Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG 174 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei SInori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE ANTONIO Parte_1
e da con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE ANTONIO Parte_2
con l'intervento del PM
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale all'udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio sulle conclusioni precisate dalla parti nel seguente modo:
i ricorrenti: la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza in Jolanda di Savoia (Fe), via Scalambra n. 1/d nell'immobile di proprietà della madre;
− le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
− il padre potrà vedere la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: una volta alla settimana e, per le vacanze natalizie, alternativamente rispetto alla madre, il giorno della vigilia o quello di Natale e, per le vacanze pasquali, alternativamente rispetto alla madre, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive, alternativamente, con i genitori (vedi piano genitoriale depositato con il ricorso); − il SI. , tenuto conto di quanto sopra, si impegna a corrispondere Parte_2 alla SI.ra , a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di Parte_1 euro 500,00 mensili per tutto l'anno 2021 e per primi nove mesi dell'anno 2022 e, a partire dal mese di ottobre dell'anno 2022 la somma di euro 250,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
− i ricorrenti hanno dato atto, nel ricorso, che il SI. Parte_2 pagina 1 di 2
− i ricorrenti concordano che le spese straordinarie (mediche, scolastiche ecc.) relative alla figlia minore siano ripartite al 50% tra essi.
il PM: venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che i ricorrenti hanno presentato ricorso congiunto per la regolamentazione delle Per_ condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio il 1° novembre 2008;
rilevato che le condizioni concordate, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della minore ed idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, debbono essere fatte proprie dal Tribunale;
rilevato altresì che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto quindi che, in conformità all'avviso del PM, può provvedersi nei termini di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Dispone in conformità alle conclusioni riportate in epigrafe.
Ferrara, 18 marzo 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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