TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3811/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Ivan Parte_1 C.F._1
Mangiullo,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv.ti Rosaria Romano e Vincenzo Scalini,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo risultano già indicati nella sentenza non definitiva n. 1197/2024, pubblicata in data 03/04/2024 con R.G. 3811/2023
cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie e per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1.1.- In occasione dell'udienza del 28/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa in ordine alla definizione di tutte le questioni personali e patrimoniali residue, nonché in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando che la causa sia decisa in conformità alla convenzione depositata in atti in data 17/02/2025. In particolare, hanno convenuto che:
1) I coniugi e vivranno separati e Parte_1 Controparte_1 saranno liberi di trasferire la propria residenza e dimora ove riterranno più opportuno, concedendosi sin da ora l'autorizzazione all'espatrio e al rinnovo del passaporto;
2) Il figlio minore della coppia, , rimarrà affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre;
3) La casa coniugale ubicata in Cannole alla via Salentina n. 4, di proprietà del IG. , padre del IG. Parte_2 Controparte_1 resta assegnata a quest'ultimo, nel mentre la IG.ra Pt_1 collocherà la propria residenza unitamente al figlio , entro Per_1
e non oltre il 31/07/2024 consegnerà al IG. le chiavi della CP_1 predetta casa attribuitale in godimento, e la lascerà libera dai propri effetti personali;
4) Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e durante il tempo del collocamento del figlio
; mentre le decisioni di maggiore interesse relative ad Per_1 educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
5) Il IG. quale genitore non collocatario prevalente, CP_1 eserciterà il proprio diritto-dovere di visita nei confronti del figlio
2 R.G. 3811/2023
secondo il seguente calendario, che è suscettibile di Per_1 modifiche concordate in ragione delle eIGenze di studio del bambino e di quelle lavorative dei genitori: a) il martedì, il mercoledì e in occasione di due lunedì al mese, in cui la IG.ra
lavora nel pomeriggio, dalle ore 16:30 alle ore 21:00 e, a Pt_1 settimane alterne, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore 10:00 del 23/12 alle ore 20:00 del 30/12 e
l'anno successivo dalle ore 10:00 del 31/12 alle ore 20:00 del
06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle ore 16:00 del venerdì santo alle ore 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi, eventualmente da suddividere in periodi più brevi, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione delle festività del genitore e dei nonni paterni (quali a titolo esemplificativo onomastico, compleanno, festa del papà, ecc.); f) i giorni di compleanno del figlio saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
6) Il IG. verserà a favore della IG.ra , entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 280,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio . La predetta somma Per_1 dovrà essere annualmente aggiornata sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI;
7) Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute da Per_1 entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce
e le locali associazioni forensi di settore in data 21.05.2018, e ss.mm.ii.;
8) Il IG. autorizza la IG.ra a richiedere e trattenere il CP_1 Pt_1
100% dell'assegno unico universale per il figlio a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
3 R.G. 3811/2023
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.2.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 06/04/2025).
2.- Preso atto della sentenza non definitiva n. 1197/2024, pubblicata in data 03/04/2024 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, deve rilevarsi che il giudizio è proseguito per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per le domande accessorie.
2.1.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3 n. 2) lett.
b) della legge n. 898/1970, ossia:
o sentenza non definitiva n. 1197/2024 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 03/04/2024, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 06/02/2024;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.2.- Per quanto riguarda, invece, le questioni accessorie le parti hanno raggiunto un accordo che, per quanto rileva ai fini delle domande ammissibili circa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non presenta elementi ostativi al suo recepimento.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3811/2023 introdotto con ricorso del
4 R.G. 3811/2023
24/05/2023 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del P.M., preso atto della sentenza non definitiva di separazione n.
1197/2024, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Tricase in data 03/05/2008 tra (Scorrano, 20/12/1982) Parte_1
e (Maglie, 24/01/1977) e trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2008;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
17/02/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Tricase per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 04/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3811/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Ivan Parte_1 C.F._1
Mangiullo,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv.ti Rosaria Romano e Vincenzo Scalini,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo risultano già indicati nella sentenza non definitiva n. 1197/2024, pubblicata in data 03/04/2024 con R.G. 3811/2023
cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie e per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1.1.- In occasione dell'udienza del 28/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa in ordine alla definizione di tutte le questioni personali e patrimoniali residue, nonché in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandando che la causa sia decisa in conformità alla convenzione depositata in atti in data 17/02/2025. In particolare, hanno convenuto che:
1) I coniugi e vivranno separati e Parte_1 Controparte_1 saranno liberi di trasferire la propria residenza e dimora ove riterranno più opportuno, concedendosi sin da ora l'autorizzazione all'espatrio e al rinnovo del passaporto;
2) Il figlio minore della coppia, , rimarrà affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre;
3) La casa coniugale ubicata in Cannole alla via Salentina n. 4, di proprietà del IG. , padre del IG. Parte_2 Controparte_1 resta assegnata a quest'ultimo, nel mentre la IG.ra Pt_1 collocherà la propria residenza unitamente al figlio , entro Per_1
e non oltre il 31/07/2024 consegnerà al IG. le chiavi della CP_1 predetta casa attribuitale in godimento, e la lascerà libera dai propri effetti personali;
4) Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e durante il tempo del collocamento del figlio
; mentre le decisioni di maggiore interesse relative ad Per_1 educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
5) Il IG. quale genitore non collocatario prevalente, CP_1 eserciterà il proprio diritto-dovere di visita nei confronti del figlio
2 R.G. 3811/2023
secondo il seguente calendario, che è suscettibile di Per_1 modifiche concordate in ragione delle eIGenze di studio del bambino e di quelle lavorative dei genitori: a) il martedì, il mercoledì e in occasione di due lunedì al mese, in cui la IG.ra
lavora nel pomeriggio, dalle ore 16:30 alle ore 21:00 e, a Pt_1 settimane alterne, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore 10:00 del 23/12 alle ore 20:00 del 30/12 e
l'anno successivo dalle ore 10:00 del 31/12 alle ore 20:00 del
06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle ore 16:00 del venerdì santo alle ore 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi, eventualmente da suddividere in periodi più brevi, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione delle festività del genitore e dei nonni paterni (quali a titolo esemplificativo onomastico, compleanno, festa del papà, ecc.); f) i giorni di compleanno del figlio saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
6) Il IG. verserà a favore della IG.ra , entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 280,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio . La predetta somma Per_1 dovrà essere annualmente aggiornata sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI;
7) Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute da Per_1 entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce
e le locali associazioni forensi di settore in data 21.05.2018, e ss.mm.ii.;
8) Il IG. autorizza la IG.ra a richiedere e trattenere il CP_1 Pt_1
100% dell'assegno unico universale per il figlio a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
3 R.G. 3811/2023
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.2.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 06/04/2025).
2.- Preso atto della sentenza non definitiva n. 1197/2024, pubblicata in data 03/04/2024 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, deve rilevarsi che il giudizio è proseguito per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per le domande accessorie.
2.1.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3 n. 2) lett.
b) della legge n. 898/1970, ossia:
o sentenza non definitiva n. 1197/2024 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 03/04/2024, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 06/02/2024;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.2.- Per quanto riguarda, invece, le questioni accessorie le parti hanno raggiunto un accordo che, per quanto rileva ai fini delle domande ammissibili circa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non presenta elementi ostativi al suo recepimento.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3811/2023 introdotto con ricorso del
4 R.G. 3811/2023
24/05/2023 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del P.M., preso atto della sentenza non definitiva di separazione n.
1197/2024, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Tricase in data 03/05/2008 tra (Scorrano, 20/12/1982) Parte_1
e (Maglie, 24/01/1977) e trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2008;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
17/02/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Tricase per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 04/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
5