Articolo 432 del Codice della navigazione
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Versione
21 aprile 1942
Art. 432.
(Recesso del caricatore prima della partenza).

Prima della partenza della nave il caricatore puo' recedere dal contratto, pagando la meta' del nolo convenuto, nonche' le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.

Tuttavia il caricatore puo' liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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