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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/10/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co.
3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Alberto Albarello (C.F. ) e dall'Avv.to Elena C.F._1
NO (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Vicenza C.F._2
(VI), Piazza Pontelandolfo, 114, giusto mandato allegato al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
- ricorrente -
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
- convenuto, contumace -
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: all'udienza dell'1.10.2025 parte ricorrente così precisava le conclusioni:
“1) Dato atto che non c'è stato alcun passaggio di proprietà tra e in Parte_1 Controparte_1 relazione al veicolo Mercedes classe A tg. FT 512 PL, essendo la documentazione prodotta sub doc.n.6 completamente falsa, accertare e dichiarare che il veicolo Mercedes classe A tg. FT 517 PL, è in piena proprietà alla ricorrente unipersonale;
Parte_1
2) Conseguentemente, ordinare al Pubblico Registro Automobilistico di procedere alla re-intestazione del veicolo Mercedes tg. FT 517 PL in favore della società cancellando anche la Parte_1 formalità relativa al passaggio di proprietà da e Parte_1 CP_1
3)spese e compensi di difesa rifusi”.
pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.9.2024 conveniva in Parte_1 giudizio per vedere accertata la propria piena ed esclusiva proprietà del veicolo Controparte_1
Mercedes Classe A tg. FT 517 PL e, conseguentemente, per ottenere, da parte del Pubblico Registro
Automobilistico, la re-intestazione a proprio favore del suindicato veicolo nonché la cancellazione di ogni formalità pregiudizievole iscritta nel registro.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- di essere una società concessionaria Mercedes Benz operante nel territorio veneto;
- di aver acquistato da , in data 10.7.2019, l'auto usata Mercedes Cl. Controparte_2 [...]
, tg. FT 517 PL e che tale automobile si trovava ancora nel parco macchine della Controparte_3 sede di Padova, non essendo mai stata noleggiata o venduta;
- di aver ricevuto, nel maggio 2020, una proposta di acquisto di tale autovettura e, dunque, al fine di concludere l'affare, di aver fatto accesso al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), dal quale emergeva, del tutto inaspettatamente, come l'auto risultasse essere intestata a tale , Controparte_1 residente a [...], con cui la ricorrente non aveva mai avuto alcun contatto;
- che tuttavia tale individuo era già noto alla concessionaria, in quanto si era reso protagonista di una serie di acquisti fittizi di autovetture, tramite la falsificazione di tutta la documentazione attestante il passaggio di proprietà in suo favore. Vicende per le quali l'odierno convenuto aveva subito una condanna penale emessa dal Tribunale di Palermo;
- in effetti, , ottenendo dal PRA il fascicolo relativo al veicolo per cui è causa, si avvedeva Parte_1 come, anche in tale occasione, tutta la documentazione che avrebbe dovuto dimostrare il passaggio di proprietà dalla società in intestazione a , era stata confezionata falsamente. Controparte_1
In particolare, il contratto di vendita risultava stipulato, in data 14.10.2019, tra il convenuto – qualificatosi titolare di un'impresa individuale dedicata al commercio di veicoli (nonostante le diverse indicazioni presenti nella carta d'identità ove dichiarava di essere impiegato statale) – e, per conto di
, da un certo , persona del tutto estranea alla società. Parte_1 Persona_1
Tale atto era poi stato autenticato da tale quale amministratore legale della società Persona_2
rivelatasi inesistente. Parte_2
Inoltre, tra i documenti depositati al PRA vi era anche la denuncia, effettuata dallo stesso a un CP_1 mese di distanza dal fittizio acquisto, di smarrimento della carta di circolazione, di cui, evidentemente, non era, in realtà, mai entrato in possesso.
Infine, la ricorrente, nel tentativo di ricostruire la vicenda che la vedeva inconsapevolmente coinvolta, esponeva di essere stata sospettosamente contattata, a pochi giorni dal falso acquisto, da una impresa di pagina 2 di 7 trasporti palermitana, per concordare il ritiro proprio dell'autovettura targata FT 517 PL su incarico della società di , salvo concludersi, il tutto, con un nulla di fatto, attesa Pt_3 Persona_3 anche la disdetta dell'ordine da parte del cliente finale;
- da ultimo, evidenziava come dalla consultazione eseguita al PRA risultava, inoltre, che l'auto
Mercedes targata FT 517 PL era stata oggetto, in data 13.3.2023, di fermo amministrativo da parte del
Comune di Bologna.
2. Il Giudice, con decreto del 25.9.2024, fissava l'udienza di comparizione delle parti in data
3.12.2024. In prima udienza si riscontrava il mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto, la cui rinnovazione veniva dunque disposta dal Giudice, rinviandosi la causa all'udienza del 25.3.2025.
In tale occasione, verificata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e invitava il difensore a chiarire, sotto il profilo giuridico, la declaratoria richiesta rispetto al negozio per cui è oggi causa nonché a prendere posizione circa le sorti delle iscrizioni pregiudizievoli riscontrate nel registro automobilistico.
Quanto al primo aspetto, il difensore sosteneva la radicale inesistenza del contratto di compravendita, in quanto concluso e autenticato da soggetti rivelatisi fittizi, riservandosi, invece, di approfondire il tema relativo al conseguente destino degli iscritti fermi amministrativi.
Ritenuta superflua la prova orale richiesta dalla ricorrente il giudizio veniva, dunque, rinviato per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.7.2025.
A tale udienza, parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo (e, dunque,
“1) Dato atto che non c'è stato alcun passaggio di proprietà tra e in Parte_1 Controparte_1 relazione al veicolo Mercedes classe A tg. FT 512 PL, essendo la documentazione prodotta sub doc.n.6 completamente falsa, accertare e dichiarare che il veicolo Mercedes classe A tg. FT 517 PL, è in piena proprietà alla ricorrente unipersonale;
Parte_1
2) Conseguentemente, ordinare al Pubblico Registro Automobilistico di procedere alla re-intestazione del veicolo Mercedes tg. FT 517 PL in favore della società cancellando ogni formalità Parte_1 pregiudizievole alla odierna ricorrente e comunque ogni formalità successiva all'acquisto del mezzo per cui è causa da parte di dal venditore Parte_1 CP_2
3)spese e compensi di difesa rifusi”
La causa veniva discussa e il difensore, nel ribadire l'inesistenza del negozio posto in essere dallo
, escludeva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei Comuni di Bologna e CP_1
Parma, a favore dei quali risultavano iscritti i fermi amministrativi, ritenendo, da un lato, come l'iscrizione al PRA avesse valore meramente dichiarativo e costituisse un adempimento pubblicitario pagina 3 di 7 volto a dirimere eventuali conflitti tra più acquirenti;
dall'altro lato, sostenendo come la caducazione dell'atto presupposto di compravendita travolgerebbe, a cascata, tutti i successivi atti, comprese le iscrizioni nel registro.
Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 22.7.2025 il Giudice la rimetteva sul ruolo, prospettando, in ragione del tenore delle domande della ricorrente, l'opportunità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti che avevano proceduto ad iscrivere i fermi amministrativi, fissando nuova udienza al fine di consentire al difensore di parte ricorrente di prendere posizione sul punto.
All'udienza del 1.10.2025, il difensore di parte ricorrente rinunciava al capo della domanda relativo alla cancellazione delle formalità successive al falso acquisto del convenuto, precisando le proprie conclusioni come in epigrafe. A quel punto, il difensore procedeva, su invito del Giudice, alla discussione orale della causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
3. La domanda spiegata in via principale ha ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà in capo alla società ricorrente del veicolo Mercedes classe A, targato FT 517 PL, previa caducazione del titolo di trasferimento di tale bene in favore del resistente.
3.1. La documentazione acquisita consente di ritenere comprovato, in fatto, quanto dedotto da parte ricorrente, ossia che il convenuto contumace abbia acquistato la proprietà della vettura, tramite vari artifizi, ivi inclusa la predisposizione di documentazione falsa.
Può infatti dirsi dimostrato come tutta la documentazione che ha condotto all'intestazione del veicolo allo Spiaggia sia stata, in realtà, da costui artatamente confezionata per apparire quale nuovo proprietario del mezzo.
Innanzitutto, il contratto di compravendita risulterebbe sottoscritto, per conto della società concessionaria, da tal “quale vice amministratore sostituto con necessari poteri”: Persona_1 soggetto, in realtà, del tutto estraneo alla società (cfr. il contratto di compravendita, pag. 2, Parte_1 doc. 7 e la visura storica di doc. 2, allegati al ricorso). Parte_1
La stessa autenticazione del contratto, riconducibile a tal quale amministratore della Persona_2
“impresa di consultazione per la circolazione dei mezzi” denominata è risultata falsa, in Parte_2 quanto tale società non esiste(si vedano docc. 1 e 2, allegati al ricorso).
Inoltre, la circostanza che, a pochi mesi dal falso acquisto, abbia denunciato proprio lo CP_1 smarrimento della carta di circolazione dell'autovettura (di cui, di tutta evidenza, non era mai venuto in possesso) costituisce un ulteriore apprezzabile indice circa il perseguimento di un disegno volto a ottenere, fraudolentemente, l'intestazione dell'automobile in assenza del consenso di parte venditrice.
pagina 4 di 7 3.2. Tanto chiarito sul piano fattuale, l'esame della domanda della ricorrente impone di qualificare, sotto il piano giuridico, il vizio del contratto da cui discende l'intestazione del veicolo a parte convenuta (doc. 4, allegato al ricorso).
In assenza di alcuna specificazione sul punto nell'atto introduttivo, parte ricorrente è stata invitata a meglio indicare, sotto il profilo giuridico, il vizio riguardante il contratto. Il difensore della ricorrente ha specificato che l'operazione posta in essere dallo , consistente nella predisposizione di CP_1 documentazione falsa al fine di procedere alla trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento della proprietà del veicolo de quo a proprio favore, renderebbe il negozio radicalmente inesistente (si veda il verbale del 25.3.2025).
Non si concorda con detta qualificazione, dovendosi piuttosto ritenere il contratto nullo, per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali, in particolare dell'accordo (artt. 1418 c.c. e art. 1325 c.c.).
Si rammenta che il codice civile non disciplina la categoria dell'inesistenza del contratto, frutto dell'elaborazione della dottrina, per cui un negozio può dirsi inesistente quando lo stesso risulta mancante degli elementi che lo identificano giuridicamente, sicché lo stesso non potrebbe neanche in astratto essere qualificato come contratto.
Tale impostazione è stata però specificata (e, sottilmente, avversata) da altra autorevole dottrina che ha rilevato che, a ben vedere, così ragionando, si avrebbe inesistenza quando sarebbe esclusa la stessa configurabilità del negozio ad una stregua sociale, quando cioè il contratto non potrebbe dirsi esistente neppure come quid facti: di talché è stato osservato che quella dell'inesistenza del negozio sarebbe unicamente una categoria sociale e non giuridica.
Tale impostazione interpretativa pare la preferibile, sia in ragione dell'impossibilità ex art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale di introdurre, in via interpretativa, una categoria di vizio negoziale, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge;
sia perché le ipotesi che da certa dottrina vengono ricondotte all'inesistenza, ossia l'assenza di uno degli elementi identificanti giuridicamente il contratto, assumono di per sé già rilievo come causa di nullità, ex art. 1325/1418 c.c.
Nel caso di specie, la proprietà del bene risulta intestata ad un soggetto in forza di un negozio, in astratto, riconducibile allo schema legale della compravendita, composto di tutti gli elementi essenziali del modello codicistico di riferimento.
Tuttavia, alla luce del quadro probatorio di cui si è detto, può dirsi come nessun accordo idoneo a trasferire la proprietà sia stato mai posto in essere tra le parti, con la conseguenza che viene, in radice, a mancare quell'incontro di volontà necessario per concludere validamente un contratto, ex art. 1325, n.
1 c.c.
In effetti, per integrare l'accordo non è sufficiente la mera rappresentazione materiale, in un documento pagina 5 di 7 contrattuale, di un asserito scambio di consensi ma è necessario che tale rappresentazione sia espressione dell'effettiva e concreta volontà delle parti di concludere il contratto.
Nel caso di specie, poiché il soggetto che asseritamente avrebbe concluso, quale rappresentante della ricorrente, il contratto con lo , è in realtà inesistente, deve escludersi la presenza di un valido CP_1 accordo ai sensi dell'art. 1325, n. 1, c.c., essendo totalmente assente, in capo a uno dei paciscenti, la volontà di porre in essere il negozio.
Va, dunque, dichiarata la nullità dell'atto di compravendita del 14.10.2019, stipulato in favore di
, avente ad oggetto l'autoveicolo Mercedes classe A, targato FT 517 PL. Controparte_1
Conseguentemente, rimosso il titolo in forza del quale risultava proprietario, deve ritenersi CP_1 accertata la titolarità della proprietà dell'automobile in capo alla società ricorrente.
Sul punto, infatti, ha dimostrato di essere proprietaria del mezzo in forza di un titolo Parte_1 valido, consistente nel contratto di compravendita del 23.7.2019, stipulato con CP_2
originario proprietario del bene (si vedano i docc. 3 e 10).
[...]
4. Va ora esaminata la seconda domanda, per come precisata nel verbale del 1.10.2025, relativa alle sorti dell'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico del passaggio di proprietà dell'autovettura della società ricorrente a al convenuto.
Preliminarmente va precisato come non sia possibile disporre, come invece richiesto, la re-intestazione del bene in favore della società ricorrente. Ciò perché la riscontrata nullità dell'atto traslativo del
14.10.2019 ne determina l'improduttività tout court di qualsivoglia effetto e comporta la perdurante e mai interrotta titolarità del veicolo in capo a sin dal suo acquisto del 23.7.2019. In altri Parte_1 termini, era ed è sempre stata proprietaria del bene;
l'esigenza di “re-intestare” l'auto viene Parte_1 in realtà garantita, come si vedrà, dall'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei beni mobili registrati.
Nell'ambito della circolazione degli autoveicoli trovano infatti applicazione, in via generale, le norme relative alla trascrizione dei beni mobili registrati (artt. 2683 c.c. e ss.) nonché la disciplina speciale contenuta nel R.D. n. 1814 del 1927.
Tuttavia, in materia di trascrizione mobiliare non esiste disposizione – tanto nella Sezione I, del capo
III, del titolo I del sesto libro c.c., quanto nel R.D. 1814/1927 - di tenore analogo a quanto previsto dall'art. 2655 c.c. per gli immobili, che esplicitamente regoli l'attività da svolgersi nel caso, come quello che ci occupa, di una sentenza che dichiari la nullità di un atto trascritto nel registro.
Ciononostante, va rilevato che la norma appena richiamata deve considerarsi applicabile anche ai beni mobili registrati in virtù dell'apposita previsione di cui all'art. 2695, co. 2, c.c. il quale dispone che, per quanto riguarda forme e modalità della trascrizione, in mancanza di una disciplina specifica, si pagina 6 di 7 osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.
Per questa ragione deve ritenersi applicabile l'art. 2655, co. 4, c.c. con la conseguenza che la presente sentenza, nella parte in cui dichiara la nullità dell'atto di trasferimento di proprietà del veicolo
Mercedes classe A, targato FT 517 PL, datato 14.10.2019, in favore di , deve essere Controparte_1 annotata in margine al suddetto atto, trascritto nel pubblico registro in data 8.11.2019, R.P. O910167Z
(doc. 4 ricorrente); l'annotazione della nullità consentirà di far risultare, anche sotto il profilo pubblicitario, la come l'attuale proprietario del bene, soddisfando così l'esigenza cui era Parte_1 sottesa la domanda sub. 2.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00 – applicati ai medi per fase di studio e introduttiva, ai minimi per le altre fasi, in ragione della mancata ammissione dei mezzi di prova e della linearità della fase decisionale e, precisamente: € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.387,00 oltre accessori.
Alla ricorrente dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 361,65: € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca, € 97,65 per spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in accoglimento delle domande di parte ricorrente, accerta la nullità del contratto di compravendita, datato 14.10.2019, tra e , avente ad oggetto il veicolo Parte_1 Controparte_1
Mercedes classe A, targato FT 517 PL;
(ii) per l'effetto, accerta che il veicolo Mercedes classe A, targato FT 517 PL, è di esclusiva proprietà di
; Parte_1
(iii) ordina all'ufficio ACI-PRA competente di procedere all'annotazione della dichiarazione di nullità dell'atto del 14.10.2019, trascritto in favore di , in data 8.11.2019, R.P. O910167Z in Controparte_1 margine alla trascrizione dell'atto stesso;
(iv) condanna al rimborso delle spese di lite per il giudizio in favore di Controparte_1 [...]
, liquidate in € 3.387,00 per compensi ed € 361,65 per esborsi, oltre accessori come Parte_1 per legge sui compensi.
Vicenza, 15 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co.
3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3937 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Alberto Albarello (C.F. ) e dall'Avv.to Elena C.F._1
NO (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Vicenza C.F._2
(VI), Piazza Pontelandolfo, 114, giusto mandato allegato al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
- ricorrente -
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
- convenuto, contumace -
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: all'udienza dell'1.10.2025 parte ricorrente così precisava le conclusioni:
“1) Dato atto che non c'è stato alcun passaggio di proprietà tra e in Parte_1 Controparte_1 relazione al veicolo Mercedes classe A tg. FT 512 PL, essendo la documentazione prodotta sub doc.n.6 completamente falsa, accertare e dichiarare che il veicolo Mercedes classe A tg. FT 517 PL, è in piena proprietà alla ricorrente unipersonale;
Parte_1
2) Conseguentemente, ordinare al Pubblico Registro Automobilistico di procedere alla re-intestazione del veicolo Mercedes tg. FT 517 PL in favore della società cancellando anche la Parte_1 formalità relativa al passaggio di proprietà da e Parte_1 CP_1
3)spese e compensi di difesa rifusi”.
pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.9.2024 conveniva in Parte_1 giudizio per vedere accertata la propria piena ed esclusiva proprietà del veicolo Controparte_1
Mercedes Classe A tg. FT 517 PL e, conseguentemente, per ottenere, da parte del Pubblico Registro
Automobilistico, la re-intestazione a proprio favore del suindicato veicolo nonché la cancellazione di ogni formalità pregiudizievole iscritta nel registro.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- di essere una società concessionaria Mercedes Benz operante nel territorio veneto;
- di aver acquistato da , in data 10.7.2019, l'auto usata Mercedes Cl. Controparte_2 [...]
, tg. FT 517 PL e che tale automobile si trovava ancora nel parco macchine della Controparte_3 sede di Padova, non essendo mai stata noleggiata o venduta;
- di aver ricevuto, nel maggio 2020, una proposta di acquisto di tale autovettura e, dunque, al fine di concludere l'affare, di aver fatto accesso al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), dal quale emergeva, del tutto inaspettatamente, come l'auto risultasse essere intestata a tale , Controparte_1 residente a [...], con cui la ricorrente non aveva mai avuto alcun contatto;
- che tuttavia tale individuo era già noto alla concessionaria, in quanto si era reso protagonista di una serie di acquisti fittizi di autovetture, tramite la falsificazione di tutta la documentazione attestante il passaggio di proprietà in suo favore. Vicende per le quali l'odierno convenuto aveva subito una condanna penale emessa dal Tribunale di Palermo;
- in effetti, , ottenendo dal PRA il fascicolo relativo al veicolo per cui è causa, si avvedeva Parte_1 come, anche in tale occasione, tutta la documentazione che avrebbe dovuto dimostrare il passaggio di proprietà dalla società in intestazione a , era stata confezionata falsamente. Controparte_1
In particolare, il contratto di vendita risultava stipulato, in data 14.10.2019, tra il convenuto – qualificatosi titolare di un'impresa individuale dedicata al commercio di veicoli (nonostante le diverse indicazioni presenti nella carta d'identità ove dichiarava di essere impiegato statale) – e, per conto di
, da un certo , persona del tutto estranea alla società. Parte_1 Persona_1
Tale atto era poi stato autenticato da tale quale amministratore legale della società Persona_2
rivelatasi inesistente. Parte_2
Inoltre, tra i documenti depositati al PRA vi era anche la denuncia, effettuata dallo stesso a un CP_1 mese di distanza dal fittizio acquisto, di smarrimento della carta di circolazione, di cui, evidentemente, non era, in realtà, mai entrato in possesso.
Infine, la ricorrente, nel tentativo di ricostruire la vicenda che la vedeva inconsapevolmente coinvolta, esponeva di essere stata sospettosamente contattata, a pochi giorni dal falso acquisto, da una impresa di pagina 2 di 7 trasporti palermitana, per concordare il ritiro proprio dell'autovettura targata FT 517 PL su incarico della società di , salvo concludersi, il tutto, con un nulla di fatto, attesa Pt_3 Persona_3 anche la disdetta dell'ordine da parte del cliente finale;
- da ultimo, evidenziava come dalla consultazione eseguita al PRA risultava, inoltre, che l'auto
Mercedes targata FT 517 PL era stata oggetto, in data 13.3.2023, di fermo amministrativo da parte del
Comune di Bologna.
2. Il Giudice, con decreto del 25.9.2024, fissava l'udienza di comparizione delle parti in data
3.12.2024. In prima udienza si riscontrava il mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto, la cui rinnovazione veniva dunque disposta dal Giudice, rinviandosi la causa all'udienza del 25.3.2025.
In tale occasione, verificata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e invitava il difensore a chiarire, sotto il profilo giuridico, la declaratoria richiesta rispetto al negozio per cui è oggi causa nonché a prendere posizione circa le sorti delle iscrizioni pregiudizievoli riscontrate nel registro automobilistico.
Quanto al primo aspetto, il difensore sosteneva la radicale inesistenza del contratto di compravendita, in quanto concluso e autenticato da soggetti rivelatisi fittizi, riservandosi, invece, di approfondire il tema relativo al conseguente destino degli iscritti fermi amministrativi.
Ritenuta superflua la prova orale richiesta dalla ricorrente il giudizio veniva, dunque, rinviato per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.7.2025.
A tale udienza, parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo (e, dunque,
“1) Dato atto che non c'è stato alcun passaggio di proprietà tra e in Parte_1 Controparte_1 relazione al veicolo Mercedes classe A tg. FT 512 PL, essendo la documentazione prodotta sub doc.n.6 completamente falsa, accertare e dichiarare che il veicolo Mercedes classe A tg. FT 517 PL, è in piena proprietà alla ricorrente unipersonale;
Parte_1
2) Conseguentemente, ordinare al Pubblico Registro Automobilistico di procedere alla re-intestazione del veicolo Mercedes tg. FT 517 PL in favore della società cancellando ogni formalità Parte_1 pregiudizievole alla odierna ricorrente e comunque ogni formalità successiva all'acquisto del mezzo per cui è causa da parte di dal venditore Parte_1 CP_2
3)spese e compensi di difesa rifusi”
La causa veniva discussa e il difensore, nel ribadire l'inesistenza del negozio posto in essere dallo
, escludeva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei Comuni di Bologna e CP_1
Parma, a favore dei quali risultavano iscritti i fermi amministrativi, ritenendo, da un lato, come l'iscrizione al PRA avesse valore meramente dichiarativo e costituisse un adempimento pubblicitario pagina 3 di 7 volto a dirimere eventuali conflitti tra più acquirenti;
dall'altro lato, sostenendo come la caducazione dell'atto presupposto di compravendita travolgerebbe, a cascata, tutti i successivi atti, comprese le iscrizioni nel registro.
Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 22.7.2025 il Giudice la rimetteva sul ruolo, prospettando, in ragione del tenore delle domande della ricorrente, l'opportunità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti che avevano proceduto ad iscrivere i fermi amministrativi, fissando nuova udienza al fine di consentire al difensore di parte ricorrente di prendere posizione sul punto.
All'udienza del 1.10.2025, il difensore di parte ricorrente rinunciava al capo della domanda relativo alla cancellazione delle formalità successive al falso acquisto del convenuto, precisando le proprie conclusioni come in epigrafe. A quel punto, il difensore procedeva, su invito del Giudice, alla discussione orale della causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
3. La domanda spiegata in via principale ha ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà in capo alla società ricorrente del veicolo Mercedes classe A, targato FT 517 PL, previa caducazione del titolo di trasferimento di tale bene in favore del resistente.
3.1. La documentazione acquisita consente di ritenere comprovato, in fatto, quanto dedotto da parte ricorrente, ossia che il convenuto contumace abbia acquistato la proprietà della vettura, tramite vari artifizi, ivi inclusa la predisposizione di documentazione falsa.
Può infatti dirsi dimostrato come tutta la documentazione che ha condotto all'intestazione del veicolo allo Spiaggia sia stata, in realtà, da costui artatamente confezionata per apparire quale nuovo proprietario del mezzo.
Innanzitutto, il contratto di compravendita risulterebbe sottoscritto, per conto della società concessionaria, da tal “quale vice amministratore sostituto con necessari poteri”: Persona_1 soggetto, in realtà, del tutto estraneo alla società (cfr. il contratto di compravendita, pag. 2, Parte_1 doc. 7 e la visura storica di doc. 2, allegati al ricorso). Parte_1
La stessa autenticazione del contratto, riconducibile a tal quale amministratore della Persona_2
“impresa di consultazione per la circolazione dei mezzi” denominata è risultata falsa, in Parte_2 quanto tale società non esiste(si vedano docc. 1 e 2, allegati al ricorso).
Inoltre, la circostanza che, a pochi mesi dal falso acquisto, abbia denunciato proprio lo CP_1 smarrimento della carta di circolazione dell'autovettura (di cui, di tutta evidenza, non era mai venuto in possesso) costituisce un ulteriore apprezzabile indice circa il perseguimento di un disegno volto a ottenere, fraudolentemente, l'intestazione dell'automobile in assenza del consenso di parte venditrice.
pagina 4 di 7 3.2. Tanto chiarito sul piano fattuale, l'esame della domanda della ricorrente impone di qualificare, sotto il piano giuridico, il vizio del contratto da cui discende l'intestazione del veicolo a parte convenuta (doc. 4, allegato al ricorso).
In assenza di alcuna specificazione sul punto nell'atto introduttivo, parte ricorrente è stata invitata a meglio indicare, sotto il profilo giuridico, il vizio riguardante il contratto. Il difensore della ricorrente ha specificato che l'operazione posta in essere dallo , consistente nella predisposizione di CP_1 documentazione falsa al fine di procedere alla trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento della proprietà del veicolo de quo a proprio favore, renderebbe il negozio radicalmente inesistente (si veda il verbale del 25.3.2025).
Non si concorda con detta qualificazione, dovendosi piuttosto ritenere il contratto nullo, per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali, in particolare dell'accordo (artt. 1418 c.c. e art. 1325 c.c.).
Si rammenta che il codice civile non disciplina la categoria dell'inesistenza del contratto, frutto dell'elaborazione della dottrina, per cui un negozio può dirsi inesistente quando lo stesso risulta mancante degli elementi che lo identificano giuridicamente, sicché lo stesso non potrebbe neanche in astratto essere qualificato come contratto.
Tale impostazione è stata però specificata (e, sottilmente, avversata) da altra autorevole dottrina che ha rilevato che, a ben vedere, così ragionando, si avrebbe inesistenza quando sarebbe esclusa la stessa configurabilità del negozio ad una stregua sociale, quando cioè il contratto non potrebbe dirsi esistente neppure come quid facti: di talché è stato osservato che quella dell'inesistenza del negozio sarebbe unicamente una categoria sociale e non giuridica.
Tale impostazione interpretativa pare la preferibile, sia in ragione dell'impossibilità ex art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale di introdurre, in via interpretativa, una categoria di vizio negoziale, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge;
sia perché le ipotesi che da certa dottrina vengono ricondotte all'inesistenza, ossia l'assenza di uno degli elementi identificanti giuridicamente il contratto, assumono di per sé già rilievo come causa di nullità, ex art. 1325/1418 c.c.
Nel caso di specie, la proprietà del bene risulta intestata ad un soggetto in forza di un negozio, in astratto, riconducibile allo schema legale della compravendita, composto di tutti gli elementi essenziali del modello codicistico di riferimento.
Tuttavia, alla luce del quadro probatorio di cui si è detto, può dirsi come nessun accordo idoneo a trasferire la proprietà sia stato mai posto in essere tra le parti, con la conseguenza che viene, in radice, a mancare quell'incontro di volontà necessario per concludere validamente un contratto, ex art. 1325, n.
1 c.c.
In effetti, per integrare l'accordo non è sufficiente la mera rappresentazione materiale, in un documento pagina 5 di 7 contrattuale, di un asserito scambio di consensi ma è necessario che tale rappresentazione sia espressione dell'effettiva e concreta volontà delle parti di concludere il contratto.
Nel caso di specie, poiché il soggetto che asseritamente avrebbe concluso, quale rappresentante della ricorrente, il contratto con lo , è in realtà inesistente, deve escludersi la presenza di un valido CP_1 accordo ai sensi dell'art. 1325, n. 1, c.c., essendo totalmente assente, in capo a uno dei paciscenti, la volontà di porre in essere il negozio.
Va, dunque, dichiarata la nullità dell'atto di compravendita del 14.10.2019, stipulato in favore di
, avente ad oggetto l'autoveicolo Mercedes classe A, targato FT 517 PL. Controparte_1
Conseguentemente, rimosso il titolo in forza del quale risultava proprietario, deve ritenersi CP_1 accertata la titolarità della proprietà dell'automobile in capo alla società ricorrente.
Sul punto, infatti, ha dimostrato di essere proprietaria del mezzo in forza di un titolo Parte_1 valido, consistente nel contratto di compravendita del 23.7.2019, stipulato con CP_2
originario proprietario del bene (si vedano i docc. 3 e 10).
[...]
4. Va ora esaminata la seconda domanda, per come precisata nel verbale del 1.10.2025, relativa alle sorti dell'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico del passaggio di proprietà dell'autovettura della società ricorrente a al convenuto.
Preliminarmente va precisato come non sia possibile disporre, come invece richiesto, la re-intestazione del bene in favore della società ricorrente. Ciò perché la riscontrata nullità dell'atto traslativo del
14.10.2019 ne determina l'improduttività tout court di qualsivoglia effetto e comporta la perdurante e mai interrotta titolarità del veicolo in capo a sin dal suo acquisto del 23.7.2019. In altri Parte_1 termini, era ed è sempre stata proprietaria del bene;
l'esigenza di “re-intestare” l'auto viene Parte_1 in realtà garantita, come si vedrà, dall'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei beni mobili registrati.
Nell'ambito della circolazione degli autoveicoli trovano infatti applicazione, in via generale, le norme relative alla trascrizione dei beni mobili registrati (artt. 2683 c.c. e ss.) nonché la disciplina speciale contenuta nel R.D. n. 1814 del 1927.
Tuttavia, in materia di trascrizione mobiliare non esiste disposizione – tanto nella Sezione I, del capo
III, del titolo I del sesto libro c.c., quanto nel R.D. 1814/1927 - di tenore analogo a quanto previsto dall'art. 2655 c.c. per gli immobili, che esplicitamente regoli l'attività da svolgersi nel caso, come quello che ci occupa, di una sentenza che dichiari la nullità di un atto trascritto nel registro.
Ciononostante, va rilevato che la norma appena richiamata deve considerarsi applicabile anche ai beni mobili registrati in virtù dell'apposita previsione di cui all'art. 2695, co. 2, c.c. il quale dispone che, per quanto riguarda forme e modalità della trascrizione, in mancanza di una disciplina specifica, si pagina 6 di 7 osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.
Per questa ragione deve ritenersi applicabile l'art. 2655, co. 4, c.c. con la conseguenza che la presente sentenza, nella parte in cui dichiara la nullità dell'atto di trasferimento di proprietà del veicolo
Mercedes classe A, targato FT 517 PL, datato 14.10.2019, in favore di , deve essere Controparte_1 annotata in margine al suddetto atto, trascritto nel pubblico registro in data 8.11.2019, R.P. O910167Z
(doc. 4 ricorrente); l'annotazione della nullità consentirà di far risultare, anche sotto il profilo pubblicitario, la come l'attuale proprietario del bene, soddisfando così l'esigenza cui era Parte_1 sottesa la domanda sub. 2.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00 – applicati ai medi per fase di studio e introduttiva, ai minimi per le altre fasi, in ragione della mancata ammissione dei mezzi di prova e della linearità della fase decisionale e, precisamente: € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.387,00 oltre accessori.
Alla ricorrente dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 361,65: € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca, € 97,65 per spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in accoglimento delle domande di parte ricorrente, accerta la nullità del contratto di compravendita, datato 14.10.2019, tra e , avente ad oggetto il veicolo Parte_1 Controparte_1
Mercedes classe A, targato FT 517 PL;
(ii) per l'effetto, accerta che il veicolo Mercedes classe A, targato FT 517 PL, è di esclusiva proprietà di
; Parte_1
(iii) ordina all'ufficio ACI-PRA competente di procedere all'annotazione della dichiarazione di nullità dell'atto del 14.10.2019, trascritto in favore di , in data 8.11.2019, R.P. O910167Z in Controparte_1 margine alla trascrizione dell'atto stesso;
(iv) condanna al rimborso delle spese di lite per il giudizio in favore di Controparte_1 [...]
, liquidate in € 3.387,00 per compensi ed € 361,65 per esborsi, oltre accessori come Parte_1 per legge sui compensi.
Vicenza, 15 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi pagina 7 di 7