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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 26/05/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 178/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Parte_1
Battipaglia e Domenico De Liguori, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ketura Chiosi, come da mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: indennità di reperibilità.
Appello avverso la sentenza n. 1432/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare il al pagamento di complessivi € CP_1
15.013,06, oltre accessori e spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/04/2021 premesso Parte_1
che aveva lavorato alle dipendenze del come geometra Controparte_1
presso l'Ufficio Tecnico Comunale (cat C5) e che era attualmente in pensione;
che aveva prestato servizio di reperibilità per il COC (Centro
Operativo Comunale) dal 01/01/2012 al 28/07/2019 in base a reiterate disposizioni datoriali;
che il compenso previsto per la reperibilità era
2 regolato dall'art. 24 del CCNL funzione locale;
che con precedente ricorso era stato chiesto il medesimo compenso per anni diversi e che la controversia era stata definita con transazione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di condannare la controparte al pagamento di complessivi € 15.013,06 oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio il deduceva l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 05/10/2022 il Giudice di primo grado condannava il al pagamento, in via equitativa, di € 1.000,00 oltre CP_1
accessori; compensava le spese.
Avverso tale pronunzia il proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 03/04/2023.
Il lavoratore ribadiva di avere diritto all'intera somma rivendicata nel ricorso introduttivo, atteso che il precedente giudizio concluso con la transazione riguardava solo il periodo da agosto 2013 a giugno 2014, e si doleva della liquidazione operata dal Tribunale solo per il periodo da aprile 2018 in poi.
3 L'appellante censurava altresì la compensazione delle spese disposta dal primo giudice, tenuto conto dell'avvenuto parziale accoglimento della domanda.
Insisteva per la condanna del al pagamento di € 15.013,06 oltre CP_1
accessori e spese.
L'ente appellato si costituiva con memoria difensiva depositata in data
17/10/2024, rimarcando l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituisce circostanza pacifica, oltre che documentata in atti, l'avvenuta instaurazione fra le stesse parti di un precedente contenzioso, con ricorso n. 4906/2017 RG depositato dal presso il medesimo Tribunale Parte_1
di Nocera Inferiore e notificato al in data 02/04/2018. CP_1
Tale giudizio aveva ad oggetto l'indennità di reperibilità per il periodo da agosto 2013 a giugno 2014.
4 Essendo stata rivendicata tale indennità anche da altri lavoratori, oltre che dal i giudizi sono stati definiti con unico atto transattivo Parte_1
sottoscritto in data 16/05/2019.
In detto accordo le parti hanno stabilito l'importo spettante a ciascun lavoratore per il titolo azionato e per il periodo interessato, e la somma spettante al è stata quantificata in complessivi € 3.663,18. Parte_1
Il ha altresì provveduto al pagamento dell'importo così CP_1
concordato.
Il primo giudice nella sentenza qui gravata ha rilevato la inammissibilità
della pretesa avanzata dal per tutto il periodo anteriore al Parte_1
02/04/2018, in quanto: “Appare evidente che il ricorso introduttivo di tale
ultimo processo, depositato dal ricorrente in data 2.4.2018 (poi conclusosi
con atto di transazione), coprisse il dedotto ed il deducibile, dovendosi
concludere che l'intero periodo dal 2012 al 2.4.2018 non possa essere qui
preso in considerazione per essere ormai stato definito tra le parti,
potendo il ricorrente legittimamente adire questo Tribunale soltanto per le
vicende successive al deposito della predetta domanda giudiziale, aventi il
medesimo oggetto” (v. pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado).
5 Avverso tale motivazione l'appellante non ha mosso specifiche censure, né
ha tantomeno confutato l'avvenuto frazionamento del credito.
L'indennità di reperibilità è stata infatti rivendicata dal con il Parte_1
primo ricorso n. 4906/2017 RG (notificato il 02/04/2018) solo per il periodo da agosto 2013 a giugno 2014, pur avendo egli a quella data già
maturato – secondo la sua stessa prospettazione, come esposta anche nel presente contenzioso - il diritto all'indennità sin dal 2012 e per tutto il periodo fino al 2017.
Con il secondo ricorso n. 1299/2021 RG del 09/04/2021 (oggetto del presente giudizio) egli ha poi chiesto la medesima indennità per tutto l'arco temporale sin dal 2012 e fino al 2019, facendo riferimento agli ordini di servizio che coprono il periodo dal 01/01/2012 al 28/07/2019.
Dunque il secondo ricorso riguarda anche il periodo già coperto dalla transazione (agosto 2013 - giugno 2014) e altresì tutto il periodo fino al
2017-2018 che già avrebbe potuto essere rivendicato (ma non è stato azionato) con il primo ricorso.
Nessuna indicazione di sorta l'appellante ha offerto in questa sede per giustificare il palese frazionamento della pretesa, il mancato tempestivo esercizio dell'azione con il primo ricorso per tutti gli anni anteriori al
6 2018, l'indebita duplicazione della domanda con il secondo ricorso del
09/04/2021 per il periodo già coperto dalla pregressa transazione.
La valutazione esposta dal Tribunale sul punto – basata su dati pacifici e altresì documentati in atti - non risulta confutata dall'appellante, né
smentita da alcun elemento contrario, e va dunque confermata.
Come statuito dalla S.C., i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. n.
24168/2023).
Qualora siano proposte domande di accertamento del credito ingiustificatamente frazionate, la domanda abusivamente o ingiustificatamente frazionata è improponibile o inammissibile (Cass. n.
31012/2017, n. 17893/2018, n. 26089/2019, n. 14143/2021, n.
24371/2021).
Ne deriva che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto, proporre plurime richieste
7 giudiziali, a meno che non sussista un interesse del creditore oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. S.U. n.
4090/2017; Cass. n. 31012/2017, n. 6591/2019, n. 28847/2021).
Tanto è stato più volte ribadito dai giudici di legittimità, i quali hanno sottolineato la necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici e di evitare duplicazioni di attività istruttorie nonché di impedire la violazione dei principii di ragionevole durata e del giusto processo.
Nel caso che ci occupa non sono stati addotti dall'appellante, né risultano dagli atti di causa, indici attestanti il concreto interesse del Parte_1
all'esercizio dell'azione separata per la medesima indennità in distinti contenziosi, che risultano anche instaurati a distanza di anni l'uno dall'altro (il primo ricorso è stato depositato nell'anno 2017 ed è stato notificato il 02/04/2018, mentre il secondo ricorso è stato depositato nell'anno 2021).
Il presente atto di appello si limita a fare riferimento alla transazione e al periodo ivi contemplato (v. pag. 13 del presente ricorso di secondo grado)
e ad esporre che il Tribunale si sarebbe confuso includendo erroneamente nella transazione anche gli anni in realtà in essa non considerati (v. pag. 14
del ricorso di appello).
8 Trattasi di deduzioni che non valgono a legittimare il frazionamento del credito già ravvisato dal primo giudice, ed anzi confermano ulteriormente la riconducibilità al medesimo rapporto di lavoro della pretesa separatamente azionata nonché l'identità del petitum sostanziale e della
causa petendi.
Per quanto riguarda il periodo dal 02/04/2018 e fino a tutto l'anno 2019 (il
è in pensione dal 01/01/2020, come pacificamente esposto dal Parte_1
il Tribunale nella pronunzia qui gravata ha liquidato in via CP_1
equitativa in favore del lavoratore complessivi € 1.000,00 a titolo di indennità di reperibilità.
Anche tale capo della decisione è stato impugnato dal il quale Parte_1
ha insistito per ottenere il pagamento dell'intero ammontare rivendicato nel ricorso di primo grado (complessivi € 15.013,06), senza espungere -
neppure in secondo grado- l'arco temporale già contemplato dalla transazione e già remunerato dal né il periodo anteriore al CP_1
02/04/2018.
Nel proporre l'appello, inoltre, il non ha specificamente Parte_1
censurato il quantum determinato dal giudice di prime cure.
9 L'appellante si è in effetti limitato a riprodurre il dettato dell'art. 24 del
CCNL che regola l'indennità di reperibilità (v. pagg 15 e 16 del ricorso di appello), a richiamare le deposizioni testimoniali e a ribadire che il
“non ha dimostrato di avere pagato all'appellante le poste CP_1
richieste in ricorso” (v. pag. 19 del ricorso di appello).
Il non ha invece ricostruito sul piano fattuale la quantità della Parte_1
prestazione di fatto resa, né tantomeno ha operato un raffronto tra l'importo riconosciuto dal Tribunale e i parametri di calcolo dell'indennità
fissati dall'art. 24 del CCNL, sì da evidenziare la sussistenza di errori di quantificazione o l'incongruenza della liquidazione operata dal primo giudice.
Si aggiunge che la sentenza qui gravata ha liquidato in favore del lavoratore la somma di € 1.000,00 in via equitativa per il periodo dal
02/04/2018 a tutto l'anno 2019, dunque ravvisando una semiplena
probatio circa la fondatezza della domanda per tale limitato arco temporale e la impossibilità di effettuare un computo esatto.
Avverso la necessità di procedere alla determinazione equitativa, il nulla ha opposto o rilevato. Parte_1
10 Giova a questo punto evidenziare che l'indennità di reperibilità è stata rivendicata nel ricorso introduttivo n. 1299/2021 RG senza specificare il numero di giorni e di ore di reperibilità prestata nei vari anni, e senza precisare quante volte fosse avvenuta effettivamente la “chiamata” e l'intervento concreto su territorio da parte del ricorrente.
Il conteggio di parte allegato al ricorso introduttivo fa riferimento alle ore di “straordinario diurno” asseritamente svolte, con un calcolo basato su un numero complessivo di ore di straordinario in ciascun anno.
I testi escussi in Tribunale hanno asserito che:
-“ogni mese era indicato il turno mensile di reperibilità h 24 negli ultimi tempi sei giorni al mese;
in caso di effettiva chiamata ci era corrisposto lo straordinario in busta paga”; “avevamo in ogni caso una indennità di reperibilità in busta paga, € 1,60 l'ora nei giorni lavorativi e circa € 2,60
nei giorni festivi”; “in caso di allerta meteo e necessità intervenivamo con gli operai comunali ed in caso di estrema necessità si chiedeva l'intervento dei Vigili del Fuoco;
per l'inserimento nel COC (Centro Operativo
Comunale) ci veniva corrisposta in busta paga una indennità di reperibilità” (teste , dipendente del Comune fino a luglio-Testimone_1
11 novembre 2019 e addetto anch'egli all'Ufficio Tecnico Comunale,
inserito nel COC insieme al;
Parte_1
-“ogni mese era indicato il turno mensile (otto ore giornaliere per cinque gg settimanali); facevamo straordinario per il monitoraggio del territorio franoso, straordinario che ci era corrisposto in busta paga”; “in caso di allerta meteo noi dovevamo essere reperibili per eventuali interventi sul territorio;
siamo stati chiamati spesso anche di notte”; “intervenivamo con gli operai comunali ed in caso di estrema necessità si chiedeva l'intervento dei Vigili del Fuoco;
per l'inserimento nel COC (Centro Operativo
Comunale) ci veniva corrisposta in busta paga una indennità di reperibilità” (teste dipendente del Comune fino a Testimone_2
novembre 2021, addetto all'Ufficio Tecnico, inserito anch'egli nel COC).
Da tali deposizioni emerge che l'indennità di reperibilità veniva riconosciuta a tutti i lavoratori inseriti nel COC, con erogazione in aggiunta anche dello straordinario in caso di effettiva “chiamata”.
Nel caso di specie il nel ricorso introduttivo ha dedotto di essere Parte_1
stato a disposizione per i turni di reperibilità, ma non ha invece indicato –
quale dato fattuale – né il numero dei giorni o delle ore di reperibilità
effettivamente espletate, né il numero di volte in cui egli è stato
12 concretamente chiamato a rendere la prestazione quando era di turno per la reperibilità.
Il conteggio di parte non appare utile su tali profili, in quanto riporta solo in ciascun anno un numero complessivo di ore di cui si rivendica il pagamento, e inoltre calcola la somma ipoteticamente dovuta sempre come
“straordinario”, così confondendo i diversi titoli (reperibilità astrattamente spettante, e straordinario dovuto in caso di effettiva “chiamata”).
Va notato che nulla il ha esposto nel proprio ricorso in merito al Parte_1
percetto già erogato dal a titolo di indennità di reperibilità e di CP_1
straordinario, mentre entrambi i testi escussi in prime cure hanno concordemente dichiarato che l'indennità di reperibilità veniva erogata in ogni caso in busta paga e che l'intervento effettuato in caso di “chiamata”
era compensato come straordinario in aggiunta all'indennità.
Alla luce di quanto sopra, il lavoratore qui appellante avrebbe dovuto, sul piano fattuale, allegare specificamente in fatto la quantità e qualità della prestazione resa negli anni oggetto di lite, sì da consentire di riscontrare una effettiva differenza retributiva a suo credito rispetto a quanto già
erogatogli dal ma tanto non è avvenuto. CP_1
13 Il Tribunale, sulla scorta delle evidenze processuali, ha quindi effettuato -
per il periodo dal 4 aprile 2018 e fino a tutto l'anno 2019- una liquidazione equitativa, la cui necessità e congruità il non ha adeguatamente Parte_1
confutato in questa sede.
L'art. 432 cpc prevede che “Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa”.
Non incorre in alcuna violazione dell'art. 432 il giudice che, una volta comprovata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché la natura e la qualità del lavoro prestato, determini discrezionalmente la qualità della retribuzione spettante al lavoratore (Cass. n. 7827/2001).
“La valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro
dall'art. 432 cod. proc. civ., ha per oggetto il valore economico e non la
sua esistenza, poiché la norma esige che sia certo il diritto e non sia
possibile determinare la somma dovuta” (Cass. n. 5603/2002).
Nel caso che ci occupa l'appellante si è limitato a ribadire di avere diritto all'intero importo già chiesto nel ricorso introduttivo, senza efficacemente inficiare quanto già rilevato dal giudice di prime cure, neppure in ordine al
quantum dallo stesso determinato in via equitativa.
14 Giova rammentare che la statuizione adottata dal Tribunale non è stata affatto impugnata dal che non ha proposto appello incidentale CP_1
per chiedere la riforma della condanna dell'ente al pagamento della somma liquidata equitativamente in favore del lavoratore per il periodo considerato (€ 1.000,00).
Risulta a questo punto fondato solo l'ultimo motivo di appello del inerente le spese processuali. Parte_1
Avendo il Tribunale riconosciuto al lavoratore l'importo di € 1.000,00,
emerge la soccombenza, sia pure parziale, del Comune datore di lavoro.
La compensazione integrale disposta dal primo giudice appare fondatamente impugnata dall'appellante, il quale ha chiesto la rifusione delle spese di prime cure (v. pag. 19 dell'atto di appello).
Applicando lo scaglione di valore delle controversie di lavoro di primo grado, le spese processuali del primo grado risultano pari ad € 641,00 in ragione della somma riconosciuta in giudizio in favore del lavoratore.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al predetto valore.
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado €
673,00.
15 Le spese di primo e di secondo grado vengono peraltro compensate per ¾,
ponendosi a carico del ¼ delle stese. CP_1
L'accoglimento limitato e parziale della domanda avanzata in giudizio dal infatti, integra la reciproca soccombenza, che giustifica la Parte_1
compensazione parziale delle spese ai sensi dell'art 92 cpc, e va inoltre tenuto conto dell'avvenuto frazionamento del credito da parte del lavoratore.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 178/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1432/2022 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, condanna il CP_1
appellato al pagamento, in favore di , di ¼ delle spese Parte_1
16 processuali del primo grado, liquidate per intero in € 641,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA
come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, compensandole per 3/4;
2)condanna il Comune appellato alla rifusione, in favore di Parte_1
di ¼ delle spese del secondo grado, liquidate per intero in €
[...]
673,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché
IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario,
compensandole per 3/4.
Salerno, 26/05/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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