Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 25210/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, pendente innanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino n. 13/2019 , in persona del curatore pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele La Rocca ( , con C.F._1
studio in Napoli, alla Via Mario Morgantini n. 3, ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in virtù del provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio reso dal Giudice Delegato il 28.5.2019
- ATTORE -
E
, nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guerriero ( e C.F._3
dall'avv. Lucia Bonavita ( ), domiciliati nello studio del C.F._4
primo in Avellino, alla Via Tagliamento n. 237
- CONVENUTO -
E
nata a [...] il [...] TR
1
- CONVENUTO-CONTUMACE -
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.7.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni, così riportate nelle comparse conclusionali: parte attrice: «1) Accertare e dichiarare la responsabilità del signor CP_1
quale amministratore di diritto della società " ,
[...] Parte_1
nel periodo dal 24/08/2004 al 19/05/2015, e successivamente di amministratore di fatto, fino alla data del fallimento, ai sensi dell'art. 2476 c.c., richiamato dall'art.
146, II comma L.F. per la violazione degli obblighi imposti dalla legge agli amministratori di società di capitali, anche in relazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, per i danni causati alla società ed alla massa dei creditori della fallita e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento, in favore della curatela, della somma di euro
1.676.155,00(unmilioneseicentosettantaseimila155/00), conseguente agli specifici addebiti contestati, oltre interessi legali, dalla domanda fino al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore misura che l'On.le Tribunale dovesse ritenere all'esito dell'istruttoria; 2) Condannare inoltre il convenuto, al Controparte_1
pagamento, a favore della curatela fallimentare di una ulteriore somma, da aggiungersi a quella calcolata sub. 1) per i danni alla società ed ai creditori della fallita, conseguenti il totale depauperamento del patrimonio aziendale, da determinarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c., tenendo conto che il passivo del fallimento ex art. 93 L.F. e 101 L.F. é di euro 4.440.656,05 e non é stato rinvenuto attivo da liquidare;
3) In via subordinata, in alternativa alle richieste di cui ai precedenti sub.1) e sub. 2) condannare il convenuto, al Controparte_1
pagamento, a favore della curatela fallimentare per i danni causati alla società ed alla massa dei creditori della fallita, di una somma da determinarsi esclusivamente in via equitativa, ex art. 1226 c.c. conseguenti il totale depauperamento del patrimonio aziendale, tenendo conto che il passivo del fallimento ex art. 93 L.F. e
101 L.F. é di euro 4.440.656,05 e non é stato rinvenuto attivo da liquidare;
4)
2 Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta TR
, amministratrice di diritto della società dal 19/05/2015 al 24/02/2016, ai
[...]
sensi dell'art. 2476 c.c., richiamato dall'art. 146, II comma L.F. per la violazione degli obblighi imposti dalla legge agli amministratori di società di capitali, anche in relazione alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, per i danni causati alla società ed alla massa dei creditori della fallita e per l'effetto condannare la convenuta, in solido con il signor , che ha Controparte_1
ricoperto il ruolo di amministratore di fatto nel medesimo arco temporale, al pagamento, in favore della curatela, della somma di euro 226.857,60
(duecentoventiseimilaottocentocinquantasette/60), conseguente agli specifici addebiti contestati, oltre interessi legali, dalla domanda fino al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore misura che l'On.le Tribunale dovesse ritenere all'esito dell'istruttoria; 5) Indicare la parte obbligata al risarcimento nei cui esclusivi confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito (DPR 131/1986 art. 59 lettera d); 6) con vittoria delle spese, tenendo conto, ai fini della liquidazione del compenso professionale, che per il valore della lite, il DM 55/2014 prevede: fase di studio euro 10.122,00, fase introduttiva euro 6.677,00, fase istruttoria euro
29.734,00, fase decisionale euro 17.605,00, per un totale di euro 64.138,00 oltre contributo 15%, iva e cpa»; parte convenuta : «dichiarare la prescrizione del diritto, Controparte_1
nonchè la improponibilità, inammissibilità, improcedibilità e nullità della domanda per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito, rigettare l'atto introduttivo per la infondatezza in fatto, dichiarando che il sig. non è stato Controparte_1
amministratore della fallita società a far data dal 20.05.2015. E che, pertanto, nulla è dovuto alla parte attrice».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione, notificato in data 2.9.2019 a ed in Controparte_1
data 29.10.2019 con il rito degli irreperibili a , il TR
Fallimento della “ (d'ora in poi anche solo ), Parte_1 Parte_1
dichiarato dal Tribunale di Avellino con sentenza del 6 marzo 2019, conveniva in
3 giudizio innanzi a questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa
, amministratore unico della società fallita dal 24.8.2004 al Controparte_1
19.5.2015, e , subentrata nella carica di TR
amministratore unico dal 19.5.2015 al 24.2.2016, imputando ad entrambi, e in particolare al primo anche quale amministratore di fatto fino al fallimento: a) il mancato pagamento di debiti erariali e previdenziali;
b) gravi irregolarità nella gestione del personale, per «la diffusa presenza di lavoratori “in nero”»; c)
l'irregolare tenuta e l'omesso deposito dei libri sociali obbligatori e delle scritture contabili, oltre che la mancata consegna agli organi fallimentari delle scritture contabili;
d) la distrazione dell'attivo, chiedendo, quindi, la condanna di ciascuno al risarcimento dei danni, liquidati comunque secondo equità.
II. Si costituiva in giudizio solo il convenuto , eccependo: - Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per la mancata chiamata in causa degli altri amministratori di diritto, litisconsorti necessari;
- la prescrizione quinquennale dell'azione (per i fatti antecedenti ad agosto 2014); - la carenza di «legittimazione attiva del curatore a richiedere il risarcimento dei danni sofferti dai creditori in conseguenza di un'abusiva concessione di credito»; - la propria carenza di legittimazione, per i fatti successivi al 19.5.2015, essendo stato amministratore di diritto solo fino a tale data e non essendo stata accertata la sua qualità di amministratore di fatto;
- l'infondatezza delle domande, con riguardo a tutti gli addebiti.
III. All'udienza del 14.9.2023 veniva ordinata la rinnovazione della citazione della convenuta , per essere stata rilevata la sua TR
nullità per il mancato rispetto del termine a comparire.
IV. Effettuata la rinnovazione della citazione in data 4.10.2023 (con consegna dell'atto a mani della convenuta medesima), dichiarata contumace la , CP_1
all'esito dell'udienza del 9.7.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata chiamata in causa degli altri amministratori di diritto, litisconsorti necessari.
L'eccezione è infondata, in quanto la proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società non dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario (cfr., da ultimo, ex multis, Cass. n. 25593 del 1.9.2023).
2. Priva di pregio è anche l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto
, secondo cui sarebbe prescritta l'azione spiegata in suo danno, Controparte_1
decorrendo il termine quinquennale dal giorno «in cui il fatto si è verificato», ragion per cui lo scrutinio della sua condotta, attiva od omissiva, andrebbe limitato al solo periodo che va da agosto del 2014 al 19 maggio 2015 (data di cessazione della carica), risalendo ad agosto del 2019 la notifica dell'atto di citazione.
L'eccezione è infondata in quanto, anche a voler trascurare l'azione proposta nei suoi confronti anche quale amministratore di fatto (sull'assunto che avrebbe continuato ad amministrare la società, ininterrottamente, fino al fallimento), la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità rimane sospesa finché gli amministratori sono in carica (cfr. artt. 2393, co. 4, e 2941, n. 7, c.c.) e quella dell'azione spettante ai creditori sociali (esercitata cumulativamente dal
) decorre invece dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei Parte_1
creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, coincidente in via presuntiva con la dichiarazione di fallimento (ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza: così, ex multis, Cass. n. 3552 del 6.2.2023) o quantomeno con la data di pubblicazione dell'ultimo bilancio della società, relativo all'esercizio 2015, che è stato depositato presso il Registro delle imprese nel 2017 (a voler ammettere che l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, rilevante ai fini del decorso della prescrizione quinquennale, possa risultare anche dal bilancio sociale che costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo
5 principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere: cfr. Cass. n. 23052 del 28.7.2023).
Ne deriva che, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
3. Inconferente è l'eccezione di carenza di legittimazione del curatore («a richiedere il risarcimento dei danni sofferti dai creditori in conseguenza di un'abusiva concessione di credito»), sollevata richiamando fattispecie e giurisprudenza non pertinenti, considerato peraltro che è ormai concordemente ammesso che il , anche in caso di società a responsabilità limitata, Parte_1
possa agire ai sensi dell'art. 146 l.f., vigente ratione temporis, applicabile in via analogica (cfr., ex multis, Cass. n. 23452 del 20.9.2019).
4. Venendo al merito e cominciando dagli addebiti contestati al primo amministratore, , oltre a quanto già esposto, occorre dar conto Controparte_1
di quanto segue.
Sotto un primo profilo, a fondamento delle proprie domande il ha Parte_1
premesso in punto di fatto: - che la società era stata sottoposta ad un controllo da parte dell' e dell' , all'esito del quale era emersa la Controparte_3 CP_4
diffusa presenza di lavoratori “in nero”, tra i quali diversi cittadini bulgari, ed una sistematica omissione, a partire dal 2013, del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- che, conseguentemente, in data 28.4.2015 era iniziata una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, che aveva «scrutinato il periodo cha va dal 2012 al 28 aprile 2015, rilevando molteplici violazioni di norme tributarie e la sistematica omissione, sempre a partire dall'anno 2013, del versamento delle imposte, dirette ed indirette, nonché delle ritenute fiscali»; - che, in particolare, la Guardia di Finanza aveva rideterminato il reddito imponibile induttivamente, sulla base della documentazione acquisita, accertando almeno a partire dal 2013 consistenti ricavi realizzati e non dichiarati (complessivamente ammontanti a diversi milioni di euro); - che l'ultimo bilancio depositato presso il
Registro delle imprese era quello relativo al 31.12.2014, approvato dal socio unico in data 30.6.2015 e sottoscritto dalla convenuta Controparte_1 [...]
; - che tale bilancio, «in linea con i precedenti, non solo TR
6 non tiene assolutamente conto della verifica fiscale in corso e dei riflessi economico-patrimoniali che ne sarebbero scaturiti, ma continua a non indicare i consistenti debiti tributari e previdenziali. La situazione patrimoniale riporta un patrimonio netto, (eccedenza dell'attivo sul passivo, di euro 212.010,00), comprensivo di un utile di esercizio (eccedenza dei ricavi rispetto ai costi) di euro
37.038,00 ed addirittura un credito nei confronti del fisco per euro 21.285,00»; - che la curatrice del fallimento non aveva rinvenuto nessun bene, né le scritture contabili, il che avrebbe reso difficoltosa l'acquisizione di ogni utile informazione relativa alla attività della società, al volume di affari ed al suo patrimonio.
Sotto un secondo profilo, la Curatela attrice ha dedotto che, al di là del vorticoso avvicendamento delle persone titolari della carica di amministratore unico della società, , socio unico dal 2009 fino al 2016, sarebbe stato Controparte_1
amministratore di fatto della società fino al fallimento, considerato che: - dopo la verifica fiscale del 2015, aveva costituito in Bulgaria la società di diritto bulgaro, denominata alla quale aveva trasferito in data 22.2.2016 la Controparte_5
sua intera partecipazione, pari alla totalità del capitale sociale della
[...]
- «pur continuando ad esercitare ed a gestire di fatto, nell'avellinese Parte_1
(…), attraverso prestanome, la medesima attività commerciale della fallita, ha formalmente trasferito la sede legale della società in Parte_1
Bulgaria, alla via Mito Tzvetkov n. 2»; - «ha, sempre solo formalmente, trasferito anche la sua residenza personale in Bulgaria, allo stesso indirizzo della sede legale della società, in Vratsa, alla via Mito Tzvetkov 2, dove però, stante la sua assenza in quei luoghi, é stato dichiarato "irreperibile" dall'AIRE»; - che il continuato e sistematico esercizio dell'attività gestoria da parte di , sebbene Controparte_1
l'amministrazione fosse formalmente affidata prima alla sorella e poi a operai bulgari, è circostanza confermata da numerosi dipendenti della società (cfr. le dichiarazioni sottoscritte, raccolte dalla curatrice, di tali Per_1 Persona_2
, ).
[...] Persona_3
4.a. Partendo proprio da quest'ultimo punto, va anzitutto osservato che la prova che sia stato amministratore di fatto, anche dopo la Controparte_1
7 formale dismissione della carica e fino al fallimento, risulta ampiamente raggiunta.
In punto di diritto, è noto che l'individuazione della figura del cosiddetto
"amministratore di fatto" presuppone che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale (cfr. Cass. n. 28819 del 5.12.2008;
n. 21730 del 8.10.2020).
Nel caso di specie, assume anzitutto rilevanza che la dismissione della carica risalga a pochi giorni dopo l'inizio della verifica fiscale, apparendo già solo per questo “sospetta”, ossia sintomatica di una “presa di distanza” solo formale, verosimilmente diretta ad elidere la responsabilità connessa all'incarico.
Del pari “curioso” indice di un persistente “collegamento” tra la Società e il dimissionario amministratore è costituito dal fatto che, anche quando la sede legale è stata (formalmente) trasferita all'estero (in Bulgaria), è stato scelto lo stesso indirizzo ove anche aveva trasferito (in apparenza) la Controparte_1
propria residenza anagrafica.
Ulteriore indizio della persistente ingerenza nella gestione, peraltro, ben può trarsi dal fatto che gli amministratori successivamente avvicendatisi nel ruolo (ben sette in circa quattro anni) sono tutti soggetti legati al convenuto (la sorella, prima, ed operai della società, dopo) e privi di specifiche competenze.
Del resto, la sussistenza in capo al convenuto di un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi a quelli spettanti agli amministratori di diritto è stata confermata da tre dipendenti della società (cfr. le dichiarazioni scritte rese al curatore fallimentare), i quali hanno tutti concordemente ammesso che lo è sempre rimasto il reale dominus CP_1
e gestore dell'azienda.
Né va trascurato che la suddetta circostanza neanche è stata specificamente contestata dal convenuto, il quale si è solo limitato ad eccepire la mancata preventiva instaurazione di un'apposita azione di accertamento della sua qualità di amministratore di fatto (sic) ovvero la mancanza della relativa prova, ma
8 sterilmente (considerato che «la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»: Cass. n. 17889 del 27.8.2020).
4.b. Tanto premesso, come già anticipato il ha imputato a Parte_1 CP_1
anzitutto la responsabilità per i danni derivanti dal mancato pagamento,
[...]
già a partire dal 2007, di imposte e contributi previdenziali, quantificati pari ai maggiori importi dovuti dalla società per mora, sanzioni ed interessi (fino al fallimento), per l'importo pari ad € 1.676.155,00.
A questo proposito, ha segnalato che il maggiore creditore è risultato l
[...]
, insinuatosi al passivo per l'importo di € 4.090.743,39, tenuto Controparte_6
conto anche delle violazioni accertate all'esito della verifica fiscale del 2015.
Alla luce della documentazione acquisita (cfr. il verbale di approvazione dello stato passivo fallimentare, gli avvisi di accertamento dell' e Controparte_7
il processo verbale di constatazione della G.d.F. di Avellino del 2015, tutti versati in atti), a prescindere da ogni considerazione in ordine alla valenza
(endoconcorsuale o meno) delle risultanze della verifica del passivo, sta di fatto che, ai fini della presente decisione (e, quindi, specie con riguardo all'azione sociale di responsabilità), non rileva se e in che misura siano stati ammessi al passivo i debiti tributari e previdenziali, quanto il mancato/ritardato pagamento di imposte e contributi previdenziali durante la gestione di (“di Controparte_1
fatto” protrattasi fino al fallimento) e la mancanza di giustificazioni dell'inadempimento.
Dunque, l'esistenza di debiti (erariali e per contributi previdenziali) inadempiuti
(ed il conseguente ammontare dei maggiori costi gravanti sulla società per interessi di mora, spese di esazione e sanzioni) è circostanza che si trae ampiamente dagli atti e che, comunque, neanche risulta specificatamente contestata (essendosi il convenuto limitato a dichiarare di essersi «disinteressato della amministrazione societaria dal 20.5.2015, operando per la stessa solo mansioni di tecnico e coordinatore della qualità»).
In particolare, nessuna giustificazione è stata addotta dallo (ad CP_1
9 esempio in ordine alla mancanza della liquidità necessaria), né avrebbe potuto essere addotta plausibilmente, considerato il protrarsi nel tempo delle omissioni
(pluriennali) e considerato che gli inadempimenti risalgono anche all'epoca in cui la società era operativa e conseguiva utili e ricavi anche maggiori di quelli dichiarati al Fisco ed iscritti in bilancio (cfr. le risultanze degli accertamenti fiscali).
Ne consegue che risulta certamente fondata la pretesa risarcitoria, quantificata in € 1.676.155,00, alla data del fallimento.
L'importo indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il danno, si ritiene possano essere individuati al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 6.3.2019 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 2.9.2019 alla presente decisione, computati sulla somma via via annualmente rivalutata (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995).
4.c. Oltre al suddetto addebito, il ha ascritto allo anche il Parte_1 CP_1
danno conseguente all'omessa tenuta della contabilità (a decorrere dal 2015) ed alla mancata consegna di documentazione di sorta al curatore, che avrebbe reso impossibile il recupero di attivo, danno da quantificare in via equitativa, assumendo come parametro di riferimento il cosiddetto deficit fallimentare, indicato pari ad € 4.157.902,62 nel libello introduttivo della lite (e indicato pari ad
€ 4.440.656,05 nella comparsa conclusionale), ossia pari all'ammontare dei crediti ammessi al passivo del fallimento (non avendo la curatela rinvenuto alcuna attività da liquidare).
Per questa parte la domanda è infondata.
A tacer d'altro, è dirimente che non risultano specificate le condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, considerato che la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non
10 è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore (cfr., amplius, in argomento, Cass. n. 15245 del 12.5.2022) e ciò specie nel caso in cui l'azione sia proposta in danno di colui che si sarebbe ingerito solo di fatto nella gestione
(cui quindi neanche è possibile ascrivere la violazione di obblighi formali).
Del resto, considerato che il passivo fallimentare è quasi esclusivamente costituito dai debiti erariali e da quelli per contributi previdenziali, a maggior ragione nella specie si imponeva una più analitica indicazione delle ulteriori condotte illecite ascritte agli amministratori (oltre a quelle omissive già censurate e comportanti i maggiori costi gravanti sulla società per interessi di mora, spese di esazione e sanzioni tributarie), esplicitando, ad esempio, se e da quando l'attività di impresa sarebbe stata svolta in un'ottica non conservativa e se e quali debiti della società fallita sarebbero sorti posteriormente al verificarsi di una causa di scioglimento.
Peraltro, la “ricostruzione” delle vicende che ha condotto alla suddetta esposizione debitoria verso il Fisco ampiamente emerge dagli accertamenti fiscali, per cui a sproposito risulta invocata una mera valutazione equitativa del danno, secondo i criteri di liquidazione previsti dal novellato art. 2486, co. 3, c.c.
5. Venendo agli addebiti contestati al secondo amministratore,
[...]
, occorre dar conto di quanto segue. TR
Risulta dagli atti che la suddetta è stata in carica dal 19.5.2015 al 24.2.2016 (cfr. la visura camerale in atti).
Sebbene di fatto la gestione della società sia rimasta nelle mani del fratello, va condiviso l'assunto del , secondo cui tale circostanza non la esime da Parte_1
responsabilità, essendole anzi imputabile non solo il fatto di non aver adempiuto agli obblighi di legge derivanti dalla carica ricoperta, ma anche di aver consapevolmente consentito ad un altro soggetto di ingerirsi nella gestione della società.
Ciò posto, oltre ad esserle contestato che anche nel bilancio relativo al 2014, dalla medesima predisposto e sottoscritto, non si sarebbe tenuto conto della verifica fiscale in corso e dei riflessi economico-patrimoniali che ne sono scaturiti,
11 soprattutto viene ascritto alla convenuta il danno scaturito dal mancato versamento delle imposte, limitatamente alle sanzioni irrogate dall CP_7
e riferite all'anno d'imposta 2014.
[...]
Tali sanzioni tributarie, alla luce dei verbali di accertamento versati in atti e dello stato passivo del fallimento, ammontano ad € 226.857,00 (alla data del fallimento).
Di tale importo anche deve dunque TR
rispondere, per le medesime ragioni già esposte sopra con riguardo alla posizione dell'altro convenuto ed in solido con questi, ex art. 2055 c.c., oltre rivalutazione a far data dal 6.3.2019 (data del fallimento) ed interessi sulle somme via via rivalutate, al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 6.3.2019 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 29.10.2019 (data della prima notifica della citazione) alla presente decisione.
6. Alla stregua di tutte le svolte considerazioni, dunque, le domande attoree vanno parzialmente accolte e, per l'effetto, va condannato al Controparte_1
pagamento di € 1.676.155,00, in solido con fino TR
a concorrenza di € 226.857,00, oltre rivalutazione a far data dal 6.3.2019 (data del fallimento) ed interessi sulle somme via via rivalutate al tasso ex art. 1284 comma
1 c.c. dal 6.3.2019 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 2.9.2019 alla presente decisione, e va condannata al pagamento di € TR
226.857,00, in solido con , oltre rivalutazione a far data dal Controparte_1
6.3.2019 (data del fallimento) ed interessi sulle somme via via rivalutate, al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 6.3.2019 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal
29.10.2019 (data della prima notifica della citazione) alla presente decisione.
7. Venendo, infine, alla richiesta attorea «di accertare, in via incidentale, la circostanza che la condotta, attiva ed omissiva del convenuto, integri gli estremi di reato (…) per evitare, in caso di accoglimento della presente domanda risarcitoria, la responsabilità in solido di tutte le parti in causa nei confronti dell'amministrazione finanziaria per il pagamento dell'imposta di registro», va osservato quanto segue.
12 È noto che, ai sensi dell'art. 59 TUR, «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute (…) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato» e che, per giurisprudenza consolidata, tale norma «non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile» (Cass.
n. 24096 del 12.11.2014).
È noto inoltre che, quando all'esito di un giudizio civile venga riconosciuto il risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non solo è possibile la registrazione a debito della sentenza, ma è anche previsto che il recupero dell'imposta di registro possa avvenire solo nei confronti della parte obbligata al risarcimento, in applicazione del successivo art. 60, co. 2, TUR (che, quindi, esonera dall'obbligo il “danneggiato da fatto-reato”, in deroga al generale vincolo di solidarietà, di cui all'art. 57 TUR, che grava su tutte le parti processuali).
Tuttavia, la normativa citata non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità. È sufficiente, cioè, ai fini della sua applicazione, che i fatti posti a fondamento dell'azione risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del suddetto beneficio in capo al
“danneggiato da fatto-reato”, non solo non è richiesto che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale (cfr. Cass. n. 5952 del
14.3.2007), ma neanche è necessario un accertamento incidentale del giudice civile o, rectius, la sua attestazione che la condotta del danneggiante integri gli estremi di un fatto di reato.
L'art. 60, co. 2, cit. esige solo che nel provvedimento giurisdizionale sia
«indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito». Lo scopo di questa norma è appunto quello di consentire all' di individuare il soggetto Controparte_7
nei cui confronti poter svolgere il recupero dell'imposta, vale a dire il soggetto che
13 è tenuto a risarcire il danno.
Resta tuttavia di competenza dell'Amministrazione giudiziaria e, quindi, del funzionario di cancelleria il compito di valutare se sussistano i presupposti per richiedere la registrazione a debito della sentenza (ex art. 59 cit.) e dell'Ufficio finanziario il compito di verificare l'esistenza delle condizioni per la prenotazione a debito e per l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti (ex art. 60 cit.) in sede di recupero dell'imposta.
D'altronde, al di là del fatto che eventuali errori od omissioni in ordine all'apprezzamento della fattispecie non potrebbero alterare il contenuto precettivo della legge, la cui applicazione spetta a tutti gli operatori del diritto (cfr.
Cass. n. 21112 del 4.7.2022), soprattutto rileva che una diversa interpretazione comporterebbe, in mancanza di qualsiasi espressa previsione, l'attribuzione alla giurisdizione civile di un vero e proprio potere decisionale su una vicenda di natura tributaria, riguardo alla quale il giudice naturale è poi quello tributario (innanzi al quale potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico dei convenuti, tenendo conto del valore della controversia (criterio del "decisum") per ciascuno di essi e nel rispetto del principio di solidarietà (essendo legati fra loro da un rapporto sostanziale solidale), nei limiti di concorrenza delle somme.
Considerato che il è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, i Parte_1
convenuti vanno condannati ad eseguire a favore dello Stato il pagamento delle spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito, nella misura risultante dai relativi registri, oltre che dei compensi liquidati ex art. 82 T.U. n.155/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del di € 1.676.155,00, in Controparte_1 Parte_1
14 solido con fino a concorrenza di € 226.857,00, TR
oltre rivalutazione a far data dal 6.3.2019 (data del fallimento) ed interessi sulle somme via via rivalutate al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 6.3.2019 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 2.9.2019 alla presente decisione, e condanna al pagamento in favore del di € TR Parte_1
226.857,00, in solido con , oltre rivalutazione a far data dal Controparte_1
6.3.2019 (data del fallimento) ed interessi sulle somme via via rivalutate, al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 6.3.2019 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal
29.10.2019 (data della prima notifica della citazione) alla presente decisione;
2) condanna i convenuti in solido, entro i limiti di concorrenza delle somme, al pagamento delle spese in favore del , ammesso al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato, e, per l'effetto, dispone che sia eseguito a favore dello Stato il pagamento delle spese prenotate a debito e anticipate da parte dell'Erario, nella misura risultante dai relativi registri, comprese quelle relative al compenso ed alle spese generali spettanti al difensore del , liquidate ex art. 82 T.U. Parte_1
n.155/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.10.2024
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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