CASS
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2024, n. 18348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18348 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AG TE, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del Tribunale di sorveglianza di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU OM, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18348 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava - in relazione alla pena residua di un anno e tre mesi di reclusione, inflitta a TE AG per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, pena la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, da eseguirsi nel Paese di residenza del condannato (la Romania). A ragione della decisione il Tribunale poneva, con specifico riferimento all'affidamento in prova (la sola delle due misure alternative astrattamente eseguibile in territorio estero europeo, a norma del d.lgs. n. 38 del 2016), la verificata impossibilità, nonostante i tentavi compiuti e il vano interessamento delle strutture ministeriali competenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, di delineare un concreto progetto di reinserimento sociale che potesse avere corso in Romania e di ottenere, al riguardo, la collaborazione delle Autorità rumene. 2. Ricorre AG per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione delle legge penale, quanto al diniego dell'affidamento in prova. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe, con la decisione assunta, disapplicato gli artt. 2, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 38 del 2016, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio UE, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e della sorveglianza, in ambito europeo, della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, delle sanzioni sostitutive e delle decisioni di liberazione condizionale, comunque denominate negli ordinamenti nazionali. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'ordinamento penitenziario italiano - in quanto rientrante, per pacifica giurisprudenza di legittimità, nel novero delle misure contemplato dalla fonte sovranazionale - avrebbe dovuto avere senz'altro corso nel Paese di residenza del condannato, conformemente alla richiesta da lui formulata e illegittimamente disattesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 2. Il giudice a quo non ha posto, invero, in discussione il principio generale, secondo cui l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con il d.lgs. n. 38 del 2016 (essendo l'affidamento in questione assimilabile ad una «sanzione sostitutiva» ai sensi dell'art. 2, lett. e, di tale decreto, quale sanzione che «impone obblighi ed impartisce prescrizioni», compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere: da ultimo, Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338-01). Detto giudice, ferma la concedibilità in astratto della misura alternativa in territorio rumeno, avendo tale Paese dell'Unione dato attuazione alla decisione quadro, ha piuttosto rilevato l'impossibilità di dare corso in concreto, e nel singolo caso, alla misura stessa, dopo avere constatato l'indisponibilità delle competenti Autorità rumene all'elaborazione di un efficace percorso di reinserimento sociale in libertà, che coinvolgesse la persona del richiedente. Tale mancata collaborazione ha fatto venir meno i presupposti di merito per l'accoglimento della domanda. 3. Erra il ricorrente, lì ove egli sembra assumere che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, comunque e "a prescindere", disporre la misura alternativa;
quasi si trattasse di un atto dovuto, implicato dall'esistenza della decisione quadro e del decreto legislativo attuativo della medesima. Queste fonti di diritto hanno ad oggetto l'eseguibilità delle misure alternative alla detenzione in uno Stato estero europeo, ma compete pur sempre alla magistratura di sorveglianza di esprimere il giudizio prognostico previsto dall'art. 47 Ord. pen., in termini favorevoli o sfavorevoli (Sez. 1, n. 22242 del 27/04/2022, Costanzi); giudizio che, nei suoi contenuti, il ricorrente ha ignorato e non ha specificamente censurato. 4. Segue la reiezione del ricorso. A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU OM, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18348 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava - in relazione alla pena residua di un anno e tre mesi di reclusione, inflitta a TE AG per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, pena la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, da eseguirsi nel Paese di residenza del condannato (la Romania). A ragione della decisione il Tribunale poneva, con specifico riferimento all'affidamento in prova (la sola delle due misure alternative astrattamente eseguibile in territorio estero europeo, a norma del d.lgs. n. 38 del 2016), la verificata impossibilità, nonostante i tentavi compiuti e il vano interessamento delle strutture ministeriali competenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, di delineare un concreto progetto di reinserimento sociale che potesse avere corso in Romania e di ottenere, al riguardo, la collaborazione delle Autorità rumene. 2. Ricorre AG per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione delle legge penale, quanto al diniego dell'affidamento in prova. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe, con la decisione assunta, disapplicato gli artt. 2, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 38 del 2016, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio UE, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e della sorveglianza, in ambito europeo, della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, delle sanzioni sostitutive e delle decisioni di liberazione condizionale, comunque denominate negli ordinamenti nazionali. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'ordinamento penitenziario italiano - in quanto rientrante, per pacifica giurisprudenza di legittimità, nel novero delle misure contemplato dalla fonte sovranazionale - avrebbe dovuto avere senz'altro corso nel Paese di residenza del condannato, conformemente alla richiesta da lui formulata e illegittimamente disattesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 2. Il giudice a quo non ha posto, invero, in discussione il principio generale, secondo cui l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con il d.lgs. n. 38 del 2016 (essendo l'affidamento in questione assimilabile ad una «sanzione sostitutiva» ai sensi dell'art. 2, lett. e, di tale decreto, quale sanzione che «impone obblighi ed impartisce prescrizioni», compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere: da ultimo, Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338-01). Detto giudice, ferma la concedibilità in astratto della misura alternativa in territorio rumeno, avendo tale Paese dell'Unione dato attuazione alla decisione quadro, ha piuttosto rilevato l'impossibilità di dare corso in concreto, e nel singolo caso, alla misura stessa, dopo avere constatato l'indisponibilità delle competenti Autorità rumene all'elaborazione di un efficace percorso di reinserimento sociale in libertà, che coinvolgesse la persona del richiedente. Tale mancata collaborazione ha fatto venir meno i presupposti di merito per l'accoglimento della domanda. 3. Erra il ricorrente, lì ove egli sembra assumere che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, comunque e "a prescindere", disporre la misura alternativa;
quasi si trattasse di un atto dovuto, implicato dall'esistenza della decisione quadro e del decreto legislativo attuativo della medesima. Queste fonti di diritto hanno ad oggetto l'eseguibilità delle misure alternative alla detenzione in uno Stato estero europeo, ma compete pur sempre alla magistratura di sorveglianza di esprimere il giudizio prognostico previsto dall'art. 47 Ord. pen., in termini favorevoli o sfavorevoli (Sez. 1, n. 22242 del 27/04/2022, Costanzi); giudizio che, nei suoi contenuti, il ricorrente ha ignorato e non ha specificamente censurato. 4. Segue la reiezione del ricorso. A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/02/2024