Articolo 22 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 giugno 1977
Art. 22.
Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali, previste dalle leggi dello Stato o delle regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di eta' dai 18 ai 29 anni, sempreche' posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 . Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attivita' agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.
Entrata in vigore il 12 giugno 1977