TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 119/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 543/2022”
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv.Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristallini (c.f. ) con studio in Bari, via A. Lucarelli n. 62/D, C.F._2
ivi elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Santa Maria la Carità (Na) via Visitazione 247 presso lo studio dell'avv.
Paolina Gentile, che la rappresenta e di fende in virtù di procura in atti;
-APPELLATA-
******* rinviata all'udienza del 28.11.2024., la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo la parte depositato le note scritte, conte- nenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha impugnato la sentenza n. 543 depositata il 6.12.22 dal Giudice di Pace Parte_1
di Matera che ha rigettato l'opposizione da lei proposta ai sensi dell'art.615 c.p.c. av- verso l'intimazione di pagamento n.06720219000218885000 notificata il 15.11.2021, riferita a numerose cartelle esattoriali, delle quali erano oggetto di specifica impugnativa
1 quelle n. 06720110007594358000 per la somma di €82,74,n.0672016000578327000 di
€2.556,97, entrambe emesse per sanzioni conseguenti a violazioni del Codice della
Strada.
A sostegno del gravame ha dedotto che erroneamente il primo giudice aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, sostenendo che ella avrebbe dovuto impugnare dette car- telle nel termine perentorio di 60 giorni dalla loro notifica, ai sensi dell'art 204 bis
C.d.S., applicabile ratione temporis, per omessa notifica dei presupposti verbali di con- testazione, laddove l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale portata dalle due cartelle, era successiva alla formazione del titolo ed imponeva il rimedio dell'opposizione, prevista dall'art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione per fatti so- pravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione. Ha in- fatti contestato l'efficacia probatoria degli atti prodotti in giudizio in copia fotostatica dall' , con particolare riferimento alle relate di notifica delle cartel- Controparte_1
le di pagamento, nonché eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale, es- sendo decorso il termine quinquennale per il lasso di tempo intercorso tra la notifica, pur contestata, delle cartelle impugnate (12.10.2011 e 31.8.2016) e quella dell'intimazione di pagamento (15.11.2021), senza atto interruttivo;
infine ha contestato la mancata analitica indicazione di interessi e sanzioni a fondamento della pretesa credi- toria, sicché ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 067 2021
90002188 85/000, nonché dei ruoli e delle cartelle esattoriali n.
06720110007594358000 e n. 0672016000578327000 con il favore delle spese del dop- pio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio l ha eccepito l'inammissibilità del ri- Controparte_1
corso ai sensi degli articoli 19 comma 3 e 21 D.Lgs. 546/92 ed ha reiterato l'istanza di chiamata in causa degli enti impositori (Comune di Bologna e Prefettura di Bologna), quali titolari dei crediti, ovvero delle situazioni sostanziali dedotte, non potendo gli eventuali vizi di notifica degli atti spiegare conseguenze nei confronti dell'ente riscosso- re. Nel merito ha sostenuto la rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate, av- venute in particolare per la cartella n. 06720160005788270000 il 31/8/2016 alle ore
4:55, a mezzo PEC, come certificato dalla ricevuta di consegna del messaggio a
[...]
e per quella n. 06720110007694358000 il 12/10/2011, come risulta Email_1
dall'avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria. In ogni caso ha contestato la
2 prescrizione della pretesa esattoriale rilevando che, pur se si dimostrasse l'irrituale noti- fica delle cartelle impugnate, gli estratti di ruolo opposti non sarebbero il primo atto at- traverso il quale l'opponente sarebbe stata posta nella condizione di conoscere la pretesa vantata dall'agente, avendo avuto ella cognizione dell'esistenza di tali crediti con atti e provvedimenti successivi alle cartelle, emessi e notificati dall'ente esattoriale (cfr. pro- duzione allegata al fascicolo di parte) per il recupero delle somme, tra cui l'avviso n.
0672017000610975000 notificato il 28/02/2017 contenente, tra le altre, la cartella n.
06720110007694358000 di € 82,74 impugnata, nonché per effetto della dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti, ai sensi dell'art.1 commi 184-185 legge 145/2018,sottoscritta e presentata dalla ricorrente il 27/4/2019, contenente, tra le altre, la cartella n. 06720160005788270000 dell'importo di € 2.556,97, atti prodotti in copia con piena efficacia probatoria. Sotto altro profilo ha rilevato che non poteva esser- si compiuta la prescrizione delle pretese esattoriali di cui all'atto di intimazione notifica- to in data 15.11.2021 alla ricorrente, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 con sospensione dei termini di pagamento e di conse- guenza delle attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi affidati agli agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi, ovvero da ruoli/cartelle, in sca- denza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza nel periodo intercorrente tra l'8/3/2020 e il 31/8/2021. Inoltre, ha eccepito la tardività dell'opposizione spiegata, avendo la dovuto esperire tempestivamente il rimedio dell'opposizione ex art. Parte_2
617 c.p.c. per contestare la ritualità formale delle cartelle di pagamento ed i vizi di for- ma del procedimento esattoriale, compresi quelli attinenti alla notifica delle cartelle e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, sicché ha concluso per il rigetto dell'appello con il favore delle spese legali.
Va anzitutto condiviso l'assunto dell'ammissibilità del ricorso, proposto a norma dell'art. 615 c.p.c., alla stregua del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità per il quale la contestazione della pretesa dell'ente impositore va qualificata come oppo- sizione alla esecuzione e non già come opposizione a sanzione amministrativa, laddove riguardi fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo o comunque sopravvenuti rispetto alla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione che abbia carattere di definitività e degli atti susseguenti (cfr. Cass. Civ. SS.UU. sent.22/9/2017 n.22080).
Nella specie la ha contestato la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali Parte_1
3 e la prescrizione della pretesa creditoria dell' , ovvero Controparte_1
inerente a fatti sopravvenuti alla notifica dei verbali di contestazione per violazione del codice stradale, ciò che impone di assumere la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Va infatti negata l'ammissibilità del disconoscimento operato dall'appellante delle copie degli atti relativi alla procedura esattoriale e di riscossione prodotte dall'Agenza delle
Entrate, attesa l'assoluta genericità dello stesso con omissione di qualsivoglia indicazio- ne della pretesa difformità rispetto agli originali. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la contestazione della conformità agli originali della copia, a norma dell'art. 2719
c.c., relativa ad un documento non può avvenire con clausole di stile e senza indicazione specifica e circostanziata degli aspetti per i quali si contesti la pretesa difformità rispetto all'originale del quale si pretenda la produzione in giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez.VI sent.
20/6/2019 n.16557, Sez.II sent.20/10/2018 n.27633).
Nello specifico la si è limitata a negare la conformità delle copie delle cartelle Parte_1
esattoriali e degli atti di notifica ed interruttivi della prescrizione, assumendo l'inesistenza degli originali, ma tale disconoscimento contrasta con le istanze di rateiz- zazione n.59648 del 7/6/2012 e di adesione con definizione prevista dall'art. 1 commi
184 e 185 legge n. 145/2018 proposte, mai disconosciute dall'appellante, poiché tanto presuppone che la debitrice fosse a conoscenza del ruolo e della pretesa impositiva dell'ente riscossore e confligge con la prospettazione della carenza degli originali degli atti prodotti in copia. Infatti, alla stregua dell'orientamento dei giudici di legittimità
l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo un'acquiescenza dell'opponente, presup- pone sotto il profilo logico-giuridico la piena consapevolezza ad opera dello stesso dell'avversa pretesa creditoria, idonea a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art.2944 c.c., incompatibile con l'allegazione di inesistenza degli atti impositivi, oppure con l'assunto di non avere ricevuto la notifica degli stessi (cfr. Cass. Civ. Sez.V ord. 3/12/2020 n.27672, Sez.VI ord. 18/6/2018 n.16098).
In ragione di ciò e stante l'efficacia probatoria degli atti e delle relate di notifica delle cartelle impugnate, nonché considerato che termini di pagamento e attività di recupero,
4 anche coattivo affidate agli agenti della riscossione, sono stati oggetto di sospensione per la normativa emergenziale Covid, deve ritenersi interrotta la prescrizione dei crediti esattoriali, in virtù dell'avviso di intimazione n. 0672017000610975000 notificato il
28/2/2017 contenente, tra le altre, la cartella n. 06720110007694358000 di € 82,74 im- pugnata e della dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti ex art. 1 commi 184 e 185 della legge 145/2018 presentata dalla ricorrente il 27/4/2019, contenente la cartella n. 06720160005788270000 dell'importo di € 2.556,97, atteso l'impegno sottoscritto dall'opponente di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i crediti cui si riferisce l'istanza, incompatibile con il ricorso finalizzato a eccepire la prescrizione del credito, ciò che deve far ritenere assorbita la questione della legittimità della notifica eseguita all'opponente a mezzo PEC presso indirizzo non risultante dai pubblici registri.
Infine, del tutto generico è il motivo di gravame relativo alla mancata indicazione della misura degli interessi e delle sanzioni, atteso che nell'avviso di pagamento inoltrato dal- la sono specificamente evidenziate le somme dovute Controparte_1
dalla per interessi ed oneri di riscossione sulla base della normativa vigente. Parte_1
Pertanto, assorbiti gli ulteriori argomenti addotti dall'appellata (ivi compreso quello re- lativo all'eventuale responsabilità degli enti impositori dei quali aveva pure chiesto la chiamata in causa), deve essere per motivi diversi rigettata l'opposizione proposta av- verso l'intimazione di pagamento n.06720219000218885000 notificata alla in Parte_1
data 5.11.2021, contenente le cartelle esattoriali n. 06720110007594358000 e n.
0672016000578327000, da ritenersi perciò valide ed efficaci.
5 In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' Controparte_2
[.
che, tenuto conto del valore della causa e del limitato impegno della parte vittoriosa, sono liquidate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in € 1.278,00,00 per onorari (€ 213 studio, € 213 fase introduttiva, € 426 trattazione, € 426 fase decisio- nale), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Stante il rigetto del gravame, la va dichiarata, a norma dell'art. 13 comma uno Parte_1
quater D.P.R.115/2002, tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' avverso la sentenza n. 543 resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Matera il 6.12.22, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.278,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
- dichiara l'appellante tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 23/4/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 119/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 543/2022”
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv.Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristallini (c.f. ) con studio in Bari, via A. Lucarelli n. 62/D, C.F._2
ivi elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Santa Maria la Carità (Na) via Visitazione 247 presso lo studio dell'avv.
Paolina Gentile, che la rappresenta e di fende in virtù di procura in atti;
-APPELLATA-
******* rinviata all'udienza del 28.11.2024., la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo la parte depositato le note scritte, conte- nenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha impugnato la sentenza n. 543 depositata il 6.12.22 dal Giudice di Pace Parte_1
di Matera che ha rigettato l'opposizione da lei proposta ai sensi dell'art.615 c.p.c. av- verso l'intimazione di pagamento n.06720219000218885000 notificata il 15.11.2021, riferita a numerose cartelle esattoriali, delle quali erano oggetto di specifica impugnativa
1 quelle n. 06720110007594358000 per la somma di €82,74,n.0672016000578327000 di
€2.556,97, entrambe emesse per sanzioni conseguenti a violazioni del Codice della
Strada.
A sostegno del gravame ha dedotto che erroneamente il primo giudice aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, sostenendo che ella avrebbe dovuto impugnare dette car- telle nel termine perentorio di 60 giorni dalla loro notifica, ai sensi dell'art 204 bis
C.d.S., applicabile ratione temporis, per omessa notifica dei presupposti verbali di con- testazione, laddove l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale portata dalle due cartelle, era successiva alla formazione del titolo ed imponeva il rimedio dell'opposizione, prevista dall'art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione per fatti so- pravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione. Ha in- fatti contestato l'efficacia probatoria degli atti prodotti in giudizio in copia fotostatica dall' , con particolare riferimento alle relate di notifica delle cartel- Controparte_1
le di pagamento, nonché eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale, es- sendo decorso il termine quinquennale per il lasso di tempo intercorso tra la notifica, pur contestata, delle cartelle impugnate (12.10.2011 e 31.8.2016) e quella dell'intimazione di pagamento (15.11.2021), senza atto interruttivo;
infine ha contestato la mancata analitica indicazione di interessi e sanzioni a fondamento della pretesa credi- toria, sicché ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 067 2021
90002188 85/000, nonché dei ruoli e delle cartelle esattoriali n.
06720110007594358000 e n. 0672016000578327000 con il favore delle spese del dop- pio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio l ha eccepito l'inammissibilità del ri- Controparte_1
corso ai sensi degli articoli 19 comma 3 e 21 D.Lgs. 546/92 ed ha reiterato l'istanza di chiamata in causa degli enti impositori (Comune di Bologna e Prefettura di Bologna), quali titolari dei crediti, ovvero delle situazioni sostanziali dedotte, non potendo gli eventuali vizi di notifica degli atti spiegare conseguenze nei confronti dell'ente riscosso- re. Nel merito ha sostenuto la rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate, av- venute in particolare per la cartella n. 06720160005788270000 il 31/8/2016 alle ore
4:55, a mezzo PEC, come certificato dalla ricevuta di consegna del messaggio a
[...]
e per quella n. 06720110007694358000 il 12/10/2011, come risulta Email_1
dall'avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria. In ogni caso ha contestato la
2 prescrizione della pretesa esattoriale rilevando che, pur se si dimostrasse l'irrituale noti- fica delle cartelle impugnate, gli estratti di ruolo opposti non sarebbero il primo atto at- traverso il quale l'opponente sarebbe stata posta nella condizione di conoscere la pretesa vantata dall'agente, avendo avuto ella cognizione dell'esistenza di tali crediti con atti e provvedimenti successivi alle cartelle, emessi e notificati dall'ente esattoriale (cfr. pro- duzione allegata al fascicolo di parte) per il recupero delle somme, tra cui l'avviso n.
0672017000610975000 notificato il 28/02/2017 contenente, tra le altre, la cartella n.
06720110007694358000 di € 82,74 impugnata, nonché per effetto della dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti, ai sensi dell'art.1 commi 184-185 legge 145/2018,sottoscritta e presentata dalla ricorrente il 27/4/2019, contenente, tra le altre, la cartella n. 06720160005788270000 dell'importo di € 2.556,97, atti prodotti in copia con piena efficacia probatoria. Sotto altro profilo ha rilevato che non poteva esser- si compiuta la prescrizione delle pretese esattoriali di cui all'atto di intimazione notifica- to in data 15.11.2021 alla ricorrente, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 con sospensione dei termini di pagamento e di conse- guenza delle attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi affidati agli agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi, ovvero da ruoli/cartelle, in sca- denza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza nel periodo intercorrente tra l'8/3/2020 e il 31/8/2021. Inoltre, ha eccepito la tardività dell'opposizione spiegata, avendo la dovuto esperire tempestivamente il rimedio dell'opposizione ex art. Parte_2
617 c.p.c. per contestare la ritualità formale delle cartelle di pagamento ed i vizi di for- ma del procedimento esattoriale, compresi quelli attinenti alla notifica delle cartelle e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, sicché ha concluso per il rigetto dell'appello con il favore delle spese legali.
Va anzitutto condiviso l'assunto dell'ammissibilità del ricorso, proposto a norma dell'art. 615 c.p.c., alla stregua del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità per il quale la contestazione della pretesa dell'ente impositore va qualificata come oppo- sizione alla esecuzione e non già come opposizione a sanzione amministrativa, laddove riguardi fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo o comunque sopravvenuti rispetto alla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione che abbia carattere di definitività e degli atti susseguenti (cfr. Cass. Civ. SS.UU. sent.22/9/2017 n.22080).
Nella specie la ha contestato la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali Parte_1
3 e la prescrizione della pretesa creditoria dell' , ovvero Controparte_1
inerente a fatti sopravvenuti alla notifica dei verbali di contestazione per violazione del codice stradale, ciò che impone di assumere la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Va infatti negata l'ammissibilità del disconoscimento operato dall'appellante delle copie degli atti relativi alla procedura esattoriale e di riscossione prodotte dall'Agenza delle
Entrate, attesa l'assoluta genericità dello stesso con omissione di qualsivoglia indicazio- ne della pretesa difformità rispetto agli originali. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la contestazione della conformità agli originali della copia, a norma dell'art. 2719
c.c., relativa ad un documento non può avvenire con clausole di stile e senza indicazione specifica e circostanziata degli aspetti per i quali si contesti la pretesa difformità rispetto all'originale del quale si pretenda la produzione in giudizio (cfr. Cass. Civ. Sez.VI sent.
20/6/2019 n.16557, Sez.II sent.20/10/2018 n.27633).
Nello specifico la si è limitata a negare la conformità delle copie delle cartelle Parte_1
esattoriali e degli atti di notifica ed interruttivi della prescrizione, assumendo l'inesistenza degli originali, ma tale disconoscimento contrasta con le istanze di rateiz- zazione n.59648 del 7/6/2012 e di adesione con definizione prevista dall'art. 1 commi
184 e 185 legge n. 145/2018 proposte, mai disconosciute dall'appellante, poiché tanto presuppone che la debitrice fosse a conoscenza del ruolo e della pretesa impositiva dell'ente riscossore e confligge con la prospettazione della carenza degli originali degli atti prodotti in copia. Infatti, alla stregua dell'orientamento dei giudici di legittimità
l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo un'acquiescenza dell'opponente, presup- pone sotto il profilo logico-giuridico la piena consapevolezza ad opera dello stesso dell'avversa pretesa creditoria, idonea a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art.2944 c.c., incompatibile con l'allegazione di inesistenza degli atti impositivi, oppure con l'assunto di non avere ricevuto la notifica degli stessi (cfr. Cass. Civ. Sez.V ord. 3/12/2020 n.27672, Sez.VI ord. 18/6/2018 n.16098).
In ragione di ciò e stante l'efficacia probatoria degli atti e delle relate di notifica delle cartelle impugnate, nonché considerato che termini di pagamento e attività di recupero,
4 anche coattivo affidate agli agenti della riscossione, sono stati oggetto di sospensione per la normativa emergenziale Covid, deve ritenersi interrotta la prescrizione dei crediti esattoriali, in virtù dell'avviso di intimazione n. 0672017000610975000 notificato il
28/2/2017 contenente, tra le altre, la cartella n. 06720110007694358000 di € 82,74 im- pugnata e della dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti ex art. 1 commi 184 e 185 della legge 145/2018 presentata dalla ricorrente il 27/4/2019, contenente la cartella n. 06720160005788270000 dell'importo di € 2.556,97, atteso l'impegno sottoscritto dall'opponente di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i crediti cui si riferisce l'istanza, incompatibile con il ricorso finalizzato a eccepire la prescrizione del credito, ciò che deve far ritenere assorbita la questione della legittimità della notifica eseguita all'opponente a mezzo PEC presso indirizzo non risultante dai pubblici registri.
Infine, del tutto generico è il motivo di gravame relativo alla mancata indicazione della misura degli interessi e delle sanzioni, atteso che nell'avviso di pagamento inoltrato dal- la sono specificamente evidenziate le somme dovute Controparte_1
dalla per interessi ed oneri di riscossione sulla base della normativa vigente. Parte_1
Pertanto, assorbiti gli ulteriori argomenti addotti dall'appellata (ivi compreso quello re- lativo all'eventuale responsabilità degli enti impositori dei quali aveva pure chiesto la chiamata in causa), deve essere per motivi diversi rigettata l'opposizione proposta av- verso l'intimazione di pagamento n.06720219000218885000 notificata alla in Parte_1
data 5.11.2021, contenente le cartelle esattoriali n. 06720110007594358000 e n.
0672016000578327000, da ritenersi perciò valide ed efficaci.
5 In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' Controparte_2
[.
che, tenuto conto del valore della causa e del limitato impegno della parte vittoriosa, sono liquidate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in € 1.278,00,00 per onorari (€ 213 studio, € 213 fase introduttiva, € 426 trattazione, € 426 fase decisio- nale), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Stante il rigetto del gravame, la va dichiarata, a norma dell'art. 13 comma uno Parte_1
quater D.P.R.115/2002, tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' avverso la sentenza n. 543 resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Matera il 6.12.22, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.278,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
- dichiara l'appellante tenuta al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 23/4/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
6