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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/07/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5990/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5990/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata al 10.4.2025 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Giugliano in Campania alla via Aviere Mario Pirozzi n. 72, presso lo studio dell'Avv.
BUGLIONE TIZIANA (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa C.F._2 in virtù di procura in atti
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pt., elettivamente domiciliata in SANTA MARIA CAPUA VETERE alla via A.
Mazzocchi n. 114, presso lo studio dell'Avv. BUCO FRANCESCO (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti. C.F._3
CONVENUTA
E
(già Controparte_2 CP_3
) (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Aversa alla via Alfonso D'Aragona n. 28, presso lo studio dell'Avv. BUCO FRANCESCO (c.f.: , dal quale è rappresentata C.F._3
e difesa in virtù di procura in atti
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CONVENUTA
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Andrea D'Isernia n. 45, presso lo studio dell'Avv. VALENTINI FEDERICO (c.f.: , dal quale è C.F._4 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, e Controparte_1 Controparte_2 esponendo in fatto: di aver richiesto nel mese di gennaio del 2004 ad
[...]
- servizio di maggior tutela - l'attivazione di una fornitura di Controparte_3 energia elettrica per uso cantiere, per il sito ubicato in Giugliano in Campania alla località Vignitella - POD IT001E80331231; che nel maggio 2004, concluso il cantiere, locava l'immobile commerciale, ubicato in Giugliano in Campania, alla Località
Pignatella, alla società che nonostante la chiusura del cantiere e il Controparte_4 mancato utilizzo della fornitura riceveva fatture di pagamento, prontamente contestate, per consumi di energia inesistenti;
che in data 17.3.2013 richiedeva il distacco della fornitura;
che nonostante la richiesta di Controparte_3 disattivazione/cessazione, continuava ad emettere fatture per consumi inesistenti;
che con comunicazione del 27.8.2013 informava l'attore “che Controparte_3
l'intervento di distacco della fornitura richiesto in data 17/03/2013 non era stato eseguito dal distributore con la conseguenza che il contratto di somministrazione risultava ancora attivo a suo nome”; che in data 22.11.2013 ESE (ora Servizio Elettrico
Nazionale) inoltrava diffida di pagamento per l'importo di € 1.722,68 per consumi inesistenti relativi al periodo 2011-2013, più volte contestati stante la chiusura del
[... cantiere e la richiesta di distacco della fornitura;
che in data 24.10.2015,
(già , concessionario ex lege del servizio Controparte_1 Controparte_5
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di distribuzione e trasporto dell'energia nonché responsabile della rete di distribuzione, procedeva alla verifica del gruppo di misura POD [...], riscontrando una presunta manomissione del misuratore;
che con comunicazione Enel-DIS -9/11/2015-
0923604 il Distributore informava il cliente per il tramite del fornitore di aver accertato, in sede di verifica del 24.10.2015, la manomissione del gruppo di misura, di aver rimosso il misuratore e di aver ricostruito i consumi per il periodo 25.10.2010 al
24.10.2015 sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile dalla sezione del cavo”; che il 21.12.2015 l' sporgeva denuncia contro ignoti presso la Procura del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, disconoscendo qualsiasi coinvolgimento nella manomissione;
che avverso la ricostruzione l' proponeva formale reclamo, inoltrato anche al Parte_1 fornitore, contestando 1) qualsiasi coinvolgimento/responsabilità circa la manomissione,
2) la modalità di esecuzione della verifica eseguita dal Distributore, non essendo stato preventivamente instaurato il contraddittorio con il cliente finale e/o di un tecnico qualificato, 3) l'illegittima ed errata ricostruzione dei consumi, fatta risalire arbitrariamente ed ingiustificatamente al 24.10.2010 in assenza di precedente verifica e di data certa da cui far decorrere la presunta manomissione, in violazione della delibera
200/99 dell' precisando che in mancanza di data certa la ricostruzione doveva CP_6 essere fatta risalire ad un anno prima ovvero al 24.10.2014, 4) che a seguito della ricostruzione il fornitore emetteva fattura di pagamento n. 63227730408521A dell'importo di € 24.419,56, per rettifica consumi periodo ottobre 2010-ottobre 2015, oggetto di espressa contestazione;
che il fornitore provvedeva alla momentanea sospensione della richiesta di pagamento;
che la ricostruzione operata dal distributore era errata, arbitraria e frutto di negligenza in quanto quest'ultimo aveva omesso le verifiche periodiche previste dall'Autority e non aveva rilevato per tempo la presunta manomissione/errata registrazione dei consumi, aveva disatteso le contestazioni e richieste di verifica del POD e di distacco della fornitura, aveva omesso di adempiere alla propria prestazione contrattuale con la dovuta correttezza, buona fede e diligenza, provocando un danno ingiusto all'attore che si era trovato a dover sostenere dei costi per consumi di energia errati, inesistenti e contestati;
che dalla ricostruzione era scaturita una errata ed arbitraria ricostruzione in negativo dei consumi fatti risalire a cinque anni, in violazione della normativa AEEG, ora ARERA, delibera 200/99 time;
che all'esito del reclamo, l'attore attivava la procedura di conciliazione on-line presso lo sportello del consumatore che si concludeva con esito negativo.
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Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni:
“in via principale: a) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del distributore in quanto omissiva, arbitraria e pretestuosa nonché accertare e dichiarare
l'illegittima ed errata ricostruzione dei consumi eseguita da per il CP_1 periodo ottobre 2010-ottobre 2015 per i motivi di cui sopra e, per l'effetto - ordinare ad di procedere all'annullamento della eseguita ricostruzione;
- Controparte_1 annullare la fattura di pagamento n. 63227730408521A dell'importo di € 24.419,56, emessa da servizio di maggior tutela, ora Controparte_3 Controparte_2
in conseguenza della predetta ricostruzione dei consumi;
[...]
b) in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accertamento della correttezza delle operazioni di ricalcolo dei consumi o del diverso calcolo dei consumi pregressi, accertata la mancata precisa individuazione del momento dell'irregolare registrazione dei consumi, condannare a procedere alla rettifica della Controparte_1 ricostruzione/ricalcolo dei consumi facendo risalire la ricostruzione dei consumi al 24 ottobre 2014 ovvero a 365 giorni prima dal mese in cui è stata eseguita la verifica (24 ottobre 2015) secondo quanto stabilito dall'Autority (art. 10 delibera 200/99 AEEGSI)
e, per l'effetto condannare il fornitore ora , a procedere Controparte_2 allo storno/rettifica della fattura n. 63227730408521A dell'importo di € 24.419,56,;
c) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di e/o del Controparte_1 fornitore per le gravi violazioni di cui in premessa e per l'effetto condannarle in solido
o chi di ragione al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali nei confronti dell'istante, per le causali tutte sopra esposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in misura pari all'eventuale debito posto a carico del cliente finale oppure, in via gradata, al diverso importo da accertarsi in corso di causa e/o in quella somma che l'adito Giudicante riterrà equa e di giustizia;
d) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre spese forfettarie, iva e c.p.a come per legge con attribuzione al procuratore costituito anticipatario;
e) emettere ogni altro provvedimento del caso.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2018, si costituiva in giudizio il il quale preliminarmente eccepiva, in Controparte_2 rito, l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dall'esperimento della mediazione obbligatoria per le controversie in materia di fornitura di energia elettrica e gas prevista dal T.I.C.O. in forza dell'art.2, comma 24, lettera b), Legge n.481/95 e
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dell'art.141, comma 6°, lettera c) del Codice del Consumo. Sul punto, contestava la validità della procedura di mediazione espletata dall'attore in quanto il tentativo di conciliazione per la controversia in materia di fornitura di energia elettrica e gas poteva essere proposto soltanto dal cliente, ad uso domestico o professionale, dopo il reclamo all'operatore e dinanzi agli organismi espressamente individuati dal T.I.C.O. Nel merito provvedeva ad una ricostruzione dell'assetto normativo vigente in materia di mercato dell'energia elettrica con particolare riferimento alla normativa in materia di misurazione dell'energia e di ricostruzione dei prelievi in caso di consumi fraudolenti o di errore di misurazione, nonché alla ricostruzione dei fatti riportati in citazione poiché inesatti ed incompleti.
Assumeva che la sua creditoria non deriva soltanto dal rapporto contrattuale sussistente tra le parti, ma anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c.
Il contestava le pretese attoree, rilevava di aver agito Controparte_2 nella assoluta correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica e deduceva che: in data 9.11.2015 la convenuta Società di vendita di energia elettrica riceveva, a mezzo pec, dalla Soc. di distribuzione Controparte_1
comunicazione di ricostruzione dei consumi di energia elettrica a seguito di
[...] accertamento di prelievi irregolari relativi al punto di prelievo contraddistinto con il N.
POD IT001E80331231 – Eneltel: – Cliente in Giugliano P.IVA_4 Parte_1 in Campania, loc. Vignitella, snc;
dal verbale di verifica n. 8301/15 del 24.10.2015
[... emergeva che, a seguito di un sopralluogo eseguito dal personale specializzato di alla presenza dei Carabinieri della Stazione di Giugliano in Controparte_1
Campania, veniva riscontrata una manomissione del contatore e della linea elettrica servente l'immobile e gli impianti di;
venivano in particolare rilevati Parte_1 elementi idonei a ritenere che i beni e l'impiantistica di proprietà della
[...]
fossero stati interessati da situazioni poste in essere allo scopo di Parte_2 consentire il prelievo di energia elettrica in modo fraudolento;
dalla tabella di ricostruzione dei consumi a seguito di verifica redatta da si Controparte_1 rilevava che la ricostruzione dei consumi aveva interessato il periodo 25.10.2010 –
24.10.2015; in conseguenza della ricostruzione dei consumi e della documentazione ricevuta dalla Società di distribuzione competente, la convenuta emetteva CP_7 la fattura n. 63227730408521A del 24.10.2015 per il complessivo importo di €
24.419,56, relativa alla ricostruzioni consumi e quote fisse non fatturati, dalla data inizio del prelievo irregolare determinato dal distributore alla data di verifica;
la ricostruzione
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delle misure era relativa al periodo dal 10/2010 al 10/2015 ed era stata effettuata applicando le 1800 ore/anno di utilizzo per la potenza tecnicamente prelevabile dalla sezione del cavo rilevata;
successivamente alla fattura ricostruttiva dei consumi oggetto di contestazione la convenuta in data 27.5.2016, con protocollo CP_7 commerciale egc/DO00201529600/660073, inviava al cliente comunicazione di avvenuta compensazione tra la suddetta fattura di € 24.419,56 e la nota credito n.
632277304085212 di €.1.102,46 del 15.4.2016, relativa ad altra fornitura intestata all' ; ne deriva un saldo complessivo aggiornato a debito cliente di € Parte_1
23.317,10; in data 19.6.2017 la società convenuta riceveva dallo Sportello di
Conciliazione della Camera di Commercio di Napoli, protocollo 0021262/U del
13.6.2017, una richiesta di tentativo di conciliazione, presentato dall' in data Parte_1
12.5.2017, con prot. 18864; alla predetta richiesta la convenuta dava riscontro con nota del 22.9.2017, n. pratica 00046683694, non aderendo al tentativo di mediazione promosso dall'attore innanzi alla Camera di Commercio di Napoli, che non risultava iscritta nell'elenco degli organismi ADR istituito presso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI, ora ARERA), ai sensi dell'art.141- decies del
Codice del Consumo;
da ultimo intervenivano successivi reclami dell' , tutti Parte_1 riscontrati dalla società di vendita;
anche la richiesta di cessazione della fornitura del
17.3.2013 era stata prontamente riscontrata in data 21.3.2013 dalla società convenuta con la precisazione che il distacco non era stata eseguito dal distributore in quanto cliente sconosciuto sul posto.
Precisava, poi, che soltanto con la notifica dell'atto di citazione l'attore aveva rappresentato ad entrambe le società convenute che l'immobile servito dalla fornitura in contestazione era stato locato alla Soc. Celko Chemical S.r.l. a far data dal maggio del
2004.
La convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda di accertamento negativo del credito e l'insussistenza dell'inadempimento da parte del Controparte_2
[...]
Evidenziava, inoltre, di aver fatturato quanto le era stato comunicato, in ossequio alle disposizioni applicabili, in termini di consumo dal Distributore e che il personale che aveva effettuato la verifica in contestazione dipendeva da Controparte_1 soggetto competente per la gestione tecnica e legale delle reti di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica a media e bassa tensione. Assumeva poi che il Co misuratore di energia elettrica era stato prelevato dal personale tecnico di
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e che non era nella disponibilità della Rilevava, Controparte_1 CP_7 infine, che la determinazione dei consumi a seguito della verificata manomissione del misuratore era stata effettuata sempre da così come stabilito Controparte_1 dalle delibere dell'ARERA e dal contratto concluso tra le parti.
Pertanto, eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria spiegata precisando che era onere di parte attrice di fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso, della condotta colposa della società convenuta, del nesso eziologico tra la condotta, l'evento ed il danno subito. In via subordinata, salvo gravame, formulava eccezione ex art.1227 co. 1 c.c., sussistendo quantomeno un concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, con conseguente proporzionale diminuzione della responsabilità della convenuta.
Deduceva, inoltre, la non risarcibilità dei danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, formulando sotto tale profilo eccezione ex art.1227 co. 2
c.c.. Eccepiva, altresì, la genericità e l'infondatezza della richiesta formulata da parte attrice anche sotto il profilo del quantum.
Sul presupposto che l'immobile servito dalla fornitura elettrica ad uso cantiere oggetto delle contestazioni in giudizio fosse stato locato alla società dal Controparte_4 maggio 2004 chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_4
[...]
In via riconvenzionale chiedeva la condanna in via solidale e/o pro quota alternativa di e/o della al pagamento della somma di € Parte_1 Controparte_4
23.317,10 a saldo della fattura n. 63227730408521A del 24.10.2015. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c..
Concludeva chiedendo:
• dichiarare la improcedibilità della domanda proposta dal sig. , in Parte_1 quanto non preceduta dall'esperimento della mediazione obbligatoria per le controversie in materia di fornitura di energia elettrica e gas prevista dal T.I.C.O.
(Testo Integrato di Conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura di energia elettrica e del Gas); nel merito in via principale
• rigettare qualsivoglia domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della convenuta poiché infondata in fatto ed in diritto e Controparte_2 non provata;
in via riconvenzionale
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• condannare in via solidale, ovvero pro-quota ovvero in via alternativa, il sig.
e/o la Soc. Celko Chemical S.r.l., in persona del suo legale rapp.te Parte_1
p.t, al pagamento in favore di in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te p.t., della complessiva somma di € 23.317,10 a saldo della fattura innanzi richiamata ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a saldo dei prelievi irregolari relativi al punto di prelievo contraddistinto con il N. POD
IT001E80331231 – Eneltel: in Giugliano in Campania (NA), loc. Vignitella, P.IVA_4 snc. per il periodo innanzi richiamato e/o a titolo di risarcimento dei danni ex artt.2043, 2051 e 2055 c.c. oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura al saldo
e/o dall'evento dannoso fino al saldo. in ogni caso
• condannare la parte attrice o chi di ragione al pagamento in favore della
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. delle spese e Controparte_8 competenze del giudizio.”
Si costituiva in pari data (già , la quale Controparte_1 Controparte_5 contestava l'avverso atto di citazione ed eccepiva, preliminarmente, in rito l'improcedibilità della domanda per le medesime ragioni manifestate dal
[...]
Controparte_2
Nel merito richiamava la normativa in materia di energia elettrica e di previsione del regime di maggior tutela nonché quella relativa alla misurazione dell'energia, di verifica dei misuratori e di ricostruzione dei prelievi in caso di consumi fraudolenti.
Evidenziava che benché il contenuto del verbale di verifica non fosse stato oggetto di contestazione e gli elementi fattuali ivi riportati fossero avvenuti alla presenza dei
Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, la validità e l'efficacia dei verbali di ispezione dell' era stata ripetutamente confermata da svariate pronunce Tribunale CP_3
e della Corte di Appello di Napoli, conclamanti la qualifica di “pubblici ufficiali” degli addetti alle verifiche, i quali contestavano all'utente sia il reato di furto aggravato sia un illecito tributario.
La provvedeva, inoltre, alla ricostruzione dei fatti oggetto di Controparte_1 causa offrendo una descrizione speculare a quella offerta da Controparte_2
Deduceva, poi, l'infondatezza della domanda di accertamento
[...] negativo del credito e l'insussistenza dell'inadempimento da parte di Controparte_1
Rappresentava che la ricostruzione dei consumi e la creditoria contestata dalla
[...] parte attrice non derivava solo dal rapporto contrattuale sussistente tra le parti, ma anche
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ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c.. In via subordinata, formulava eccezione ex art. 1227 co. 1 c.c., sussistendo quantomeno un concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno con conseguente proporzionale diminuzione della responsabilità della società convenuta. Deduceva, inoltre, la non risarcibilità dei danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, formulando sotto tale profilo eccezione ex art.1227 co. 2 c.c.. Eccepiva, altresì, la genericità e l'infondatezza della richiesta formulata da parte attrice anche sotto il profilo del quantum.
Formulava, infine, istanza di chiamata in causa del terzo, soc. per Controparte_4 accertare anche in contraddittorio con la stessa la corretta ricostruzione dei consumi operata dalla convenuta Società distributore, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al relativo credito maturato nei confronti di e/o della Soc. Parte_1
Celko Chemical s.r.l..
Per tali ragioni, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare
• dichiarare la improcedibilità della domanda proposta dal sig. , in Parte_1 quanto non preceduta dall'esperimento della mediazione obbligatoria per le controversie in materia di fornitura di energia elettrica e gas prevista dal T.I.C.O.
(Testo Integrato di Conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura di energia elettrica e del Gas); nel merito in via principale
• accertare e dichiarare la correttezza della ricostruzione dei consumi operata dalla convenuta società di distribuzione per i prelievi irregolari relativi al punto di prelievo contraddistinto con il N. POD IT001E80331231 – Eneltel: in Giugliano in P.IVA_4
Campania (NA), loc. Vignitella, snc. Contraente: , con ogni Parte_1 conseguenza di legge nei confronti del sig. e/o alla Soc. Celko Parte_1
Chemical S.r.l.;
• rigettare qualsivoglia domanda proposta nei confronti della convenuta Controparte_1
poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
[...] in ogni caso
• condannare la parte attrice o chi di ragione al pagamento in favore della
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. delle spese e competenze del Controparte_9 giudizio.”
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Con decreto del 2.11.18, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva la prima udienza al 11.4.19.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.4.2019 si costituiva in giudizio la società la quale impugnava la comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo del Controparte_2 nonché l'atto di citazione e la comparsa depositata dalla
[...] Controparte_1
Evidenziava l'estraneità della terza chiamata alle vicende del giudizio nonché
l'erroneità e la strumentalità della chiamata in causa effettuata dal Controparte_2
in quanto fondata sull'errato presupposto che la fornitura elettrica ad
[...] uso cantiere servisse l'immobile locato alla Controparte_4
In via preliminare, la terza chiamata eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse nei suoi confronti della chiamata in causa effettuata dal
[...]
chiedendo di essere estromessa dal giudizio. Ribadiva, Controparte_2 infatti, di essere estranea al rapporto di fornitura elettrica ad uso cantiere in contestazione e precisava di non essere utilizzatrice della fornitura elettrica. assumeva di aver affittato in data 27.5.2004 da Controparte_4 [...]
, un capannone di circa mq 950 coperto, con annessi n. 2 uffici posizionati Parte_1 all'interno del capannone ed uno spazio esterno uso parcheggio e spazio a verde di circa
700 mq sito in Giugliano in Campania alla via San Francesco a Patria – Località
Vignatella. Precisava che il capannone e gli spazi esterni oggetto del contratto di locazione, delimitati dai muri di confine, erano distinti e separati dall'altro locale deposito nonché dagli altri spazi di proprietà di siti sempre in Parte_1
Giugliano in Campania alla via San Francesco a Patria – Località Vignatella, e rimasti da sempre nel suo esclusivo possesso. Rappresentava poi che la Controparte_4 contemporaneamente alla stipula del contratto di locazione del capannone ebbe a stipulare, dal maggio 2004, con l' un proprio contratto di fornitura elettrica CP_3 ad uso diverso contraddistinto dal n. EnelTel 803061840, numero cliente 637720481, codice POD IT001E04842032 con relativo autonomo contatore, al fine di poter soddisfare il proprio fabbisogno di energia. Di conseguenza la Controparte_4 deduceva di essere conduttrice di un'altra e distinta unità immobiliare dotata di proprio contratto di fornitura elettrica ad uso diverso e solo di proprietà di . Parte_1
Precisava che durante il periodo di completamento per l'allacciamento e l'attivazione,
l' aveva concesso una fornitura provvisoria di energia elettrica e che la stessa CP_3
(Eneltel 803061840 numero cliente 637720481 codice POD IT001E04842032) era stata
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da sempre utilizzata per le sue necessità dalla società convenuta che, dopo essere passata al mercato libero nel 2007 con contratto stipulato con poi nell'anno 2016 CP_3 cambiava gestore passando ad ENI.
La terza chiamata precisava che alcuna contestazione e/o comunicazione di quanto lamentato dal era mai stata mossa nei suoi confronti Controparte_2
e, in ogni caso, eccepiva la prescrizione di ogni eventuale pretesa nei suoi confronti.
Assumeva, dunque, che la responsabilità contrattuale per la fornitura elettrica di corrente ad uso cantiere poteva essere addebitata solo ad Parte_1
(intestatario) e giammai ad un terzo estraneo al contratto in quanto non contraente e non utilizzatore e ribadiva di non avere mai avuto la disponibilità della fornitura elettrica di cantiere intestata all' . Parte_1
Tanto premesso, concludeva:
“A. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente terza chiamata in causa e conseguentemente disporre Controparte_4 la sua immediata estromissione dal presente giudizio, con vittoria di spese di lite.
B. In via subordinata, solo per scrupolo difensivo, si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti della Controparte_2 per le motivazioni su esposte comprovate dalla documentazione Controparte_4 agli atti, eccependo comunque per scrupolo difensivo la prescrizione di ogni eventuale ragione nei suoi confronti, ed in ogni caso in quanto la stessa è del tutto infondata in fatto ed in diritto non essendo la né contraente, né tantomeno Controparte_4 utilizzatrice della fornitura elettrica ad uso cantiere per cui è causa.
C. Per l'ipotesi in cui il preso atto del difetto di Controparte_2 legittimazione passiva della comparente, non consenta alla sua immediata estromissione dal giudizio ed insista nella propria domanda riconvenzionale, si chiede sin d'ora la sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
D. Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Deferito interrogatorio formale ad , espletata la prova testimoniale e Parte_1 la CTU, all'esito della scadenza delle note scritte fissata per il 10.4.2025 la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va ritenuta la procedibilità della domanda, avendo l'attore, come risulta dalla documentazione prodotta in atti proposto reclamo ed esperito il tentativo di conciliazione, presso il Servizio Conciliazione Clienti Energia n. pratica 2596 del
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22.12.2017 con esito negativo come risulta dal verbale del 20.3.2018 di cui al TICO, presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità con esito negativo.
La domanda avanzata dall'attore è volta all'accertamento negativo della debenza degli importi indicati nella fattura 63227730408521A di € 24.419,56 relativi all'irregolarità dei prelievi energetici per il periodo dal 10/2010 al 10/2015 e la non imputabilità all'attore della verificata manomissione.
La domanda è fondata e va accolta tenuto conto delle risultanze della espletata CTU.
Risulta dagli atti di causa l'attore a seguito dell'acquisto con Atto Parte_1 del 17/12/2003 del Notaio Repertorio n. 34065 di un terreno Persona_1
p.lla 547 da nel gennaio 2004 richiedeva ad Persona_2 CP_3
già l'attivazione di una fornitura di
[...] Controparte_10 energia elettrica per uso cantiere, per il sito ubicato in Giugliano in Campania (NA) alla località Vignitella – POD-IT001E80331231. Il 27 maggio 2004 , Parte_1 locava una porzione dell'immobile ubicato in Giugliano in Campania alla Località
Vignitella alla soc. che faceva riferimento catastale ad una parte Controparte_4 della ex. p.lla 547 (oggetto di compravendita dell'anno 2003). La soc. Controparte_4 contemporaneamente alla stipula del contratto di locazione con il Sig.
[...] [...]
, sin dal 24 maggio 2004, stipulava con un proprio contratto di Parte_1 CP_3 fornitura elettrica ad uso diverso contraddistinto dal n. EnelTel IT001E04842032, numero 637720481, codice POD-04842032, e relativo autonomo contatore come confermato dai testi escussi.
In data 17/03/2013 effettuava richiesta di distacco della fornitura, a Parte_1 cui continuava a seguire l'emissione di fatture da parte di . Controparte_3
La società (oggi con nota Enel- Controparte_5 Controparte_2
DIS-28/03/2013-0412789, in data 28/03/2013 comunicava ad Parte_1
l'impossibilità di esecuzione della cessazione temporanea di cantiere a seguito di richiesta pervenuta alla società in data 17/03/2013 ma di tale comunicazione, la cui avvenuta ricezione è stata contestata dall'attore, non vi è prova in atti
Nella successiva nota del 27/08/2013 , informava il Sig. Controparte_3
che l'intervento di distacco della fornitura richiesto in data 17/03/2013 non Parte_1 era stato eseguito dal distributore con la conseguenza che il contratto di somministrazione risultava ancora attivo a suo nome e con successiva nota del
22/11/2013 Protocollo commerciale: egc/DOC0131061996/1992765 CP_3
(oggi , emetteva un preavviso di
[...] Controparte_2
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sospensione e di risoluzione del contratto della fornitura elettrica ubicata in Loc
Vignitella Sn 80014 Giugliano In Campania (NA) intestata al Sig. , Parte_1 con la quale si invitava lo stesso al pagamento di € 1.722,68 relativamente a n.14 fatture emesse per la fornitura di energia elettrica.
In data 24/10/2015 (oggi con Controparte_1 Controparte_2 verbale di verifica n.8301/2015 - effettuata senza il contraddittorio con l'interessato accertava una manomissione del contatore elettronico identificato con Parte_1
n.IT001E803312311, ubicato in Giugliano in Campania ed il cui intestatario della fornitura veniva indicato nel nome di . Parte_1
Nel verbale del 25-10-2015 veniva indicata la presenza del misuratore “manomesso” posizionato all'esterno di locali indicato come “di pertinenza di ”, e Parte_1
i tecnici di (oggi indicavano il Controparte_5 Controparte_2 ritrovamento di una montante Enel 3x6+6mm in rame e montante cliente 4x2,5mm in rame.
La manomissione così come indicata dai tecnici consisteva nell'aver rotto i sigilli del misuratore, avendo accesso all'interno dei circuiti amperometrici che con la presenza di cavi consentivano il prelievo di energia facendo in modo che questa non venisse contabilizzata.
La ricostruzione delle misure dei consumi è stata effettuata con riferimento al periodo dal 10/2010 al 10/2015, stante la mancata possibilità di verifica di data certa dell'inizio della manomissione.
Ricevuta comunicazione della verifica, l' , presentava denuncia contro ignoti Parte_1 di cui al verbale prot.1755/15 e la stessa con nota E-DIS-10/03/2017- Controparte_1
0153992 presentava a sua volta denuncia in relazione all'accertata manomissione del contatore.
La soc. in data 24/05/2017 emetteva poi fattura n. Controparte_2
63227730408521A di € 24.419,56 relativi all'irregolarità dei prelievi energetici per il periodo dal 10/2010 al 10/2015.
Relativamente all'inquadramento territoriale dei luoghi di causa il CTU ha verificato i luoghi siti nel Comune di Giugliano in Campania (NA), alla località Vignitella senza numero civico di proprietà di effettuando anche indagini catastali Parte_1 per verificare la co-presenza di altre proprietà in capo al ricorrente nell'anno 2015 nella medesima area o foglio catastale n. 41 che hanno dato esito negativo.
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Ha dunque accertato che nella proprietà del ricorrente vi sono due Parte_1 consistenze immobiliari “indipendenti” che fanno capo ad un'unica identità catastale , identificata al N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania al F.41 P.lla 629 Cat.
C/2, in ditta : porzione di consistenza della p.lla 629 in ditta Parte_1 [...]
locata alla società giusto contratto di locazione stipulato Parte_1 Controparte_4 tra le parti in data 27/05/2004 individuata dal CTU nella foto (inquadramento territoriale
1) a pagina 13 con il colore GIALLO e la porzione di consistenza della medesima p.lla
629 in uso ad e non oggetto di locazione, individuata dal CTU con Parte_1 colore BLU nella medesima foto.
Come verificato dal CTU la porzione di consistenza GIALLA della p.lla 629 condotta in locazione dalla società Celko Chemical S.p.a. ha accesso indipendente mediante un cancello carrabile che dà su un'area di corte antistante un capannone all'interno del quale la società locata svolge la propria attività di trattamento acque e inibitori di corrosione, internamente si compone di: un'area lavorazione ed un blocco uffici, oltre a due tettoie presenti sull'area di corte utilizzate per il parcheggio dei veicoli. All'interno del volume locato alla Celko Chemical S.p.a., sono presenti: impianti luce, antifurto, stazione di ricarica muletto e locali ufficio.
La residuale porzione BLU della p.lla 629 (il CTU ha riscontrato locali in disuso da diversi anni) consta di un volume aperto ad uso deposito ed un corpo di fabbrica composto da: cinque vani, un atrio di ingresso, un bagno, il tutto dismesso e con destinazione plausibile di ricovero animali;
nel mezzo delle due consistenze vi è un'area scoperta.
Sul muro di confine dell'immobile in uso (ex ricovero animali), Parte_1 sono collocati due vani tecnici, nel primo vano tecnico è posto il misuratore n.IT001E04842032 a servizio della soc. mentre nel secondo vano Controparte_4 tecnico “era” posizionato il misuratore POD-IT001E803312311 dal quale prelevava energia elettrica , quest'ultimo al momento della verifica del CTU Parte_1 non risultava più presente presso i luoghi di causa ( v. Foto inquadramento territoriale 2
a pag. 23 della CTU)
Alla foto di pag 24 dell'elaborato peritale è rappresentato il vano di alloggio del misuratore POD- IT001E803312311 per cui vi è causa (in corrispondenza della freccia rossa).
Senonché dalla testimonianza resa all'udienza del 27/10/2022 dal verificatore dipendente di risulta una diversa allocazione del Controparte_1 CP_11
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misuratore verificato. Il teste ha infatti dichiarato: “…come risulta dal verbale la verifica fu fatta in assenza dell'interessato. Ricordo che il misuratore verificato si trovava all'esterno, in un vano del muro perimetrale di una recinzione di un palazzo che in parte sembrava abitato ed in parte in costruzione. Non siamo entrati all'interno per cui non sono in grado di riferire se l'edificio era unifamiliare o riferibile a più persone. Il cavo abusivo portava all'interno dell'edificio. Nel vano di allocazione non vi erano altri misuratori.”
Questa circostanza invero risulta di particolare importanza tenuto conto del fatto che non vi sono foto che cristallizzano la verifica di manomissione eseguita in data 25-10-
2015 per cui risulta decisiva la descrizione del luogo di rinvenimento del misuratore accertato che conferma l'errato riscontro del luogo rispetto a quello di alloggiamento del misuratore riferito all . Parte_1
Tenuto conto anche dei rilievi del procuratore della stessa il Controparte_1
CTU ha effettuato una verifica del luogo indicato come quello in cui era stata effettuata la verifica degli accertatori individuato nell'edificio in corrispondenza della CP_3 freccia rossa nella foto a pag 35 della CTU, che corrisponde anche alla descrizione fatta dal teste, ed ha eseguito indagini catastali con visura storica effettuata sul lotto di terreno N.C.T. F.41 P.lla 606 e 627 , sul quale è stato edificato il fabbricato indicato con la freccia di colore rosso, accertando che l'intestazione susseguitasi nel corso degli anni non è riconducibile al Sig. . Parte_1
La circostanza che la verifica degli accertatori nel verbale in atti sia stata CP_3 effettuata in sito diverso da quello relativo alla proprietà dell'attore risulta Parte_1 confermato invero anche dal fatto che il CTU ha rinvenuto nel sito dell'attore individuato nella porzione BLU della p.lla 629 (locali in disuso da diversi anni) n. 2 cavi di 2,5mmq (che si evincono nella foto prelevata dal CTU presso i luoghi di causa), mentre nel verbale del 24/10/2015 (giorno in cui la società riscontrava la manomissione) si era rilevata una montante di sezione 3x6+6mmq in rame ed un montante cliente CP_3
4x2,5mmq in rame.
Ulteriore incongruenza risulta dal fatto che, come pure evidenziato dal CTU, nella ricostruzione dei consumi effettuata dall risulta considerata la potenza CP_3 tecnicamente prelevabile con cavi da 2x2,5 mmq. diversamente da quanto riportato nel verbale di verifica.
Del resto lo stesso verbale non indica neppure l'indirizzo presso in quale era stata effettuata la verifica, indicando genericamente solo il Comune di Giugliano, né dà atto
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dell'effettivo riscontro dell'utenza che pure era indicata come oggetto della verifica con il misuratore verificato.
Il CTU ha poi accertato che la soc. utilizzava diversa ed Controparte_4 autonoma fornitura di energia elettrica per l'attività da essa svolta, il cui prelievo avveniva attraverso il misuratore posto all'interno del vano di alloggio posizionato all'esterno del maggior perimetro del fabbricato di proprietà del ricorrente, identificabile con POD n. IT001E04842032.
Stante l'erronea localizzazione del sopralluogo e della verifica da parte degli accertatori da cui è scaturito il verbale posto a fondamento della accertata manomissione e CP_3 conseguente fatturazione contestata, non può ritenersi sufficientemente provata la riferibilità dell'illecito accertato all'attore, non essendovi certezza sulla intestazione dello stesso misuratore in concreto verificato e situato in luogo diverso dalla proprietà dell'attore (né al medesimo riconducibile anche sul riscontro delle utenze TARSU effettuata dal CTU) né sulla corrispondenza all'utenza di . Parte_1
Conseguentemente devono ritenersi non dovuti gli importi oggetto della fattura oggetto di causa.
Va pertanto accolta la domanda avanzata in via principale dall'attore e va dichiarato non dovuto l'importo di cui alla fattura di pagamento n. 63227730408521A.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni in mancanza di prova da parte dell'attore dei danni lamentati .
Tenuto conto degli esiti della lite, della peculiarità delle vicende, del fatto che dalle risultanze della CTU è stata evidenziata una erronea localizzazione del controllo degli accertatori ma altresì la mancanza di misuratore anche nel diverso vano allocato nella proprietà dell' , dove verosimilmente era situato il contatore riferito all'utenza Parte_1 di cantiere al medesimo riferibile, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nel rapporto tra l'attore e le convenute Controparte_1 Controparte_2
(già ).
[...] Controparte_3
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico delle convenute Controparte_1
e tenuto conto del principio di causalità.
[...] Controparte_2
Queste ultime vanno invece condannate al pagamento delle spese di lite in favore della risultata totalmente estranea alla vicenda, che si liquidano Controparte_4 come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
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Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente
[... pronunciando nella causa proposta da nei confronti di Parte_1
e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- accoglie la domanda principale avanzata da e per l'effetto Parte_1 dichiara non dovute le somme di cui alla fattura di pagamento n. 63227730408521A dell'importo di € 24.419,56, emessa da di maggior Controparte_3 tutela, ora e rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
Controparte_2
- compensa le spese di lite nel rapporto tra l'attore e le convenute Controparte_1
(già ; Controparte_2 Controparte_3
- pone le spese di CTU, come già separatamente liquidate, definitivamente a carico delle convenute e Controparte_1 Controparte_2
- condanna al pagamento delle Controparte_12 spese di lite in favore di , che liquida in €. 4800,00 per Controparte_4 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Aversa, 30/07/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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