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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 15164 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Marretta Parte_1
Opponente
E
in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Roberta Cannarozzo
Opposto conclusioni: v. verbale del 27.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio interpone rituale opposizione (ex art. 615, co. 1, c.p.c.) Parte_1 avverso l'ordinanza di sgombero n. 2 emessa in suo danno dal di in data CP_1 CP_1
28.09.2020 in conseguenza della decadenza dello stesso attore dall'assegnazione dell'alloggio di via
Piazzale Castronovo n. 4 dichiarata con determinazione comunale n. 2249 del 25 febbraio 2020, resa in considerazione della morosità dell'assegnatario nel pagamento dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 18/94.
Radicatasi la lite, si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione ex Controparte_1
adverso proposta in ragione della sua ritenuta infondatezza.
*****
Così brevemente riassunto l'oggetto del giudizio, deve premettersi che, in base al costante e condivisibile orientamento della S.C., “in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione comunale di rilascio di immobile occupato senza titolo e di assegnazione in locazione a terzi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale della P.A., la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e tanto anche qualora l'opponente deduca il possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione, ovvero al solo fine di paralizzare la pretesa di rilascio”(cfr. Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956 e Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148).
Va altresì premesso che avendo l'attore contestato il diritto del di portare ad Controparte_1 esecuzione l'ordinanza di sgombero, l'azione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, di talché la presente opposizione risulta pienamente ammissibile.
Procedendo dunque all'esame del merito della controversia, si osserva che l'attore contesta anzitutto l'effettiva proprietà del comune di sul bene oggetto del provvedimento di CP_1 sgombero e, comunque, l'appartenenza dello stesso al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.
In relazione a tale primo aspetto deve rilevarsi che la proprietà pubblica del bene trova conferma nelle stesse deduzioni di parte ricorrente, la quale se da una parte contesta il diritto dell'ente territoriale sull'immobile occupato, dall'atra sostiene di essere “stato immesso dalla opposta P.A. nel materiale e giuridico possesso dell'immobile sito nel comprensorio di Piazzale Castronovo n. 4 di proprietà del (v. p. 2 atto di citazione), in tal guisa finendo con il Controparte_1
riconoscere il diritto del convenuto.
Non può dubitarsi, inoltre, del carattere di bene patrimoniale "indisponibile" e della natura pubblicistica degli alloggi (quali quello oggetto di causa) di edilizia residenziale pubblica, finalizzati, per espressa previsione legislativa, ad assicurare il diritto alla casa per le famiglie meno abbienti (cfr. Cass. 2593/1988), e che, proprio in quanto destinati alla realizzazione di uno specifico servizio pubblico, fanno parte del patrimonio indisponibile del comune.
Essi, infatti, acquisiscono tale finalità in relazione ad un provvedimento amministrativo programmatorio del Comune, che ne determina la collocazione nel patrimonio indisponibile dell'Ente.
Proprio in forza di tale destinazione il , con deliberazione n. 1388/96 adottata ai Controparte_1 sensi della legge regionale n. 1 del 1992 (rubricato: “Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio
1990, n. 11”), ha potuto assegnare all'odierno attore l'alloggio popolare di Piazzale Castronovo n.
4, da quest'ultimo in precedenza occupato senza titolo sin dall'1.1.1985, riservandosi di provvedere alla stipula del relativo contratto di locazione una volta accertata l'esistenza del certificato di abitabilità dell'immobile stesso.
Stipula pacificamente mai avvenuta tra le parti a causa dell'inadempimento da parte dell'assegnatario agli obblighi di produzione documentali posti a suo carico. Quanto all'ordinanza di sgombero oggi in esame, si osserva che la stessa è stata adottata in conseguenza della decadenza dello stesso attore dall'assegnazione dell'alloggio sito in Piazzale
Castronovo n. 4, provvedimento quest'ultimo emesso, sempre dall'ente civico, a causa della morosità dell'assegnatario nel pagamento dei canoni di locazione, per complessivi € 13.104,00.
Quest'ultimo provvedimento - certamente conoscibile dal GO (cfr. da ultimo Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione 20 ottobre 2022, n. 30964, secondo cui “la controversia avente ad oggetto la verifica del venir meno dei presupposti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e l'impugnativa del provvedimento di decadenza emesso a seguito dell'esito sfavorevole della verifica per l'assegnatario appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il provvedimento di decadenza si colloca non nella prima fase, pubblicistica, di assegnazione dell'alloggio, ma nella seconda fase, di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate ed alla conservazione dell'alloggio ”) - risulta senz'altro corretto in quanto reso in presenza delle condizioni richieste dall'all'art. 5 della l.r. 18/94 (rubricato: “Fissazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”), a mente del quale “La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione”.
Inoltre, la morosità nel pagamento dei canoni nei termini precisati dalla norma non è stata seriamente contestata nel presente giudizio dal . Questi sul punto si è limitato a dedurre, Pt_1
genericamente, una non corretta quantificazione della pretesa, non avendo offerto alcuna prova né deducendo di aver ad oggi saldato la morosità contestatagli.
Pertanto, il provvedimento di sgombero, in quanto vincolato e meramente consequenziale a quello di decadenza, risulta pienamente legittimo, siccome volto al recupero coattivo dell'immobile occupato dall'attore in difetto di valido titolo.
Al riguardo risulta inoltre infondata la contestazione relativa alla violazione dell'art. 3 l. 241/90 dal momento che il provvedimento impugnato risulta motivato attraverso il richiamo per relationem ai precedenti atti dell'amministrazione comunale da cui emergono le ragioni poste a fondamento del disposto sgombero (sulla legittimità del provvedimento motivato per relationem si veda tra le tante
Consiglio di Stato decisione 18 febbraio 2010 n° 944, alla cui stregua “la motivazione per relationem, è comunemente ammessa alla luce dei principi generali di cui alla l. n. 241 del 1990, purché: a) le ragioni dell'atto richiamato siano esaurienti – onde sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell'amministrazione si è determinata;
b) l'atto indicato al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati;
c) non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all'interno del medesimo procedimento”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta dall'attore va pertanto rigettata e l'ordinanza di sgombero confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vanno liquidate in favore del convenuto in €.
3.809,00 oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di sgombero n. 2 emessa dal in data Controparte_1
28.09.2020 in danno di , che conferma;
Parte_1
- condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese legali liquidate in complessivi
€. 3.809,00, oltre ad oneri e accessori di legge.
Così deciso in Palermo, il 19.2.2025
Il Giudice
Claudia Spiga