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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. ES AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3151 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Vincenzo Vaiti;
ricorrente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere titolare di assegno sociale cat. AS n. 04055064 con decorrenza dal 01.04.2016; che, ricorrendo il requisito reddituale, percepiva la maggiorazione sociale dell'assegno a decorrere dall'anno 2017; che, in data 22.02.2024, riceveva comunicazione CP_2
inerente ad un presunto indebito di euro 43.293,12, riferito al periodo 01.04.2016-31.01.2024, per effetto di “ riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo
dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, nonché in quanto era stata “corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di
redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che il provvedimento adottato dall' CP_2
era carente di motivazione, atteso che egli, nel rispetto dei limiti reddituali legali, aveva titolo, sia all'assegno sociale, che alla sua maggiorazione;
che, eventualmente, l'indebito poteva riguardare la sola maggiorazione percepita per gli anni 2022 e 2023, per un importo non dovuto di euro 9.992,12;
che, comunque, l'indebito era irripetibile poiché la percezione dell'assegno non era dipesa da dolo dell'accipiens, avendo egli riposto affidamento sulla legittimità dell'erogazione della prestazione assistenziale poiché aveva sempre comunicato all'Ente tutti i dati reddituali incidenti sulla spettanza e sulla misura dell'assegno sociale;
tanto premesso, ha chiesto l'accertamento della infondatezza della pretesa creditoria dell' e, previo annullamento dell'atto impugnato, dichiararsi non dovute CP_2
le somme richieste, con condanna dell'Ente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
in via subordinata ha chiesto rideterminarsi l'entità della somma indebita da restituire all' , nella CP_2
misura calcolata in ricorso o in quella diversa dovuta secondo diritto.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo: che, in data 18.03.2016, il ricorrente presentava CP_2
domanda di assegno sociale, nella quale dichiarava di essere titolare di una situazione reddituale comprensiva di una pensione diretta erogata da Stato estero pari ad euro 4.440,00 e di un reddito da casa di abitazione pari ad euro 145,00; che, in ragione di tali redditi, l' accoglieva la domanda CP_2
di assegno sociale che liquidava, con decorrenza dal 01.04.2016, nell'importo mensile di circa 106,00
euro; che, in data 29.03.2017, il ricorrente presentava domanda di ricostituzione reddituale,
chiedendo l'attribuzione della maggiorazione sociale, ex art. 1 L. n. 544/1988, nonché ex art. 38 L
.n. 448/2001 (c.d. maggiorazione al milione) ed indicando nella domanda sempre il possesso dei predetti redditi;
che, in accoglimento della richiesta, l'Istituto liquidava le maggiorazioni sociali richieste in misura complessivamente pari a circa 190,00 euro mensili, tenuto conto dei redditi dichiarati;
che, nel mese di agosto 2022, l'Ente, attesi i redditi pensionistici esteri dichiarati dal ricorrente con riferimento all'anno 2019, inferiori a quelli dichiarati in precedenza (cfr. MOD RED
trasmesso tardivamente il 04.04.2022, e solo a seguito di solleciti, nel quale sono dichiarati redditi pensionistici esteri pari ad euro 1.632,00 annui), riliquidava l'assegno sociale a far data da gennaio
2020 nell'importo di circa 340,00 euro mensili, lasciando invariato l'ammontare delle maggiorazioni sociali;
che il dato reddituale veniva confermato anche nel Modello RED riferito all'anno 2020,
trasmesso tardivamente a seguito di solleciti, il 23.02.2023 e nel Modello RED riferito all'anno 2021,
trasmesso tardivamente a seguito di solleciti, il 06.03.2024; che, mel mese di luglio 2023, il pagamento dell'assegno sociale veniva localizzato a “cassa sede” a seguito di elaborazione centrale che individuava il pagamento di pensione estera da parte di Ente previdenziale straniero;
che in conseguenza della sospensione della prestazione l'istante si presentava allo sportello dell' per CP_2
chiedere chiarimenti e, in quella circostanza, dichiarava di percepire una pensione estera di circa 600
euro mensili, superiore rispetto a quella sempre dichiarata all' , sia all'atto della presentazione CP_1
dell'assegno sociale che della ricostituzione per attribuzione della maggiorazione sociale, sia con
Modelli Red. relativi agli anni 2019, 2020 e 2021; che, per fare chiarezza in ordine all'ammontare effettivo dei redditi pensionistici esteri, l' richiedeva la trasmissione dei cedolini di pensione CP_1
estera, trattandosi di dato non rinvenibile nei propri archivi informatici, né nelle Banche dati dell'Agenzia delle Entrate;
che tale richiesta, così come quelle in precedenza formulate, non sortivano effetto, per cui l'Istituto l'erogazione della prestazione e poi procedeva alla sua revoca stante l'impossibilità di accertare i redditi effettivi esteri, contestando l'indebita percezione dell'assegno sociale dal 01.04.2016 al 31.01.2024, per un totale di euro 43.293,12.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
La domanda è parzialmente fondata.
Parte ricorrente nega la sussistenza, in tutto o in parte, dell'indebito, affermando di avere titolo a percepire l'assegno sociale per le annualità anteriori al 2022, potendosi, al più, discutere di un eventuale indebito limitato alle annualità 2022-2023, nelle quali aveva semmai ricevuto un'erogazione di somme più elevate rispetto alla soglia legislativamente prevista. In ogni caso,
contesta la ripetibilità dell'indebito assistenziale in base al principio dell'affidamento, sull'assunto che l'erogazione era, nella specie, addebitabile ad un errore/negligenza dell' il quale era edotto CP_1
della esistenza dei redditi da pensione estera. Richiama, sul punto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale, vige “la regola
propria del sottosistema assistenziale” che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Deduce che, in base a tale orientamento formatosi in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Precisa
che, in base ai principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, trattandosi di indebito assistenziale, l' non avrebbe potuto richiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede CP_2
e comunque in assenza di dolo, con la conseguenza che doveva riconoscersi il suo diritto a trattenere le somme erogate dall' a titolo di assegno sociale. CP_2
Sennonché, contrariamente all'assunto attoreo, l'asserita irripetibilità dell'indebito in forza del principio di affidamento non risulta invocabile nel caso concreto, per le ragioni che seguono.
E' pacifico che l' abbia liquidato l'assegno sociale e le maggiorazioni sulla base dei redditi CP_1
esteri che il ricorrente ha dichiarati nel tempo ed è parimenti incontestato che, trattandosi di redditi non accertabili autonomamente dall' attraverso l'esame del casellario dei pensionati e/o delle CP_1
banche dati del FISCO, era indispensabile la collaborazione dell'interessato il quale ha fornito all'Ente indicazioni incoerenti, quando non è incorso in vere e proprie omissioni.
Infatti, egli ha dichiarato dapprima di avere percepito redditi pensionistici esteri per l'ammontare di euro 4.400,00 (cfr. all. nn. 2, 3 e 4 fascicolo ), di poi ha dichiarato che tali redditi erano pari a CP_2
circa euro 1.632,00 (cfr. all. n. 17, 18 e 19 fascicolo ), con ulteriore divergenza rispetto alle CP_2
dichiarazioni rese al funzionario allo sportello, allorquando ha indicato oralmente un importo CP_2 mensile di circa euro 600,00 (circostanza dedotta dall'ente e non contestata dal ricorrente). A fronte della contraddittorietà di tali dichiarazioni, l' ha richiesto all'attore di fornire la CP_1
documentazione attestante l'importo pensionistico effettivamente percepito e, in mancanza di presentazione della documentazione richiesta, ha revocato la prestazione, reputando non comprovato il requisito reddituale costitutivo del diritto all'assegno sociale.
Va rimarcato che il requisito reddituale estero non poteva essere accertato autonomamente dall' CP_2
attraverso l'esame delle dichiarazioni fiscali poiché i redditi pensionistici esteri non sono dichiarati al Fisco (cfr. all. n. 13 fascicolo;
prospetto tratto dalla banca dati di Agenzia delle Entrate dal CP_2
quale si evince l'assenza di presentazione di dichiarazioni reddituali per gli anni in esame), tanto più
che, a seguito di verifiche disposte presso la cassa di previdenza tedesca, è emersa una pensione con decorrenza dal 01.01.2019 (cfr. all n. 6 fascicolo ), successiva a quella dichiarata nella domanda CP_2
di ammissione all'assegno sociale del 18.03.2016.
Come l' ha dedotto – e l'interessato non ha negato - è ragionevole ipotizzare che il ricorrente CP_2
fosse titolare di due trattamenti pensionistici esteri, il primo, presente alla data del 18.03.2016,
dichiarato per un ammontare annuo di euro 4.400,00, ed il secondo, con decorrenza dal 01.01.2019,
di ammontare annuo pari ad euro 1.632,00, che è quello dichiarato in via esclusiva nei citati modelli
RED per le annualità 2019, 2020 e 2021.
Se ne ricava che, nelle suddette dichiarazioni RED, il ricorrente ha attestato falsamente la spettanza di una pensione estera largamente inferiore a quella effettivamente percepita, atteso che, nei modelli
RED riferiti agli anni 2019, 2020 e 2021, egli ha dichiarato soltanto il trattamento pensionistico tedesco avente decorrenza dal 2019 (ammontare annuo euro 1.632,00), omettendo di indicare quello percepito dal 2016 (ammontare annuo di euro 4.400,00). I suddetti modelli RED contengono dunque autocertificazioni relative al reddito non veritiere, dalle quali discende (in disparte dalle conseguenze penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) la sanzione della decadenza dall'intero beneficio conseguente ai provvedimenti adottati sulla scorta delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
Pertanto, l'indebito che ne è derivato è riconducibile esclusivamente all'omessa comunicazione ad opera del ricorrente degli effettivi redditi pensionistici esteri da lui percepiti, incidenti sul titolo all'assegno sociale, che non erano conoscibili dall' attraverso l'esame delle Banche dati del CP_1
Fisco, per cui l' , nella liquidazione dell'assegno sociale per i periodi in contestazione, si è CP_2
attenuto ai dati autocertificati dal ricorrente.
E tanto esclude la buona fede del titolare di trattamento assistenziale, rivelando, al contrario, la sussistenza del dolo in capo al medesimo, con conseguente esclusione della necessità di salvaguardare il suo legittimo affidamento di percepire l'assegno sociale e le relative maggiorazioni nella misura erogata dall'Ente che, dunque, devono valutarsi come un indebito ripetibile, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Per concludere in punto di elemento soggettivo, può osservarsi che, in presenza di dichiarazioni reddituali difformi rispetto alla situazione reale, non rileva il richiamo dell'assistito alla buona fede ed all'assenza di dolo, dal momento che l'indebito assistenziale è imputabile ad un comportamento intenzionale del medesimo che vi ha dato causa e non ad un errore o negligenza dell'
[...]
, con la conseguenza che deve essere escluso un suo affidamento idoneo a giustificare CP_3
l'irripetibilità dell'indebito da parte dell' , ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Tale principio è stato CP_2
ribadito anche di recente dalla Suprema Corte la quale ha statuito che “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l''art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento” (cfr.
Cass. sent. n. 24617 del 10.08.2022). Non potendo, dunque, l'attore invocare una condotta conforme ai doveri di lealtà e correttezza ostativa alla ripetizione dell'indebito, era suo onere, nel presente giudizio instaurato per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire le somme percepite, provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo idoneo a qualificare come adempimento quanto corrisposto dall'ente, sicché, incombeva sul medesimo l'onere di allegare e dimostrare il possesso del requisito, anzitutto reddituale, richiesto dalla legge per rivendicare l'assegno sociale: onere che, nel caso concreto, non è stato assolto, sicché l'indebito risulta ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., versandosi in ipotesi di dolosa percezione di ratei di prestazione assistenziale.
Conseguenza di quanto esposto è che le somme erogate dall' , a titolo di assegno sociale, in CP_2
epoca anteriore all'inserimento della falsa attestazione ad opera del pensionato nel modello RED
riferito all'anno 2019 (trasmesso tardivamente all'ente, in data 04.04.2022, nel quale è stato dichiarato falsamente un reddito pensionistico estero pari ad euro 1.632,00 annui), devono considerarsi da lui legittimamente percepite, sicché non vanno restituite all'ente. Viceversa, devono essere interamente restituite le somme che l' ha riliquidato sulla scorta del suddetto modello CP_1
RED, a decorrere dal mese di gennaio 2020 e fino al 31.01.2024, atteso che l'interessato, pur essendo consapevole dell'esistenza di (due) redditi pensionistici esteri incidenti sul proprio diritto alla pensione, ne ha falsamente dichiarato l'importo (indicando nei modelli RED solo il reddito di ammontare inferiore), così da ottenere un ingiusto vantaggio pensionistico: rispetto a tali somme,
opera dunque la sanzione della decadenza dall'intero beneficio conseguito dall'interessato in forza di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
In ordine alle spese di lite, stante il riconoscimento solo parziale del diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell' , va disposta la compensazione tra le parti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell' a ripetere le CP_2
somme indebitamente erogate al ricorrente, a titolo di assegno sociale, a decorrere dal mese di gennaio 2020 e fino al 31.01.2024;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 20.11.2025
Il Giudice del lavoro
ES AG
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. ES AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3151 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Vincenzo Vaiti;
ricorrente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere titolare di assegno sociale cat. AS n. 04055064 con decorrenza dal 01.04.2016; che, ricorrendo il requisito reddituale, percepiva la maggiorazione sociale dell'assegno a decorrere dall'anno 2017; che, in data 22.02.2024, riceveva comunicazione CP_2
inerente ad un presunto indebito di euro 43.293,12, riferito al periodo 01.04.2016-31.01.2024, per effetto di “ riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo
dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, nonché in quanto era stata “corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di
redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che il provvedimento adottato dall' CP_2
era carente di motivazione, atteso che egli, nel rispetto dei limiti reddituali legali, aveva titolo, sia all'assegno sociale, che alla sua maggiorazione;
che, eventualmente, l'indebito poteva riguardare la sola maggiorazione percepita per gli anni 2022 e 2023, per un importo non dovuto di euro 9.992,12;
che, comunque, l'indebito era irripetibile poiché la percezione dell'assegno non era dipesa da dolo dell'accipiens, avendo egli riposto affidamento sulla legittimità dell'erogazione della prestazione assistenziale poiché aveva sempre comunicato all'Ente tutti i dati reddituali incidenti sulla spettanza e sulla misura dell'assegno sociale;
tanto premesso, ha chiesto l'accertamento della infondatezza della pretesa creditoria dell' e, previo annullamento dell'atto impugnato, dichiararsi non dovute CP_2
le somme richieste, con condanna dell'Ente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
in via subordinata ha chiesto rideterminarsi l'entità della somma indebita da restituire all' , nella CP_2
misura calcolata in ricorso o in quella diversa dovuta secondo diritto.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo: che, in data 18.03.2016, il ricorrente presentava CP_2
domanda di assegno sociale, nella quale dichiarava di essere titolare di una situazione reddituale comprensiva di una pensione diretta erogata da Stato estero pari ad euro 4.440,00 e di un reddito da casa di abitazione pari ad euro 145,00; che, in ragione di tali redditi, l' accoglieva la domanda CP_2
di assegno sociale che liquidava, con decorrenza dal 01.04.2016, nell'importo mensile di circa 106,00
euro; che, in data 29.03.2017, il ricorrente presentava domanda di ricostituzione reddituale,
chiedendo l'attribuzione della maggiorazione sociale, ex art. 1 L. n. 544/1988, nonché ex art. 38 L
.n. 448/2001 (c.d. maggiorazione al milione) ed indicando nella domanda sempre il possesso dei predetti redditi;
che, in accoglimento della richiesta, l'Istituto liquidava le maggiorazioni sociali richieste in misura complessivamente pari a circa 190,00 euro mensili, tenuto conto dei redditi dichiarati;
che, nel mese di agosto 2022, l'Ente, attesi i redditi pensionistici esteri dichiarati dal ricorrente con riferimento all'anno 2019, inferiori a quelli dichiarati in precedenza (cfr. MOD RED
trasmesso tardivamente il 04.04.2022, e solo a seguito di solleciti, nel quale sono dichiarati redditi pensionistici esteri pari ad euro 1.632,00 annui), riliquidava l'assegno sociale a far data da gennaio
2020 nell'importo di circa 340,00 euro mensili, lasciando invariato l'ammontare delle maggiorazioni sociali;
che il dato reddituale veniva confermato anche nel Modello RED riferito all'anno 2020,
trasmesso tardivamente a seguito di solleciti, il 23.02.2023 e nel Modello RED riferito all'anno 2021,
trasmesso tardivamente a seguito di solleciti, il 06.03.2024; che, mel mese di luglio 2023, il pagamento dell'assegno sociale veniva localizzato a “cassa sede” a seguito di elaborazione centrale che individuava il pagamento di pensione estera da parte di Ente previdenziale straniero;
che in conseguenza della sospensione della prestazione l'istante si presentava allo sportello dell' per CP_2
chiedere chiarimenti e, in quella circostanza, dichiarava di percepire una pensione estera di circa 600
euro mensili, superiore rispetto a quella sempre dichiarata all' , sia all'atto della presentazione CP_1
dell'assegno sociale che della ricostituzione per attribuzione della maggiorazione sociale, sia con
Modelli Red. relativi agli anni 2019, 2020 e 2021; che, per fare chiarezza in ordine all'ammontare effettivo dei redditi pensionistici esteri, l' richiedeva la trasmissione dei cedolini di pensione CP_1
estera, trattandosi di dato non rinvenibile nei propri archivi informatici, né nelle Banche dati dell'Agenzia delle Entrate;
che tale richiesta, così come quelle in precedenza formulate, non sortivano effetto, per cui l'Istituto l'erogazione della prestazione e poi procedeva alla sua revoca stante l'impossibilità di accertare i redditi effettivi esteri, contestando l'indebita percezione dell'assegno sociale dal 01.04.2016 al 31.01.2024, per un totale di euro 43.293,12.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti.
La domanda è parzialmente fondata.
Parte ricorrente nega la sussistenza, in tutto o in parte, dell'indebito, affermando di avere titolo a percepire l'assegno sociale per le annualità anteriori al 2022, potendosi, al più, discutere di un eventuale indebito limitato alle annualità 2022-2023, nelle quali aveva semmai ricevuto un'erogazione di somme più elevate rispetto alla soglia legislativamente prevista. In ogni caso,
contesta la ripetibilità dell'indebito assistenziale in base al principio dell'affidamento, sull'assunto che l'erogazione era, nella specie, addebitabile ad un errore/negligenza dell' il quale era edotto CP_1
della esistenza dei redditi da pensione estera. Richiama, sul punto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale, vige “la regola
propria del sottosistema assistenziale” che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Deduce che, in base a tale orientamento formatosi in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Precisa
che, in base ai principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, trattandosi di indebito assistenziale, l' non avrebbe potuto richiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede CP_2
e comunque in assenza di dolo, con la conseguenza che doveva riconoscersi il suo diritto a trattenere le somme erogate dall' a titolo di assegno sociale. CP_2
Sennonché, contrariamente all'assunto attoreo, l'asserita irripetibilità dell'indebito in forza del principio di affidamento non risulta invocabile nel caso concreto, per le ragioni che seguono.
E' pacifico che l' abbia liquidato l'assegno sociale e le maggiorazioni sulla base dei redditi CP_1
esteri che il ricorrente ha dichiarati nel tempo ed è parimenti incontestato che, trattandosi di redditi non accertabili autonomamente dall' attraverso l'esame del casellario dei pensionati e/o delle CP_1
banche dati del FISCO, era indispensabile la collaborazione dell'interessato il quale ha fornito all'Ente indicazioni incoerenti, quando non è incorso in vere e proprie omissioni.
Infatti, egli ha dichiarato dapprima di avere percepito redditi pensionistici esteri per l'ammontare di euro 4.400,00 (cfr. all. nn. 2, 3 e 4 fascicolo ), di poi ha dichiarato che tali redditi erano pari a CP_2
circa euro 1.632,00 (cfr. all. n. 17, 18 e 19 fascicolo ), con ulteriore divergenza rispetto alle CP_2
dichiarazioni rese al funzionario allo sportello, allorquando ha indicato oralmente un importo CP_2 mensile di circa euro 600,00 (circostanza dedotta dall'ente e non contestata dal ricorrente). A fronte della contraddittorietà di tali dichiarazioni, l' ha richiesto all'attore di fornire la CP_1
documentazione attestante l'importo pensionistico effettivamente percepito e, in mancanza di presentazione della documentazione richiesta, ha revocato la prestazione, reputando non comprovato il requisito reddituale costitutivo del diritto all'assegno sociale.
Va rimarcato che il requisito reddituale estero non poteva essere accertato autonomamente dall' CP_2
attraverso l'esame delle dichiarazioni fiscali poiché i redditi pensionistici esteri non sono dichiarati al Fisco (cfr. all. n. 13 fascicolo;
prospetto tratto dalla banca dati di Agenzia delle Entrate dal CP_2
quale si evince l'assenza di presentazione di dichiarazioni reddituali per gli anni in esame), tanto più
che, a seguito di verifiche disposte presso la cassa di previdenza tedesca, è emersa una pensione con decorrenza dal 01.01.2019 (cfr. all n. 6 fascicolo ), successiva a quella dichiarata nella domanda CP_2
di ammissione all'assegno sociale del 18.03.2016.
Come l' ha dedotto – e l'interessato non ha negato - è ragionevole ipotizzare che il ricorrente CP_2
fosse titolare di due trattamenti pensionistici esteri, il primo, presente alla data del 18.03.2016,
dichiarato per un ammontare annuo di euro 4.400,00, ed il secondo, con decorrenza dal 01.01.2019,
di ammontare annuo pari ad euro 1.632,00, che è quello dichiarato in via esclusiva nei citati modelli
RED per le annualità 2019, 2020 e 2021.
Se ne ricava che, nelle suddette dichiarazioni RED, il ricorrente ha attestato falsamente la spettanza di una pensione estera largamente inferiore a quella effettivamente percepita, atteso che, nei modelli
RED riferiti agli anni 2019, 2020 e 2021, egli ha dichiarato soltanto il trattamento pensionistico tedesco avente decorrenza dal 2019 (ammontare annuo euro 1.632,00), omettendo di indicare quello percepito dal 2016 (ammontare annuo di euro 4.400,00). I suddetti modelli RED contengono dunque autocertificazioni relative al reddito non veritiere, dalle quali discende (in disparte dalle conseguenze penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) la sanzione della decadenza dall'intero beneficio conseguente ai provvedimenti adottati sulla scorta delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
Pertanto, l'indebito che ne è derivato è riconducibile esclusivamente all'omessa comunicazione ad opera del ricorrente degli effettivi redditi pensionistici esteri da lui percepiti, incidenti sul titolo all'assegno sociale, che non erano conoscibili dall' attraverso l'esame delle Banche dati del CP_1
Fisco, per cui l' , nella liquidazione dell'assegno sociale per i periodi in contestazione, si è CP_2
attenuto ai dati autocertificati dal ricorrente.
E tanto esclude la buona fede del titolare di trattamento assistenziale, rivelando, al contrario, la sussistenza del dolo in capo al medesimo, con conseguente esclusione della necessità di salvaguardare il suo legittimo affidamento di percepire l'assegno sociale e le relative maggiorazioni nella misura erogata dall'Ente che, dunque, devono valutarsi come un indebito ripetibile, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Per concludere in punto di elemento soggettivo, può osservarsi che, in presenza di dichiarazioni reddituali difformi rispetto alla situazione reale, non rileva il richiamo dell'assistito alla buona fede ed all'assenza di dolo, dal momento che l'indebito assistenziale è imputabile ad un comportamento intenzionale del medesimo che vi ha dato causa e non ad un errore o negligenza dell'
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, con la conseguenza che deve essere escluso un suo affidamento idoneo a giustificare CP_3
l'irripetibilità dell'indebito da parte dell' , ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Tale principio è stato CP_2
ribadito anche di recente dalla Suprema Corte la quale ha statuito che “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l''art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento” (cfr.
Cass. sent. n. 24617 del 10.08.2022). Non potendo, dunque, l'attore invocare una condotta conforme ai doveri di lealtà e correttezza ostativa alla ripetizione dell'indebito, era suo onere, nel presente giudizio instaurato per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire le somme percepite, provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo idoneo a qualificare come adempimento quanto corrisposto dall'ente, sicché, incombeva sul medesimo l'onere di allegare e dimostrare il possesso del requisito, anzitutto reddituale, richiesto dalla legge per rivendicare l'assegno sociale: onere che, nel caso concreto, non è stato assolto, sicché l'indebito risulta ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., versandosi in ipotesi di dolosa percezione di ratei di prestazione assistenziale.
Conseguenza di quanto esposto è che le somme erogate dall' , a titolo di assegno sociale, in CP_2
epoca anteriore all'inserimento della falsa attestazione ad opera del pensionato nel modello RED
riferito all'anno 2019 (trasmesso tardivamente all'ente, in data 04.04.2022, nel quale è stato dichiarato falsamente un reddito pensionistico estero pari ad euro 1.632,00 annui), devono considerarsi da lui legittimamente percepite, sicché non vanno restituite all'ente. Viceversa, devono essere interamente restituite le somme che l' ha riliquidato sulla scorta del suddetto modello CP_1
RED, a decorrere dal mese di gennaio 2020 e fino al 31.01.2024, atteso che l'interessato, pur essendo consapevole dell'esistenza di (due) redditi pensionistici esteri incidenti sul proprio diritto alla pensione, ne ha falsamente dichiarato l'importo (indicando nei modelli RED solo il reddito di ammontare inferiore), così da ottenere un ingiusto vantaggio pensionistico: rispetto a tali somme,
opera dunque la sanzione della decadenza dall'intero beneficio conseguito dall'interessato in forza di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
In ordine alle spese di lite, stante il riconoscimento solo parziale del diritto alla ripetizione dell'indebito da parte dell' , va disposta la compensazione tra le parti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell' a ripetere le CP_2
somme indebitamente erogate al ricorrente, a titolo di assegno sociale, a decorrere dal mese di gennaio 2020 e fino al 31.01.2024;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 20.11.2025
Il Giudice del lavoro
ES AG