CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Grandoni, come da C.F._2
procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Lombi, come da procura C.F._4
in atti;
APPELLATI
NONCHÉ CONTRO (C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._5
Michele Pratelli, come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 2596/2021 R.G. (in cui vi è stato riunito il procedimento n. 2607/2021 R.G.) del
Tribunale di Pesaro emessa in data 15/3/2023 e in materia di fideiussione.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale adito, rigettava le domande promosse dai ricorrenti e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_3 CP_1
e volte ad ottenere la loro liberazione dalle fideiussioni da essi prestate CP_2
in favore della società Kuko srls nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
In particolare, i ricorrenti ex soci della Kuko srls nonché fideiussori della medesima, avevano pattuito all'art. 10 dell'atto di cessione delle proprie quote in favore dei nuovi soci e l'obbligo per questi ultimi e per il socio CP_2 CP_1 CP_3
di liberare i ricorrenti dalle proprie garanzie personali prestate a favore della
[...]
Kuko srls.
Il giudice a quo motivava il rigetto delle domande promosse argomentando che:
a) non vi erano i presupposti per l'accoglimento dell'azione promossa ex art. 1953
c.c. in quanto questa doveva essere proposta nei confronti della debitrice principale Kuko srls e non già nei confronti dei singoli soci;
b) la domanda di liberazione di cui all'art. 10 dell'atto di cessione delle quote di partecipazione della società non poteva essere accolta in quanto:
- il corredo probatorio dimostrava come i resistenti e CP_1 [...]
si fossero diligentemente attivati ai fine di ottemperare all'obbligo CP_2
da loro assunto di liberare i dalle fideiussioni;
Pt_1
pag. 2/7 - l'unico comportamento inadempiente era attribuibile al resistente CP_3
ma, che, “i ricorrenti non hanno specificato quali conseguenze, in
[...]
concreto, siano loro derivate dalla mancata rinnovazione della garanzia fideiussoria da parte del resistente essendosi limitati ad allegare, CP_3
genericamente, di aver subito danni, senza però provarli né nell'an, né nel quantum”.
e proponevano appello avverso la sopracitata ordinanza Parte_1 Parte_2
ex art. 702 ter c.p.c.;
e si costituivano chiedendo, CP_1 CP_2 CP_3
preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività e, nel merito, il rigetto dell'appello.
Depositati gli scritti difensivi, con ordinanza del 20.5.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione al fine di riferire al Collegio
In via pregiudiziale deve essere trattata l'eccezione di inammissibilità dell'appello promossa dalla difesa degli appellati , e CP_2 CP_1 CP_3
Più precisamente, secondo gli appellanti, l'appello deve ritenersi tardivo essendo stato proposto con citazione notificata in data 18.9.2023 e, dunque, ben oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., rectius dall'art. 325 c.p.c., decorrente, nel caso di specie, dalla notifica dell'ordinanza da parte del Tribunale di
Pesaro trasmessa a mezzo pec in data 15.3.2023.
L'appellante resiste sostenendo che a seguito dell'abrogazione ad opera della Riforma
Cartabia del Libro IV, Titolo I, Capo III bis “Del procedimento sommario di cognizione” e dunque anche dell'art. 702 quater che individuava il termine breve per l'impugnazione dell'ordinanza a giorni 30, la norma non fosse più applicabile oltre il giorno 28.2.2023.
L'eccezione di tardività è fondata.
pag. 3/7 L'art. 702 quater c.p.c. prevedeva che «l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione».
La norma affidava la decorrenza del termine ad impugnare in giorni trenta alla comunicazione o notificazione effettuata dalla cancelleria in deroga alla regola generale dell'impulso di parte e ciò in coerenza con le funzioni di celerità che contraddistinguono il rito sommario. In difetto di predetta comunicazione o notificazione ad opere della cancelleria, trova applicazione il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo.
Si aggiunga che la Corte di Cassazione ha precisato, secondo il suo consolidato orientamento applicabile in via analogica al rito sommario: “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per
l'impugnazione in cassazione ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (Cass.
23443/2019; conf. Cass. 27685/2018, 26872
/2018, 23575/2017, 2315/2017, 10525/2016);” (Cassazione civile, sez. I, 24/2/2022, n.
6278)
L'art. 702 quater c.p.c., assieme all'intero capo riguardante il procedimento sommario di cognizione, è stato abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma
Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
pag. 4/7 L'art. 35 recante la “Disciplina transitoria” così come modificato dall'art. 1, comma
380 lett. a) della L. 197/2022, prevede al comma 1 che «le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».
Ebbene, alla data del 28.2.2023 il procedimento era ancora pendente essendosi concluso con ordinanza emessa in data successiva (15.3.2023) e pertanto andava ancora applicato l'art. 702 quater c.p.c. in ordine alla notifica del provvedimento a cura della cancelleria, come atto conclusivo del procedimento sommario di cognizione, notifica che, essendo stata validamente eseguita, mantiene l'idoneità a provocare l'impugnazione.
Infatti, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. è stata emessa in data 15.3.2023 e notificata a mezzo pec in pari data dalla Cancelleria del Tribunale di Pesaro, facendo quindi decorrere da tale data il termine breve di giorni trenta: “è bene allora ribadire che, nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso
l'ordinanza emessa a norma dell'art. 702ter, comma 6 c.p.c., la comunicazione di cancelleria debba avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione;
con la conseguenza che, ai detti fini, occorra fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, alla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione (Cass. 23 marzo 2017, n. 7401; Cass. 16 febbraio 2022, n.
5079). Sicché, appare evidente la sua finalità di veicolare un'informazione chiara e completa della decisione, nel suo testo integrale, per l'equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte); non potendo farsi decorrere il termine breve d'impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità (così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in
pag. 5/7 motivazione, con ampio richiamo di precedenti).” (Cassazione civile, sez. un.,
5/10/2022, n. 28975).
La notifica effettuata dalla Cancelleria civile del Tribunale di Pesaro conteneva come file allegato l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nella sua forma integrale (motivazione + dispositivo), con l'avvertimento “ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE
ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE
COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.
La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell' art.16, comma 4 del D.L.
179/2012”.
Vi è inoltre in atti la certificazione ad opera della Cancelleria civile del Tribunale di
Pesaro su richiesta dell'Avv. Lombi che attesta l'avvenuta notifica effettuata in data
15.3.2023 a tutte le parti per il tramite dei loro difensori.
L'appello è tardivo e perciò inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
[...]
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente giudizio in favore di e che si CP_1 CP_2 liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15%
IVA e CAP come per legge;
- condanna e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente giudizio in favore di che si liquidano in CP_3
2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, di pag. 6/7 introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato come previsto dall'art.1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 22.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Grandoni, come da C.F._2
procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Lombi, come da procura C.F._4
in atti;
APPELLATI
NONCHÉ CONTRO (C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._5
Michele Pratelli, come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 2596/2021 R.G. (in cui vi è stato riunito il procedimento n. 2607/2021 R.G.) del
Tribunale di Pesaro emessa in data 15/3/2023 e in materia di fideiussione.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale adito, rigettava le domande promosse dai ricorrenti e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_3 CP_1
e volte ad ottenere la loro liberazione dalle fideiussioni da essi prestate CP_2
in favore della società Kuko srls nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
In particolare, i ricorrenti ex soci della Kuko srls nonché fideiussori della medesima, avevano pattuito all'art. 10 dell'atto di cessione delle proprie quote in favore dei nuovi soci e l'obbligo per questi ultimi e per il socio CP_2 CP_1 CP_3
di liberare i ricorrenti dalle proprie garanzie personali prestate a favore della
[...]
Kuko srls.
Il giudice a quo motivava il rigetto delle domande promosse argomentando che:
a) non vi erano i presupposti per l'accoglimento dell'azione promossa ex art. 1953
c.c. in quanto questa doveva essere proposta nei confronti della debitrice principale Kuko srls e non già nei confronti dei singoli soci;
b) la domanda di liberazione di cui all'art. 10 dell'atto di cessione delle quote di partecipazione della società non poteva essere accolta in quanto:
- il corredo probatorio dimostrava come i resistenti e CP_1 [...]
si fossero diligentemente attivati ai fine di ottemperare all'obbligo CP_2
da loro assunto di liberare i dalle fideiussioni;
Pt_1
pag. 2/7 - l'unico comportamento inadempiente era attribuibile al resistente CP_3
ma, che, “i ricorrenti non hanno specificato quali conseguenze, in
[...]
concreto, siano loro derivate dalla mancata rinnovazione della garanzia fideiussoria da parte del resistente essendosi limitati ad allegare, CP_3
genericamente, di aver subito danni, senza però provarli né nell'an, né nel quantum”.
e proponevano appello avverso la sopracitata ordinanza Parte_1 Parte_2
ex art. 702 ter c.p.c.;
e si costituivano chiedendo, CP_1 CP_2 CP_3
preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività e, nel merito, il rigetto dell'appello.
Depositati gli scritti difensivi, con ordinanza del 20.5.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione al fine di riferire al Collegio
In via pregiudiziale deve essere trattata l'eccezione di inammissibilità dell'appello promossa dalla difesa degli appellati , e CP_2 CP_1 CP_3
Più precisamente, secondo gli appellanti, l'appello deve ritenersi tardivo essendo stato proposto con citazione notificata in data 18.9.2023 e, dunque, ben oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., rectius dall'art. 325 c.p.c., decorrente, nel caso di specie, dalla notifica dell'ordinanza da parte del Tribunale di
Pesaro trasmessa a mezzo pec in data 15.3.2023.
L'appellante resiste sostenendo che a seguito dell'abrogazione ad opera della Riforma
Cartabia del Libro IV, Titolo I, Capo III bis “Del procedimento sommario di cognizione” e dunque anche dell'art. 702 quater che individuava il termine breve per l'impugnazione dell'ordinanza a giorni 30, la norma non fosse più applicabile oltre il giorno 28.2.2023.
L'eccezione di tardività è fondata.
pag. 3/7 L'art. 702 quater c.p.c. prevedeva che «l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione».
La norma affidava la decorrenza del termine ad impugnare in giorni trenta alla comunicazione o notificazione effettuata dalla cancelleria in deroga alla regola generale dell'impulso di parte e ciò in coerenza con le funzioni di celerità che contraddistinguono il rito sommario. In difetto di predetta comunicazione o notificazione ad opere della cancelleria, trova applicazione il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo.
Si aggiunga che la Corte di Cassazione ha precisato, secondo il suo consolidato orientamento applicabile in via analogica al rito sommario: “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per
l'impugnazione in cassazione ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (Cass.
23443/2019; conf. Cass. 27685/2018, 26872
/2018, 23575/2017, 2315/2017, 10525/2016);” (Cassazione civile, sez. I, 24/2/2022, n.
6278)
L'art. 702 quater c.p.c., assieme all'intero capo riguardante il procedimento sommario di cognizione, è stato abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma
Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
pag. 4/7 L'art. 35 recante la “Disciplina transitoria” così come modificato dall'art. 1, comma
380 lett. a) della L. 197/2022, prevede al comma 1 che «le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».
Ebbene, alla data del 28.2.2023 il procedimento era ancora pendente essendosi concluso con ordinanza emessa in data successiva (15.3.2023) e pertanto andava ancora applicato l'art. 702 quater c.p.c. in ordine alla notifica del provvedimento a cura della cancelleria, come atto conclusivo del procedimento sommario di cognizione, notifica che, essendo stata validamente eseguita, mantiene l'idoneità a provocare l'impugnazione.
Infatti, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. è stata emessa in data 15.3.2023 e notificata a mezzo pec in pari data dalla Cancelleria del Tribunale di Pesaro, facendo quindi decorrere da tale data il termine breve di giorni trenta: “è bene allora ribadire che, nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso
l'ordinanza emessa a norma dell'art. 702ter, comma 6 c.p.c., la comunicazione di cancelleria debba avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione;
con la conseguenza che, ai detti fini, occorra fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, alla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione (Cass. 23 marzo 2017, n. 7401; Cass. 16 febbraio 2022, n.
5079). Sicché, appare evidente la sua finalità di veicolare un'informazione chiara e completa della decisione, nel suo testo integrale, per l'equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte); non potendo farsi decorrere il termine breve d'impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità (così: Cass. 23 marzo 2017, n. 7401, in
pag. 5/7 motivazione, con ampio richiamo di precedenti).” (Cassazione civile, sez. un.,
5/10/2022, n. 28975).
La notifica effettuata dalla Cancelleria civile del Tribunale di Pesaro conteneva come file allegato l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nella sua forma integrale (motivazione + dispositivo), con l'avvertimento “ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE
ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE
COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.
La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell' art.16, comma 4 del D.L.
179/2012”.
Vi è inoltre in atti la certificazione ad opera della Cancelleria civile del Tribunale di
Pesaro su richiesta dell'Avv. Lombi che attesta l'avvenuta notifica effettuata in data
15.3.2023 a tutte le parti per il tramite dei loro difensori.
L'appello è tardivo e perciò inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
[...]
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente giudizio in favore di e che si CP_1 CP_2 liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15%
IVA e CAP come per legge;
- condanna e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del presente giudizio in favore di che si liquidano in CP_3
2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, di pag. 6/7 introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato come previsto dall'art.1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 22.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7