Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 724/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(P.Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti BALESTRAZZI
VITTORIO e BALESTRAZZI FRANCESCO
Appellante nei confronti di:
Parte_2
(P.Iva ), in persona del curatore legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti PAINO ALESSANDRO e TAVERNA
SALVATORE
Appellata - appellante incidentale
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4747/2019 del 29/10/2019 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande di declaratoria della nullità di clausole di contratti bancari, avanzate dalla
[...]
corrente ordinario n. 11237 alla data del 30/9/15 a credito della società correntista di €
889.288,83; saldo del conto anticipi fatture n. 281422 al 23/9/14 a debito della correntista di
€ 59.376,77; saldo del conto anticipi fatture n. 280220 al 31/12/14 a debito della società correntista di € 77.025,97.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione notificato il 4/6/2020,
censurando la statuizione per diverse ragioni. Parte_1
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il Parte_2
rigetto, e ha proposto appello incidentale;
nelle more, sottoposta a procedura RE
, il giudizio è stato dapprima interrotto e poi riassunto nei Parte_2
confronti della del Fallimento, che si è costituita riproponendo e le contestazioni al Pt_2
gravame principale e reiterando l'appello incidentale.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza le parti hanno così concluso:
appellante: “I sottoscritti Avvocati Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi per
l'appellante insistono nelle deduzioni, richieste e Parte_1
conclusioni formulate nell'atto di appello, contestano tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da controparte in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, in quanto infondato in fatto e in diritto, si riportano a quanto già contenuto nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 29.1.2021e insistono nella richiesta di ammissione di nuova CTU che tenga conto dei fondati motivi di appello proposti dalla ; Pt_1
appellata e appellante incidentale: “
1. IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE 1.1.
Rigettarsi l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutorietà/efficacia esecutiva della
Sentenza.
1.2. Dichiararsi l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello avversario, ovvero dei singoli motivi di impugnazione, per i motivi esposti al paragrafo “D” della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale.
1.3. Dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello avversario per i motivi esposti al paragrafo “E” della sopra richiamata comparsa di costituzione e risposta.
1.4. Nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.ma Corte di Appello di Roma non ritenesse di pronunciare l'inammissibilità delle nuove domande avversarie, si chiede la rimessione in termini, ex art. 101 c.p.c., al fine di argomentare, dedurre e produrre in merito;
➢
2. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
Nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto meritevole di accoglimento quanto richiesto in via pregiudiziale/preliminare, rigettarsi integralmente l'appello proposto da
[...]
e i singoli motivi di appello, in quanto infondati in fatto ed in Parte_1
diritto, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e per le ulteriori che venissero ritenute di legge o di giustizia, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente e per l'effetto confermare le statuizioni della sentenza impugnata. ➢
3. IN VIA
DI APPELLO INCIDENTALE 3.1. in accoglimento dell'appello incidentale proposto, a parziale riforma della sentenza n. 4747/2019 del Tribunale di Palermo, riconoscere gli interessi sulle somme a favore della portate dalla sentenza Parte_2
n. 4747/2019 a decorrere da ogni singola rimessa che concorra a formare l'importo riconosciuto a credito del correntista, ovvero, in via gradata, a far data dal 13 novembre
2013 (prima diffida), ovvero, in via ulteriormente gradata, dalla data di proposizione dell'azione giudiziale.
3.2. in accoglimento dell'appello incidentale, a parziale riforma della sentenza n. 4747/2019 del Tribunale di Palermo, vorrà altresì accertare e liquidare il danno subito dalla , da determinarsi in via equitativa e/o presuntiva, Parte_2
nella misura che codesta Corte d'Appello riterrà di legge o di giustizia, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente. Con vittoria delle spese del grado di giudizio”.
Indi, all'esito della precisazione delle conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c., giusta ordinanza dell'11/10/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
***
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c., giacché l'impugnazione contiene (come suggerito dalla Suprema Corte nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: cfr. Cassaz. 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e
27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto accertare un credito inferiore in favore della correntista) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame principale risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo motivo, l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, pur recependo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CA, ha poi accolto i risultati della consulenza contabile espletata che non possono essere condivisi. Argomenta che “il CTU aveva coerentemente e correttamente limitato il ricalcolo al periodo temporale non prescritto, operando la ricostruzione del conto corrente ordinario 11237 con saldo di partenza pari al saldo al 13.11.2003, come da estratto conto applicando il tasso Pt_1
legale, con esclusione della capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, anche delle competenze dei conti anticipi, e con espunzione di spese e c.m.s.: il saldo rideterminato risultava a credito del correntista per € 490.041,18 (o per € 507.449,56 a seguito dei rilievi di controparte), ovvero in misura di gran lunga inferiore a quello di € 889.288,83 ricostruito nella perizia integrativa e recepito in sentenza dal Giudicante” (cfr. p. 20, atto di appello). In definitiva, sostiene che il ricalcolo delle poste, stante la (non più contestata) mancanza di prova sulle condizioni negoziali applicabili in punto di interessi, capitalizzazione degli stessi, spese e commissioni, avrebbe dovuto comunque essere effettuata tenendo ferme le annotazioni contabili antecedenti il decennio.
La censura non merita accoglimento. Sul punto, in sede di legittimità è stato di recente ribadito che “Contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento favorevole all'utilizzo del “saldo banca”, la Corte ha considerato distinte l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca ed ha
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 ritenuto che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente (e, quindi, nulle) è una legittima operazione di ricostruzione della realtà giuridica rispetto a quella storica offerta dalla banca e che, pertanto il disposto dell'art. 1422 cod. civ.- in ragione del quale la nullità delle clausole alla base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione – non risulterà violato, ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13/11/2024 n. 29374).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente disposto supplemento peritale per l'integrazione della relazione depositata il 3/11/2017, precisando che “il saldo va rideterminato facendo esclusiva applicazione degli interessi legali via via vigenti a partire dal primo estratto conto;
-computando alla fine, a credito della banca, la differenza tra le competenze prescritte e quelle ricalcolate al tasso legale nel periodo di riferimento” (cfr. verbale di udienza del 19/2/2018); ciò quindi con riguardo a tutto il periodo in contestazione e non solo a quello non attinto dall'eccezione di prescrizione.
Con riferimento al conto corrente ordinario n.11237, dalla relazione integrativa del CTU emerge così “un saldo finale pari ad Euro 889.288,83 a credito per il correntista” (cfr. p.11, relazione integrativa del 24/4/2018, Dott. ). CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante principale eccepisce che “errato inoltre è avere estrapolato dai ricalcoli le competenze dei conti anticipi dal conto corrente ordinario posto che nessuna contestazione in merito era stata sollevata dall'attrice” (v. p. 24, atto di appello).
Anche questa doglianza è infondata, dovendosi intanto premettere che la questione è prospettata in termini non specifici rispetto alla statuizione di prime cure, laddove viene testualmente detto (cfr. da ultimo comparsa conclusionale) che “le rimesse operate sul conto corrente di corrispondenza dovevano essere imputate a pagamento sia delle competenze di tale rapporto sia delle competenze dei conti anticipi ivi regolate tra le parti (a prescindere dalla legittimità della prassi di regolare sul conto corrente le competenze dei conti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 anticipi)”, dovendosi invece rilevare che è proprio sulla legittimità di tale modus procedendi si è soffermato il Tribunale.
E comunque, ancora la Suprema Corte ha di recente chiarito che “la cd. girocontazione delle competenze (interessi debitori, c.m.s. e spese) dal conto anticipi al conto ordinario consiste, notoriamente, in un'operazione di tecnica contabile mediante la quale la banca, periodicamente, fa confluire gli interessi passivi, le spese di conto e la commissione di massimo scoperto maturati, in un prestabilito intervallo temporale, in relazione al primo di essi sul secondo (cioè sul conto ordinario), così ottenendo il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze (così rimanendo formato dalle sole poste a credito e a debito), mentre il conto ordinario viene ad essere gravato non solo delle proprie competenze – afferenti sempre gli interessi passivi, spese di conto e c.m.s.
– ma pure di quelle relative al conto anticipi” e che “la mancata produzione del contratto anticipi impedisce la determinazione degli interessi nel medesimo stabiliti e l'individuazione delle commissioni e spese” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/2/2024 n. 4067).
Nel caso di specie, non risultando pattuite le condizioni economiche relative ai conti anticipi, correttamente è stato demandato al CTU di escludere le relative competenze dal conto corrente ordinario. Dalla produzione versata, e dagli elaborati del consulente emerge infatti che non sono stati prodotti in giudizio i contratti relativi al conto corrente ordinario n.
11237, al conto anticipi fatture n. 281422 e al conto anticipi fatture n. 280220, nonostante la richiesta ex art. 119 TUB della alla CA (cfr. raccomandata a/r del 2013, Parte_2
2014 e 2015), e che, con riferimento al conto ordinario, sono stati ricalcolati i saldi “dare- avere” tra le parti con “esclusione di tutti i giroconti delle competenze trimestrali dei 2 conti anticipi sul presente rapporto” (cfr. p. 4-6, CTU del 3/11/2017; p. 4, relazione integrativa del 24/4/2018; p. 4-5, relazione finale del 10/10/2019). Ne deriva che correttamente il
Tribunale ha disposto l'espunzione di ogni voce riguardante i rapporti di anticipazione che non si riferiva al capitale oggetto di movimentazione, che comunque è stato debitamente calcolato e acclarato in numeri coerenti con le indicazioni della stessa appellante: i saldi dei due rapporti accessori vengono infatti quantificati (cfr. ancora comparsa conclusionale,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 pagg. 3/4) come “pari a € 59.376,77 per il conto n. 281422 e a € 77.025,97 per il conto n.
280220”. Che poi le relative annotazioni contabili non sia state trasferite dal consulente sul conto corrente di corrispondenza è circostanza che deriva dal difetto di prova sulla regolamentazione di tale specifico aspetto e sulle conseguenze (vuoi a beneficio della banca per le somme addebitate, vuoi del correntista per quelle accreditate) sullo sviluppo del rapporto.
Con il terzo motivo, l'appellante principale contesta il ricorso ad “inammissibili raccordi a seguito dei quali è stato lo stesso CTU a rilevare che i risultati ottenuti erano scarsamente attendibili” (v. p. 26, atto di appello).
Anche questa doglianza è infondata: devesi ricordare che il correntista che agisce con azione di ripetizione di indebito, “tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare
l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”
(Cass. n. 24948/2017). Nell'ipotesi in cui questo onere sia adempiuto solo parzialmente, e manchino (come nel caso di specie) alcuni periodi, non può però dirsi totalmente inadempiuto l'onere della prova, dovendosi invece utilizzare quanto prodotto. Vale richiamare ancora la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa Pt_1
debendi (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che “d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei
“saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019). Nel caso in esame, dalle relazioni peritali emerge che: con riferimento al conto ordinario n.11237, “risultano presenti gli estratti conto trimestrali a partire dal 31 Dicembre 1997
(…) fino al 30 Settembre 2015” e che “Preme evidenziare che alcuni trimestri esaminati risultano sprovvisti del dettaglio dei saldi per data valuta o in un caso specifico risultano mancanti dei movimenti "dare-avere" di un mese”; quanto al conto anticipi su fatture n.
281422, “risultano presenti gli estratti conto trimestrali a partire dal 31 Dicembre 1997 (…) fino al 23 Settembre 2014” e che “Anche in questo caso occorre evidenziare, seppur con un minore arco temporale interessato, la presenza di lacune contabili negli estratti trimestrali agli atti”; con riferimento al conto anticipi su fatture n. 280220, infine, “Sono presenti gli estratti conto trimestrali a partire dal 30 Settembre 2002 (…) fino al 31 Dicembre 2014” e che “Anche per il presente rapporto si rileva la presenza di alcuni trimestri sprovvisti del dettaglio dei saldi per data valuta” (v. p. 4-5, relazione di consulenza del 3/11/2017).
Le lacune contabili, dunque, riguardano limitati periodi di tempo e il consulente ha correttamente proceduto con la rideterminazione del saldo dei rapporti oggetto di causa utilizzando la documentazione prodotta in giudizio.
Con il quarto motivo, l'appellante principale eccepisce che il Tribunale ha errato nel riconoscimento del cd. fido di fatto. Argomenta che non vi era “alcun elemento dal quale potere desumere con certezza che il conto corrente della fosse assistito da un Parte_3
fido anche di fatto” (v. p. 27, atto di appello).
Pure quest'altra censura non può trovare accoglimento: contrariamente a quanto prospettato dalla banca, si tratta di affidamento che, è bene precisarlo, può risultare anche non espressamente pattuito con apposito contratto, ma desumibile in funzione della protratta tolleranza della banca verso una condizione di scoperto o della previsione di saggi di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 interesse differenti per esposizioni debitorie di differente importo sempre, che sia possibile identificare con alto grado di verosimiglianza l'ammontare del fido concesso. Sul punto, il
Supremo Collegio ha di recente chiarito che “non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosene la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993. Infatti, la rilevazione di tale vizio, nel caso specifico, non corrispondeva all'interesse della correntista
e dei fideiussori, unici che avrebbero potuto invocare detta nullità”; e, ancora, che
“conseguentemente, non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva ritenersi preclusa agli attori/appellati la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali, ad esempio, anche gli estratti conto, attestanti il reiterato adempimento, da parte della banca, di ordini di pagamento impartiti dalla correntista anche in assenza di provvista, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per
l'utilizzazione, da parte della correntista, d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29/2/2024 n.
5387).
Vale quindi considerare che dagli estratti conto in atti risulta che siano stati applicati due diversi tassi di interesse, sintomo della presenza del cd. fido di fatto, confermato sia dalla documentazione relativa alla segnalazione alla Centrale dei Rischi gestita dalla CA
d'Italia, ma soprattutto da quanto emerge dagli estratti conto, laddove le indicazioni sui diversi interessi costantemente applicati dà conto di una condotta della banca non di mera occasionale tolleranza ma di (appunto) volontà continuativa.
Pure infondate le censure prospettate col quinto motivo: con esso, l'appellante principale censura la sentenza “nella parte in cui il Giudice ha ritenuto corretta una rielaborazione dei rapporti bancari escludendo tutti i costi addebitati anche per spese” e argomenta che detti costi “devono essere applicati a prescindere dalle pattuizioni contrattuali in quanto dovuti per legge, cosicchè è evidente che in nessun caso andavano espunti dai ricalcoli” (cfr. p. 30,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 atto di appello).
Ora, l'art. 117 TUB (Testo Unico CArio) prevede che “I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4). Ancora la Suprema Corte ha chiarito che la ratio della norma “va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto « il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26/6/2019 n. 17110).
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio ha così correttamente espunto dai ricalcoli le spese non pattuite e, in particolare, sono state escluse: le spese relative ai “diritti di istruttoria per pratiche di affidamento” (cfr. p. 17, relazione CTU del 3/11/2017); quelle per assegni insoluti (cfr. p. 4, integrazione CTU del 24/4/2018).
Passando alla disamina dell'appello incidentale, deve innanzitutto rilevarsi che con il primo motivo, la censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo Parte_2
aver accertato la nullità di clausole bancarie e “l'obbligo in capo alla di eseguire le Pt_1
rettifiche alle risultanze dei conti in favore dell'attrice, non riconosce (…) gli interessi dalla domanda” (cfr. p. 35, comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).
La censura non merita accoglimento: con sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, il Supremo
Collegio ha di recente chiarito che “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art.
1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 Ora, la decisione impugnata non è una sentenza di condanna ma di accertamento (dei saldi a una certa data) e, pertanto, correttamente non prevede il riconoscimento di interessi in favore della . Parte_2
Quanto al secondo motivo, l'appellante incidentale contesta la decisione laddove non è stata accolta la pretesa risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il danno da illegittima segnalazione, sotto forma di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della non è configurabile come danno in re ipsa e deve Pt_1
essere provato in termini diretti. In particolar modo, una generica dichiarazione di compromissione dell'accesso al credito, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria (ex multiis Cass. 5 marzo
2015, n. 4443 e Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931).
Pertanto, seppur è ammessa la prova presuntiva, si deve tuttavia rilevare che, nel caso in esame, la società non ha fornito alcun elemento al fine di provare le eventuali perdite economiche subite. Da ciò consegue senz'altro che la mancata produzione di elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno, da parte di colui che ne richiede ristoro, non consente un puntuale apprezzamento dello stesso e dunque una sua idonea liquidazione.
In merito al danno non patrimoniale, da ultimo, la Corte di Cassazione chiarisce che il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. Ord. n. 7594/2018).
Anche sotto questo profilo nulla viene dedotto e dimostrato in ordine all'effettiva lesione della reputazione commerciale della società e ad eventuali concrete conseguenze dannose dell'indebita segnalazione sulla reputazione nei rapporti con il ceto bancario. Sarebbe stato onere del danneggiato attore allegare fatti idonei a dimostrare la percezione da parte di terzi dell'illegittima segnalazione e le conseguenze negative in termini di credibilità e di reputazione, di percezione distorta della figura nel circuito bancario in punto di esposizione debitoria e solvibilità, di deterioramento delle relazioni commerciali, di effettivo discredito
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 al buon nome dell'impresa.
In difetto di tali necessarie allegazioni il giudice di primo grado ha, quindi, correttamente escluso la sussistenza di un danno.
Quanto, infine, all'istanza ex art. 614 bis c.p.c., tale articolo prevede che “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento” (comma 1). Ancora il Supremo
Collegio ha di recente evidenziato che “L'art. 614-bis cod. proc. civ. disciplina una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario finalizzata a incentivare l'adempimento spontaneo di un'obbligazione (di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro) da parte del soggetto a ciò condannato, mediante prospettazione di una diminuzione del patrimonio per l'ipotesi di mancato o ritardato inadempimento. Sul piano processuale la statuizione è accessoria a un provvedimento giurisdizionale di condanna, donde a tale statuizione il legislatore attribuisce l'idoneità all'attuazione coattiva, e quindi la natura di titolo esecutivo per la soddisfazione del credito pecuniario nascente dall'inadempimento dell'obbligo principale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23/4/2024 n. 10942).
Ebbene, come detto, la sentenza di primo grado non contiene una condanna nei confronti della banca ma solo l'accertamento dell'entità dei saldi dei vari rapporti a una certa data:
l'istanza non meritava dunque accoglimento.
Alla luce delle considerazioni svolte, tanto il gravame principale quanto quello incidentale devono essere disattesi, con conferma della impugnata statuizione.
Infine, per le spese di lite, ferma la statuizione di primo grado (non investita di specifiche ragioni di gravame), quelle del presente grado possono essere compensate, stante il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
4/6/2020 avverso la sentenza n. 4747/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 29/10/2019, e rigetta l'appello incidentale proposto dal . Parte_2
Compensa le spese di lite del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l'appello principale e per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 marzo
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13