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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 679/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 207/2025, pubblicata il 17/02/2025,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AIELLO ROBERTO (C.F. ) e dell'Avv. AIELLO DOMENICO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 142/D C.F._3
84123 SALERNO presso il loro Studio, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
pagina 1 di 5 , (C.F. ), CP_3 C.F._4
-APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 207/2025, pubblicata il 17/02/2025, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
1. previa modifica della ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure con quella indicata dall'appellante in narrativa riformare, per quanto di ragione, l'impugnata sentenza nella parte relativa alla condanna delle spese e delle competenze di giudizio.
2. Riformare parzialmente la sentenza, a seguito della soccombenza totale della parte appellata, con conseguente condanna in danno della stessa alle spese e competenze del giudizio di primo grado come specificato in narrativa.
3. Con vittoria nelle spese e competenze, oltre accessori di legge, in danno dell'appellata del doppio grado di giudizio.
4. Acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado Rg. 4850/2024 Tribunale di
Busto Arsizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, creditore della in forza del Parte_1 Controparte_4
Decreto Ingiuntivo n. 1492/2024 emesso dal GdP di Salerno in data 27 giugno 2024, interveniva nella procedura esecutiva RGE N° 661-2024 promossa da . CP_3
pagina 2 di 5 Quest'ultimo in data 16 dicembre 2024 depositava rinuncia alla procedura e con provvedimento del 17/12/2024 il GE ne dichiarava l'estinzione, ordinando lo svincolo delle somme pignorate al debitore presso il terzo pignorato sul presupposto errato che tutti i creditori avessero depositato rinuncia.
Con provvedimento del 22 gennaio 2025, il GE rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza e, quindi, il reclamo, nel frattempo depositato in data 31 dicembre 2024, veniva coltivato.
Con sentenza n. 207/2025, pubblicata il 27 febbraio 2025, il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva il reclamo, revocava l'ordinanza di estinzione resa il 17 dicembre 2024 e rimetteva gli atti al GE.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello il , censurando la sentenza Pt_1
impugnata nella parte in cui il Tribunale, omettendo di regolare le spese di lite, così affermava: “nulla viene disposto sulla regolazione delle spese, attesa l'impossibilità di applicare il principio della soccombenza disciplinato dall'art. 91c.p.c. nei confronti delle sole controparti”.
In riforma della sentenza impugnata, il ha chiesto la condanna alle spese di Pt_1
lite.
Nessuno si è costituito per le controparti.
All'udienza del 16 settembre 2025, la Corte, dopo aver precisato che la causa veniva trattata collegialmente ex art. 130 disp. att. c.p.c., trattandosi di appello avverso sentenza emessa a seguito di reclamo promosso contro ordinanza di estinzione del processo, ha dichiarato la contumacia di , Controparte_1 CP_2 CP_3
e ha trattenuto la causa in decisione.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 Con un unico motivo di censura, il lamenta che il Tribunale, avendo accolto il Pt_1
reclamo, non abbia provveduto sulle spese di lite;
ritiene, invece, che il Tribunale avrebbe dovuto liquidarle, applicando il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
Si duole che alcuna motivazione sul punto sia stata data.
Ritiene la Corte l'appello infondato.
Ed, infatti, il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass. civ. sez. VI ord 24/3/2015 n.
5842).
Nel caso di specie è evidente che le controparti (debitore esecutato, creditore procedente e terzo pignorato) non possono essere considerate soccombenti, non avendo con il loro comportamento dato causa alla lite giudiziaria. Il creditore procedente CP_5
invero, si è limitato a rinunciare agli atti esecutivi a seguito del pagamento del suo credito. Il fatto che il giudice dell'esecuzione, non accortosi dell'intervento di altro creditore munito di titolo, abbia dichiarato l'estinzione dell'intera procedura esecutiva, anziché del solo procedimento relativo al rapporto processuale tra debitore e creditore procedente, non trova causa nella condotta degli appellati (tutti rimasti contumaci nel procedimento di reclamo).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto nel caso di specie l'impossibilità di applicare il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
Nulla sulle spese del presente grado, essendo gli appellati rimasti contumaci.
pagina 4 di 5 Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. Parte_1
207/2025, pubblicata il 17/02/2025, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 16/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 207/2025, pubblicata il 17/02/2025,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AIELLO ROBERTO (C.F. ) e dell'Avv. AIELLO DOMENICO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 142/D C.F._3
84123 SALERNO presso il loro Studio, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
pagina 1 di 5 , (C.F. ), CP_3 C.F._4
-APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 207/2025, pubblicata il 17/02/2025, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
1. previa modifica della ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure con quella indicata dall'appellante in narrativa riformare, per quanto di ragione, l'impugnata sentenza nella parte relativa alla condanna delle spese e delle competenze di giudizio.
2. Riformare parzialmente la sentenza, a seguito della soccombenza totale della parte appellata, con conseguente condanna in danno della stessa alle spese e competenze del giudizio di primo grado come specificato in narrativa.
3. Con vittoria nelle spese e competenze, oltre accessori di legge, in danno dell'appellata del doppio grado di giudizio.
4. Acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado Rg. 4850/2024 Tribunale di
Busto Arsizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, creditore della in forza del Parte_1 Controparte_4
Decreto Ingiuntivo n. 1492/2024 emesso dal GdP di Salerno in data 27 giugno 2024, interveniva nella procedura esecutiva RGE N° 661-2024 promossa da . CP_3
pagina 2 di 5 Quest'ultimo in data 16 dicembre 2024 depositava rinuncia alla procedura e con provvedimento del 17/12/2024 il GE ne dichiarava l'estinzione, ordinando lo svincolo delle somme pignorate al debitore presso il terzo pignorato sul presupposto errato che tutti i creditori avessero depositato rinuncia.
Con provvedimento del 22 gennaio 2025, il GE rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza e, quindi, il reclamo, nel frattempo depositato in data 31 dicembre 2024, veniva coltivato.
Con sentenza n. 207/2025, pubblicata il 27 febbraio 2025, il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva il reclamo, revocava l'ordinanza di estinzione resa il 17 dicembre 2024 e rimetteva gli atti al GE.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello il , censurando la sentenza Pt_1
impugnata nella parte in cui il Tribunale, omettendo di regolare le spese di lite, così affermava: “nulla viene disposto sulla regolazione delle spese, attesa l'impossibilità di applicare il principio della soccombenza disciplinato dall'art. 91c.p.c. nei confronti delle sole controparti”.
In riforma della sentenza impugnata, il ha chiesto la condanna alle spese di Pt_1
lite.
Nessuno si è costituito per le controparti.
All'udienza del 16 settembre 2025, la Corte, dopo aver precisato che la causa veniva trattata collegialmente ex art. 130 disp. att. c.p.c., trattandosi di appello avverso sentenza emessa a seguito di reclamo promosso contro ordinanza di estinzione del processo, ha dichiarato la contumacia di , Controparte_1 CP_2 CP_3
e ha trattenuto la causa in decisione.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 Con un unico motivo di censura, il lamenta che il Tribunale, avendo accolto il Pt_1
reclamo, non abbia provveduto sulle spese di lite;
ritiene, invece, che il Tribunale avrebbe dovuto liquidarle, applicando il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
Si duole che alcuna motivazione sul punto sia stata data.
Ritiene la Corte l'appello infondato.
Ed, infatti, il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass. civ. sez. VI ord 24/3/2015 n.
5842).
Nel caso di specie è evidente che le controparti (debitore esecutato, creditore procedente e terzo pignorato) non possono essere considerate soccombenti, non avendo con il loro comportamento dato causa alla lite giudiziaria. Il creditore procedente CP_5
invero, si è limitato a rinunciare agli atti esecutivi a seguito del pagamento del suo credito. Il fatto che il giudice dell'esecuzione, non accortosi dell'intervento di altro creditore munito di titolo, abbia dichiarato l'estinzione dell'intera procedura esecutiva, anziché del solo procedimento relativo al rapporto processuale tra debitore e creditore procedente, non trova causa nella condotta degli appellati (tutti rimasti contumaci nel procedimento di reclamo).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto nel caso di specie l'impossibilità di applicare il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
Nulla sulle spese del presente grado, essendo gli appellati rimasti contumaci.
pagina 4 di 5 Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. Parte_1
207/2025, pubblicata il 17/02/2025, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 16/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
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