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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/11/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2531 del ruolo generale per l'anno 2016, tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE MARRA;
Parte_1 Parte_2 parte attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. ANTONIO LOSCO;
parte convenuta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la società affinché fosse accertato l'inadempimento Controparte_1 della convenuta rispetto alle obbligazioni derivanti contratto di assicurazione e, per l'effetto, fosse condannata a corrispondere la somma di €. 20.000,00 oltre al risarcimento del danno, a seguito del mancato indennizzo dei danni derivati dal furto parziale all'autovettura oggetto di assicurazione (Fiat
Freemont targata EK688TK).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.07.2016, la società
[...] si è costituita in giudizio ed ha eccepito in via preliminare il difetto di Controparte_1 giurisdizione dell'adito Tribunale per essere la controversia devoluta agli arbitri in virtù della clausola compromissoria;
inoltre, ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ciò premesso in punto di fatto, le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di improcedibilità della domanda giudiziale vanno rigettate.
Infatti, nel ribadire le considerazioni già espresse (v. ordinanza depositata in data 06.11.2024), occorre evidenziare che l'art. 23 delle condizioni generali allegate al contratto di assicurazione prevede che “per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore” (v. allegato n. 3 fasc. parte convenuta).
Pertanto, non essendo stata prevista la devoluzione della controversia agli arbitri, la causa è stata ritualmente radicata dinanzi alla giurisdizione ordinaria.
Del pari, l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale è infondata poiché la parte attrice ha attivato il procedimento di mediazione obbligatoria, come risulta dal verbale depositato in data
15.11.2023; parimenti, la parte ha esperito anche la mediazione delegata (v. verbale depositato in data
22.01.2024).
Passando al merito, la domanda proposta da parte attrice va rigettata.
Giova ricordare che l'art. 148 co. 1 del d.lgs. 209/2005 prevede che “per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per
l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione”.
Ciò posto, l'art. 14 delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato tra le parti prevede che “l'assicurato, in caso di sinistro e con la sola esclusione degli eventi garantiti in base all'art. 27, ha facoltà di far eseguire la riparazione non prima che sia intervenuta l'autorizzazione dell'impresa o comunque dopo che sia decorso il termine di otto giorni di calendario dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro da parte dell'impresa. L'impresa provvederà alla liquidazione del danno, previa esibizione del documento fiscale attestante gli interventi effettuati, con applicazione della franchigia o dello scoperto eventualmente previsti [..]”.
Del pari, l'art. 18 delle condizioni generali di contratto prevede che “verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro i trenta giorni successivi al momento in cui sia venuta in possesso di tutti i documenti necessari per provvedere alla liquidazione del danno, ivi compreso anche l'eventuale esito delle operazioni peritali di cui al precedente art. 16[..]”.
Nel caso di specie, parte attrice non ha prodotto i documenti attestanti gli interventi di riparazione effettuati all'autovettura né tantomeno ha consentito alla compagnia di assicurazione di effettuare le verifiche previste dall'art. 16 delle condizioni generali.
Infatti, parte attrice ha prodotto in giudizio solo una relazione di parte corredata dalla documentazione fotografica dei danni riportati dall'autovettura, senza tuttavia aver provato di aver eseguito degli interventi di riparazione (v. documento depositato in data 23.11.2017 da parte attrice); al contempo, parte attrice non ha neanche messo a disposizione della compagnia di assicurazione l'automobile per effettuare le verifiche previste dall'art. 16, nonostante gli inviti di quest'ultima (v. documenti del 23.02.2015 e del 25.06.2015 depositati in data 30.11.2017 da parte convenuta).
Pertanto, sulla base della documentazione prodotta agli atti di causa, deve escludersi che vi sia un inadempimento imputabile alla società convenuta.
La domanda va quindi rigettata ed ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di €. 4.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 26 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso