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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18488 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22803/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22803/2024 promossa da:
nato in ALBANIA, il 07/02/1996, rappresentato e difeso Parte_1 dalle Avv.te ROMELDA PRENCE e SARA DI VEROLI;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente -
OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.05.2024 cittadino albanese, Parte_1 ha impugnato il provvedimento, notificatogli il 21.05.2024, con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente in data 09.02.2023. Il si è costituito tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda.
Il ricorrente esponeva che, contrariamente a quanto sostenuto nel parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale sulla base del quale la Questura aveva adottato il provvedimento di rigetto, egli aveva avviato in Italia un positivo percorso di integrazione;
viveva infatti sul territorio nazionale da quasi due anni e lavorava presso l'azienda edile del cugino con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
oltre al cugino il ricorrente era circondato dall'affetto di altri familiari, zii e cugini, alcuni cittadini italiani, nonché di altre persone che aveva conosciuto in Italia in questi anni e con cui aveva stretto legami amicali molto forti.
Chiedeva dunque che venisse ordinato alla Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: certificato familiare, carta di identità della zia, cittadina italiana, carta di identità dei cugini, cittadini italiani, documenti cugino e datore di lavoro, contratto di lavoro a tempo determinato del 14.02.203, convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 05.06.2023, buste paga da febbraio 2023 ad ottobre 2024, CUD
2024. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8
CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e NE c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 ES c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente si trova in Italia da quasi due anni e ha dimostrato di avere avviato sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione: ha cominciato a lavorare quasi subito e attualmente lavora con contratto a tempo indeterminato che gli consente di condurre una vita dignitosa;
ha numerosi familiari residenti regolarmente sul territorio italiano, quali zii e cugini, di cui alcuni sono cittadini italiani. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
solo in questa sede ha potuto dare piena prova dell'integrazione sul territorio nazionale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.
173/2020; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024
Il Presidente
Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22803/2024 promossa da:
nato in ALBANIA, il 07/02/1996, rappresentato e difeso Parte_1 dalle Avv.te ROMELDA PRENCE e SARA DI VEROLI;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente -
OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.05.2024 cittadino albanese, Parte_1 ha impugnato il provvedimento, notificatogli il 21.05.2024, con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente in data 09.02.2023. Il si è costituito tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda.
Il ricorrente esponeva che, contrariamente a quanto sostenuto nel parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale sulla base del quale la Questura aveva adottato il provvedimento di rigetto, egli aveva avviato in Italia un positivo percorso di integrazione;
viveva infatti sul territorio nazionale da quasi due anni e lavorava presso l'azienda edile del cugino con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
oltre al cugino il ricorrente era circondato dall'affetto di altri familiari, zii e cugini, alcuni cittadini italiani, nonché di altre persone che aveva conosciuto in Italia in questi anni e con cui aveva stretto legami amicali molto forti.
Chiedeva dunque che venisse ordinato alla Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: certificato familiare, carta di identità della zia, cittadina italiana, carta di identità dei cugini, cittadini italiani, documenti cugino e datore di lavoro, contratto di lavoro a tempo determinato del 14.02.203, convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 05.06.2023, buste paga da febbraio 2023 ad ottobre 2024, CUD
2024. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8
CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e NE c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 ES c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente si trova in Italia da quasi due anni e ha dimostrato di avere avviato sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione: ha cominciato a lavorare quasi subito e attualmente lavora con contratto a tempo indeterminato che gli consente di condurre una vita dignitosa;
ha numerosi familiari residenti regolarmente sul territorio italiano, quali zii e cugini, di cui alcuni sono cittadini italiani. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
solo in questa sede ha potuto dare piena prova dell'integrazione sul territorio nazionale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.
173/2020; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024
Il Presidente
Francesco Crisafulli