponendo l'onere di attivazione di detta procedura deflattiva del contenzioso a carico della convenuta- opposta, assegnando termine per l'esperimento di detta procedura;
2. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa e documentato l'improcedibilità della presente domanda giudiziale richiesta dalla convenuta-opposta per abuso dello strumento processuale e per contrarietà alla regola generale di correttezza e buona fede per il frazionamento del credito richiesto e conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023; 3. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa e documentato l'intervenuta prescrizione ex art. art. 2948 n. 4 c.c. di tutti gli interessi legali e/o convenzionali e/o moratori richiesti da controparte ed azionati in via monitoria, rappresentati nei conteggi di cui ai doc. e sub. documenti 2 – 3 – 4 – 6 – 7 del fascicolo monitorio e conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023; NEL MERITO:
4. Accertare e dichiarare, in accoglimento della presente opposizione, la nullità/inefficacia e/o l'invalidità delle fideiussioni/garanzie rinvenibili nel testo degli artt. 7 dei contratti di mutuo di credito fondiario del 26.04.2010 (doc. 6 – 7 - 8) e di tutte le clausole fideiussorie ad essi collegate e connesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 – 1419 c.c. per quanto esposto in narrativa, per violazione della normativa cd. Antitrust riproduttive di quelle contenute nello schema ABI come sanzionato dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, e comunque in violazione delle leggi in materia, liberando quindi il fideiussore e, _ Sempre in relazione alle predette fideiussioni Parte_1 accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione della convenuta opposta nei confronti del sig. per decadenza del termine ex art. 1957 c.c. per i motivi esposti in Parte_1 narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023;
5. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, l'invalidità e/o nullità/inefficacia delle fideiussioni/garanzie contenute rinvenibili nel testo degli artt. 7 dei contratti di mutuo di credito fondiario del 26.04.2010 (doc. 6 – 7 - 8) e di tutte le clausole fideiussorie ad essi collegate e connesse come indicate in atto per la vessatorietà delle clausole in essi contenute e per non essere tali pagina 2 di 9 pattuizione e/o clausole state oggetto di nessuna trattativa con l'Istituto di credito, in violazione dell'art. 33 e seguenti Codice del Consumo con il sig. , e comunque in violazione delle Parte_1 leggi in materia liberando quindi il fideiussore e, _ Sempre in relazione alle predette Parte_1 fideiussioni accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità per violazione a norme imperative atteso lo squilibrio contrattuale per i motivi esposti in narrativa subìto dal sig. , e per l'effetto Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023; _ Sempre in relazione alle predette fideiussioni accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione della convenuta opposta nei confronti del sig. Pt_1
per decadenza del termine ex art. 1957 c.c. per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto
[...] revocare il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023;
6. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità della pretesa creditoria di controparte in quanto del tutto carente dei requisiti di cui agli artt. 633 e seguenti ovvero difettando il credito richiesto di tutti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed essendo del tutto indeterminato e generico, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023;
7. Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento per omessa preventiva escussione del patrimonio della società fallita in data 04.11.2021 per le ragioni esposte nella narrativa che Parte_3 precede, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 942/2023 del 20.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2172/2023; IN OGNI CASO:
8. Con vittoria di spese e compensi come per legge, con richiesta di distrazione delle spese e dei compensi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore Avv. Laura Zaini, che si dichiara antistataria”
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 preliminarmente rilevato di avere introdotto il procedimento di mediazione a seguito della notifica dell'atto di citazione;
l'opposta ha dedotto altresì che non vi è stata parcellizzazione del credito, in quanto i crediti vantati nei confronti del hanno ad oggetto titoli differenti rispetto a quello Pt_1 dell'odierno giudizio. Nel merito, ha poi sottolineato che parte opponente ha rivestito il ruolo di amministratore unico e Presidente della società e, pertanto, non può essere Parte_3 considerato consumatore con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina legislativa;
ha dedotto, altresì, che le fideiussioni prestate dal sono specifiche e, in quanto tali, estranee Pt_1 all'accertamento condotto dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Infine, l'opposta ha evidenziato che la società debitrice principale, essendo stata ammessa al fallimento, non poteva essere preventivamente escussa.
Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, per le motivazioni tutte sopra esposte, accolta l'eccezione preliminare di nullità della citazione, In via cautelare e preliminare, voglia concedere la provvisoria esecutorietà al decreto
pagina 3 di 9 ingiuntivo n. 942/2023 emesso in data 19/10/2023 dal Tribunale di Arezzo, in quanto l'opposizione non è fondata su atto scritto e non è di pronta soluzione e l'erogazione delle somme mutuate è stata dimostrata da questa difesa, con tutti gli ordini di erogazione. Nel merito voglia rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto ed in diritto e pertanto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata e confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 942/2023 emesso in data 19/10/2023 dal Tribunale di Arezzo nei confronti di Parte_1
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avversarie, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia condannare il sig. al pagamento della somma ingiunta di € Parte_1
1.886.262,45 oltre interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 2855 c.c. o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di ragione e/o giustizia favore di Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
In seguito al deposito delle note ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza riservata del 13.12.2024, verificato che il tentativo di mediazione è stato correttamente esperito, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta la causa per la decisione, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.92025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Parte opponente ha concluso come da atto di citazione;
parte opposta si è riportata alle conclusioni della comparsa di costituzione e di risposta.
L'opposizione proposta da è infondata e va respinta, per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
Giova innanzitutto premettere che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Tanto premesso si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 1.886.262,45, a titolo di saldo debitore dei contratti di mutuo di credito fondiario Rep. 31593 n. 18261 Notaio del Per_1
26.04.2010; mutuo di credito fondiario n. 741533330.49, Rep. 31594 n. 18262 Notaio del Per_1
26.04.2010; mutuo di credito fondiario n. 741533344.63, Rep. 31595 n. 18263 Notaio del Per_1
26.04.2010; atti di modifica del mutuo del 31.12.2014, tutti stipulati tra la società e Parte_3
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e garantiti da . Parte_1
pagina 4 di 9 A sostegno della propria pretesa, parte opposta, in sede monitoria, ha allegato i suddetti contratti di mutuo, con i relativi piano di ammortamento, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare.
Per contro, i motivi di opposizione appaiono infondati.
Parte opponente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per parcellizzazione del credito vantato da parte opposta, posto che la banca ha già chiesto e ottenuto nei suoi confronti i decreti ingiuntivi n. 890/2023 e n. 290/2023, relativi allo stesso credito di cui al decreto ingiuntivo n. 942/2023.
L'eccezione non coglie nel segno.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, non può frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Nel caso che ci occupa, non si può ravvisare la parcellizzazione del credito vantato dalla parte opposta, posto che i decreti ingiuntivi n. 890/2023 e n. 942/2023, chiesti e ottenuti dalla convenuta nei confronti del hanno ad oggetto rapporti obbligatori differenti rispetto a quelli dell'odierno giudizio, in Pt_1 relazione ai quali è fideiussore di debitori principali diversi dalla Parte_1 Parte_3
(cfr. doc. 3 e 4 di parte opponente).
Sempre in via preliminare, parte opponente ha eccepito la prescrizione degli interessi legali, convenzionali e/o moratori.
Ad avviso del gli interessi legali, moratorie e/o convenzionali inseriti nei conteggi della banca Pt_1 sono prescritti, non essendovi stati atti interruttivi.
L'eccezione è priva di fondamento. Invero, parte opposta ha interrotto il termine di prescrizione in data 12.02.2020 notificando l'atto di citazione per revocatoria ex art. 2901 c.c., in cui sono indicate tutte le linee di credito di cui il è garante (cfr. doc. 6 di parte opposta). Pt_1
Nel merito, l'opponente ha dedotto la nullità delle clausole n. 7 dei contratti di mutuo di credito fondiario, contenenti le fideiussioni prestate dal a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Pt_1 con tali contratti di mutuo, perché contrarie all'art. 33 del Codice del Consumo. Parte_3
L'eccezione è infondata.
pagina 5 di 9 Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel caso di persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (in tal senso, v. CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15 e 14 settembre 2016 causa C-534/15).
La Corte di Cassazione, sulla base del predetto intervento della Corte di Giustizia, ha chiarito che, alla stregua dell'interpretazione generale di consumatore adottata dalla medesima Corte, deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o molteplici attività professionali), stipuli un contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tali attività, bensì estranee alla stessa, nell'accezione di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio). (Cass., S.U. 5868/23; Cass. 742/ 2020). Dalle risultanze documentali è emerso che ha prestato le fideiussioni quando era Parte_1 amministratore unico e Presidente della società (cfr. doc. 2 di parte opposta;
nonché Parte_3 pagina 1 dei rapporti di mutuo di credito fondiario, cfr. doc. 6,7,8).
Da tali elementi emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello strettissimo collegamento della garanzia alla stessa attività professionale del garante, escludendo che si tratti di un contratto a fini privati. I requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica all'opponente vanno, dunque, esclusi, per la sua peculiare posizione nella vicenda in esame, dovendo negarsi che egli abbia concluso il contratto quale consumatore ed avendo, al contrario, agito nell'ambito della sua attività professionale, stipulando il contratto di garanzia per finalità tutt'altro che estranee alla stessa, ma proprio, invece, quale atto espressivo dell'attività professionale svolta.
Pertanto, è inapplicabile al caso di specie la disciplina consumeristica e di conseguenza, è valida, sotto questo profilo, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.
Stante la validità della clausola contenente la deroga dell'art.1957 c.c., è irrilevante qualsiasi contestazione sollevata dall'opponente circa la decadenza della Banca opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi di tale norma. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 21867/2013).
Né del resto può ravvisarsi la nullità delle fideiussioni prestate dal per violazione della Pt_1 normativa antitrust.
Va osservato, in via generale, che la nullità eccepita dall'opponente trova il proprio fondamento nella circostanza di fatto che la fideiussione contenga le tre clausole di cui al modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata ritenuta contraria al pagina 6 di 9 principio della libera concorrenza con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (in particolare le clausole 2, 6 e 8, rispettivamente di sopravvivenza, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di reviviscenza).
Fondamentale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulta la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
Inoltre, trattandosi di fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento Banca d'Italia 55/2005 (le fideiussioni sono del 2013 e 2014), che costituisce prova privilegiata della sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle fideiussioni omnibus prestate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il 2005, preso in esame dalla Banca d'Italia, parte opponente deve altresì provare che anche all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa un numero significativo di istituti di credito all'interno del medesimo mercato ha utilizzato un modello uniforme di fideiussione omnibus assimilabile quanto alle clausole ivi contenute al modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005, in modo tale da privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Invero, la valenza probatoria privilegiata del Provv. n. 55 del 2005 della Banca d'Italia opera per il solo periodo anteriore o immediatamente successivo all'adozione del provvedimento medesimo, senza includere anche periodi successivi, per vero particolarmente dilatati nel tempo.
Tali principi, tuttavia, non possono applicarsi al caso di specie. Ed invero, dal citato provvedimento della n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di
“fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie (cfr. doc. 13-16 di parte opposta).
La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (cfr. Cass. 21841/24).
pagina 7 di 9 Dunque, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.
Nel caso di specie, tale onere di allegazione e prova non è stato assolto da parte opponente la quale, come già rilevato, si è limitata ad allegare la conformità delle fideiussioni per cui è causa allo schema Abi di fideiussione omnibus del 2003 facendo riferimento al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05.
Per questi motivi
l'eccezione di nullità totale o parziale delle fideiussioni va rigettata.
Parte opponente ha infine allegato la non debenza della somma ingiunta, per non aver l'opposta preventivamente escusso il patrimonio sociale della Parte_3
Il motivo di opposizione è infondato.
E' principio pacifico in giurisprudenza che in caso di fallimento del debitore principale (e anche nel caso di altre procedure concorsuali) il fideiussore non può più invocare il beneficio di escussione, salvo che le parti abbiano stabilito espressamente l'efficacia della preventiva escussione anche in caso di fallimento del debitore principale.
Ed invero, "il beneficio di escussione, spettante al fideiussore ex art. 1944 c.c., non può essere validamente invocato allorquando vengano dal fideiussore indicati, come beni da sottoporre ad esecuzione, beni compresi nel fallimento del debitore principale, sottratti come tali alla disponibilità di costui e non assoggettabili ad azione esecutiva individuale" (Cass. 22 dicembre 1969, n. 4032), a meno che le parti non convengano espressamente l'efficacia della preventiva escussione anche in caso di fallimento del debitore principale;
è stato infatti pure precisato dalla Suprema Corte che "benchè il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., comma 2, non sia esperibile in via normale nel caso di fallimento del debitore principale - in considerazione dell'universalità oggettiva che qualifica le procedure concorsuali liquidatorie e che è incompatibile con la struttura del beneficio, poichè la relativa eccezione presuppone l'indicazione, da parte del garante, dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione - tuttavia le parti possono convenire l'efficacia della preventiva escussione anche in presenza del fallimento del debitore, purchè detta volontà emerga con chiarezza dalle clausole contrattuali" (Cass. 13 dicembre 1994, n. 10610)
E' stato altresì affermato dalla giurisprudenza di legittimità che "il beneficio della preventiva escussione non può essere opposto dal fideiussore in caso di sottoposizione del debitore principale a procedura concorsuale (salvo il caso dell'esplicita sua estensione ad una siffatta eventualità), ove non sussistano e non siano indicati dal fideiussore beni del debitore principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva individuale del creditore" (Cass. 18 luglio 2011, n. 15731).
Ebbene, nel caso di specie, le parti non hanno convenuto nel contratto di fideiussione la possibilità per il fideiussore di opporre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del debitore principale in caso di suo fallimento, pertanto tale facoltà gli risulta preclusa.
pagina 8 di 9 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 942/2023 (r.g. 2172/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale effettivamente espletata (1.000.000,00 – 2.000.000,00 parametri medi ridotti del 50 % per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
942/2023 (r.g. 2172/2023);
-condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 18.977,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Arezzo, 23/09/2025
Il Giudice Marina Rossi
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