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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIA CARMINA STABILE, giusta delega in atti;
e
, (C.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MARIA CONCETTA BELLI, giusta delega in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 24/09/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 05/11/2024, il ricorrente ha chiesto di separarsi giudizialmente alle condizioni di cui all'atto introduttivo, proponendo anche domanda di divorzio. Costituendosi la resistente concludeva come da relativa memoria.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo che depositavano.
Il Presidente, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e fissava il termine per il deposito delle note scritte sino al
21/01/2025.
Con sentenza del 28.01.2025 in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dichiarava la separazione tra le parti coniugate in AGEROLA (NA) il 02/12/2012 e omologava l'accordo del 16/12/2024.
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
La sentenza di separazione è, infatti, passata in giudicato ed è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Le condizioni appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma, dando atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti coniugate in AGEROLA (NA) il 02/12/2012, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 13, Parte II, Serie C, dell'anno 2012) regolando i rapporti patrimoniali come da accordo del 16.12.2024. compensa le spese di causa.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIA CARMINA STABILE, giusta delega in atti;
e
, (C.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MARIA CONCETTA BELLI, giusta delega in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 24/09/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 05/11/2024, il ricorrente ha chiesto di separarsi giudizialmente alle condizioni di cui all'atto introduttivo, proponendo anche domanda di divorzio. Costituendosi la resistente concludeva come da relativa memoria.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo che depositavano.
Il Presidente, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e fissava il termine per il deposito delle note scritte sino al
21/01/2025.
Con sentenza del 28.01.2025 in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dichiarava la separazione tra le parti coniugate in AGEROLA (NA) il 02/12/2012 e omologava l'accordo del 16/12/2024.
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
La sentenza di separazione è, infatti, passata in giudicato ed è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Le condizioni appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma, dando atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti coniugate in AGEROLA (NA) il 02/12/2012, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 13, Parte II, Serie C, dell'anno 2012) regolando i rapporti patrimoniali come da accordo del 16.12.2024. compensa le spese di causa.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino