Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5977 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 23711/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23711/21 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 28/11/2024 vertente
TRA
(P. Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. sig. , con sede a Portici in Piazza San Parte_2
Ciro n. 4, elettivamente domiciliata a Portici in Via Diaz n. 91 presso lo studio dell'Avv. Roberto Luigi Magaldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTORE
E
, (c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
11/01/1979, elettivamente domiciliato ad Ercolano (NA) in Via Aveta n. 4 presso lo studio degli Avv.ti Luca Molea e Valerio Amato che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: appalto privato.
CONCLUSIONI: per la società attrice, accertati i fatti di causa, dichiarare che il convenuto è tenuto al pagamento, in favore della
[...] dell'importo di € 9.310,48 oltre IVA (come da risultanze Parte_1
della consulenza d'ufficio espletata nel giudizio ex art. 696bis c.p.c., acquisita al presente procedimento), ovvero a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia per le lavorazioni eseguite dalla predetta ditta in virtù di contratto d'appalto del 10.05.2020; per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore della del predetto Parte_1 importo di € 9.310,48 oltre IVA, ovvero di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia per le lavorazioni eseguite dalla stessa in virtù di contratto d'appalto del 10.05.2020; condannare, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese legali del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. pari ad € 2.079,86 comprensivo di oneri di legge, nonché € 2.938,28 comprensivo di oneri di legge per la CTU espletata nonché al pagamento di € 624,00 comprensivo di oneri di legge per la CTP eseguita;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per il convenuto accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito della nei confronti di Parte_1 CP_1
e in ordine alla richiesta di pagamento della somma di € 9.310,48 oltre
[...]
Iva, ovvero di € 8.835,00 oltre Iva, nonché di tutti i costi asseritamente sostenuti per l'espletamento della C.t.u. nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. r.g. n. 7777/2021 del Tribunale Civile di Napoli;
accertare e dichiarare in ogni caso infondata e non provata la domanda di pagamento delle indicate somme;
condannare la al Parte_1 pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c. in favore di CP_1
; con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con
[...]
attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa in seguito all'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa G. Ascione, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma
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secondo, n. 4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del 18/06/2009.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico- giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come
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ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, la società Controparte_2
(d'ora in avanti solo “la società attrice”) citava in giudizio il sig.
[...]
(d'ora in avanti solo “il convenuto”), per sentirlo condannare al CP_1 pagamento dell'importo di € 9.310,48, oltre Iva, quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti nel periodo giugno/luglio 2020 nell'immobile di proprietà del convenuto ad Ercolano in Via Marittima n. 55, aventi ad oggetto, in particolare, la tinteggiatura interna ed esterna, la stuccatura in cartongesso, la posa in opera di piastrelle, la realizzazione di un muretto con piastrelle, la fornitura e posa in opera di n. 3 condizionatori e di
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una caldaia a compensazione. Precisava che l'importo era stato determinato a seguito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. azionato innanzi al Tribunale di Napoli
(r.g. 7777/2021).
Si costituiva il convenuto che contestava la domanda di parte attrice per non avere mai intrattenuto alcun rapporto di appalto e/o lavorazioni con la società attrice e ciò per avere provveduto alla ristrutturazione del proprio appartamento nei termini riscontrati anche dal Ctu nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. previo affidamento del relativo appalto a terza impresa edile;
contestava, altresì, l'incongruenza parziale delle lavorazioni riscontrate dal
Ctu rispetto a quanto riportato dalla documentazione allegata dalla società attrice.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie venivano ammessi ed espletati il libero interrogatorio delle parti e la prova testimoniale;
la causa, infine, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 28/11/2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è risultata infondata in quanto non provata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
In preliminare occorre rilevare come il documento del 10/05/2020, allegato da entrambe le parti, e che la difesa di parte attrice impropriamente definisce contratto di appalto (mancando taluni degli elementi essenziali dello stesso, ovvero il periodo temporale di esecuzione dei lavori nonché le modalità e tempistiche dei pagamenti), e che riporta un indirizzo differente (Via Marina
55 Ercolano) da quello in cui la società attrice assume di avere eseguito i lavori, non è altro che un preventivo dei lavori redatto dalla società attrice con propria sottoscrizione, mancando, tuttavia, la sottoscrizione per accettazione del committente, che, anzi, ha contestato il documento ed il suo contenuto sin dall'atto della costituzione del 23/04/2021 nell'ambito del procedimento per
ATP r.g. 7777/2021 (pagina sei, in fine), non potendosi attribuire, pertanto,
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allo stesso alcun valore di prova circa i -presunti- accordi intercorsi tra le parti.
Per inciso, inoltre, non vi è traccia, nelle allegazioni documentali delle parti, del presunto contratto di appalto del 13/10/2019 concernente lavori eseguiti nell'appartamento del convenuto nel periodo febbraio-maggio 2020.
Circa il procedimento ex art. 696bis c.p.c. promosso dalla società attrice innanzi al Tribunale di Napoli (R.g. n. 7777/2021) lo stesso è stato definito con il deposito della relazione di Ctu dell'Ing. a cui può essere CP_3
riconosciuto un valore di prova solamente in riferimento alla descrizione dei lavori e la quantificazione degli stessi, ma di certo non per la riconducibilità dell'esecuzione dei lavori alla società attrice, attesi l'assenza di sottoscrizione ed il disconoscimento del preventivo del 10/05/2020, su cui si basa la relazione di consulenza.
Nullo è stato l'apporto della prova testimoniale espletata mediante l'escussione dei sigg. e per il Testimone_1 Testimone_2
convenuto e del sig. per la società attrice (udienza del Controparte_4
7/9/2023) e del sig. per la società attrice (udienza del CP_5
19/2/2024), attesa l'inattendibilità di tutti i testi escussi e la genericità delle dichiarazioni rese.
E, invero, trattasi di moglie del convenuto, e del sig. Testimone_1
fratello del convenuto, quindi con uno stretto legame di Testimone_2
parentela con il convenuto, i quali hanno dichiarato che tutti i rapporti erano intercorsi con il sig. che aveva eseguito i lavori con la sua ditta CP_5
per avere assistito agli incontri avuti dallo stesso con il convenuto.
Il sig. , installatore di infissi, ha dichiarato di avere eseguito Controparte_4
solo il montaggio degli infissi interni ed esterni per cui era stato pagato da a seguito di emissione di fattura. Tuttavia, la fattura cui fa Parte_2
riferimento il teste (doc. allegato tardivamente alla comparsa conclusionale di parte attrice) reca quale oggetto lo “smontaggio e montaggio ringhiera
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balconata“, senza che sia stato documentato dalla società attrice l'avvenuto pagamento.
Il sig. figlio di , convivente con lo stesso, ha CP_5 Parte_2
dichiarato di essere dipendente della società attrice con mansioni di capo cantiere e di avere diretto i lavori e impartito disposizioni agli altri operai per i lavori per cui è causa. Tuttavia, il teste risulta titolare della impresa individuale Edil Te.Ca. di attiva come da RA CI (doc. CP_5
1 allegato alle memorie istruttorie di parte convenuta) ed avente ad oggetto proprio l'esecuzione di lavori edili, con un solo addetto indipendente, ovvero lo stesso allo stesso modo la società attrice, anch'essa attiva CP_5
come da RA CI (doc. 1 allegato alle memorie istruttorie di parte attrice) ed avente ad oggetto sempre l'esecuzione di lavori edili, con un solo addetto indipendente ed un solo dipendente, per cui non è dato comprendere a quali operai il potesse impartire disposizioni. CP_5
In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste
- che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Civ. 30/03/2010 n. 7763; Cass. Civ.
18/04/2016 n. 7623; Cass. Civ. 09/08/2019 n. 21239).
Riguardo, infine, la fattura relativa all'acquisto, da parte della società attrice, di una caldaia a condensazione, di tre condizionatori e di elementi radianti
(doc. 2 allegato al fascicolo di parte attrice), non può non rilevarsi come non vi sia alcuna prova del collegamento di tale acquisto con i lavori di cui la società attrice reclama il pagamento. E tanto in mancanza di prova riguardo la
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destinazione del materiale, l'avvenuto pagamento dello stesso e con l'ulteriore considerazione che la certificazione di legge relativa alla prima accensione della caldaia veniva rilasciate da ditta terza, senza alcun riferimento all'installazione della stessa da poter attribuire alla società attrice.
In conclusione, la domanda va rigettata in mancanza di prova circa la riferibilità dei lavori per cui è causa alla società attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (importo medio dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00, ridotto del 30%), tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
(G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
Rileva, infine, il Tribunale che la condotta processuale della società attrice deve ritenersi non possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 96 c.p.c., co. 3,
c.p.c..
Come precisato dalla S.C. "La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale
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infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass. Civ. SS.UU. 20/04/2018 n.
9912).
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che "La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c." (Cass. Civ. 29/09/2016 n.
19285).
Nella specie, deve rilevarsi come non ricorrano i presupposti di mala fede o colpa grave a carico della società attrice l'attrice.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli -XI Sezione civile- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la società attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio che si liquidano nell'importo di € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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