Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/04/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00819/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ER ED S.a.s. di VI NI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Cetrangolo, Matteo Micheletti, Cristian Marzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oleggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di RA, A.S.L. No – Azienda Sanitaria Locale di RA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del NT – A.R.P.A. NT, Regione NT, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AB S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione area tecnica n. 143 del 15.3.2022 del Comune di Oleggio avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio - C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402, cod. regionale 269) - approvazione del "piano di caratterizzazione - revisione 1" di febbraio 2022 - ai sensi del d.lgs. 152/2006” (e quindi del piano di caratterizzazione come approvato) comunicata a ER ED S.A.S. in data 15.3.2022;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, e quindi – per quanto occorrer possa:
- della comunicazione di avvio del procedimento di conferenza dei servizi semplificata (senza riunione) con nota del 19.11.2021, prot. 0030469 del Comune di Oleggio di valutazione del piano di caratterizzazione, conosciuta da ER in data 19.11.2021;
- del parere della Provincia di RA, settore Ambiente, del 20.12.2021, conosciuto da ER in data 18.1.2022;
- del parere RP NT del 20.12.2021, conosciuto da ER in data 18.1.2022;
- del parere ASL NO del 20.12.2021, conosciuto da ER in data 18.1.2022;
- della nota del Comune di Oleggio con cui si avanzavano richieste di modifiche ed integrazioni nei confronti di AB datata 18.01.2022 conosciuta da ER in data 18.1.2022;
- della nota del 3.3.2022 con cui il Comune di Oleggio ha richiesto, a conclusione della Conferenza dei Servizi già in essere, parere agli Enti competenti entro il 10.3.2022, conosciuta da ER in data 3.3.2022;
- del parere RP NT, firmato in data 10.3.2022, relativo a Valutazione del documento “Rev.1 – Recepimento osservazioni I CdS” al Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo al sito in bonifica “AB”, conosciuto da ER in data 20.4.2022;
- del parere ASL NO, prot. Comune di Oleggio 6873 del 14.3.2022, conosciuto da ER in data 20.4.2022;
- del parere Provincia di RA, settore Ambiente, prot. Comune di Oleggio 7055 del 14.3.2022, conosciuto da ER in data 20.4.2022;
- dei verbali della conferenza dei servizi ove esistenti, di contenuto ed estremi ignoti alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/11/2022 :
- della Determinazione dell'Area Tecnica n. 628 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio – C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402 cod. regionale 269) concessione di proroga dei termini di cui alla determina n. 143 del 15.03.2022”, conosciuta in data 15.9.2022;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, e quindi – per quanto occorrer possa:
- nulla osta alla richiesta di proroga della Provincia di RA, Settore Ambiente, con prot. 23076, in data 9.9.2022 (conosciuto in data 9.9.2022); di ASL NO con prot. del Comune 24082 del 9.9.2022 e di RP NT, con prot. del Comune 24363 del 13.09.2022 (di contenuto ignoto a parte ricorrente);
- comunicazione datata 20.10.2022, prot. 0028638 di attivazione della conferenza dei servizi avente ad oggetto “sito di cava in Località S. Eustachio – C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402 cod. regionale 269) valutazione proposta di integrazione al piano di caratterizzazione approvato con determina n. 142 del 15.03.2022. Conferenza dei servizi semplificata (senza riunione)” (conosciuta in data 20.10.2022);
- nonché degli atti già impugnati con il ricorso originario
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/10/2023:
- della Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023, avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio - c.na malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402, cod. regionale 269) - approvazione atti delle conferenze dei servizi del 20.10.2022 – 30.12.2022 – 03.03.2023”, pubblicata – a quanto risulta – all'Albo Pretorio dal giorno 29.8.2023 per i 15 giorni successivi e non comunicata alla ricorrente, e quindi pure dell'approvato PdC – Rev.02, nonché delle approvate proposte di integrazioni, ubicazioni trincee, monitoraggio biogas e l'ampliamento rete di monitoraggio piezometrica;
- atti e verbali delle conferenze dei servizi del 20.10.2022, del 30.12.2022 e del 3.3.2023 (di contenuto ignoto alla Società scrivente, salvo per quanto richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023);
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, e quindi – per quanto occorrer possa:
- del contributo della Provincia di RA con protocollo del Comune n. 30252 del 08.11.2022 (conosciuto in pari data);
- del contributo dell'ASL NO con protocollo del Comune del 14.11.2022, prot. n. 30836, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023);
- del contributo di ARPA NT con protocollo del Comune del 21.11.2022 prot. n. 31467, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023);
- della nota distinta al protocollo del Comune 35788 del 30.12.2022 con cui il Comune di Oleggio ha richiesto pareri sulle proposte di integrazioni (conosciuta in pari data);
- del contributo della Provincia di RA distinta al protocollo del Comune del 13.01.2023, prot. n. 1326 (conosciuto in pari data);
- del contributo di ARPA NT distinto al protocollo del Comune in data 17.01.2023, prot. n. 1676, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023);
- del contributo di ASL NO distinto al protocollo del Comune del 19.01.2023, prot. 2020, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023);
- della nota prot. 6556 del 03.03.2023 di attivazione del procedimento della conferenza di servizi semplificata (o asincrona) senza riunione ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/90 (conosciuta in pari data);
- del contributo della Provincia di RA distinto al protocollo del Comune n. 9054 del 28.03.2023 conosciuto in pari data);
- del contributo di ARPA NT distinto al protocollo del Comune n. 9687 del 03.04.2023, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023);
- del contributo di ASL NO distinto al protocollo del Comune n. 13873 del 11.05.2023, richiamato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594/2023 (di contenuto ignoto alla Società ricorrente, ad eccezione di quanto riportato nella Determinazione dell'Area tecnica n. 594 del 28.08.2023);
- nonché degli atti già impugnati con il ricorso originario e motivi aggiunti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/11/2024:
- della Determinazione dell’Area tecnica del Comune di Oleggio n. 605 del 2.9.2024, avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio - C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402, cod. regionale 269) - approvazione con prescrizioni del modello concettuale definitivo di cui alla conferenza dei servizi del 27.06.2024”, nonché della relazione di sintesi delle indagini e del Modello Concettuale Definitivo;
- degli atti e verbali della conferenza dei servizi indetta con prot. 18006 del 27.6.2024;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, e quindi, per quanto occorrer possa:
- del contributo della Provincia di RA, prot. 19877/2024 del 23.07.2024;
- dei contributi dell’ASL NO, distinto al prot. indicato dal Comune 21343 del 27.7.2024 e del contributo di RP NT, distinto al prot. indicato dal Comune 21406 del 29.07.2024;
- della convocazione del Tavolo Tecnico Prot. 0026709 del 25/09/2024;
- del verbale della seduta del Tavolo Tecnico con gli Enti del 26.09.2024;
- della nota del Responsabile di Servizio di Prot. 0027703 del 2.10.2024, avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio – C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402 cod. regionale 269) nuovo termine per la presentazione dell’analisi del rischio”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/11/2025:
- della determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. – Illuminazione Pubblica – Videosorveglianza – Ambiente n. 511 del 20.08.2025 del Comune di Oleggio, avente ad oggetto “Sito di cava in località S. Eustachio - C.na Malfatta in Comune di Oleggio (cod. provinciale 2402, cod. regionale 269) - Conferenze dei servizi del 19.11.2024 e del 11.04.2025 - Integrazioni al modello concettuale definitivo – Piano di gestione del biogas – Analisi del rischio sito-specifica. Approvazione con prescrizioni” (e quindi degli atti approvati);
- atti e verbali della conferenza dei servizi indetta con prot. 31976 del 19.11.2024;
- atti e verbali della conferenza dei servizi indetta con prot. 10020 del 11.04.2025, per l’esame delle integrazioni del 14.03.2025 e del 30.04.2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, e quindi, per quanto occorrer possa:
- dei contributi della Provincia di RA, del 19.12.2024 prot. indicato dal Comune 34943 e del 07.05.2025 prot. indicato dal Comune n. 12275;
- dei contributi dell’ASL NO, del 20.12.2024 prot. indicato dal Comune 35165 e del 14.05.2025 prot. indicato dal Comune n. 13278;
- dei contributi di ARPA NT del 20.12.2024 prot. indicato dal Comune n. 35310 e del 13.05.2025 prot. indicato dal Comune n. 13128;
- della richiesta del Comune di integrazioni a AB di cui al prot. 956 del 13.01.2025;
- della convocazione e del verbale della seduta del tavolo tecnico di confronto e chiarimento, richiesto dal Comune con prot. 10012 del 11.04.2025 e svoltosi in data 18.04.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oleggio e di AB S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. A partire dal 1999, la società Beton Granulati s.p.a., oggi AB s.p.a., veniva autorizzata a svolgere l’attività di cava e di successivo riempimento, con scadenza il 5/12/2005, poi rinnovata per altri cinque anni, su terreni di proprietà della ER ED s.a.s, ubicati in Località Sant’Eustachio – C.na Malfatta aventi superficie complessiva pari a 102.055 mq.
A partire dal 2009 le suddette aree sono state oggetto di attività di recupero ambientale a seguito del rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia di RA.
2. Nell’ottobre 2014 la Provincia di RA ha avviato un procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento di diffida, ai sensi dell’art. 244, d.lgs. n. 152/2006, poiché le analisi eseguite su campioni di terreno, prelevati il giorno 11.6.2014, presso l’impianto di cava ubicato ad Oleggio in Località San Giovanni, avevano evidenziato superamenti dei valori limite di concentrazioni soglia di rischio (CSC) previsti nella colonna A tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ne ha dato comunicazione alla AB s.p.a.
3. Con determinazione n. 115 del 9.7.2015 il Comune di Oleggio ha approvato, con prescrizioni, il piano di caratterizzazione presentato dalla AB s.p.a.
4. In conseguenza delle risultanze della caratterizzazione – in cui era stato evidenziato il superamento delle CSC per idrocarburi leggeri – la AB s.p.a. ha redatto il documento di analisi di rischio ai sensi dell’art. 242, comma 4, d.lgs. n. 152/2006.
5. Con determina n. 29 dell’1.3.2016 il Comune di Oleggio ha chiuso il procedimento, prendendo atto della valutazione della conferenza di servizi la quale, nella seduta del 21.1.2016, aveva dichiarato il sito non contaminato, avendo la procedura di analisi di rischio dimostrato che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito era inferiore alle concentrazioni soglia di rischio relative alla destinazione d’uso del sito.
6. La ER ED s.a.s. - proprietaria dei terreni - ha impugnato dinanzi al TAR NT (ricorso rg. n. 581/2016) quest’ultimo provvedimento, la determina n. 115 del 9.7.2015 di approvazione del piano di caratterizzazione e gli atti presupposti.
Il ricorso è stato accolto con sentenza n. 727/2019, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7117/2020.
7. Successivamente alla pronuncia del TAR, il Comune di Oleggio ha riavviato il procedimento e ha adottato la determinazione n. 276 del 26.5.2020: con essa l’amministrazione comunale ha nuovamente approvato il piano di caratterizzazione - già approvato con la precedente determinazione n. 115 del 9.7.2015, integrato con il documento prot. n. 23141 dell’8.10.2019 (“Piano di campionamento e analisi delle acque sotterranee”) e con gli approfondimenti richiesti dall’RP nella conferenza di servizi del 13.2.2020.
8. Anche tali ulteriori provvedimenti sono stati impugnati da ER ED davanti a codesto Tribunale Amministrativo (RG 683/2020), il quale - con sentenza 3.8.2021, n. 807 – ha nuovamente annullato la determinazione area tecnica n. 276 del 26.5.2020 di approvazione del piano di caratterizzazione e i verbali della conferenza di servizi ad essa presupposti, rilevando carenze nel quadro istruttorio e nella considerazione degli elementi cronologici.
Tale sentenza è stata appellata da AB davanti al Consiglio di Stato con ricorso R.G. n. 395/2022 ed il relativo giudizio è stato recentemente definito con sentenza n. 996 del 7.2.2025, che ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
9. Parallelamente al giudizio di cui sopra, in data 4.10.2021 AB s.p.a. ha depositato un nuovo Piano di Caratterizzazione - Piano delle Indagini. Il Comune di Oleggio, con nota del 19.11.2021, ha quindi attivato un terzo procedimento mediante convocazione di una nuova conferenza di servizi, disponendo anche l’esecuzione di un sopralluogo delle aree, avvenuto in data 14.12.2021.
9.1. ER ED s.a.s. ha depositato nel corso di quest’ultima procedura articolati apporti partecipativi, di contenuto tecnico e accompagnati da apposita relazione, mentre la Provincia di RA, l’RP NT e l’ASL RA, nei relativi pareri depositati in data 20.12.2021, hanno avanzato una serie di richieste e dettato specifiche prescrizioni, che il Comune di Oleggio ha provveduto a comunicare a AB s.p.a. con nota del 18.1.2022, insieme con alcune richieste di modifiche e integrazioni di provenienza propria.
9.2. La società controinteressata ha dunque revisionato il Piano di Caratterizzazione (‘P.d.C.) in Revisione 1 (contenente l’atto di integrazione) e lo ha inviato nella sua nuova versione il 17.2.2022 al Comune di Oleggio, che ha convocato la conferenza di servizi ed ha richiesto il parere degli enti competenti. ER ED s.a.s. ha depositato un ulteriore contributo partecipativo il 7.3.2022 e un’integrazione tecnica il 17.3.2022; RP NT ha depositato il suo parere in data 11.3.2022, l’ASL RA e la Provincia di RA i propri in data 14.3.2022.
9.3. Il Comune di Oleggio ha approvato - con determinazione dell’Area Tecnica n. 143 del 15.3.2022 - il nuovo Piano di Caratterizzazione (Revisione 1) con una serie di prescrizioni, disponendo tra l’altro che i contenuti tecnici presentati da ER ED s.a.s. in sede di partecipazione al procedimento avrebbero dovuto essere considerati dalla AB s.p.a. ai fini della caratterizzazione del sito e che tale caratterizzazione avrebbe dovuto tener conto delle specifiche valutazioni sugli elementi fattuali - nella loro evoluzione storica – oggetto delle prescrizioni e dei contributi di ER AN parte privata.
10. Con ricorso notificato in data 13.5.2022 l’odierna ricorrente ha impugnato davanti a codesto T.A.R. la determinazione dirigenziale n. 143 del 15.3.2022 di approvazione del nuovo Piano di Caratterizzazione – Revisione 1 e gli atti presupposti della conferenza dei servizi, chiedendone l’annullamento e deducendo molteplici censure inerenti l’adeguatezza dell’istruttoria condotta dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi nonché la manifesta illogicità ed irragionevolezza dele prescrizioni apposte al provvedimento di approvazione del piano di caratterizzazione revisionato presentato da AB.
11. Con prot. 12682 in data 11.05.2022 AB, in ottemperanza alle prescrizioni della D.D. 143/2022, ha fatto pervenire un Piano di caratterizzazione in versione “Revisione 2 – Recepimento osservazioni CdS”, il quale è stato successivamente valutato con Conferenza dei servizi indetta in data 20.10.2022.
11.1. In data 27.10.2022 AB, inoltre, ha prodotto il documento tecnico “Risultati delle indagini previste dal Piano di caratterizzazione ai sensi dell’Art. 242 del D.Lgs. 152/06 e proposta di integrazioni”, consistente in una relazione (redatta dallo Studio Planeta) riguardante la campagna di analisi eseguite in situ nel luglio 2022 e in una proposta per l’ubicazione delle trincee, il monitoraggio del biogas e l’ampliamento della rete di monitoraggio piezometrica (prot. 29281 e 29282).
11.2. Alla luce di tali ulteriori indagini istruttorie e considerato che il percorso amministrativo avuto dal P.d.C. aveva presentato ripetuti passaggi di analisi e di valutazione su documenti oggetto di più revisioni, il Comune ha quindi convocato per il 3.3.2023 una nuova conferenza di servizi semplificata per la valutazione coordinata di documenti e contributi forniti (prot. 6556). Quindi, all’esito dei pareri espressi nel corso della conferenza da ARPA, ASL e Provincia di RA e dell’esame delle osservazioni tecniche presentate da ER AN, il Comune - con determina n. 594 del 28.8.2023 - ha provveduto:
- all’approvazione degli atti delle seguenti Conferenze dei Servizi: - C.d.S. del 20.10.2022 (punto 3 - per la valutazione del PdC – Rev. 02); - C.d.S. del 30.12.2022 (punto 5 - per la valutazione dei risultati delle indagini e proposta di integrazioni, l’ubicazione delle trincee, il monitoraggio del biogas e l’ampliamento della rete di monitoraggio piezometrica); - C.d.S. del 3.3.2023 (punto 6 - per la valutazione coordinata di documenti e contributi forniti);
- nonché all’approvazione del Piano di caratterizzazione dell’area in Revisione 2, con prescrizioni. Con tale determinazione, infatti, veniva disposto che AB provvedesse (i) a produrre un Cronoprogramma delle attività ancora da eseguire attenendosi alla tempistica già stabilita ed approvata con determina n. 628 del 15.9.2022; (ii) a presentare uno specifico documento, contenente la sintesi delle indagini e la formulazione del Modello Concettuale Definitivo del sito (M.C.D.), oggetto di specifica e separata approvazione; (iii) a presentare il documento di Analisi del Rischio (A.d.R.).
Con tale D.D. n. 594/2023, pertanto, il Comune ha approvato le revisioni apportate da AB al piano di caratterizzazione in ottemperanza alle richieste degli Enti; ha analizzato le osservazioni di ER ED sino a quel momento pervenute; ha assegnato i termini per la presentazione dell’esito delle ulteriori indagini richieste e ha disposto il deposito del modello concettuale definivo, quale atto prodromico alla presentazione dell’analisi di rischio.
11.3. Con un primo atto di motivi aggiunti proposto, in data 25.11.22, la ricorrente ha, altresì, impugnato la proroga del termine per l’esecuzione del piano di caratterizzazione, concessa dal Comune alla controinteressata, riproponendo avverso l’atto di proroga le censure già avanzate nel ricorso principale.
11.4. Con un secondo e terzo atto di motivi aggiunti al ricorso introduttivo ER AN ha poi impugnato il Piano di Caratterizzazione, lamentando - oltre alla violazione del principio di partecipazione procedimentale - l’illegittimità di tale determinazione per eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, della manifesta illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni tecniche.
12. Nel dare esecuzione alle prescrizioni imposte col provvedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione, AB – in data 20.6.2024 - ha fatto pervenire la relazione di sintesi delle indagini ed il Modello Concettuale Definitivo (prot. 17356-17358-17361-17362) ed il Comune, dopo aver convocato la Conferenza dei servizi istruttoria in data 27.6.2024, ha provveduto - con determina n. 605 del 2.9.2024 - all’approvazione, con prescrizioni, del Modello Concettuale Definitivo. Determinazione, quest’ultima, che è stata impugnata da ER AN col terzo Atto di motivi aggiunti di ricorso. Come già avvenuto al momento dell’approvazione del piano di caratterizzazione, anche in occasione dell’approvazione (con prescrizioni) del modello concettuale definitivo il Comune ha preso specificamente in esame e controdedotto a tutte le 33 osservazioni inviate da ER ED (v. pag. 6 e 7 della D.D. 605/2024).
13. Successivamente, in esecuzione delle prescrizioni della D.D. n. 605/2024, dal 12 al 16.9.2022 è stata condotta la I campagna di campionamento delle acque sotterranee prevista dal Piano di Caratterizzazione approvato su 22 piezometri della rete monitoraggio (prot. 21752 del 16.8.2022); dal 9 al 13.1.2023 è stata condotta la II campagna di campionamento delle acque sotterranee prevista dal Piano di Caratterizzazione approvato su 12 piezometri della rete monitoraggio (prot. 33875 del 14.12.2022); in data 26.9.2023 sono stati completati i 4 piezometri integrativi (prot. 26681 del 27.09.2023); dal 9 al 13.10.2023 è stata condotta la III campagna di campionamento delle acque sotterranee su 16 piezometri della rete monitoraggio (prot. 27314 del 03.10.2023) con la funzione di raccogliere per la prima volta i dati sui 4 piezometri aggiuntivi realizzati nel settembre 2023; tra il 25 ed il 29.3.2024 è stata eseguita la IV campagna di monitoraggio delle acque di falda; i biogas sono stati monitorati ai punti del sito in data 4.10.2023, 25.10.2023 e 19.12.2023; nel febbraio 2025 sono stati realizzati ulteriori 7 punti di monitoraggio del biogas lungo il confine settentrionale; infine, dal 28.2.2025 è iniziato anche il monitoraggio mensile del biogas sui punti di nuova installazione, cosicché i punti di misura sull’area sono stati portati ad un totale di 21 punti.
14. All’esito di tali ulteriori indagini istruttorie, AB ha quindi fatto pervenire al Comune di Oleggio (nota prot. 29872 del 28.10.2024) le Integrazioni al Modello Concettuale Definitivo, che erano state imposte con la D.D. n. 605 del 2.9.2024, e il documento tecnico di Analisi di Rischio sito-specifica di cui al comma 7 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006.
14.1. Nella Conferenza dei servizi, indetta per l’11.4.2025 per l’esame delle integrazioni del 14.3.2025 e del 30.4.2025 al M.C.D. integrato e dell’Analisi di rischio sito specifico, il Comune – con l’ulteriore determinazione n. 511 del 20.8.2025 – ha infine approvato:
- le integrazioni al Modello Concettuale Definitivo approvato con DD.605 del 02/09/2024 ed il Piano di Gestione del Biogas;
- l’Analisi di Rischio sito-specifico ai sensi dell’art. 242 c. 7 del D. Lgs. 152/2006;
- nonché le seguenti prescrizioni: - la progettazione dell’intervento di bonifica della falda, oltre agli idrocarburi, dovrà considerare anche la necessità del rispetto ai Punti di Conformità (POC) dei metalli che superano i valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (punto A1); - approfondire il quadro della distribuzione di PFAS nel sito eseguendo monitoraggi sistematici della falda, tenendo in considerazione il potenziale rilascio anche da parte dei materiali di riempimento presenti (punto A2); - dovranno essere eseguiti sulla falda acquifera i monitoraggi proposti finalizzati a controllare l’evoluzione e l’estensione dei fenomeni di contaminazione. In esito a tale monitoraggio si dovrà appurare il contributo di PFAS rilevato in falda, determinato dai materiali di riempimento, attraverso una relazione da presentarsi al termine dei 24 mesi di monitoraggio. Con riferimento agli esiti dell’AdR di cui alla Sorgente 1, AB dovrà procedere alla presentazione di un progetto di bonifica, nel quale sia compreso anche un ricalcolo del rischio su porzioni areali più ristrette in cui i superamenti, rappresentati dai poligoni di Thiessen, appaiono più concentrati. Nelle successive fasi dell’iter di bonifica, si dovranno tenere in considerazione i superamenti (compresi Fe e Mn) delle concentrazioni dei contaminanti ai punti di conformità della falda acquifera (POC). Nell’ambito del Piano di Gestione del biogas dovranno essere eseguiti gli approfondimenti proposti rimanendo in attesa, al termine dei medesimi, della proposta di sviluppo del piano stesso. Nell’ambito della gestione dei controlli del metano e del confronto con il livello di guardia stabilito, qualora nel corso dei monitoraggi al perimetro, venisse riscontrata, anche solo una volta, una concentrazione di metano pari o superiore al limite inferiore di esplosività (LEL), dovrà essere data immediata comunicazione agli Enti di controllo (punto A3).
Nel medesimo provvedimento, inoltre, è stato dato atto che “C dovrà proseguire senza interruzioni e/o avviare i tutti i monitoraggi proposti, sia della falda che del biogas; [e che] ON dovrà predisporre specifico progetto operativo degli interventi di bonifica del sito conformemente alle prescrizioni di cui al precedente punto 1, riferito sia al terreno che alla falda, entro e non oltre 120 giorni dalla data di approvazione della presente Determina” (punti 3 e 4 del dispositivo).
14.2. Anche tale ulteriore provvedimento è stato impugnato, con un quarto atto di motivi aggiunti depositato in data 20.11.2025 da ER AN, che ha lamentato sotto plurimi profili l’illegittimità di tale determinazione per eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, della manifesta illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni tecniche (motivi 25, 26, 27, 29 e 30), nonché per violazione delle garanzie partecipative (motivo 28).
15. Successivamente all’approvazione dell’analisi di rischio, AB ha proseguito con le indagini e i monitoraggi prescritti dagli Enti, provvedendo: (i) all’aggiornamento del monitoraggio delle acque di falda; (ii) all’aggiornamento del monitoraggio del biogas; (iii) alla trasmissione dello studio di fattibilità del piano operativo di bonifica, degli aggiornamenti dei monitoraggi ambientali e ha chiesto una proroga per la consegna del progetto operativo medesimo. Il Comune, con D.D. n. 792 del 16 dicembre 2025 ha accolto la richiesta di proroga, considerata la complessità del progetto.
16. Per resistere al ricorso principale e ai motivi aggiunti si sono costituiti in giudizio il Comune di Oleggio e la ditta AB S.p.A svolgendo articolate difese e chiedendo dichiararsi i ricorsi ex adverso proposti inammissibili (poiché proposti contro atti endoprocedimentali ed istruttori, privi di autonoma ed immediata efficacia lesiva) e comunque infondati.
17. All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Per meglio comprendere i termini della vertenza, il Collegio reputa opportuno operare una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
1.1. L’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 così descrive lo svolgimento delle procedure operative ed amministrative per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale:
- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione (comma 1);
- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un’area, il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle C.S.C. anche per un solo parametro, presenta un piano di caratterizzazione, sottoposto ad autorizzazione regionale (commi 2 e 3);
- sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (C.S.R.); entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell'analisi di rischio (comma 4);
- qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento (comma 5);
- qualora invece gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (C.S.R.), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito (comma 7);
- qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le C.S.C. di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'A.R.P.A. territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere (comma 13-ter).
2. Ciò posto, secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre previamente esaminare l’eccezione con cui il Comune di Oleggio deduce l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti poiché proposti contro atti istruttori ed endoprocedimentali, privi di immediata e autonoma efficacia lesiva nei confronti del proprietario dell’area contaminata
2.1. L’eccezione è fondata.
Com’è noto, per poter agire in giudizio occorre avervi interesse (art. 100 c.p.c.).
L’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto.
Nel caso di specie, l’interesse azionato dalla società ricorrente, proprietaria dell’area contaminata, difetta dei requisiti di attualità e concretezza, essendo stati impugnati atti endoprocedimentali e istruttori (atti di approvazione del piano di caratterizzazione, del modello concettuale definitivo e dell’analisi di rischio sito specifico) strumentali e funzionali alla bonifica del sito contaminato, che non arrecano una lesione certa, definitiva e irreversibile alla sfera giuridica della ricorrente e sono, dunque, privi di autonoma e immediata efficacia lesiva.
La più recente giurisprudenza amministrativa formatasi sull’argomento, alla quale il Collegio ritiene di doversi adeguare re melius perpensa rispetto a quanto ritenuto da T.A.R. Torino n. 807/2021, ha, invero, chiarito che l’approvazione di un piano di caratterizzazione produce effetti immediatamente lesivi solo per chi ritenga di non essere responsabile dell’inquinamento e contesti in radice l’obbligo di dovervi provvedere ovvero per chi contesti, nello specifico, gli obblighi relativi all’esecuzione di talune delle opere inserite nel piano, approvato ai sensi dell’art. 242, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. (cfr. Cons. St., sez. IV, 1° febbraio 2022, n. 677; Cons. Stato, sez. IV, 17 novembre 2020, n. 7117; TAR Liguria, 31.3.2025, n. 347).
Nel caso di specie, ad agire in giudizio è il proprietario dell’area contaminata, non il responsabile dell’inquinamento (AB S.p.A.).
La società ricorrente non è stata qualificata come responsabile dell’inquinamento e non è destinataria degli obblighi di caratterizzazione, che gravano esclusivamente sulla controinteressata, appunto, nella sua qualità di responsabile dell’inquinamento: ER ED S.a.s., non ha, pertanto, un interesse attuale e concreto all’impugnazione degli atti gravati, aventi natura essenzialmente istruttoria, endoprocedimentale e prodromica all’adozione del progetto di bonifica.
L’interesse del proprietario del sito inquinato è quello di ottenere la bonifica.
Tale interesse può essere definitivamente pregiudicato (non dal contenuto e dalle prescrizioni degli atti endoprocedimentali di approvazione del piano di caratterizzazione, di elaborazione del c.d. modello concettuale e di approvazione dell’analisi del rischio, ma) esclusivamente dal provvedimento finale che - all’esito della fase di analisi del rischio - conclude il procedimento di bonifica, approvando il progetto di bonifica dell’area contaminata, ovvero dall’atto del procedimento che determina l’arresto di tale procedimento.
Solo con l’approvazione del piano di bonifica, infatti, l’impostazione e i contenuti del piano di caratterizzazione, del modello concettuale definitivo e dell’analisi di rischio manifestano la propria attitudine lesiva dell’interesse sostanziale del proprietario dell’area contaminata alla sua bonifica, il quale potrà impugnare il progetto di bonifica approvato (se ritenuto inadeguato o insufficiente ad assicurare il recupero ambientale dell’area) facendo valere eventuali vizi degli atti istruttori e presupposti.
Gli atti in questa sede impugnati (piano d caratterizzazione e sue revisioni, pareri e nulla osta adottati dai enti pubblici competenti in materia, atti e verbali delle conferenze dei servizi, singole prescrizioni apposte al piano di caratterizzazione, proposte di integrazione del medesimo piano, etc.), avendo natura meramente istruttoria, interlocutoria ed endoprocedimentale, non presentano un carattere immediatamente lesivo, trattandosi di atti relativi a fasi del procedimento antecedenti rispetto all’approvazione del progetto di bonifica e alla conseguente imposizione degli obblighi di bonifica e messa in sicurezza, operativa o permanente.
Alla luce delle suesposte osservazioni, rilevato che il confronto procedimentale tra i soggetti a vario titolo coinvolti nella presente vicenda di recupero ambientale è ancora in corso – considerato, altresì, che la segmentazione e moltiplicazione delle impugnazioni avverso i singoli atti istruttori, interlocutori ed endoprocedimentali che compongono il procedimento di bonifica finisce di fatto e inevitabilmente per ritardare la bonifica – i ricorsi all’esame vanno dichiarati inammissibili per originaria carenza d’interesse, in quanto proposti contro atti che non arrecano al proprietario dell’area da bonificare una lesione certa, definitiva e irreversibile della propria sfera giuridica.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LU, Presidente
Marco LD, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco LD | AN LU |
IL SEGRETARIO