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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 553/2025 r.a.c.l., promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio Parte_1 dell'avvocato Antonio Sica che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
E
Controparte_2
Resistenti contumaci
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025 Codice Fiscale Parte_1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 025 2022 C.F._1
0025 1297 5400 notificata dall' in data 25.01.2025 nella quale Controparte_2 veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.045,88 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni, interessi ed oneri accessori dovuti alla per Controparte_1
l'anno 2016.
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste eccependo la nullità della cartella di pagamento, l'illegittimità della iscrizione a ruolo per mancata previa notifica di avviso/diffida, la prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi, la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo e notifica del ruolo e l'infondatezza della pretesa stante l'insussistenza dei presupposti assunti dall'Ente impositore a fondamento della propria pretesa.
Ha esposto:
- il ricorrente è stato iscritto alla a partire dal 11 aprile 2016 e successivamente CP_1 cancellato con decorrenza dal 23/05/2016; (doc. 2) - nel corso dell'anno 2016 e negli anni successivi la non notificava alcunché CP_1 all'odierno ricorrente né a titolo di accertamento delle eventuali somme dovute né a titolo di contestazione delle presunte violazioni/omissioni commesse;
- il ricorrente è stato iscritto nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell'albo degli
Avvocati di Oristano ex art. 6, D.Lgs. 02/02/2001, n. 96, per soli 43 (quarantatré) giorni: dall'11/04/2016 – iscrizione, giusta delibera del C.O.A. di Oristano n. 281/2016 dell'11/04/2016
– al 23/05/2016 – data di cancellazione, giusta delibera del C.O.A. di Oristano n. 365/2016 del
23/05/2016 ; (doc. 3)
- il ricorrente risulta cancellato dall'Albo Avvocati e da tutti gli albi professionali nel termine di 90 giorni dall'iscrizione alla Forense e prima della formale comunicazione (mai ricevuta) CP_1 dell'avvenuta iscrizione alla medesima;
CP_1
- per il ricorrente non risulta dovuto alcun contributo come previsto dall'Art. 12 (Norme transitorie) del Regolamento Di Attuazione Dell'art. 21 Commi 8 E 9 Legge N. 247/2012 che così dispone testualmente: “A coloro che, nelle more dell'approvazione Ministeriale del presente
Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà CP_1 richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli
Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla ai sensi del presente CP_1
Regolamento;
- nell'anno 2022 all'odierno ricorrente era stata notificata altra cartella n.
0252020001586426000 (doc 5) dell'importo di euro 886,60 per contributi previdenziali e sanzioni pretesi dalla per l'anno 2016 e 2017, ruolo, successivamente annullato a seguito di CP_1 istanza del ricorrente con provvedimento di Sgravio dell' prot. n. Controparte_3
5964768 del 31.10.2022 (v. doc 6) e di avente oggetto “sgravio ruolo 2020/1- CP_1
189549” del 2.08.2022; (Doc. 7)
- la cartella oggi impugnata richiede in parte gli stessi contributi/sanzioni per l'anno 2016 già oggetto della precedente cartella/ruolo poi annullata con provvedimento di sgravio.
La e l' Controparte_1 Controparte_2
non si sono costituite in giudizio e il Giudice, ritenuta la regolarità della
[...] notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, ne ha dichiarato la contumacia.
In data 22.05.2025 parte ricorrente ha depositato provvedimento di sgravio del ruolo di cui alla cartella impugnata disposto da il 07.04.2025. Controparte_1
Stante lo sgravio del ruolo di cui alla cartella impugnata e poiché, pertanto, il ricorrente ha già
2 ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Stante quanto sopra deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In considerazione dello sgravio in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014
n.55, come aggiornato dal DM 147/2022, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria che non si è svolta, devono essere integralmente poste a carico della parte convenuta
, secondo il principio della soccombenza Controparte_1 virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna la alla rifusione delle spese Controparte_1 del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 886,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari, 22 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo
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